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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95/2021 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, ed introitata per la decisione all'udienza del
20.01.2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali, promossa da
( .IVA ), con Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
sede in Clonmel House, Forster Way, Swords Co. Dublin, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, Sig. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Falleti, appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bilardi, C.F._2
appellato con intervento di
1 (C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
già con sede in Clonmel House, Parte_1
Forster Way, Swords - Co. Dublin, in persona dell'Amministratore
Delegato pro-tempore, Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Giancarlo Falleti,
§§§
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 20.01.2025 erano presenti l'avv. ROSACI DOMENICO, per delega dell'avv. FALLETI GIANCARLO, per l'appellante e per l'intervenuta Parte_1
(già Controparte_2 Parte_1
, e l'avv. BILARDI CATERINA per l'appellato
[...] [...]
CP_1
L'avv. ROSACI ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello, nella comparsa di intervento ed in tutti gli atti e verbali di causa”.
L'avv. BILARDI ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta ed in tutti gli atti e verbali di causa”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 853/2020, pubblicata in data 20 luglio 2020 e non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta da , ha condannato la Parte_3 [...]
al pagamento della somma di €3.204,00, Parte_1
corrispondente a 9 mensilità del finanziamento (considerato il periodo di franchigia di 90 gg.), a titolo di indennizzo dovuto per la perdita
2 involontaria di impiego, ed al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dell'attore.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la
[...]
affidandosi a quattro motivi e chiedendo, in via Parte_1
pregiudiziale e preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale e preliminare, di “accertare e dichiarare la litispendenza e/o continenza del presente giudizio, con il giudizio avente NRG 1501/2017 pendente dinanzi il medesimo Tribunale Civile di Reggio Calabria e, conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 39 c.p.c. e/o sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del richiamato giudizio avente NRG 1501/2017 che si pone in necessaria pregiudizialità…”; sempre in via pregiudiziale, di “dichiarare il difetto di titolarità attiva del sig. rispetto alla domanda di Parte_3
pagamento formulata e la violazione del litisconsorzio necessario sostanziale e/o processuale, e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 102 c.p.c.”; in via subordinata e nel merito, di “rigettare … tutte le domande di parte attrice, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e sfornite di supporto probatorio”; sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata, “nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande”, di “limitarne il quantum all'importo previsto dalle condizioni generali di polizza per la copertura assicurativa attivata (esclusione degli importi derivanti da rate insolute)”; in ogni caso, di “condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con rivalsa di IVA e C.P.A. come per legge”.
3 §3. Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e Parte_3
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado;
in via principale, di “rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Calabria n. 853/2020, pubblicata in data 20/07/2020, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, di “condannare la Parte_1
alla restituzione del premio incamerato, pari ad €1.819,20 a
[...]
favore dell'appellato”; di condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
§4. È intervenuta volontariamente la Controparte_2
nella qualità di successore a titolo universale della
[...]
aderendo a “tutte le difese, Parte_1
produzioni, allegazioni, deduzioni, eccezioni e domande, formulate da
, e formulando le medesime Parte_1
conclusioni.
§5. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace e disattesa l'istanza di sospensione, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§6. Si legge nella sentenza di primo grado: <Vanno in via preliminare esaminate le eccezioni in rito sollevate in limine litis dalla difesa della convenuta…ambedue prive di giuridico fondamento: 1) In riferimento all'eccezione, avanzata da controparte: litispendenza del presente giudizio
4 con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, si evidenzia che la fattispecie oggetto di causa pur riguardando la stessa polizza stipulata da Santander Consumer AN, a garanzia del finanziamento concesso al SI , risulta, tuttavia, gestita da due Pt_3
enti diversi. Invero, la copertura assicurativa per perdita d'impiego, fattispecie in esame nel presente procedimento, è prestata da
[...]
