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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CUSATI PIETRO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3568/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 NO SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - NO - Via San Pietro N. 28 84131 NO SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259009491865000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 432/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico n.3568/2025 di RG ,inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO,il 7-7-2025 ,Ricorrente_1 ,si oppone avverso l'invito di pagamento, notificato dall'Agenzia delle Entrate –IO NO,per IRPEF ed altro ,anno 2003.Con il predetto ricorso il ricorrente eccepisce la prescrizione e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.L'Agenzia delle
Entrate – IO NO e L'Agenzia delle Entrate ,Direzione Provinciale di NO, ,costituite in giudizio,con controdeduzioni, contestano quanto affermato da parte ricorrente in fatto e in diritto e chiedono la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto e in diritto e va rigettato .Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO,esaminati gli atti di causa,ritiene correttamente motivato l'atto impugnato.Il concessionario della riscossione ha notificato gli atti presupposti nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, determinando, pertanto, l'illegittimità delle avverse eccezioni. Le argomentazioni proposte nel ricorso di parte risultano palesemente irrilevanti e sostanzialmente ininfluenti sulla correttezza e legittimità della pretesa tributaria portata nell'atto impugnato. Il Giudice ritiene ineccepibile la condotta di entrambi gli uffici nell'adempimento dei propri rispettivi compiti di istituto. Nessuna decadenza o prescrizione è intervenuta alla luce degli atti interruttivi .Ricorrono tuttavia ,giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CUSATI PIETRO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3568/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 NO SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - NO - Via San Pietro N. 28 84131 NO SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259009491865000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 432/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico n.3568/2025 di RG ,inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
NO,il 7-7-2025 ,Ricorrente_1 ,si oppone avverso l'invito di pagamento, notificato dall'Agenzia delle Entrate –IO NO,per IRPEF ed altro ,anno 2003.Con il predetto ricorso il ricorrente eccepisce la prescrizione e chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.L'Agenzia delle
Entrate – IO NO e L'Agenzia delle Entrate ,Direzione Provinciale di NO, ,costituite in giudizio,con controdeduzioni, contestano quanto affermato da parte ricorrente in fatto e in diritto e chiedono la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto e in diritto e va rigettato .Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO,esaminati gli atti di causa,ritiene correttamente motivato l'atto impugnato.Il concessionario della riscossione ha notificato gli atti presupposti nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, determinando, pertanto, l'illegittimità delle avverse eccezioni. Le argomentazioni proposte nel ricorso di parte risultano palesemente irrilevanti e sostanzialmente ininfluenti sulla correttezza e legittimità della pretesa tributaria portata nell'atto impugnato. Il Giudice ritiene ineccepibile la condotta di entrambi gli uffici nell'adempimento dei propri rispettivi compiti di istituto. Nessuna decadenza o prescrizione è intervenuta alla luce degli atti interruttivi .Ricorrono tuttavia ,giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese