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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4679 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/07/2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato in [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni congiunte
All'udienza del 26 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto pronuncia parziale in punto status;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza n. 1491/2024, emessa in data 16 maggio 2024 e pubblicata in data 20 maggio 2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mezzago all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2013. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Mezzago, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/07/2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giulia Fumagalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato in [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni congiunte
All'udienza del 26 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto pronuncia parziale in punto status;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza n. 1491/2024, emessa in data 16 maggio 2024 e pubblicata in data 20 maggio 2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mezzago all'Atto n. 3, Parte I, Anno 2013. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Mezzago, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti