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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 548/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN BORGESE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992 e dall'art. 4
DL 5/2012.
1.1.- Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata CP_2
c.t.u. che escludeva la sussistenza del presupposto sanitario.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi pagina1 di 3
alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è infondata.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità e dei benefici di cui all'art. 4 DM 5/2012.
Anche la nuova perizia è approdata a medesime conclusioni, apparendo sostenuta da motivazione esauriente e meritando condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che la spondiloartrosi “ha limitato le escursioni articolari del rachide ma in atto non ha compromesso significativamente la capacità deambulatoria”, il diabete mellito di tipo 2 “non ha causato gravi complicanze a carico degli organi bersaglio, da come si evince dai documenti allegati”, la cardiopatia ischemica “trattata farmacologicamente e non vengono riferiti episodi di scompenso emodinamico.Anche i dati dell'ecocardiografia sono confortanti”, la sindrome ansioso-depressiva
“è secondaria alle patologie che affliggono la Perizianda”, ritenendo che “In definitiva dai dati dell'esame obiettivo e da quelli estrapolati dalla documentazione allegata non si evidenziano menomazioni sensoriali e motorie tali da poter giustificare il riconoscimento dello stato di Portatore di Handicap in situazione di gravità (Art. 3 Comma 3 Legge 104/92) né il riconoscimento dei requisiti previsti dall'Art. 4 DL N. 5 del 9-2-2012”.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe pagina2 di 3
le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese del presente giudizio;
PONE in capo a parte resistente le spese delle CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Palmi, 14/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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