Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 681/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 17 febbraio 2023
DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
– c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Furlan con Studio a CodiceFiscale_1
Trieste in Via Giustiniano, 9 e ivi domiciliata tel. 040-362249 - 365406 – fax 040-361224 – pec: ricorrente Email_1
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. residente CP_1 C.F._2
in NO NA (Trieste) in Sistiana n. 25/c, rappresentato e difeso dall'avv. Gabrio
Abeatici, con studio in Trieste, via Bellini n. 3 (C.F. , PEC presso C.F._3
cui eseguire le comunicazioni: tel/fax 040370102 con Email_2
domicilio ivi eletto resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
1
Conclusioni della ricorrente: Respinta ogni istanza di controparte, la parte ricorrente precisa le conclusioni come da atto introduttivo del 13.02.2022 ed integrate con la memoria ex 183/6 n. 2), c.c. del 29.07.2024.
Da considerarsi integralmente trascritte e qui riprodotte tutte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente con la memoria ex 183/6 n. 2) e n. 3), c.c., rispettivamente del
29.07.2024 e del 19.09.2024.
Conclusioni del resistente: Respinta ogni istanza di controparte, accertarsi d'ufficio la nullità del mandato in capo all'avv. per l'accertato conflitto di interesse, dichiarare Pt_2
nulli tutti gli atti da essa sottoscritti e conseguentemente il procedimento con le ulteriori conseguenze di legge.
In ogni caso si conclude nel merito, come da memoria integrativa depositata in data
18.12.2023: In via principale: dichiararsi inammissibile la domanda proposta, mancando il presupposto dell'esistenza della separazione tra le parti, accertando previamente la riconciliazione tra le parti quantomeno per fatti concludenti;
in via subordinata di merito, qualora si ritenesse comunque di addivenire ad una pronuncia, valutare se dev'essere prescelta la forma della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio per avere le parti successivamente contratto matrimonio religioso.
Qualora si addivenisse alla non auspicata pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedere a favore del sig. un assegno divorzile non CP_1
inferiore ad € 800,00 mensili da rivalutarsi ex ISTAT, indispensabile per mantenersi, tenuto conto dell'età e dell'incolpevole impossibilità di aumentare il suo reddito, nonché della circostanza che il matrimonio di fatto è durato, per quel che si diceva, dal 1973 al 2023 (50 anni!). Sempre in via subordinata, garantire la conservazione della sistemazione abitativa in NO NA (Trieste) in Sistiana n. 25/c, con le forme più adeguate. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge a danni della ricorrente, nel solo caso di opposizione.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17 febbraio 2023 la signora ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 9 agosto 1973 con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste al n. CP_1
429, parte 1^, anno 1973.; a tal fine ha esposto che dal matrimonio erano nate due figlie il 31 ottobre 1976 e il 9 maggio 1978, adulte ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
che il Tribunale di Trieste aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 15 maggio 2006; e che da allora i coniugi non si erano riconciliati;
nessuna condizione economica era stata prevista in sede di separazione e così anche in sede di divorzio la ricorrente ha chiesto che non vi fosse alcuna statuizione di natura economica.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 26 aprile 2023, ha CP_1
contestato la sussistenza dei presupposti del divorzio, affermando che la separazione era stata apparente e che non era mai cessata la convivenza con la moglie precisando, con successiva memoria, che solo per rispettare l'ordine del giudice di vivere separati la signora aveva trasferito la sua residenza in altro immobile sito in via Catraro, 4; precisa altresì Pt_1
che egli insieme alla moglie era stato nominato erede della signora (deceduta Persona_3
il 29 agosto 2022) con testamento olografo del 20 dicembre 2020 e che il ricorso per divorzio era stato proposto dalla moglie che sarebbe stata indispettita da tale dichiarazione di volontà della zia;
ribadisce tuttavia che la convivenza more uxorio era continuata senza soluzione di continuità anche dopo la separazione tanto che ogni scelta era stata condivisa come erano state condivise le attività ludiche e ricreative comuni, mentre l'appartamento di via Catraro era stato abitato dalla figlia fino al di lei matrimonio;
peraltro la moglie, avendo una pensione di circa 2000 euro al mese, ben superiore a quella del marito di soli 650 euro al mese aveva provveduto a gran part delle spese comuni;
ha chiesto comunque, in caso di accoglimento della domanda di divorzio di valutare quale formula prescegliere (cessazione degli effetti civili o scioglimento, datio che i coniugi dopo il rito civile avevano celebrato un matrimonio religioso e, di prevedere un assegno divorzile non inferiore a euro 800 attesa la durata del matrimonio durata ben cinquanta anni.
3 All'esito dell'udeinza presidenziale, la dott.ssa Fanelli non ha disposto alcun assegno di divorzio neppure in via provvisoria, soffermandosi sull'eredità ricevuta dal signor CP_1
idonea a provare una condizione di autosufficienza;
nel corso dell'udienza presidenziale, invero, emerge che i procuratori delle Parti, avv. Aura Fonda e avv Abeatici, hanno richiamato anche una controversia tra loro pendente in ordine alla chiamata all'eredità (la situazione immobiliare descritta non è corrispondente al vero in quanto non è svuotata la chiamata all'eredità ex re certa, solo per un immobile c'è stato il passaggio di proprietà, non per l'altro (ci si riferisce ai due immobili in Grado), per uno dei due preliminari il prezzo non è stato pagato né è stata rinnovata la volontà di vendere trascorso il decennio, non ci sono atti interruttivi;
il verbale d'inventario è stato redatto prima del testamento olografo successivo ai due testamenti pubblici….); il presidente ha quindi motivato il rigetto di un provvedimento provvisorio di determinazione dell'assegno divorzile nei seguenti termini: rilevato che, alla stregua delle risultanze in atti, non è dato in realtà ravvisare fatti nuovi o rilevanti variazioni rispetto alle circostanze già esistenti e presumibilmente considerate in sede di separazione, allorquando non fu stabilito alcun assegno di mantenimento;
osservato invero che: - caso mai potrebbe ipotizzarsi una modifica in peius nella situazione del resistente in quanto, come dichiarato in udienza, il canone di locazione per l'appartamento da lui abitato in Sistiana è stato di fatto spesso, se non sempre, pagato dalla moglie, mentre resterebbe ora a carico del marito, anche alla luce della qui prospettata volturazione del contratto a suo nome;
- tuttavia, costituisce un dato di fatto, in sé non contestato, che anche il sig. sia CP_1 stato chiamato all'eredità di , in particolare ricevendone l'usufrutto a vita Persona_3
sugli immobili di Grado, rive dei Bersaglieri 37, e Trieste, Vicolo Scaglioni 24, e un legato di ben 50.000 euro;
la non ancora avvenuta accettazione è scelta poco comprensibile, né viene plausibilmente giustificata, vista anche l'assenza di passività apprezzabili, come si desume dal verbale d'inventario prodotto dallo stesso resistente, laddove i preliminari stipulati riguardo ai due citati immobili (uno dei quali, quello riguardante l'immobile di Trieste, non seguito da pagamento del prezzo, pur risalendo
4 al 2008) comunque fanno salvo l'usufrutto in capo all' ben potrebbe in effetti CP_1 quest'ultimo andare ad abitare nell'immobile di Vicolo Scaglioni, così da non dover più pagare alcun affitto, ovvero mettere a reddito detto immobile, eventualmente usufruendo della somma di € 50.000 per eventuali ristrutturazioni;
in tale contesto, appare difficile ravvisare una situazione di non autosufficienza del marito tale da giustificare il riconoscimento in suo favore di un contributo di mantenimento, né
d'altronde le sopravvenienze ereditarie della moglie avrebbero rilevanza ai fini della determinazione del tenore di vita pregresso;
fermo restando che grava sulla stessa parte istante l'onere di provare il presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi atta a giustificare l'attribuzione di un assegno.
Davanti al giudice designato per la trattazione del procedimento, è emerso che uno dei promissari acquirenti dei preliminari sopra richiamati sarebbe stata la stessa avv. Aura
Fonda, che essendo in conflitto d'interessi con la parte, ha rinunciato al mandato e si è costituito in giudizio il collega avv. Paolo Furlan con memoria di costituzione depositata il
10 aprile 2024.
Dal libero interrogatorio delle Parti svoltosi il 10 gennaio 2024 è emersa una circostanza dirimente in questa controversia, vale a dire che la separazione, consensuale e omologata dal tribunale con decreto dd 31 maggio 2006, non è stata mai seguita (e neppure mai preceduta) da una effettiva cessazione della convivenza e della assistenza morale e materiale tra coniugi.
Pertanto manca uno dei presupposti fondamentali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio (e di scioglimento si sarebbe trattato atteso che il vincolo matrimoniale con i relativi diritti e doveri era derivato dal rito civile).
Come già ritenuto con l'ordinanza istruttoria del 4 novembre 2024, in forza dell'art. 157
c.c., gli effetti della separazione personale, anche in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano col fatto della coabitazione, che si ravvisa non solo e non tanto nella ripresa di occasioni di incontro o di frequentazioni tra i coniugi, ma con una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale;
le prove proposte dalle parti per dimostrare (da parte del signor ) o per negare (da parte della signora ) la continuità della CP_1 Pt_1
5 convivenza dei coniugi dopo la separazione sono state ritenute superflue perché la stessa signora ha ammesso in udienza che la coabitazione dei coniugi non si era mai Parte_1
interrotta se non a partire da gennaio 2023 ossia, si nota in questa sede, solo in vista del deposito del ricorso per divorzio (avvenuto il 17/2/2023); in tal modo la stessa signora Pt_1
ha dato supporto alla affermazione del marito che ha dichiarato in udienza che la separazione era stata apparente e che era stata fatta in via prudenziale per proteggere il patrimonio della moglie dal rischio di poter essere aggredito dai debiti che lo stesso avrebbe potuto contrarre per la sua attività imprenditoriale;
mentre, infatti, la signora aveva Pt_1
detto Dopo la separazione avvenuta nel 2006, io sono andata ad abitare in via Catraro 4, la casa di mia mamma;
la casa familiare è sempre stata a Sistiana, 25 una casa in affitto, il signor l'aveva subito contraddetta specificando che la separazione è stata fatta per CP_1 motivi “prudenziali” perché volevo proteggere i beni di mia moglie, perché io ero un piccolo imprenditore;
in realtà si è trattato di una separazione apparente, sulla carta, perché abbiamo continuato a vivere insieme…(e più avanti ha aggiunto), la separazione è stata fatta per evitare di sommare i ns redditi, e consentirmi così di godere di una pensione sociale.
Dunque, a prescindere dalla diversa residenza anagrafica, la coabitazione tra i coniugi non è mai stata interrotta: va qui notato che la signora risulta aver trasferito la propria Pt_1 residenza anagrafica dall'abitazione familiare di NO NA- Via Sistiana 25/C da lei stessa condotta in locazione, alla via Catraro 4 di Trieste il 17 maggio 2004, ossia due anni prima della causa di separazione promossa il 31 marzo 2006 e, dunque non lo aveva certo fatto per ottemperare all'ordine del giudice di vivere separata dal marito;
la coabitazione cessa invece effettivamente a partire da gennaio 2023 ossia un mese prima del deposito del ricorso per divorzio (17/2/2023).
A rendere superflue le prove testimoniali offerte dalle parti è stata propria la inequivoca dichiarazione resa dalla ricorrente: è vero che sono vissuta insieme a mio marito, ma come separati in casa, un po' perché la casa di via Catraro [dove la sig risultava residente] Pt_1 era occupata da mia figlia, un po' perché lui aveva bisogno di essere seguito per non “dar fastidio” alle mie figlie, nel senso che lui non avendo un reddito aveva bisogno di assistenza
e di un effettivo contributo al mantenimento, io pagavo l'affitto, facevo la spesa, qualche
6 volta facevo da mangiare;
eravamo “separati in casa” nel senso che io con mio marito non ho rapporti da trenta anni. E' da oltre un anno poi che non lo frequento e voglio assolutamente divorziare (vds verbale udienza del 10 gennaio 2024).
Orbene, non si dubita affatto che la signora voglia definitivamente separarsi e Pt_1
divorziare dal marito, che ha sposato prima civilmente (9 agosto 1973) e poi con matrimonio religioso (15 settembre 1973) nel lontano 1973 e dal quale si è separata “sulla carta” nel 2006 quando entrambi avevano superato i sessant'anni di età; tuttavia tale volontà può essere valorizzata in certo senso ricominciando da capo, con una separazione che va di nuovo pronunciata perché la prima, quella omologata con decreto del 15 maggio 2006, è divenuta inefficace.
