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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 615/2024 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MANGIAMELI ANGELO
ATTORE contro
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
D'ASARO ANTONIO
CONVENUTO
e
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._3
MILAZZO ANTONINA
CONVENUTO
e nei confronti di
(CF ) Controparte_3 P.IVA_1
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avv.ti Sig. e CP_2
Sig. - Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento”; Controparte_1 per parte convenuta : “ogni contraria eccezione e/o difesa respinta. Preliminarmente, CP_1 autorizzare la chiamata del terzo garante con sede legale in Italia in Corso Controparte_3
Garibaldi 86, 20121 Milano, e fissare apposita udienza per consentirne la citazione ai sensi dell'art. 269 cpc nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate le domande formulate dal sig. per i motivi dedotti in narrativa e/o per quelli ritenuti di giustizia, rigettandole in Pt_1 toto. Solo in subordine, limitarne l'accoglimento alle sole voci di pregiudizio effettivamente dimostrate e provate dall'attore, dichiarando l'obbligo di garanzia e condannando la a tenere l'Avv. Controparte_3 indenne ed a manlevarlo da qualsiasi esborso in virtù della polizza assicurativa GT1C076078P-LB. CP_1
Con vittoria di spese e competenze professionali”; per parte convenuta : “rigettare le domande proposte dal signor nei CP_2 Parte_1 confronti degli Avv.ti e;
- condannare l'attore al pagamento delle spese tutte CP_2 Controparte_1 del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio gli avv. e CP_1 dinanzi a questo Tribunale per sentirne accertare la responsabilità professionale, CP_2 deducendo l'omessa comunicazione dell'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 2288/2014 dell'intestato Tribunale, definito con sentenza n. 758/2017 di rigetto della domanda contro chiedeva altresì la nomina di una CTU “al fine di valutare la Controparte_4 opportunità della proposizione di un appello alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria e della decisione del
Giudice di primo grado con la sentenza n. 758/2017”.
Su tali premesse ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 15.9.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa contestando in fatto e diritto la domanda attorea, Controparte_3 della quale ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa depositata in data 10.10.2024 si è costituito in giudizio anche , CP_2 contestando in fatto e diritto la domanda attorea, della quale ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Autorizzata la chiamata del terzo, la compagnia assicurativa veniva ritualmente citata;
nondimeno, essa non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
Con atto depositato telematicamente il 26.2.2025, il convenuto dichiarava di CP_1 rinunciare alla chiamata di avendo ottenuto conferma della manleva. CP_3
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva ordinata la discussione orale della causa, sicché, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Va osservato preliminarmente che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si pag. 2/6 impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (rispetto alla prestazione professionale dell'avvocato cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002; Cassazione civile, sez. 3, sentenza n.
10289 del 20 maggio 2015).
Pertanto, l'inadempimento dell'avvocato alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e in particolare al dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 comma 2 c.c., a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (cfr., cit. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002;
Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 10431 dell'8 agosto 2000; Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 7618 del 14 agosto 1997).
Va però contestualmente segnalato, per completezza, che l'orientamento giurisprudenziale più recente evidenzia, proprio con riferimento alla responsabilità dell'avvocato, che all'obbligazione principale (di mezzi) si affiancano altre obbligazioni, che possono essere considerate come obbligazioni di risultato, tra le quali viene annoverato il dovere di informazione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 16023 del 14 novembre
2002).
Oltre all'inadempimento, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato va altresì verificata la sussistenza di un valido nesso causale tra detta condotta inadempiente e la perdita del diritto da parte del cliente.
Sul punto deve rilevarsi che il precedente e più rigoroso orientamento della Suprema Corte affermava che la responsabilità del professionista implicava l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente aveva l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 722 del 27 gennaio 1999).
Invece, l'indirizzo più recente della Corte di Cassazione ha inquadrato la responsabilità dell'avvocato nell'ambito della responsabilità da "perdita di chance" e ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'individuazione del rapporto di causalità fra inadempimento del pag. 3/6 professionista e danno, non è necessaria la certezza morale dell'esito favorevole, essendo sufficiente la semplice valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente eseguita (cfr., Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2638 del 5 febbraio 2013; Cassazione civile, sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27 marzo 2006; cit. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002).
In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017; Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2638 del 5 febbraio 2013; Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 11901 del 7 agosto
2002).
Sul piano del riparto dell'onere della prova va poi chiarito che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, grava sull'attore l'onere di provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o negligente attività del professionista
(cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 11901 del 7 agosto 2002).
Nella fattispecie in esame la pretesa attorea si fonda sulla dedotta omissione informativa circa l'esito del giudizio R.G. 2288/2014, definito con sentenza n. 758/2017 di rigetto della domanda risarcitoria promossa da
contro
La conseguenza Pt_1 Controparte_4 pregiudizievole allegata è la perdita di chance di proporre appello (anche ai fini di una trattativa transattiva).
A ben vedere, la domanda conserva natura di accertamento, non essendo stata articolata un'autonoma domanda di condanna al risarcimento quantificato né elementi istruttori idonei ad una liquidazione equitativa. Ad ogni modo, muovendo dalle premesse generali che governano la perdita di chance, l'attore avrebbe dovuto specificare – e provare – quali motivi di gravame, pertinenti alla ratio decidendi della sentenza n. 758/2017, presentassero, ex ante, serie ed apprezzabili probabilità di riforma.
Ebbene, la sentenza del 2017 – la cui motivazione è stata riprodotta dagli odierni convenuti nei propri scritti difensivi – ha fondato il rigetto sull'esclusiva incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato (tuffo da scivolo in piscina quasi svuotata), reputata idonea a pag. 4/6 interrompere il nesso causale e a integrare caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.: “… in definitiva, è da ritenersi insussistente l'allegato nesso di causalità tra l'eventuale omessa indicazione della manutenzione … e l'evento lesivo, la cui verificazione va invece ascritta esclusivamente all'imprudenza o disattenzione dell'attore”.
A fronte di tale fulcro motivazionale, l'attore non ha assolto l'onere di individuare specifici errori in iudicando (es. erronea applicazione dei principi su custodia e caso fortuito) o in procedendo, né ha allegato nuove prove ammissibili in appello idonee a scalfire l'accertamento di fatto sul profilo dell'autoresponsabilità della vittima. Le deduzioni attoree si limitano a petizioni di principio (asserita “ingiustizia” della decisione;
richiamo generico a giurisprudenza sulla responsabilità da omessa impugnazione), senza che siano trasfuse in motivi concretamente azionabili nel giudizio di appello.
Né a diversa conclusione può condurre, come prova surrogatoria della chance, l'evocazione di ipotetici spazi transattivi: anche la prospettiva di componimento stragiudiziale postula allegazioni puntuali circa circostanze oggettive (ad es. posture difensive delle controparti nel pregresso, apertura a definizioni economiche, profili di rischio legale concreti), qui del tutto mancanti.
La sollecitata CTU “al fine di valutare l'opportunità della proposizione di un appello” è inammissibile perché meramente esplorativa e volta a surrogare tanto le valutazioni proprie della parte, quanto quelle riservate al Giudice: la consulenza tecnica non è mezzo di prova sostitutivo dell'onere di allegazione e prova sui presupposti della chance, adempiendo invece a funzioni ausiliarie su profili tecnico‑fattuali.
L'accertata carenza probatoria sull'esistenza di serie ed apprezzabili probabilità di successo dell'appello rende assorbite le ulteriori questioni, e segnatamente:
- la portata dell'incarico conferito ai convenuti in ordine all'eventuale impugnazione;
- l'asserita conoscenza dell'esito per il tramite dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato all'attore il 06.11.2017 (profilo che, comunque, è stato documentalmente allegato dai convenuti);
- la decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. e le relative implicazioni.
Per tutto quanto precede, la domanda va rigettata perché sprovvista della prova – richiesta dal paradigma della perdita di chance – circa la serietà e apprezzabilità delle probabilità di riforma della sentenza n. 758/2017; invero, non è dato, alla stregua del criterio civilistico del
“più probabile che non”, formulare un giudizio prognostico positivo sull'esito dell'ipotetico gravame.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore indeterminabile della controversia applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse dei convenuti.
Nulla va disposto in punto spese nel rapporto con la terza chiamata, alla luce della mancata costituzione e della rinuncia alla chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_1 CP_2
- condanna a rifondere a spese di lite, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 CP_2 liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 30.9.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 615/2024 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MANGIAMELI ANGELO
ATTORE contro
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
D'ASARO ANTONIO
CONVENUTO
e
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._3
MILAZZO ANTONINA
CONVENUTO
e nei confronti di
(CF ) Controparte_3 P.IVA_1
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avv.ti Sig. e CP_2
Sig. - Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento”; Controparte_1 per parte convenuta : “ogni contraria eccezione e/o difesa respinta. Preliminarmente, CP_1 autorizzare la chiamata del terzo garante con sede legale in Italia in Corso Controparte_3
Garibaldi 86, 20121 Milano, e fissare apposita udienza per consentirne la citazione ai sensi dell'art. 269 cpc nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate le domande formulate dal sig. per i motivi dedotti in narrativa e/o per quelli ritenuti di giustizia, rigettandole in Pt_1 toto. Solo in subordine, limitarne l'accoglimento alle sole voci di pregiudizio effettivamente dimostrate e provate dall'attore, dichiarando l'obbligo di garanzia e condannando la a tenere l'Avv. Controparte_3 indenne ed a manlevarlo da qualsiasi esborso in virtù della polizza assicurativa GT1C076078P-LB. CP_1
Con vittoria di spese e competenze professionali”; per parte convenuta : “rigettare le domande proposte dal signor nei CP_2 Parte_1 confronti degli Avv.ti e;
- condannare l'attore al pagamento delle spese tutte CP_2 Controparte_1 del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio gli avv. e CP_1 dinanzi a questo Tribunale per sentirne accertare la responsabilità professionale, CP_2 deducendo l'omessa comunicazione dell'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 2288/2014 dell'intestato Tribunale, definito con sentenza n. 758/2017 di rigetto della domanda contro chiedeva altresì la nomina di una CTU “al fine di valutare la Controparte_4 opportunità della proposizione di un appello alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria e della decisione del
Giudice di primo grado con la sentenza n. 758/2017”.
Su tali premesse ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 15.9.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa contestando in fatto e diritto la domanda attorea, Controparte_3 della quale ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa depositata in data 10.10.2024 si è costituito in giudizio anche , CP_2 contestando in fatto e diritto la domanda attorea, della quale ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Autorizzata la chiamata del terzo, la compagnia assicurativa veniva ritualmente citata;
nondimeno, essa non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata la contumacia.
Con atto depositato telematicamente il 26.2.2025, il convenuto dichiarava di CP_1 rinunciare alla chiamata di avendo ottenuto conferma della manleva. CP_3
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva ordinata la discussione orale della causa, sicché, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Va osservato preliminarmente che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si pag. 2/6 impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (rispetto alla prestazione professionale dell'avvocato cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002; Cassazione civile, sez. 3, sentenza n.
10289 del 20 maggio 2015).
Pertanto, l'inadempimento dell'avvocato alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e in particolare al dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 comma 2 c.c., a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (cfr., cit. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002;
Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 10431 dell'8 agosto 2000; Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 7618 del 14 agosto 1997).
Va però contestualmente segnalato, per completezza, che l'orientamento giurisprudenziale più recente evidenzia, proprio con riferimento alla responsabilità dell'avvocato, che all'obbligazione principale (di mezzi) si affiancano altre obbligazioni, che possono essere considerate come obbligazioni di risultato, tra le quali viene annoverato il dovere di informazione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 16023 del 14 novembre
2002).
Oltre all'inadempimento, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato va altresì verificata la sussistenza di un valido nesso causale tra detta condotta inadempiente e la perdita del diritto da parte del cliente.
Sul punto deve rilevarsi che il precedente e più rigoroso orientamento della Suprema Corte affermava che la responsabilità del professionista implicava l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente aveva l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (cfr. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 722 del 27 gennaio 1999).
Invece, l'indirizzo più recente della Corte di Cassazione ha inquadrato la responsabilità dell'avvocato nell'ambito della responsabilità da "perdita di chance" e ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'individuazione del rapporto di causalità fra inadempimento del pag. 3/6 professionista e danno, non è necessaria la certezza morale dell'esito favorevole, essendo sufficiente la semplice valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente eseguita (cfr., Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2638 del 5 febbraio 2013; Cassazione civile, sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27 marzo 2006; cit. Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2836 del 26 febbraio 2002).
In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017; Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2638 del 5 febbraio 2013; Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 11901 del 7 agosto
2002).
Sul piano del riparto dell'onere della prova va poi chiarito che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, grava sull'attore l'onere di provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o negligente attività del professionista
(cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 11901 del 7 agosto 2002).
Nella fattispecie in esame la pretesa attorea si fonda sulla dedotta omissione informativa circa l'esito del giudizio R.G. 2288/2014, definito con sentenza n. 758/2017 di rigetto della domanda risarcitoria promossa da
contro
La conseguenza Pt_1 Controparte_4 pregiudizievole allegata è la perdita di chance di proporre appello (anche ai fini di una trattativa transattiva).
A ben vedere, la domanda conserva natura di accertamento, non essendo stata articolata un'autonoma domanda di condanna al risarcimento quantificato né elementi istruttori idonei ad una liquidazione equitativa. Ad ogni modo, muovendo dalle premesse generali che governano la perdita di chance, l'attore avrebbe dovuto specificare – e provare – quali motivi di gravame, pertinenti alla ratio decidendi della sentenza n. 758/2017, presentassero, ex ante, serie ed apprezzabili probabilità di riforma.
Ebbene, la sentenza del 2017 – la cui motivazione è stata riprodotta dagli odierni convenuti nei propri scritti difensivi – ha fondato il rigetto sull'esclusiva incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato (tuffo da scivolo in piscina quasi svuotata), reputata idonea a pag. 4/6 interrompere il nesso causale e a integrare caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.: “… in definitiva, è da ritenersi insussistente l'allegato nesso di causalità tra l'eventuale omessa indicazione della manutenzione … e l'evento lesivo, la cui verificazione va invece ascritta esclusivamente all'imprudenza o disattenzione dell'attore”.
A fronte di tale fulcro motivazionale, l'attore non ha assolto l'onere di individuare specifici errori in iudicando (es. erronea applicazione dei principi su custodia e caso fortuito) o in procedendo, né ha allegato nuove prove ammissibili in appello idonee a scalfire l'accertamento di fatto sul profilo dell'autoresponsabilità della vittima. Le deduzioni attoree si limitano a petizioni di principio (asserita “ingiustizia” della decisione;
richiamo generico a giurisprudenza sulla responsabilità da omessa impugnazione), senza che siano trasfuse in motivi concretamente azionabili nel giudizio di appello.
Né a diversa conclusione può condurre, come prova surrogatoria della chance, l'evocazione di ipotetici spazi transattivi: anche la prospettiva di componimento stragiudiziale postula allegazioni puntuali circa circostanze oggettive (ad es. posture difensive delle controparti nel pregresso, apertura a definizioni economiche, profili di rischio legale concreti), qui del tutto mancanti.
La sollecitata CTU “al fine di valutare l'opportunità della proposizione di un appello” è inammissibile perché meramente esplorativa e volta a surrogare tanto le valutazioni proprie della parte, quanto quelle riservate al Giudice: la consulenza tecnica non è mezzo di prova sostitutivo dell'onere di allegazione e prova sui presupposti della chance, adempiendo invece a funzioni ausiliarie su profili tecnico‑fattuali.
L'accertata carenza probatoria sull'esistenza di serie ed apprezzabili probabilità di successo dell'appello rende assorbite le ulteriori questioni, e segnatamente:
- la portata dell'incarico conferito ai convenuti in ordine all'eventuale impugnazione;
- l'asserita conoscenza dell'esito per il tramite dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato all'attore il 06.11.2017 (profilo che, comunque, è stato documentalmente allegato dai convenuti);
- la decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. e le relative implicazioni.
Per tutto quanto precede, la domanda va rigettata perché sprovvista della prova – richiesta dal paradigma della perdita di chance – circa la serietà e apprezzabilità delle probabilità di riforma della sentenza n. 758/2017; invero, non è dato, alla stregua del criterio civilistico del
“più probabile che non”, formulare un giudizio prognostico positivo sull'esito dell'ipotetico gravame.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte attrice alla rifusione in favore dei convenuti, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore indeterminabile della controversia applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse dei convenuti.
Nulla va disposto in punto spese nel rapporto con la terza chiamata, alla luce della mancata costituzione e della rinuncia alla chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e ; CP_1 CP_2
- condanna a rifondere a spese di lite, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 CP_2 liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 30.9.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6