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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA NZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2523 dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Guglielmo Marconi n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Fabio
UA e EV UA che lo rappresentano e difendono,
unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec
Pag. 1 dell'Avv. Lucia Edda IA Balistreri che Email_1
la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 830/2020 emesso dal Tribunale
di Termini Imerese il 04.08.2020 nel procedimento R.G.N. 786/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione, atteso che l'opposizione è
fondata su prova scritta. Nel merito, in accoglimento dell'opposizione, revocare il
decreto opposto, per le ragioni di cui in narrativa. Condannare l'opposta al pagamento
delle spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore,
che dichiara di essere antistatario”
Parte opposta
“Concedere efficacia provvisoriamente esecutiva al decreto ingiuntivo opposto, non
fondandosi la opposizione su prova scritta, ovvero, in subordine, concedere l'esecuzione
provvisoria parziale, del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 3.270,97, pari alla
Pag. 2 somma dell'importo di cui il Sig. si è dichiarato debitore (€ 1.500,00), e Pt_1
dell'importo non contestato di € 1.770,97.
- Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
830/2020 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, perché infondata o con qualsiasi
altra statuizione e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna di parte opponente al
pagamento in favore della degli importi ancora dovuti ai sensi del Regolamento CP_1
Generale, pari a € 6.030,00, oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre
agli interessi e alla rivalutazione monetaria o al diverso importo quantificato da Codesto
Ill.mo Giudice;
- In subordine, rigettare, anche parzialmente, l'opposizione proposta dal Sig. al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 830/2020 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, perché
infondata o con qualsiasi altra statuizione e, per l'effetto emettere una sentenza di
condanna di parte opponente al pagamento in favore della degli importi ancora CP_1
dovuti ai sensi del Regolamento Generale oltre agli altri importi dovuti a titolo di
forniture extra e alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre agli interessi e
alla rivalutazione monetaria;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2020 emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 04.08.2020 nel procedimento R.G.N. 786/2020,
Pag. 3 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
dell'importo di €. 5.623,34 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di omesso pagamento delle spese di gestione relative all'unità abitativa acquistata dalla Curatela del
[...]
in data 10.05.2018. CP_2
Parte opponente preliminarmente esponeva di aver acquistato dalla CP_3
allimento la piena proprietà dell'unità residenziale facente parte
[...] CP_1
del complesso denominato “BARRIO BLANCO”, sito in Campofelice di
Roccella Contrada Pistavecchia, viale delle Tribune della Targa Florio n. 9 e che all'atto era stato allegato il Regolamento condominiale contrattuale predisposto dalla stessa (ai tempi in bonis) che prevedeva all'art. 2 CP_1
l'affidamento alla stessa società venditrice, quale società di gestione,
dell'erogazione di tutti i servizi di gestione per il primo triennio;
il successivo art. 7 prevedeva la suddivisone delle spese occorrenti per la conservazione,
godimento e funzionamento del complesso in due categorie: a) spese di competenza dei proprietari;
b) spese di funzionamento.
Secondo l'art. 8 del Regolamento “in sede di prima applicazione del presente
Regolamento, e per il primo triennio, l'importo delle spese di entrambe le categorie viene
convenuto ed accettato dalla soc. (società di gestione) in complessivi € CP_1
84.000/anno”.
Pag. 4 Alla luce delle rappresentate circostanze, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per il periodo dal 10.05.2018 al 16.01.2019 sul rilievo che la stessa, in quanto dichiarata fallita con sentenza n. 2 del 31.01.2018 cui seguiva revoca in data 16.01.2019 non aveva svolto – né avrebbe potuto - l'attività di prestazione di servizi al condominio, affidata a diversa società (FEVI s.r.l.).
Il signor contestava, inoltre, la quantificazione degli oneri di gestione Pt_1
ritenendo che, in difetto di precisazione in sede di contratto di acquisto e di regolamento generale, l'importo pattuito di €. 1.000,00 annuali dovesse considerarsi compreso di IVA con conseguente determinazione delle quote bimestrali in € 166,66 e non in € 203,33.
