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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1698/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
LE NC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1223/2022 depositato il 07/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6098/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 06/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 18-1T-002724-000-P001 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'Ricorrente_1 srl insiste come in atti Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo PEC in data 07/02/2022 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 01/04/2025, iscritto al n. 1223/2022 R.G.A., l' “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, impugnava la sentenza n. 6098/04/2021 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, depositata il 06/07/2021 e non notificata, che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 18/1T/002724/000/ P001- emesso con riferimento all'atto stipulato in data 1.02.2018, rep. n. Numero_1, registrato telematicamente il 07/02/2018 al n. Num._2 serie IT – con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo di complessivi euro 5.658,50=, di cui €. 5.641,00 a titolo d'imposta di registro, oltre spese di notifica, con la seguente motivazione: “Ai sensi dell'art. 22 del DPR 131/1986 e dell'art. 9 della tariffa parte I allegata si recupera l'imposta di registro relativa alla transazione ed enunciata in atto. Base imponibile € 174.687,00 aliquota 3%”.
L'appellante deduceva la nullità della sentenza per: a) difetto di motivazione;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché violazione dell'art. 1967 c.c., non sussistendo alcun accordo transattivo;
c) intervenuta decadenza.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di accertamento contestato;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
§2. Si è costituito l'Ente impositore per resistere all'appello, sostenendo la fondatezza della sentenza impugnata.
§3. In data 09/02/2026 la causa è stata trattata in pubblica udienza, alla presenza delle parti che hanno concluso come da verbale in atti, e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello è infondato.
§5. L'appellante ripropone nel presente grado di giudizio i motivi di censura esposti nel ricorso di primo grado e rigettati nella sentenza impugnata, condivisibile perché fondata su una articolata disamina dei fatti e sulla esatta interpretazione e applicazione della normativa. Nessuna contestazione giuridicamente convincente è stata formulata dall'Ricorrente_1.
§6. Non ha pregio il primo motivo, concernente le asserite omissioni motivazionali della sentenza di primo grado.
Le doglianze dell'appellante concernenti presunte carenze argomentative della decisione impugnata non meritano accoglimento. La sentenza di primo grado presenta motivazione ampia, puntuale e coerente, dalla quale emerge l'accurato esame del fascicolo processuale. È principio consolidato che il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni rilievo mosso dalle parti, soprattutto quando le eccezioni risultino manifestamente infondate, né è vincolato a seguire gli schemi argomentativi predisposti dai difensori.
Peraltro, le censure formulate sul punto devono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo state indicate con la necessaria specificità.
Ritiene, pertanto, la Corte che la pronuncia di primo grado abbia adeguatamente illustrato l'infondatezza delle censure del contribuente, confermando la piena legittimità dell'atto impugnato.
§7. Quanto al secondo motivo (difetto di motivazione), osserva la Corte che l'avviso di liquidazione soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131/1986, recando gli elementi essenziali per consentire al contribuente la completa individuazione della pretesa: estremi dell'atto, somme liquidate e individuazione dei tributi.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9058/1987; 23183/2005; 17276/2017, e plurime altre), conferma che l'obbligo motivazionale risulta assolto quando l'avviso consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale, senza necessità di esplicitare puntualmente gli elementi di fatto utilizzati.
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, si tratta di avviso di mera liquidazione, atto non impositivo e privo di discrezionalità, per il quale l'ordinamento non commina nullità per difetti motivazionali (art. 21- octies, l. n. 241/1990).
Né risulta condivisibile la lamentata mancata allegazione dell'atto richiamato, trattandosi di rilievo infondato. L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente impone l'allegazione solo degli atti ignoti al destinatario;
nel caso di specie, la contribuente è parte dell'atto pubblico in parola, ben conosciuto dalla medesima. La Corte di Cassazione (tra le altre: nn. 18073/2008; 15625/2015; 23923/2016) esclude in fattispecie analoghe che sia ravvisabile una nullità. Pertanto, nessuna lesione al diritto di difesa risulta configurabile.
§8. Anche il terzo motivo, sul difetto di sottoscrizione, è infondato.
Gli avvisi di mera liquidazione non rientrano tra gli atti impositivi che richiedono la sottoscrizione del capo ufficio o di un suo delegato (art. 42, D.P.R. 600/1972). È sufficiente che l'atto consenta la sicura individuazione dell'autorità emanante, condizione nella specie rispettata.
§9. In ordine alla mancanza del presupposto impositivo, rileva la Corte che, dalla documentazione versata in atti dall'AE, risulta che con l'atto pubblico n. 20181T2724 le parti hanno regolato mediante concessioni reciproche la sorte degli interessi maturati sul credito residuo del prezzo di compravendita, configurando un negozio transattivo ex art. 1965 c.c., al quale va applicata l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86, secondo indirizzo costante della giurisprudenza.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'integrazione della transazione, risulta irrilevante l'equivalenza dei sacrifici tra le parti (vedi, Cass.
3.4.2003 n. 5139). L'imposta di registro viene qualificata quale “imposta d'atto” poiché presupposto della sua applicazione sono gli effetti prodotti da determinati atti giuridici, in quanto indicatori di capacità contributiva del soggetto che li pone in essere. Di conseguenza, il tributo si riferisce non tanto alla mera esistenza formale dell'atto – come avviene, ad esempio, per l'imposta di bollo – quanto piuttosto ai suoi effetti giuridici.
Ai fini applicativi dell'imposta di registro, rientrano nel novero degli atti rilevanti anche quelli privati redatti mediante scrittura privata non autenticata. L'articolo 2 del DPR 131/86 stabilisce che sono soggetti a registrazione obbligatoria gli atti elencati nella Tariffa, qualora formati per iscritto nel territorio dello Stato. I contratti stipulati per iscritto mediante scrittura privata non autenticata, aventi ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale, sono soggetti all'obbligo di registrazione entro termini stabiliti, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86.
§10. Nel caso in esame, la natura patrimoniale della prestazione oggetto della scrittura privata risulta evidente, considerato che tale contenuto è valutabile secondo parametri economici;
pertanto, essa rientra nell'ambito applicativo del citato art. 9 della Tariffa, Parte Prima.
Né trova applicazione il secondo comma dell'art. 22 del DPR 131/86, in quanto riferito esclusivamente a contratti verbali non assoggettati a registrazione in termine fisso;
la transazione rientra invece tra gli atti da registrare obbligatoriamente entro termine fisso e non può configurarsi quale contratto verbale, richiedendo ex lege la forma scritta (art. 1967 c.c.).
§11. L'operazione, inoltre, non può essere ricondotta alla risoluzione per mutuo consenso né a contratto verbale;
l'atto in questione rientra pienamente tra quelli imponibili.
La transazione e la risoluzione per mutuo consenso si distinguono non solo per la loro natura, ma principalmente per gli effetti giuridici che producono (cfr. art. 20, T.U. n. 131). È evidente che tali effetti devono essere valutati alla luce della disciplina normativa applicabile ai rispettivi provvedimenti, piuttosto che dei motivi soggettivi che ne sorreggono l'adozione. Pur potendo entrambe le azioni - procedimento di risoluzione e componimento - essere avviate allo scopo di tutelare un proprio diritto, è necessario sottolineare che, essendo atti autonomi supportati da differenti regimi normativi, sono entrambi soggetti a imposizione fiscale, indipendentemente da eventuali collegamenti sia di carattere soggettivo che oggettivo.
§12. Ancora, è infondata la dedotta decadenza dell'Amministrazione dall'attivazione del credito tributario.
Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 131/1986 e art. 15, lett. b), lo spatium temporis per l'attività accertativa decorre dal momento in cui l'Ufficio abbia acquisito conoscenza dell'atto nel corso di attività ispettive.
L'enunciazione contenuta in un atto soggetto a registrazione integra, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 1196/2000), un recupero di imponibilità anche oltre il quinquennio ordinario.
Quanto alla data indicata dal contribuente (ottobre 2013), la stessa è ipotetica e non documentata, sicché non può essere assunta quale dies a quo.
§13. Alla luce di quanto esposto, tutte le censure formulate con l'atto di appello risultano infondate e/o inammissibili. Ne consegue che la sentenza impugnata merita integrale conferma e l'appello deve essere rigettato, con ogni consequenziale statuizione di legge.