, mentre la copertura assicurativa invalidità Controparte_3
permanente totale, è concessa da . Pertanto, Controparte_4
non vi è alcuna connessione tra le due fattispecie che giustificherebbe la litispendenza, in quanto, il procedimento presso il Tribunale di Reggio
Calabria, riguarda l'invalidità permanente totale, quello oggetto del presente giudizio, attiene alla perdita di impiego. 2) Altrettanto va osservato che in riferimento all'ulteriore eccezione, difetto di titolarità in capo all'attore e violazione del litisconsorzio necessario sostanziale e processuale, per non avere citato la Santander Consumer AN, si evidenzia che l'istituto di credito non è litisconsorte necessario nel presente giudizio. Infatti, il caso in esame appare qualificabile quale ipotesi di assicurazione per conto altrui, - la quale è specificamente disciplinata all'articolo 1891 c.c., a mente del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato”. Pertanto, dalla disamina della documentazione contrattuale risulta che assicurato è il SI , ovvero Parte_3
l'odierno attore, che ha sottoscritto il finanziamento, -mentre contraente e beneficiario risulta essere Santander Consumer AN, ovvero l'istituto di credito mutuante. Rilevato, poi, che a mente dell'articolo 6 di cui al contratto di finanziamento l'assicuratore liquida al beneficiario
l'ammontare dovuto per ogni sinistro, in base alle condizioni tutte che regolano la polizza. Il beneficiario è tenuto ad accreditare tale ammontare
5 sul conto dell'assicurato; ritenuto, tuttavia, che tale pattuizione vada necessariamente coordinata con le previsioni codicistiche di cui al già richiamato art. 1891 c.c., che non appare derogato dal precitato articolo 6 di cui al contratto in atti, il quale può invece ritenersi una mera disciplina delle modalità di liquidazione dei sinistri in ipotesi di bonaria definizione stragiudiziale (che, in caso di istruttoria positiva, deve peraltro concludersi con l'accredito diretto del conto dell'assicurato da parte dell'Istituto di credito); ritenuto, difatti, che la presenza di tale pattuizione non appare interpretabile quale elemento ostativo all'introduzione di un rituale giudizio nei confronti dell'assicurazione, da parte dell'assicurato, secondo la disciplina codicistica di riferimento di cui all'art. 1891 c.c.; considerato peraltro che tale rilettura appare confortata dalla lettura del successivo art. 14, secondo il quale l'assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi la polizza o i diritti derivanti dalla medesima e che dunque si pone nel solco di quanto previsto dall'art.
1891 comma II c.c., che come già evidenziato attribuisce non al mero contraente di assicurazione per conto altrui, ma all'assicurato stesso, ogni diritto derivante dall'assicurazione stessa. Non meritano miglior sorte le censure di merito avanzate dalla convenuta, circa l'inefficacia ab origine della copertura assicurativa per difetto di una condizione di assicurabilità, avendo il affermato, in sede di sottoscrizione dell'apposito riquadro Pt_3
in calce al modulo di richiesta di finanziamento, in data 9.01.2009, di godere di buona salute. Secondo un risalente condiviso principio di diritto, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, è necessario, al fine di garantire efficacia allo strumento del modulo, questionario, che
l'assicuratore lo predisponga in modo dettagliato. Invero, secondo la giurisprudenza, qualora l'impresa di assicurazione abbia chiesto
6 all'assicurato – con apposito questionario- specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili, di fatto evidenzia un atteggiamento d'indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e
1893 c.c. 5. La descrizione del rischio da parte del cliente: dichiarazioni inesatte e reticenti. L'utilizzo del questionario per la valutazione del rischio, i fatti su cui il questionario non contiene domande precise possono presumersi come irrilevanti per la decisione dell'assicuratore, con la conseguenza che il contraente non può successivamente essere reputato reticente al riguardo. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore. Ed ancora l'informazione richiesta dall'assicuratore in sede precontrattuale deve essere essenziale, chiara e precisa. In particolare dovrà essere richiamata l'attenzione dell'assicurando sulla importanza delle informazioni richieste ai fini della reale rappresentazione del rischio (con espresso richiamo alla sanzione di inefficacia della garanzia ed all'annullamento della polizza). Quello che occorre dimostrare (allegando tutti i documenti in modo preciso ed ordinato) è che l'assicuratore – ai fini della precisa rappresentazione dello specifico rischio e della computazione del premio richiesto - richiedeva specifiche informazioni ritenute essenziali per la determinazione del proprio consenso negoziale. Ecco, allora, che la dimostrazione, nei fatti, della piena consapevolezza della importanza della informazione dovrà emergere – in modo chiaro ed univoco dal tenore letterale dei documenti
7 allegati agli atti di causa (tipicamente: proposta di assicurazione – questionario medico– condizioni generali di contratto – cartelle cliniche e certificati). Sul punto la documentazione in atti è altamente deficitaria”.