Riconosciuti dovuti gli oneri condominiali per il diverso e minor importo indicato, ma limitatamente a 15 mensilità (da febbraio 2019, data della revoca del fallimento, ad aprile 2020) per un totale di € 1.500,00 IVA compresa,
adduceva il maggior credito pari ad €. 90.726,79 relativo alla fornitura di infissi per il Condominio Barrio Blanco prestata dall'opponente alla CP_1
precisando di aver instaurato un procedimento monitorio all'esito del quale era stato emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 543/2019, pendente alla data di instaurazione del presente giudizio.
Pag. 5 Si costituiva in giudizio l'opposta contestando le difese di parte CP_1
opponente, chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed il rigetto dell'opposizione.
Ammetteva che i pagamenti degli oneri relativi al periodo in cui la società era stata assoggettata a procedura fallimentare avrebbero dovuto esser corrisposti alla curatela, rilevando che, tornata in possesso dei beni a seguito di revoca, era subentrata nelle pendenti posizioni creditorie.
Indi, precisando l'ammontare del preteso credito nei confronti del signor Pt_1
per complessivi € 6.030,00 di cui € 5.623,34 come da ingiunzione di pagamento,
€ 203,33 per la fattura n. 69/2020 ed € 203,33 per la fattura n. 132.2020, entrambe allegate alla comparsa di costituzione, chiedeva, in subordine, concedersi la provvisoria esecuzione parziale per l'importo di €. 1.500,00 di cui l'opponente si era dichiarato debitore e dell'importo non contestato di €. 1.770,97, per un totale complessivo di €. 3.270,97.
Invitate le parti a procedere alla mediazione obbligatoria, poi conclusasi negativamente giusto verbale di mancata conciliazione del 27.04.2021 e rigettate la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione parziale nonchè delle istanze istruttorie di parte convenuta, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 12.04.2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 tr c.p.c. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Pag. 6 In corso di causa, parte opponente depositava la sentenza emessa all'esisto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 549/2019 con la quale questo
Tribunale, rigettando l'opposizione della dichiarava CP_4
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, la spiegata opposizione merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, già dato atto dell'esperimento – seppur con esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria su invito del Giudicante, giusto verbale di mancata conciliazione agli atti, non risulta fondata l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita in considerazione del valore della causa inferiore ad €. 50.000,00
Per pacifica giurisprudenza, nel caso di cumulo e contemporanea ricorrenza di fattispecie che rientrano tra le materie per le quali è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione e di negoziazione, è stato stabilito che “…la
mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il
mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per
tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi
in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita…” (Trib. Roma,
Sezione specializzata in materia di imprese, Sent. n. 11431 del 18 luglio 2022)
Pag. 7 Ed ancora “…il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da
un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è
ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione
assistita.” (Corte Cost., Sent. n. 97 del 18 aprile 2019).
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, nel senso d'una disposizione che contempli il cumulo “…tra la negoziazione assistita
obbligatoria e le procedure stragiudiziali obbligatorie per legge o per previsione
contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta alla mediazione
obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita…”. (Trib. Torre
Annunziata, Sez. II, Sent. n. 740 del 23 marzo 2018).
Di fronte, quindi, alla potenziale coesistenza tra la mediazione civile e la negoziazione assistita, entrambe vertenti in materie soggette sia all'uno che all'altro strumento deflattivo, un eventuale “conflitto” viene superato accordando prevalenza alla mediazione civile, perdendo così, per tal via, la negoziazione assistita il carattere dell'obbligatorietà.
Ne consegue che, risultando ritualmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, risulta assolta ogni questione di improcedibilità.
Ciò posto, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il
Pag. 8 completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti normativamente previsti, abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare, successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, formalmente, la veste di
“attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza, attore.
In altri termini, “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine
al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un
giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2
comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la
conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di
legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume
rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di
efficacia probatoria assoluta, quale con riguardo alla sua formulazione unilaterale la
fattura commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che
dimostri l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della pretesa
Pag. 9 creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di
fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Ne discende che il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697
cod. civ. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
I predetti criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Pag. 10 "Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto),
a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata
in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti
dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Tanto premesso, deve in primo luogo, procedersi all'esame preliminare dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della opposta con riferimento al credito per le spese di gestione relative agli anni 2016-2017 e parte del 2018
avendo contestato tutte le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con esclusione, come meglio infra, del periodo dal febbraio 2019
all'aprile del 2020 seppur in diversa misura.
