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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, nello studio Parte_1 dell'Avv. MACCARRONE MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal funzionario
AT MI in virtù dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 05.02.2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 come riconosciuto dal decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Civitavecchia il 18.09.2023 nel procedimento n. 1426/2022, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 01.12.2022, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e CP_1 spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione. CP_1
In particolare, ha dato atto di aver provveduto ad accreditare la prima rata della prestazione in TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
data 2.09.2024, aggiungendo altresì che avrebbe provveduto a liquidare gli arretrati in data
4.11.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha confermato non solo l'avvenuto riconoscimento della prestazione per cui è causa ma anche che il pagamento degli arretrati da parte di è avvenuto in data 04.11.2024, come risulta dal CP_1 cedolino depositato dall resistente;
pertanto si è associato alla richiesta di di CP_1 CP_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il processo è, dunque, stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il riconoscimento della prestazione è avvenuto soltanto nel mese di CP_1 settembre 2024 e il pagamento degli arretrati nel mese di novembre 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 04.03.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e
€279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 27/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, nello studio Parte_1 dell'Avv. MACCARRONE MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal funzionario
AT MI in virtù dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 05.02.2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 come riconosciuto dal decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Civitavecchia il 18.09.2023 nel procedimento n. 1426/2022, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 01.12.2022, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali e CP_1 spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione. CP_1
In particolare, ha dato atto di aver provveduto ad accreditare la prima rata della prestazione in TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
data 2.09.2024, aggiungendo altresì che avrebbe provveduto a liquidare gli arretrati in data
4.11.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha confermato non solo l'avvenuto riconoscimento della prestazione per cui è causa ma anche che il pagamento degli arretrati da parte di è avvenuto in data 04.11.2024, come risulta dal CP_1 cedolino depositato dall resistente;
pertanto si è associato alla richiesta di di CP_1 CP_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il processo è, dunque, stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il riconoscimento della prestazione è avvenuto soltanto nel mese di CP_1 settembre 2024 e il pagamento degli arretrati nel mese di novembre 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 04.03.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e
€279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 27/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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