§7. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c., avvenuto sul presupposto secondo cui la copertura assicurativa per perdita d'impiego oggetto del presente giudizio sarebbe stata prestata dalla
, mentre quella per invalidità Controparte_3
permanente (oggetto del procedimento n. 1501/2017 R.G.) dalla
[...]
, senza considerare che: CP_4
-l'attore ha operato nel giudizio di primo grado una “inammissibile duplicazione delle domande, già formulate … con il procedimento NRG
1501/2017 preventivamente instaurato dallo stesso attore nei confronti
, ora ”, Controparte_5 Controparte_6
coincidendo in entrambi i giudizi “sia la causa petendi (contratto
d'assicurazione) che il petitum (richiesta d'indennizzo)”;
-in specie, nel procedimento n. 1501/2017 R.G., il ha richiesto “il Pt_3
pagamento, a titolo di indennizzo, della somma residua da rimborsare per il finanziamento”, mentre nel presente giudizio in primo grado ha domandato “l'indennizzo di 9 mensilità del suddetto finanziamento”;
-come è unico il contratto di finanziamento per il quale è stato chiesto l'indennizzo, è unico anche il contratto di assicurazione, come dimostrato dal fatto che tutte le coperture fornite (Perdita di Impiego, Inabilità Totale
Temporanea, Invalidità Totale Permanente e Decesso) sono state sottoscritte con un'unica dichiarazione di volontà (DICHIARAZIONE DI
ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA contenuta nel contratto di finanziamento: doc. 1 fascicolo primo grado) e sono
8 disciplinate da Condizioni Generali di Assicurazione contenute in un unico ed inscindibile documento contrattuale (doc. 2 fascicolo di primo grado);
-in entrambi i giudizi è stata eccepita la mancanza del requisito di assicurabilità in capo al . Pt_3
Per l'effetto, vista la preesistenza e la preminenza dell'accertamento demandato al richiamato giudizio n. 1501/2017 R.G., la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla in quanto assunta in violazione dell'art. 39 c.p.c., con eventuale rinvio ad altro Giudice di Pace. In ogni caso, “vista la evidente pregiudizialità dell'accertamento e delle domande oggetto del giudizio NRG. 1501/2017…”, il presente procedimento dovrebbe essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
§8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione circa “l'improcedibilità dell'azione per violazione del litisconsorzio necessario sostanziale e processuale” per le seguenti ragioni:
-nella specie si è in presenza di un rapporto assicurativo in cui vi sono tre parti, Assicuratore, Assicurato e Beneficiario, tutte vincolate dalle condizioni contrattuali sottoscritte, le quali stabiliscono i rispettivi diritti ed obblighi;
-come risulta chiaramente dal contratto di finanziamento (doc. 1 fascicolo primo grado) e dalla polizza assicurativa (doc. 2 fascicolo di primo grado), Santander Consumer AN riveste, nel rapporto assicurativo, la qualifica di unico beneficiario della polizza [v. DEFINIZIONI nelle
Condizioni Generali di PO: “Beneficiario: la Banca, che ha accettato tale definizione, e che, in caso di sinistro, riceverà l'indennizzo dall'assicuratore” (salvo il caso di estinzione anticipata del finanziamento);
v. altresì, art. 6 delle Condizioni Generali di PO, secondo il quale: “1.
9 L'Assicuratore liquida al Beneficiario l'ammontare dovuto per ogni
Sinistro, in base alle condizioni tutte che regolano la PO. Il
Beneficiario è tenuto ad accreditare tale ammontare sul conto dell'Assicurato.
2. L'accredito al Beneficiario da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento”];
-il richiamo compiuto dal giudice a quo all'art. 1891, secondo comma,
c.c., in ordine alla spettanza all'assicurato dei diritti scaturenti dall'assicurazione “per conto altrui o per conto di chi spetta”, è totalmente inconferente, perché nel caso in esame “i diritti scaturenti dall'assicurazione (ossia dal contratto materialmente stipulato tra le parti) in capo all'Assicurato (Sig. ) sono quelli sopra delineati, ossia il Pt_3
diritto a pretendere la protezione assicurativa e ad attivare la copertura, ricorrendone gli estremi, ma … non ricomprendono il diritto a pretendere il pagamento in proprio dell'indennizzo, che – per patto contrattuale – non rientra tra i diritti dell' , ma in quelli del Beneficiario”, che non è Parte_4
un terzo, ma una parte del contratto di assicurazione;
-di conseguenza, per un verso, il non ha titolo, né è legittimato a Pt_3
pretendere che l'Assicuratore venga condannato a pagare in suo favore alcuna somma, perché quelle somme spettano al Beneficiario, ossia a
Santander Consumer AN, e per altro verso il primo avrebbe dovuto
“disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del vero ed unico legittimo destinatario della condanna medesima, ossia di Santander
Consumer AN, quale litisconsorte necessario, sia in termini sostanziali
(assetto dei diritti contrattuali) che processuali (oggetto della domanda)”;
-vi è, infine, il rischio di un doppio pagamento, “ben potendo la CP_7
quale unico beneficiario della polizza, richiedere il relativo indennizzo”, oltre che il rischio di un'ingiusta locupletazione da parte del . Pt_3
10 §9. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto indennizzabile il sinistro nonostante l'inefficacia ab origine della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12.2 delle Condizioni Generali di PO, senza tener conto che:
-) all'atto dell'adesione alla copertura assicurativa, il ha Pt_3
sottoscritto l'apposito riquadro in calce al modulo di richiesta di finanziamento (doc. 1 fascicolo di primo grado), dichiarando di “godere di buona salute;
di aver ricevuto copia integrale della polizza e della Nota
Informativa; di aver preso visione dell'Estratto delle Condizioni di
Assicurazione riportato a tergo;
di aver preso visione, e ricevuto, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia della documentazione informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Reg. n. 5/2006…”; CP_8
-) tra le condizioni che il ha dichiarato espressamente di aver Pt_3
ricevuto ed esaminato vi è l'art. 12.2 delle Condizioni Generali di PO
(doc. 2 fascicolo di primo grado), a tenore del quale “sono assicurabili le persone che:
2. godono di buona salute”, con la precisazione che “in nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici relativi a disturbi verificatisi prima dell'erogazione del finanziamento, e/o è soggetto
a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo”;
-) la definizione di “buona salute” inoltre, è specificamente indicata, in grassetto, nella Nota Informativa, che l'originario attore ha espressamente dichiarato di avere ricevuto;
-) il è stato, quindi, messo in grado di esprimere (con piena Pt_3
consapevolezza in ordine al contenuto ed agli effetti della dichiarazione)
l'auto attestazione di “buona salute” contenuta nella “Dichiarazione di
11 adesione alla polizza assicurativa” sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento;
-) la clausola dell'art. 12 delle condizioni di polizza rappresenta una vera e propria “condizione di assicurabilità”, in quanto, lungi dall'escludere il rischio garantito ovvero dal ridurre l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o di contratto, determina esclusivamente ab origine i limiti entro i quali l'obbligazione assicurativa viene essere assunta dalla Compagnia di assicurazioni;
-) numerosi Tribunali hanno dichiarato l'inefficacia ab origine della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12.2 delle condizioni generali di polizza per carenza del requisito di buona salute antecedentemente alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento;
-) il contratto di finanziamento de quo è stato sottoscritto il 09/01/2009, quando ancora il Reg. n. 35/2010 (che ha introdotto l'obbligo di un CP_8
questionario per talune tipologie di contratti assicurativi) non era stato emesso;
-) nel caso in esame manca il requisito di assicurabilità in capo al , Pt_3
essendo emerso che, nel 2008, ossia prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della relativa dichiarazione di buona salute, lo stesso ha subito un IMA (infarto miocardico) con conseguente stent coronarico
(punto 1 doc. 4 fascicolo di primo grado) e che assumeva su base continuativa (anticoagulante) 1 cp al dì” (punto 10 Parte_5
lett. d: doc. 4 fascicolo di primo grado).
§10. Infine, con il quarto motivo di impugnazione l'appellante eccepisce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione subordinata sollevata circa la non indennizzabilità del sinistro denunciato per perdita d'impiego, in virtù di quanto previsto
12 dall'art. 40.2.a delle condizioni di polizza (doc. 2 fascicolo di primo grado), non ricorrendo il requisito della condizione di impiego dipendente per 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
§11. In virtù del principio della “ragione più liquida”, ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base del terzo motivo di appello, anche se pone una questione logicamente subordinata rispetto a quelle oggetto dei motivi precedenti.
Sul punto, difatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che:
-il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex multis, Cass. n. 12002 del 2014);
-in applicazione di tale principio deve ritenersi consentito al giudice l'esame di un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., sez. un.,
n. 9936 del 2014).
§12. Tanto chiarito, il terzo motivo di appello è fondato.
§13. Come già detto, l'odierna appellante ha reiterato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12.2 delle condizioni generali di polizza per carenza del requisito di buona salute anteriormente alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento.
13 Ciò detto, è da rilevare che , all'atto dell'adesione al Parte_3
contratto assicurativo, mediante apposizione della propria firma in calce al riquadro denominato “Dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa”, ha dichiarato di “essere in buono stato di salute”.
Risulta, altresì, dal medesimo riquadro che il , sempre mediante Pt_3
apposizione della propria firma, ha dichiarato di “aver ricevuto copia integrale della polizza e della Nota Informativa;
di aver preso visione dell'Estratto della Condizioni di Assicurazione…” e di aver “preso visione
e ricevuto, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia della documentazione informativa precontrattuale…”.
Ora, nella Nota Informativa si enuclea la nozione di “Buona Salute”, con la precisazione che “in nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici relativi a disturbi verificatisi prima dell'erogazione del finanziamento, e/o è soggetto a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo”.
Tale nozione è ripresa nell'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, secondo cui: “Sono assicurabili le persone fisiche che: … 2 godono di buona salute …In nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici relativi a disturbi verificatisi prima dell'erogazione del finanziamento, e/o è soggetto a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo”.
14 La dichiarazione di buona salute implica, dunque, che chi la rende non ha mai sofferto “di una malattia cronica” e/o che non è soggetto “a controlli medici periodici e/o … a terapie” e/o che non assume “medicinali in modo continuativo”.
Orbene, è dimostrato dalla documentazione clinica in atti e, in ogni caso, incontestato, che il , nel 2008, ossia prima della sottoscrizione del Pt_3
contratto di finanziamento e della relativa dichiarazione di buona salute
(09/01/2009: v. fascicolo di primo grado della società di assicurazioni, doc.
1), ha subito un infarto miocardico (IMA) con conseguente applicazione di stent coronarico (v. fascicolo di primo grado della società di assicurazioni, doc. 4, punto 1) e che assumeva su base continuativa “ Parte_5
(anticoagulante) 1 cp al dì” (v. doc. 4, punto 10, lett. d).
Tali circostanze sono in contrasto con quanto l'assicurato ha comunicato alla Compagnia al momento dell'adesione alla polizza assicurativa, rendendo fondata l'eccezione di inoperatività della polizza, ribadita in questa sede.
La clausola suddetta, infatti, non solo risulta dalle condizioni generali di contratto, ma è richiamata anche nel modulo di adesione sottoscritto dall'assicurato e nella Nota Informativa di cui lo stesso ha preso visione, per cui deve ritenersi che sia stata sottoposta alla sua attenzione.
Nella stessa direzione depone, del resto, l'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, che prevede che “le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' o del Contraente relative a circostanze che Parte_4
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione della PO, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”.
15 In ogni caso, la clausola suddetta attiene all'oggetto del contratto in quanto relativa al contenuto e alla specificazione del rischio garantito e non
è limitativa della responsabilità (tra le altre Cass. n. 3694 del 2018; Cass. n.
25735 del 2015), costituendo una previsione coerente con la normativa primaria che disciplina il rapporto assicurativo quale contratto per sua natura aleatorio cui è coessenziale l'esistenza del rischio al momento della stipulazione, alla base del sinallagma contrattuale altrimenti ab origine viziato ex art. 1895 c.c..
È ravvisabile, quindi, la causa di esclusione dell'operatività della polizza espressamente e legittimamente prevista dall'art. 12.2, risultando già in essere al momento della stipulazione del contratto una patologia cardiaca sfociata in un infarto del miocardio e trattata con cardioaspirina.
Non può reputarsi, invero, che la clausola sia vessatoria ex art. 1341 c.c., trattandosi per l'appunto di una clausola volta a determinare il rischio oggetto della copertura assicurativa (e non a limitare la responsabilità, nell'accezione di cui all'art. 1341 c.c.), e legata, oltretutto, ad un tipo di polizza collettiva soggetta al principio di adesione o non adesione da parte degli interessati, senza alcuna possibilità di modulazione del premio in relazione al variare del rischio (fisso) assicurato.
Appaiono, peraltro, rispettate le previsioni, di carattere generale, dell'art. 166 cod. cons. e del regolamento ISVAP n. 5 del 2006 (v. artt. 49/53), all'epoca vigente.
Quanto poi alla mancata sottoposizione al di un questionario Pt_3
sanitario, mette conto evidenziare che il citato art. 12.2 delle condizioni generali di polizza subordina l'ammissione alla copertura assicurativa all'assolvimento degli oneri documentali relativi allo stato di salute, in funzione della valutazione del rischio, effettuata, nella specie, sulla base
16 della dichiarazione resa dal contraente alla compagnia e riportata sul modulo di adesione, risultando espressamente prevista la sufficienza della dichiarazione su detto modulo. Del resto, la normativa regolamentare ratione temporis vigente non imponeva affatto la sottoposizione di un questionario in tema di salute. L'obbligo di un questionario per talune tipologie di contratti assicurativi è stato, infatti, introdotto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (in base al quale “nei contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque postulano l'acquisizione di informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese debbano richiamare nella proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza, relativa alla compilazione del questionario, e che le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto alla prestazione, proprio in virtù degli artt. 1892 e 1893 c.c.), regolamento (poi abrogato e sostituito dal regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018) che non era stato ancora emesso quando è stato sottoscritto il contratto per cui è causa
(09/01/2009).
A ciò deve aggiungersi che la S.C. ha chiarito che “per conoscere il reale stato di salute, non è necessario che l'assicuratore predisponga sempre un questionario nel quale siano riepilogate nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto l'assicurando…” (Cass. n.
27578 del 2011, richiamata da Cass. n. 20128 del 2024).
Né può fondatamente parlarsi di una carenza di informativa al cliente, dal momento che nella polizza assicurativa il , oltre ad essere stato Pt_3
edotto circa le conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, ha - come già detto- sottoscritto una dichiarazione dalla quale si desume che ha
17 ricevuto, prima dell'adesione alla polizza, copia integrale della Nota
Informativa e copia della documentazione informativa precontrattuale.
Né, infine, anche a prescindere dai precedenti difformi citati dall'appellante, appare determinante la sentenza del Tribunale di Torino n.
2365/2019 (citata nell'ordinanza del 12.09.2021), sentenza in cui si rimarca il fatto che all'assicurato non era stato sottoposto un questionario anamnestico specifico circa le condizioni sanitarie, ma era stata soltanto recepita nell'ambito del modulo di adesione prestampato “una del tutto generica dichiarazione circa il 'buono stato di salute', che implica non
l'attestazione di un fatto ma l'espressione di un giudizio frutto di una valutazione discrezionale rimessa ad un soggetto privo delle necessarie cognizioni mediche”. Ed invero, tale pronuncia, afferendo ad una polizza
(denominata “Come Voglio”) stipulata con la compagnia assicuratrice il
21.01.2016 (in relazione ad un finanziamento erogato da una società finanziaria), si inquadra in un contesto regolamentare diverso da quello cui deve aversi riguardo nella fattispecie in esame, posto che nel 2016 era in vigore il già menzionato regolamento del 2010 ed era intervenuta la
“segnalazione congiunta da parte dell'Ivass e della Banca d'Italia del
26.8.2015 … delle criticità oggetto di frequenti reclami dei consumatori circa la diffusione di polizze non adeguate rispetto alle effettive esigenze del cliente con la specifica indicazione della necessità di sottoporre all'assicurato questionari sanitari idonei a consentirne una consapevole rappresentazione del proprio stato di salute e una piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese, in luogo della mera dichiarazione di buono stato di salute prestampata, in uno con la raccomandazione a seguire una politica liquidativa favorevole
18 all'assicurato per i contratti già stipulati senza che sia stato consentito al sottoscrittore di rendere compiutamente le informazioni necessarie”.
Ne discende pertanto che le argomentazioni contenute nella menzionata sentenza n. 2365/2019 del Tribunale di Torino non possono estendersi all'ipotesi che ci occupa, giacché il questionario, inteso come strumento volto a sollecitare l'attenzione dell'assicurato sui suoi doveri informativi, costituisce uno strumento per la concreta applicazione da parte delle imprese assicuratrici del disposto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento
Isvap n. 35/2010, nella specie non operante, non contenendo norme retroattive (cfr. Trib. Perugia, n. 868 del 2021). Parimenti, soltanto nella lettera-circolare prot. 0106596/15 del 26.08.2015 è stata indicata come necessaria “la sostituzione della dichiarazione di buono stato di salute prestampata con un questionario sanitario che consenta all'assicurando di rappresentare in maniera consapevole il suo stato di salute e di indicare eventuali malattie pregresse, nonché l'adozione di specifici presidi per evitare che la compilazione del questionario avvenga in forma automatizzata da parte del distributore durante il processo di collocamento”, mentre il contratto in controversia è del 2009.
§14. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono (in forza delle quali resta assorbita ogni altra questione affrontata dalle parti), l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dall'originario attore.
§15. All'accoglimento dell'appello non può conseguire la condanna della alla restituzione del premio incamerato, Parte_1
pari ad €1.819,20 a favore dell'appellato”, come chiesto dal , in via Pt_3
subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta in appello, trattandosi di domanda nuova inammissibile.
19 §16. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del
2022, previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra
€1101,00 ed € 5.200,00), attesa l'entità dell'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa già Controparte_2
, in ragione dell'assenza di complesse Parte_1
questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dall'originario attore;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della (già Controparte_2
, in €633,00 per compensi per il Parte_1
giudizio davanti al giudice di pace ed in €1.276,00 per compensi per il giudizio di appello, il tutto oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 18/04/2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 95/2021 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, ed introitata per la decisione all'udienza del
20.01.2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali, promossa da
( .IVA ), con Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
sede in Clonmel House, Forster Way, Swords Co. Dublin, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, Sig. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Falleti, appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bilardi, C.F._2
appellato con intervento di
1 (C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
già con sede in Clonmel House, Parte_1
Forster Way, Swords - Co. Dublin, in persona dell'Amministratore
Delegato pro-tempore, Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Giancarlo Falleti,
§§§
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 20.01.2025 erano presenti l'avv. ROSACI DOMENICO, per delega dell'avv. FALLETI GIANCARLO, per l'appellante e per l'intervenuta Parte_1
(già Controparte_2 Parte_1
, e l'avv. BILARDI CATERINA per l'appellato
[...] [...]
