Sentenza 22 luglio 2022
Ordinanza collegiale 3 aprile 2023
Ordinanza collegiale 19 giugno 2023
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Inammissibile
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 19/02/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02402/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2023, proposto dal Comune di Fondi, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Ferraro, con domicilio determinato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria della Sezione;
contro
NN ON, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. IV, 22 luglio 2022 n. 4928, che ha respinto il ricorso n. 4966/2018 R.G. proposto dal Comune di Fondi per opposizione di terzo all’ordinanza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2016 n. 5490, che, a sua volta, nel ricorso n. 4880/2011 R.G. aveva disposto la sostituzione del commissario ad acta nominato per l’adempimento del decreto ingiuntivo T. Napoli sez. X 10 aprile 1009 n. 3955, divenuto definitivo, emesso a favore di NN ON contro il Consorzio acquedotto degli Aurunci per il pagamento della somma di € 114.913,66 oltre accessori e spese;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Premesso che il Comune di Fondi con il presente ricorso ha chiesto la riforma della sentenza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. IV, 22 luglio 2022 n. 4928, che ha respinto il ricorso n. 4966/2018 R.G. proposto dal Comune di Fondi per opposizione di terzo all’ordinanza resa dal T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2016 n. 5490, che, a sua volta, nel ricorso n. 4880/2011 R.G. aveva disposto la sostituzione del commissario ad acta nominato per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, sez. X, 10 aprile 1009 n. 3955, divenuto definitivo, emesso a favore di NN ON contro il Consorzio acquedotto degli Aurunci per il pagamento della somma di € 114.913,66 oltre accessori e spese;
Rilevato che il Comune di Fondi si duole della predetta ordinanza atteso che, nel disporre la sostituzione del commissario ad acta e nel definire il perimetro del mandato commissariale (“ sostituendosi con pieni poteri all’organo della liquidazione e provvedendo alla rilevazione di eventuali attività (in particolare crediti verso terzi) con cui soddisfare il ricorrente; qualora tali attività non fossero rinvenute, il commissario provvederà ad attivare la responsabilità dei Comuni costituenti il Consorzio secondo quanto stabilito dall’art 4, comma 2, dello statuto ”), avrebbe, nel contempo, conferito al nuovo commissario il potere di agire in via sussidiaria, per dare esecuzione al predetto decreto ingiuntivo, anche nei confronti dei Comuni facenti parte del Consorzio tra i quali figura il Comune di Fondi, in tal modo estendendo gli effetti soggettivi del decreto ingiuntivo al Comune che non era destinatario del titolo ed al quale pertanto lo stesso non poteva essere opposto a fini esecutivi, nonostante la previsione dell’art. 4 dello Statuto del Consorzio, da interpretarsi restrittivamente.
Rilevato che poiché alla odierna udienza pubblica non è comparso il difensore del Comune, il Collegio non ha potuto sottoporgli una questione rilevata d’ufficio sicchè è necessario provvedere mediante ordinanza fuori udienza al fine di assicurare la pienezza del contraddittorio.
Rilevato, in particolare, che il Collegio dubita della ammissibilità dell’appello per difetto di interesse, stante la natura meramente ordinatoria della ordinanza resa dal T.a.r. la cui finalità precipua resta quella di disporre la sostituzione del commissario ad acta inadempiente, non potendosi alla stessa attribuire alcuna portata decisoria ampliativa del novero dei soggetti obbligati alla esecuzione del decreto ingiuntivo, risolvendosi il riferimento ivi presente ad eventuali coobbligati in via sussidiaria in un mero obiter dictum . E’ ciò anche in considerazione del fatto che il soggetto esecutato ha comunque la possibilità, anche nel giudizio di ottemperanza, di opporsi all’esecuzione, come pure agli atti esecutivi, mediante reclamo avverso gli atti del commissario ad acta , o nelle forme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 114, comma 6 secondo periodo (“ Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario ”) anche nell’ipotesi in cui costui dovesse effettivamente agire nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto al titolo esecutivo azionato.
Ritenuto pertanto di dover assegnare alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) assegna alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per depositare memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione.
Manda alla Segreteria perché, all’esito, il Presidente titolare della Sezione fissi l’udienza di prosecuzione della causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO