Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chieti, Corso Marrucino n. 71, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Di Rado, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente CO C.F._2 domiciliata in Pescara, Via Renato Paolini n. 100, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zoppo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti: Pronunciare sentenza personale di separazione dei coniugi per impossibilità di prosecuzione della convivenza alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza, con obbligo reciproco di comunicarne all'altro ogni variazione, anche in ordine al recapito telefonico e di posta elettronica;
i coniugi sono economicamente indipendenti e non vi è alcuna previsione di assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
coniugi sono economicamente indipendenti e non vi è alcuna previsione di assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
spese compensate. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dalla coniuge sig.ra CO
, con la quale ha contratto matrimonio celebrato con rito
[...] concordatario in San Giovanni Teatino il 20 marzo 1988, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1988. Ha esposto che dall'unione non sono nati figli ed ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriali e del venir meno dell'affectio coniugalis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione personale dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 CO
; C.F._2
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni Teatino;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 31.1.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI