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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg3475 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3475 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. BUONO NICASIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/02/2025 Parte_1
e premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Ischia il 04/09/2023 e che dalla loro unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1- I sottoscritti, come sopra generalizzati ed assistiti, si separano consensualmente autorizzandosi da subito a vivere separatamente;
2- La casa coniugale, per scelta di entrambi i coniugi e per motivi di opportunità legati alla titolarità in capo ai genitori di lui, rimarrà nella piena disponibilità del SI. con tutti gli arredi e corredi Controparte_1
ivi presenti, mentre la SI.ra andrà ad abitare presso la Parte_1
dimora dei propri genitori in Ischia alla via Nuova dei Conti n. 31;
3- I coniugi si danno atto che la SI.ra ha già prelevato Parte_1
dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
4- Tenuto conto della situazione economica delle parti e del fatto che dal matrimonio non sono nati figli, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento personale, rinunziando vicendevolmente ad un assegno di
2 mantenimento e ad ogni eventuale addebito;
5- I coniugi, anche in considerazione del regime di separazione dei beni scelto, si danno reciprocamente atto di aver già regolato integralmente tutti
i loro rapporti economici, nascenti in conseguenza del matrimonio e dei patti di cui innanzi, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese nei confronti dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.21, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2023);
3 b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3475 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia
E rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. BUONO NICASIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/02/2025 Parte_1
e premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Ischia il 04/09/2023 e che dalla loro unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1- I sottoscritti, come sopra generalizzati ed assistiti, si separano consensualmente autorizzandosi da subito a vivere separatamente;
2- La casa coniugale, per scelta di entrambi i coniugi e per motivi di opportunità legati alla titolarità in capo ai genitori di lui, rimarrà nella piena disponibilità del SI. con tutti gli arredi e corredi Controparte_1
ivi presenti, mentre la SI.ra andrà ad abitare presso la Parte_1
dimora dei propri genitori in Ischia alla via Nuova dei Conti n. 31;
3- I coniugi si danno atto che la SI.ra ha già prelevato Parte_1
dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali;
4- Tenuto conto della situazione economica delle parti e del fatto che dal matrimonio non sono nati figli, ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento personale, rinunziando vicendevolmente ad un assegno di
2 mantenimento e ad ogni eventuale addebito;
5- I coniugi, anche in considerazione del regime di separazione dei beni scelto, si danno reciprocamente atto di aver già regolato integralmente tutti
i loro rapporti economici, nascenti in conseguenza del matrimonio e dei patti di cui innanzi, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese nei confronti dell'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.21, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2023);
3 b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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