§14. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, rigetta l'appello proposto dalla società
“Ricorrente_1 S.R.L.” avverso la sentenza n. 6098/04/2021 depositata il 6/07/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.000,00= oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC EI OM AN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
LE NC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1223/2022 depositato il 07/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6098/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 06/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 18-1T-002724-000-P001 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'Ricorrente_1 srl insiste come in atti Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo PEC in data 07/02/2022 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE), qui inviato in data 01/04/2025, iscritto al n. 1223/2022 R.G.A., l' “Ricorrente_1 s.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, impugnava la sentenza n. 6098/04/2021 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania, depositata il 06/07/2021 e non notificata, che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 18/1T/002724/000/ P001- emesso con riferimento all'atto stipulato in data 1.02.2018, rep. n. Numero_1, registrato telematicamente il 07/02/2018 al n. Num._2 serie IT – con cui veniva richiesto il pagamento dell'importo di complessivi euro 5.658,50=, di cui €. 5.641,00 a titolo d'imposta di registro, oltre spese di notifica, con la seguente motivazione: “Ai sensi dell'art. 22 del DPR 131/1986 e dell'art. 9 della tariffa parte I allegata si recupera l'imposta di registro relativa alla transazione ed enunciata in atto. Base imponibile € 174.687,00 aliquota 3%”.
L'appellante deduceva la nullità della sentenza per: a) difetto di motivazione;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché violazione dell'art. 1967 c.c., non sussistendo alcun accordo transattivo;
c) intervenuta decadenza.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di accertamento contestato;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
§2. Si è costituito l'Ente impositore per resistere all'appello, sostenendo la fondatezza della sentenza impugnata.
§3. In data 09/02/2026 la causa è stata trattata in pubblica udienza, alla presenza delle parti che hanno concluso come da verbale in atti, e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello è infondato.
§5. L'appellante ripropone nel presente grado di giudizio i motivi di censura esposti nel ricorso di primo grado e rigettati nella sentenza impugnata, condivisibile perché fondata su una articolata disamina dei fatti e sulla esatta interpretazione e applicazione della normativa. Nessuna contestazione giuridicamente convincente è stata formulata dall'Ricorrente_1.
§6. Non ha pregio il primo motivo, concernente le asserite omissioni motivazionali della sentenza di primo grado.
Le doglianze dell'appellante concernenti presunte carenze argomentative della decisione impugnata non meritano accoglimento. La sentenza di primo grado presenta motivazione ampia, puntuale e coerente, dalla quale emerge l'accurato esame del fascicolo processuale. È principio consolidato che il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni rilievo mosso dalle parti, soprattutto quando le eccezioni risultino manifestamente infondate, né è vincolato a seguire gli schemi argomentativi predisposti dai difensori.
Peraltro, le censure formulate sul punto devono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo state indicate con la necessaria specificità.
Ritiene, pertanto, la Corte che la pronuncia di primo grado abbia adeguatamente illustrato l'infondatezza delle censure del contribuente, confermando la piena legittimità dell'atto impugnato.
§7. Quanto al secondo motivo (difetto di motivazione), osserva la Corte che l'avviso di liquidazione soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131/1986, recando gli elementi essenziali per consentire al contribuente la completa individuazione della pretesa: estremi dell'atto, somme liquidate e individuazione dei tributi.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9058/1987; 23183/2005; 17276/2017, e plurime altre), conferma che l'obbligo motivazionale risulta assolto quando l'avviso consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale, senza necessità di esplicitare puntualmente gli elementi di fatto utilizzati.
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, si tratta di avviso di mera liquidazione, atto non impositivo e privo di discrezionalità, per il quale l'ordinamento non commina nullità per difetti motivazionali (art. 21- octies, l. n. 241/1990).
Né risulta condivisibile la lamentata mancata allegazione dell'atto richiamato, trattandosi di rilievo infondato. L'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente impone l'allegazione solo degli atti ignoti al destinatario;
nel caso di specie, la contribuente è parte dell'atto pubblico in parola, ben conosciuto dalla medesima. La Corte di Cassazione (tra le altre: nn. 18073/2008; 15625/2015; 23923/2016) esclude in fattispecie analoghe che sia ravvisabile una nullità. Pertanto, nessuna lesione al diritto di difesa risulta configurabile.
§8. Anche il terzo motivo, sul difetto di sottoscrizione, è infondato.
Gli avvisi di mera liquidazione non rientrano tra gli atti impositivi che richiedono la sottoscrizione del capo ufficio o di un suo delegato (art. 42, D.P.R. 600/1972). È sufficiente che l'atto consenta la sicura individuazione dell'autorità emanante, condizione nella specie rispettata.
§9. In ordine alla mancanza del presupposto impositivo, rileva la Corte che, dalla documentazione versata in atti dall'AE, risulta che con l'atto pubblico n. 20181T2724 le parti hanno regolato mediante concessioni reciproche la sorte degli interessi maturati sul credito residuo del prezzo di compravendita, configurando un negozio transattivo ex art. 1965 c.c., al quale va applicata l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86, secondo indirizzo costante della giurisprudenza.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'integrazione della transazione, risulta irrilevante l'equivalenza dei sacrifici tra le parti (vedi, Cass.
3.4.2003 n. 5139). L'imposta di registro viene qualificata quale “imposta d'atto” poiché presupposto della sua applicazione sono gli effetti prodotti da determinati atti giuridici, in quanto indicatori di capacità contributiva del soggetto che li pone in essere. Di conseguenza, il tributo si riferisce non tanto alla mera esistenza formale dell'atto – come avviene, ad esempio, per l'imposta di bollo – quanto piuttosto ai suoi effetti giuridici.
Ai fini applicativi dell'imposta di registro, rientrano nel novero degli atti rilevanti anche quelli privati redatti mediante scrittura privata non autenticata. L'articolo 2 del DPR 131/86 stabilisce che sono soggetti a registrazione obbligatoria gli atti elencati nella Tariffa, qualora formati per iscritto nel territorio dello Stato. I contratti stipulati per iscritto mediante scrittura privata non autenticata, aventi ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale, sono soggetti all'obbligo di registrazione entro termini stabiliti, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86.
§10. Nel caso in esame, la natura patrimoniale della prestazione oggetto della scrittura privata risulta evidente, considerato che tale contenuto è valutabile secondo parametri economici;
pertanto, essa rientra nell'ambito applicativo del citato art. 9 della Tariffa, Parte Prima.
Né trova applicazione il secondo comma dell'art. 22 del DPR 131/86, in quanto riferito esclusivamente a contratti verbali non assoggettati a registrazione in termine fisso;
la transazione rientra invece tra gli atti da registrare obbligatoriamente entro termine fisso e non può configurarsi quale contratto verbale, richiedendo ex lege la forma scritta (art. 1967 c.c.).
§11. L'operazione, inoltre, non può essere ricondotta alla risoluzione per mutuo consenso né a contratto verbale;
l'atto in questione rientra pienamente tra quelli imponibili.
La transazione e la risoluzione per mutuo consenso si distinguono non solo per la loro natura, ma principalmente per gli effetti giuridici che producono (cfr. art. 20, T.U. n. 131). È evidente che tali effetti devono essere valutati alla luce della disciplina normativa applicabile ai rispettivi provvedimenti, piuttosto che dei motivi soggettivi che ne sorreggono l'adozione. Pur potendo entrambe le azioni - procedimento di risoluzione e componimento - essere avviate allo scopo di tutelare un proprio diritto, è necessario sottolineare che, essendo atti autonomi supportati da differenti regimi normativi, sono entrambi soggetti a imposizione fiscale, indipendentemente da eventuali collegamenti sia di carattere soggettivo che oggettivo.
§12. Ancora, è infondata la dedotta decadenza dell'Amministrazione dall'attivazione del credito tributario.
Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 131/1986 e art. 15, lett. b), lo spatium temporis per l'attività accertativa decorre dal momento in cui l'Ufficio abbia acquisito conoscenza dell'atto nel corso di attività ispettive.
L'enunciazione contenuta in un atto soggetto a registrazione integra, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 1196/2000), un recupero di imponibilità anche oltre il quinquennio ordinario.
Quanto alla data indicata dal contribuente (ottobre 2013), la stessa è ipotetica e non documentata, sicché non può essere assunta quale dies a quo.
§13. Alla luce di quanto esposto, tutte le censure formulate con l'atto di appello risultano infondate e/o inammissibili. Ne consegue che la sentenza impugnata merita integrale conferma e l'appello deve essere rigettato, con ogni consequenziale statuizione di legge.
§14. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, rigetta l'appello proposto dalla società
“Ricorrente_1 S.R.L.” avverso la sentenza n. 6098/04/2021 depositata il 6/07/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.000,00= oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NC EI OM AN