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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6639/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del Gop dott. ssa SO De IS, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6639/2021 R.G. del Ruolo Generali Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Parte_1 C.F._1
Mennella, (c.f. ) con studio in Serre (Sa) alla Via Cornetti 5, ove è C.F._2 elettivamente domiciliata come da procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
-RICORRENTE -
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Direttore dr. (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_2
), elettivamente domiciliato presso la propria sede in , alla via C.F._3 CP_1
BA GN n. 3 e rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Co in servizio presso la e Controparte_3 CP_4 come da delega in atti
[...]
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi mediante il deposito di note scritte così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, proponeva opposizione avverso decreto Parte_1 ingiunzione n. 778868/A/SA emesso in data 01.06.2021 dall'Ufficio Antiriciclaggio Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificatale in data
27.07.2021 e con cui le veniva intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 2.588,00 sulla base del verbale di accertamento elevato in data 10.03.20 dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Eboli inerente la violazione dell'art. 49, c. 1, del D.L.gs n. 231/2007, cosi come modificato dal D.L.gs 90/2017, per aver la stessa trasferito denaro contante, per un importo complessivo di euro 21.600,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_5
[...]
La ricorrente eccepiva la carenza dei requisiti formali, previsti dalla legge in materia, in ordine alla motivazione, il mancato rispetto dei termini di contestazione previsti dall'art. 14 l. 689/81 nonché il mancato rispetto dei criteri stabiliti dal d.l.gs n. 90/17 e dall'art. 67 del d.lgs. 231/2007 per l'applicazione della sanzione;
concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione; in subordine chiedeva una riduzione dell'applicazione della sanzione da un terzo a due terzi, con vittoria di spese del giudizio.
Letto il ricorso e fissata la prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione a parte resistente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 30.11.2021, si costituiva il
[...]
, il quale chiedeva Controparte_6 rigettarsi l'opposizione affermando che la sanzione era stata applicata correttamente rispettando sia i criteri di legge che i termini di notifica;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'istanza di sospensione ed il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 23.12.2022, tenuta in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.07.2024 per la discussione.
Dopo un breve rinvio, con provvedimento del 21.10.2025 la causa era assegnata alla scrivente giudice la quale fissava, dinanzi a sé, per la discussione, l'udienza del 10.12.2025 con termine per il deposito di note conclusive fino a 30 giorni prima.
La causa, discussa all'udienza del 10.12.2025 con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata. Va premesso che i fatti posti a fondamento della sanzione irrogata non sono stati contestati da parte ricorrente nel loro effettivo verificarsi, pertanto, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., le violazioni contestate devono ritenersi provate e risultano, in ogni caso, oggetto di prova documentale in quanto parte resistente, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e su cui grava il relativo onere probatorio, ha documentalmente provato i fatti costitutivi della sua pretesa ovvero ha provato il fatto contestato costituito dall'avvenuto pagamento in contanti mediante l'allegazione del Processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza Compagnia di Eboli in data 02.03.2020 (all. 01 fascicolo parte resistente) con i relativi allegati e dichiarazione della stessa ricorrente.
E' noto che il detto rapporto fa prova, fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (Cass. sent. n. 166/2014).
Deve ritenersi, quindi, che, nella fattispecie in esame, sia sussistente la violazione contestata.
Quanto ai motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, il primo motivo di opposizione, vertente sulla mancata motivazione appare destituito di fondamento.
Al riguardo si rileva che, per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, ne consegue che è ammissibile anche la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass. 27/01/2012,
n. 1230; Cass. 21/03/2014, n. 6792).
Nel caso di specie, il decreto impugnato contiene una motivazione sufficiente, che indica chiaramente la violazione contestata (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007), l'importo trasferito (euro 21.600,00), la sanzione applicata (euro 3.000,00, ridotta di euro 432,00 già versati) e i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione. È inoltre ammissibile la motivazione per relationem mediante richiamo al verbale di accertamento della Guardia di Finanza, già noto alla ricorrente per esserle stato notificato.
Anche l'eccezione sollevata dal ricorrente in relazione alla mancata notificazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento è infondata e va, pertanto, disattesa.
L'art. 14 della legge n. 689/81 prevede che, in caso di impossibilità di effettuare la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Sicchè la ricorrente si duole del fatto che il verbale di accertamento è del 10.03.2020 e che il decreto- ingiunzione opposto le sia stato notificato in data 27.07.2021 e, quindi, oltre il termine suddetto.
Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che il termine di 90 giorni previsto dalla norma di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione non si calcola dal momento in cui viene ricevuta la notizia dell'illecito, bensì dal momento in cui si è concluso l'accertamento, incluso l'attività istruttoria necessaria a verificarne tutti gli elementi.
Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. II 18.10.2023 n. 29068; in senso conforme Cass. civ. Sez. II 29.09.2020 n. 20522).
Nell'interpretare la norma in questione, la Suprema Corte ha chiarito che “Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione della violazione comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Il dies a quo non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 legge citata, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e da acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16286).
Dalla documentazione depositata in atti da parte resistente (all. 01), è provato che l'accertamento si è concluso in data 15.01.2020 allorquando si è proceduto all'ultima escussione.
Pertanto, tenuto conto che il verbale di accertamento della Guardia di Finanza è stato notificato alla ricorrente in data 02.03.2020 e rinotificato in data 10.03.2020 con correzione dell'importo sanzionato, alcuna violazione della norma di cui all'art. 14 l. n. 689/191 può ritenersi integrata essendo stato rispettato il termine di 90 giorni ivi previsto per la contestazione dell'illecito con conseguente infondatezza della relativa doglianza.
Quanto alla notifica del decreto impugnato avvenuta in data 27.07.2021, deve ritenersi che sia stata tempestivamente effettuata posto che è avvenuta nel termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 28 della l. n. 689/1981 decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Il tenore letterale della norma induce, infatti, a ritenere che la norma che disciplina la decadenza si applica esclusivamente al procedimento amministrativo finalizzato ad accertare e contestare l'illecito commesso dal trasgressore e non ingloba la fase successiva dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione soggetta, invece, al termine di prescrizione dei crediti (Trib. di Terni sentenza n. 147/2025).
Si evidenzia, poi, che, in materia antiriciclaggio, il termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori è disciplinato dall'art. 69 comma 2 del d.l.gs. 231/2007 il quale stabilisce che il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente e che, in ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la Controparte_1
, ha ricevuto il processo verbale di contestazione, da parte
[...] della Guardia di Finanza Compagnia di Eboli, in data 16.03.2020 a mezzo pec e che il decreto impugnato con cui è stata ingiunta la sanzione è stato emesso in data 01.06.2021 ed è stato notificato in data 27.07.2021, quindi, esattamente nei termini di legge previsto dal richiamato art. 69 comma 2 del d.l.gs. 231/2007.
Per tutto quanto esposto, deve, quindi, rigettarsi anche tale motivo di opposizione.
Quanto all'eccezione del mancato rispetto dei criteri stabiliti dal d.l.gs n. 90/17 e art. 67 del d.lgs.
231/2007, nell'applicazione della sanzione, anche tale motivo di opposizione è infondato.
Si osserva, che la sanzione irrogata nella misura di euro 2.588,00 risulta congrua in quanto è stato applicato il minimo edittale pari ad euro 3.0000 e quantificata tenendo conto del pagamento fatto di euro 432,00.
Passando all'esame della richiesta subordinata di applicazione della sanzione ridotta ex art. 68 del D.
Lgs. n. 231/2007, se ne rileva l'inammissibilità in questa sede in quanto tale facoltà attiene alla fase del procedimento amministrativo.
Come previsto dall'art 68 c. 1 del d.lgs. n. 231/2007, l'istanza di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere presentata "prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione" e non può essere formulata per la prima volta in sede di opposizione giurisdizionale.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva presentato istanza di riduzione prima dell'emissione del decreto
(prot. RTS SA n. 13927 del 24.03.2020) ma non è stata accolta in quanto presentata quando il decreto non era ancora stato emesso, tuttavia, pur essendo stata avvisata espressamente con il decreto impugnato della possibilità di ripresentare l'istanza dopo la notifica del già menzionato, la ricorrente non l'ha fatto decadendo da tale diritto.
Tutto quanto sopra induce il Tribunale a ritenere che l'opposizione vada respinta.
Le spese di lite seguono e la soccombenza e si liquidano come da nota spese depositata in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
6639/2021 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della resistente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 794,40 oltre iva e cpa come per legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il GOP
Dott.ssa SO De IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del Gop dott. ssa SO De IS, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6639/2021 R.G. del Ruolo Generali Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Parte_1 C.F._1
Mennella, (c.f. ) con studio in Serre (Sa) alla Via Cornetti 5, ove è C.F._2 elettivamente domiciliata come da procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
-RICORRENTE -
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Direttore dr. (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_2
), elettivamente domiciliato presso la propria sede in , alla via C.F._3 CP_1
BA GN n. 3 e rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari Co in servizio presso la e Controparte_3 CP_4 come da delega in atti
[...]
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi mediante il deposito di note scritte così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 10.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, proponeva opposizione avverso decreto Parte_1 ingiunzione n. 778868/A/SA emesso in data 01.06.2021 dall'Ufficio Antiriciclaggio Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificatale in data
27.07.2021 e con cui le veniva intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 2.588,00 sulla base del verbale di accertamento elevato in data 10.03.20 dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Eboli inerente la violazione dell'art. 49, c. 1, del D.L.gs n. 231/2007, cosi come modificato dal D.L.gs 90/2017, per aver la stessa trasferito denaro contante, per un importo complessivo di euro 21.600,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_5
[...]
La ricorrente eccepiva la carenza dei requisiti formali, previsti dalla legge in materia, in ordine alla motivazione, il mancato rispetto dei termini di contestazione previsti dall'art. 14 l. 689/81 nonché il mancato rispetto dei criteri stabiliti dal d.l.gs n. 90/17 e dall'art. 67 del d.lgs. 231/2007 per l'applicazione della sanzione;
concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione; in subordine chiedeva una riduzione dell'applicazione della sanzione da un terzo a due terzi, con vittoria di spese del giudizio.
Letto il ricorso e fissata la prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione a parte resistente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 30.11.2021, si costituiva il
[...]
, il quale chiedeva Controparte_6 rigettarsi l'opposizione affermando che la sanzione era stata applicata correttamente rispettando sia i criteri di legge che i termini di notifica;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'istanza di sospensione ed il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 23.12.2022, tenuta in modalità cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.07.2024 per la discussione.
Dopo un breve rinvio, con provvedimento del 21.10.2025 la causa era assegnata alla scrivente giudice la quale fissava, dinanzi a sé, per la discussione, l'udienza del 10.12.2025 con termine per il deposito di note conclusive fino a 30 giorni prima.
La causa, discussa all'udienza del 10.12.2025 con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata. Va premesso che i fatti posti a fondamento della sanzione irrogata non sono stati contestati da parte ricorrente nel loro effettivo verificarsi, pertanto, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c., le violazioni contestate devono ritenersi provate e risultano, in ogni caso, oggetto di prova documentale in quanto parte resistente, quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e su cui grava il relativo onere probatorio, ha documentalmente provato i fatti costitutivi della sua pretesa ovvero ha provato il fatto contestato costituito dall'avvenuto pagamento in contanti mediante l'allegazione del Processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza Compagnia di Eboli in data 02.03.2020 (all. 01 fascicolo parte resistente) con i relativi allegati e dichiarazione della stessa ricorrente.
E' noto che il detto rapporto fa prova, fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (Cass. sent. n. 166/2014).
Deve ritenersi, quindi, che, nella fattispecie in esame, sia sussistente la violazione contestata.
Quanto ai motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, il primo motivo di opposizione, vertente sulla mancata motivazione appare destituito di fondamento.
Al riguardo si rileva che, per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, ne consegue che è ammissibile anche la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass. 27/01/2012,
n. 1230; Cass. 21/03/2014, n. 6792).
Nel caso di specie, il decreto impugnato contiene una motivazione sufficiente, che indica chiaramente la violazione contestata (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007), l'importo trasferito (euro 21.600,00), la sanzione applicata (euro 3.000,00, ridotta di euro 432,00 già versati) e i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione. È inoltre ammissibile la motivazione per relationem mediante richiamo al verbale di accertamento della Guardia di Finanza, già noto alla ricorrente per esserle stato notificato.
Anche l'eccezione sollevata dal ricorrente in relazione alla mancata notificazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento è infondata e va, pertanto, disattesa.
L'art. 14 della legge n. 689/81 prevede che, in caso di impossibilità di effettuare la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Sicchè la ricorrente si duole del fatto che il verbale di accertamento è del 10.03.2020 e che il decreto- ingiunzione opposto le sia stato notificato in data 27.07.2021 e, quindi, oltre il termine suddetto.
Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che il termine di 90 giorni previsto dalla norma di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione non si calcola dal momento in cui viene ricevuta la notizia dell'illecito, bensì dal momento in cui si è concluso l'accertamento, incluso l'attività istruttoria necessaria a verificarne tutti gli elementi.
Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. II 18.10.2023 n. 29068; in senso conforme Cass. civ. Sez. II 29.09.2020 n. 20522).
Nell'interpretare la norma in questione, la Suprema Corte ha chiarito che “Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione della violazione comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Il dies a quo non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13 legge citata, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e da acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16286).
Dalla documentazione depositata in atti da parte resistente (all. 01), è provato che l'accertamento si è concluso in data 15.01.2020 allorquando si è proceduto all'ultima escussione.
Pertanto, tenuto conto che il verbale di accertamento della Guardia di Finanza è stato notificato alla ricorrente in data 02.03.2020 e rinotificato in data 10.03.2020 con correzione dell'importo sanzionato, alcuna violazione della norma di cui all'art. 14 l. n. 689/191 può ritenersi integrata essendo stato rispettato il termine di 90 giorni ivi previsto per la contestazione dell'illecito con conseguente infondatezza della relativa doglianza.
Quanto alla notifica del decreto impugnato avvenuta in data 27.07.2021, deve ritenersi che sia stata tempestivamente effettuata posto che è avvenuta nel termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 28 della l. n. 689/1981 decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Il tenore letterale della norma induce, infatti, a ritenere che la norma che disciplina la decadenza si applica esclusivamente al procedimento amministrativo finalizzato ad accertare e contestare l'illecito commesso dal trasgressore e non ingloba la fase successiva dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione soggetta, invece, al termine di prescrizione dei crediti (Trib. di Terni sentenza n. 147/2025).
Si evidenzia, poi, che, in materia antiriciclaggio, il termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori è disciplinato dall'art. 69 comma 2 del d.l.gs. 231/2007 il quale stabilisce che il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente e che, in ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la Controparte_1
, ha ricevuto il processo verbale di contestazione, da parte
[...] della Guardia di Finanza Compagnia di Eboli, in data 16.03.2020 a mezzo pec e che il decreto impugnato con cui è stata ingiunta la sanzione è stato emesso in data 01.06.2021 ed è stato notificato in data 27.07.2021, quindi, esattamente nei termini di legge previsto dal richiamato art. 69 comma 2 del d.l.gs. 231/2007.
Per tutto quanto esposto, deve, quindi, rigettarsi anche tale motivo di opposizione.
Quanto all'eccezione del mancato rispetto dei criteri stabiliti dal d.l.gs n. 90/17 e art. 67 del d.lgs.
231/2007, nell'applicazione della sanzione, anche tale motivo di opposizione è infondato.
Si osserva, che la sanzione irrogata nella misura di euro 2.588,00 risulta congrua in quanto è stato applicato il minimo edittale pari ad euro 3.0000 e quantificata tenendo conto del pagamento fatto di euro 432,00.
Passando all'esame della richiesta subordinata di applicazione della sanzione ridotta ex art. 68 del D.
Lgs. n. 231/2007, se ne rileva l'inammissibilità in questa sede in quanto tale facoltà attiene alla fase del procedimento amministrativo.
Come previsto dall'art 68 c. 1 del d.lgs. n. 231/2007, l'istanza di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere presentata "prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione" e non può essere formulata per la prima volta in sede di opposizione giurisdizionale.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva presentato istanza di riduzione prima dell'emissione del decreto
(prot. RTS SA n. 13927 del 24.03.2020) ma non è stata accolta in quanto presentata quando il decreto non era ancora stato emesso, tuttavia, pur essendo stata avvisata espressamente con il decreto impugnato della possibilità di ripresentare l'istanza dopo la notifica del già menzionato, la ricorrente non l'ha fatto decadendo da tale diritto.
Tutto quanto sopra induce il Tribunale a ritenere che l'opposizione vada respinta.
Le spese di lite seguono e la soccombenza e si liquidano come da nota spese depositata in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
6639/2021 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della resistente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 794,40 oltre iva e cpa come per legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il GOP
Dott.ssa SO De IS