Va invero considerato il fatto che all'età di oltre sessanta anni quando i coniugi hanno depositato il ricorso per separazione vivevano una condizione caratterizzata, per la stessa evoluzione naturale, da una assistenza materiale e morale diversa da quella che possono essersi offerti al momento del matrimonio nel 1973 o durante la nascita e crescita delle due figlie;
in altri termini l'assistenza offerta dalla signora al sig dopo che entrambe Pt_1 CP_1
le figlie erano uscite di casa nel 2004 per trasferirsi in via Catraro 4, a Trieste, la casa della nonna, è una assistenza del tutto coerente con un rapporto di convivenza matrimoniale con il marito, di cui ha riconosciuto e provveduto a soddisfare i bisogni continuando ad abitare con lui, facendo la spesa, pagando l'affitto, frequentando insieme amici e parenti;
in sostanza una convivenza idonea, a parere di questo giudice, a rendere inefficace la pronuncia di separazione, e pertanto inammissibile la domanda di divorzio.
A rafforzare la sussistenza effettiva del rapporto di coniugio vale anche il testamento olografo del 2020 pubblicato dal signor e riferito alla successione di CP_1 Persona_3
eredità che è frutto di una distinta controversia tra le parti e la cui pubblicazione avrebbe stando all'asserzione del procuratore del resistente, “indispettito” la signora come Pt_1 emerso durante il procedimento (vds verbale dell'udienza presidenziale 28 giugno 2023 e vds verbale dell'udienza 10 gennaio 2024): in particolare, all'udienza del 10 gennaio 2024 questo giudice ha dato atto che dal punto di vista patrimoniale le Parti avevano rappresentato che la signora aveva Persona_3
7 redatto due schede testamentarie una il 3 dicembre e una il 23 dicembre 2020 (è deceduta il
29 agosto 2022) nelle quali il giudice ha rilevato quanto segue: nella prima scheda vi è un legato di 50.000 euro a favore di , nella CP_1
seconda scheda è previsto l'usufrutto a favore del marito della nipote , Parte_1
di due beni immobili lasciati in nuda proprietà alla nipote CP_1 Pt_1
l'immobile di Trieste vicolo degli Scaglioni con annesso garage e l'immobile di Grado con annesso box, oltre a un legato di 50.000 euro.
Le parti hanno rappresentato altresì che la signora aveva stipulato un Persona_3 contratto preliminare di compravendita con l'avv. Aura Fonda dell'immobile di Grado, contratto che l'avv. si era espressamente riservata di portare ad esecuzione (facendo Pt_2
così emergere in udienza una palesa posizione di conflitto di interessi con la propria domina, erede della promissaria venditrice, da qui anche l'eccezione di nullità della procura alla stessa conferita). La signora : mia zia aveva fatto anche un testamento pubblico a Pt_1
ottobre 2022; la clausola del 3 dicembre con cui voleva lasciare 50.000 euro a mio marito era stata aggiunta dopo, su mio suggerimento, in quanto si era dimenticata di inserirla nel testamento pubblico, fatta davanti al notaio , dove io l'ho accompagnata. Per_4
ETEL: non posso andare ad abitare in vicolo degli Scaglioni alla mia età; sono interessato ad affittare quell'immobile oppure a venderlo insieme alla nuda proprietà di mia moglie, con l'assegnazione del ricavato per la parte che mi spetta (25% avendo io 82 anni).
Nel testamento olografo pubblicato dal signor e redatto nel 2020, dunque in pieno CP_1
rapporto di effettivo coniugio tra le parti si legge:
8 In sintesi, questo collegio prende atto che dopo il decreto di omologa della separazione
(31 maggio 2006) ne sono cessati gli effetti, in forza di un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.).
Nulla toglie che la separazione possa essere pronunciata di nuovo, su iniziativa della odierna ricorrente e in un separato giudizio, ma la domanda di scioglimento del matrimonio con cui è stato introdotto il presente procedimento va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate in dispositivo
P.Q.M.
IL Tribunale definitivamente pronunciando nella causa di divorzio promosso da
Parte_1
Contro
CP_1
Così provvede: dichiara inammissibile la domanda.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio che liquida in euro 7.000,00 oltre spese generali Iva e cna.
Trieste, 13 giugno 2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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