All'uopo deve ritenersi che faccia fede, sino a prova contraria, l'atto di compravendita del 10.05.2018 ove viene specificato che “proprietà e possesso si
trasferiscono da oggi alla parte compratrice con ogni effetto utile ed oneroso”, avendo peraltro il signor sempre contestato una diversa ed anteriore decorrenza. Pt_1
Da ciò discende che, con riferimento al periodo antecedente l'acquisto dell'immobile facente parte del complesso “Barrio Blanco” nessun importo per le indicate causali di spesa può essere richiesto e preteso dal signor Pt_1
Pag. 11 Parimenti, merita accoglimento la solleva eccezione con riferimento al periodo dal 10.05.2018 (data della compravendita) al 16.01.2019 data di revoca del dichiarato fallimento, dovendosi riconoscere, per detto lasso temporale, la legittimazione attiva alla richiesta di somme, unicamente in capo alla Curatela
Fallimentare, subentrata, come evincibile dalla informativa sullo stato del fallimento del nominato curatore del 17.04.2018, nella gestione provvisoria della struttura.
Nella predetta informativa veniva, infatti, specificato che la curatela avrebbe posto in essere le attività necessarie per la pulizia e manutenzione,
espressamente rilevando la “necessità di incassa le quote stabilite in detto
regolamento per i mesi da Gennaio a Maggio al fine di poter pagare le spese necessarie
per tali attività” indicando l'iban della procedura da utilizzare per i chiesti pagamenti.
La titolarità in capo alla Curatela sulla alla spettanza e riscossione delle quote deve ritenersi, intuibilmente e conseguentemente ricorrente anche per il periodo successivo a quello indicato nella informativa e sino alla intervenuta revoca del fallimento del 16.01.2019.
Ne consegue che parte opponente, contestato il quantum ingiunto, ha individuato in numero 15 mensilità, decorrenti dal febbraio 2019 – data di revoca del fallimento – alla data dell'aprile del 2020 di notifica del decreto
Pag. 12 ingiuntivo, il periodo di imputabilità alla del diritto di credito per le CP_1
spese previste dal regolamento generale.
Quanto alla quantificazione della quota annua, indicata in €. 1.000,00 da parte opposta, in considerazione del loro ammontare complessivo di €. 84.000,00 da ripartirsi in 84 unità, deve osservarsi che il sig. invero, non ha contestato Pt_1
la debenza dell'IVA quanto la sua inclusione nell'importo della quota dovuta.
In seno al Regolamento generale non si rinviene alcuna menzione dell'IVA, per cui secondo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sent. n. 249 del 07/11/2013) chiamata ad interpretare in via pregiudiziale la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (c.d. Direttiva IVA) “qualora nell'indicazione
del prezzo non sia fatta alcuna menzione all'VA ed il fornitore non abbia la possibilità di
rivalersi sull'acquirente tale prezzo deve essere considerato come già comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.”.
Ciò in quanto l'IVA è, per sua natura, un'imposta sul consumo, la quale deve essere sopportata dal consumatore finale e, pertanto, non può essere a carico del fornitore.
L'IVA dovrebbe essere una componente del prezzo e non un elemento che si aggiunge a quest'ultimo.
La Corte ha concluso dichiarando che “la Direttiva VA va interpretata nel senso
che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla
Pag. 13 riguardo all'VA e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l'VA dovuta
sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la
possibilità di recuperare dall'acquirente l'IVA riscossa dall'amministrazione tributaria,
deve essere considerato come già comprensivo di VA.”.
Conformemente, con successiva pronuncia (sentenza n. 249 del 07.11.2013) la
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che “nell'ambito di contratti
di compravendita – ove il fornitore del bene sia il soggetto tenuto a versare l'VA dovuta
sull'operazione imponibile – qualora nell'indicazione del prezzo concordato non venga
fatta alcuna menzione all'VA ed il fornitore non abbia la possibilità di rivalersi
sull'acquirente, tale prezzo dovrà essere considerato come già comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto, rimanendo quindi l'VA a carico del venditore.”.
Sulla tematica si è di recente pronunciata anche la Suprema Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 1612/2022 ha avuto modo di chiarire che l'imposta sul valore aggiunto “costituisce una parte del quantum dovuto al creditore,
la cui prova, secondo i principi generali, incombe su chi ne chieda il relativo pagamento
e non su chi ne contesti la spettanza, potendo le parti, a prescindere dai presupposti di
legge che ne regolano la sussistenza e l'importo verso lo Stato, raggiungere uno specifico
accordo in ragione delle condizioni soggettive o di altri profili negoziali”, così
pronunciando il seguente principio di diritto: “la prova che l'VA sia inclusa o meno
Pag. 14 nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o la prestazione di servizi incombe
sul creditore che agisca per il relativo pagamento”.
Alla luce degli esposti principi ed indipendentemente dall'anteriore emissione di fatture discordanti con il menzionato orientamento, deve ritenersi che l'importo annuale di €. 1.000,00 sia compreso IVA e che le quote bimestrali ammontino a €. 166,66 (€. 1.000,00/12x2).
Conseguente il signor risulta debitore nei confronti dell'opposta del solo Pt_1
importo di €. 1.525,00 comprensivo di IVA, per l'indicato periodo di 15
mensilità (quota mensile pari ad €. 101.66, comprensiva di IVA - quota mensile
€. 83,33 + IVA €. 18,33)
L'importo di cui alle fatture numeri 69/2020 e 132/2020 depositate da parte opposta, ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, diverse da quello per cui è causa, sono state contestate con prima difesa utile e la relativa domanda di pagamento non può
conseguentemente trovare accoglimento.
Ne consegue, in accoglimento della opposizione spiegata dal signor la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto, risultando dovuto il solo anzidetto importo di €. 1.525,00.
A fronte del debito del signor nel predetto ammontare in €. 1.525,00 è Pt_1
documentalmente provato che lo stesso vantava un credito nei confronti
Pag. 15 dell'opposta per il maggior importo di €. 90.726,79 come statuito dalla sentenza n. 1188/2023 agli atti del giudizio, resa dal Tribunale di Termini Imerese in data
03.11.2023, pubblicata in pari data e non impugnata, con la quale è stata rigettata l'opposizione della al decreto ingiuntivo n. 543/2019 con cui CP_1
l'adito Tribunale le aveva ingiunto di pagare la somma di € 90.726,79 (oltre interessi e spese) in favore di quale titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, a titolo di corrispettivo per la fornitura di infissi destinati al complesso turistico alberghiero “Barrio Blanco”, risultante dal preventivo del
04.09.2012, accettato dalla committente.
Come chiarito dal signor in sede di memoria di replica depositata in Pt_1
data 17.07.2024, l'importo dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 543/2019
risultava - a detta data – pari a €. 50.161,07 in conseguenza di alcuni pagamenti nelle more effettuati dalla avendo così precisato “il debito residuo che CP_1
ammonta ad €. 50.161,07……”.
Trattandosi di credito accertato in forza della statuizione del Tribunale di
Termini Imerese emessa nel corso del presente giudizio e non avendo –
correttamente e correlativamente – parte opponente avanzato domanda di compensazione, i rapporti di dare e avere tra le odierne parti in giudizio andranno regolati in altra sede.
Pag. 16 Conclusivamente, in accoglimento della spiegata opposizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 830/2020 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
04.08.2020 nel procedimento R.G.N. 786/2020 deve essere revocato,
condannando l'opponente signor al pagamento del minore importo di € Pt_1
1.525,00 in favore della per oneri condominiali dal mese di febbraio CP_1
2019 al mese di aprile 2020.
Tuttavia, dovendosi ritenere che alla data di instaurazione del procedimento monitorio, la fosse consapevole dell'esistenza del maggior credito CP_1
vantato dall'opponente, come successivamente accertato all'esito del giudizio di opposizione, si ritiene equo condannare l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti
UA Fabio e UA EV.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta dal signor nei confronti della in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro-tempore,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 830/2020 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese il 04.08.2020 nel procedimento R.G.N. 786/2020;
Pag. 17 - dichiara il diritto della in persona del legale rappresentate pro- CP_1
tempore al pagamento dell'importo di €. 1.525,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- per l'effetto condanna il signor al pagamento in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentate pro-tempore al pagamento CP_1
dell'importo di €. 1.525,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentate pro-tempore al CP_1
pagamento in favore del signor delle spese di lite liquidate in Parte_1
€ 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, con distrazione in favore degli Avv.ti Fabio UA e EV
UA.
Così deciso in Termini Imerese il 5 novembre 2025.
Il Giudice
IA NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa IA NZ, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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