CP_1
L'avv. ROSACI ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello, nella comparsa di intervento ed in tutti gli atti e verbali di causa”.
L'avv. BILARDI ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta ed in tutti gli atti e verbali di causa”.
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con sentenza n. 853/2020, pubblicata in data 20 luglio 2020 e non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta da , ha condannato la Parte_3 [...]
al pagamento della somma di €3.204,00, Parte_1
corrispondente a 9 mensilità del finanziamento (considerato il periodo di franchigia di 90 gg.), a titolo di indennizzo dovuto per la perdita
2 involontaria di impiego, ed al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dell'attore.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la
[...]
affidandosi a quattro motivi e chiedendo, in via Parte_1
pregiudiziale e preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale e preliminare, di “accertare e dichiarare la litispendenza e/o continenza del presente giudizio, con il giudizio avente NRG 1501/2017 pendente dinanzi il medesimo Tribunale Civile di Reggio Calabria e, conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 39 c.p.c. e/o sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del richiamato giudizio avente NRG 1501/2017 che si pone in necessaria pregiudizialità…”; sempre in via pregiudiziale, di “dichiarare il difetto di titolarità attiva del sig. rispetto alla domanda di Parte_3
pagamento formulata e la violazione del litisconsorzio necessario sostanziale e/o processuale, e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 102 c.p.c.”; in via subordinata e nel merito, di “rigettare … tutte le domande di parte attrice, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e sfornite di supporto probatorio”; sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata, “nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande”, di “limitarne il quantum all'importo previsto dalle condizioni generali di polizza per la copertura assicurativa attivata (esclusione degli importi derivanti da rate insolute)”; in ogni caso, di “condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con rivalsa di IVA e C.P.A. come per legge”.
3 §3. Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e Parte_3
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado;
in via principale, di “rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Calabria n. 853/2020, pubblicata in data 20/07/2020, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, di “condannare la Parte_1
alla restituzione del premio incamerato, pari ad €1.819,20 a
[...]
favore dell'appellato”; di condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore antistatario.
§4. È intervenuta volontariamente la Controparte_2
nella qualità di successore a titolo universale della
[...]
aderendo a “tutte le difese, Parte_1
produzioni, allegazioni, deduzioni, eccezioni e domande, formulate da
, e formulando le medesime Parte_1
conclusioni.
§5. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace e disattesa l'istanza di sospensione, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§6. Si legge nella sentenza di primo grado: <Vanno in via preliminare esaminate le eccezioni in rito sollevate in limine litis dalla difesa della convenuta…ambedue prive di giuridico fondamento: 1) In riferimento all'eccezione, avanzata da controparte: litispendenza del presente giudizio
4 con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, si evidenzia che la fattispecie oggetto di causa pur riguardando la stessa polizza stipulata da Santander Consumer AN, a garanzia del finanziamento concesso al SI , risulta, tuttavia, gestita da due Pt_3
enti diversi. Invero, la copertura assicurativa per perdita d'impiego, fattispecie in esame nel presente procedimento, è prestata da
[...]
, mentre la copertura assicurativa invalidità Controparte_3
permanente totale, è concessa da . Pertanto, Controparte_4
non vi è alcuna connessione tra le due fattispecie che giustificherebbe la litispendenza, in quanto, il procedimento presso il Tribunale di Reggio
Calabria, riguarda l'invalidità permanente totale, quello oggetto del presente giudizio, attiene alla perdita di impiego. 2) Altrettanto va osservato che in riferimento all'ulteriore eccezione, difetto di titolarità in capo all'attore e violazione del litisconsorzio necessario sostanziale e processuale, per non avere citato la Santander Consumer AN, si evidenzia che l'istituto di credito non è litisconsorte necessario nel presente giudizio. Infatti, il caso in esame appare qualificabile quale ipotesi di assicurazione per conto altrui, - la quale è specificamente disciplinata all'articolo 1891 c.c., a mente del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato”. Pertanto, dalla disamina della documentazione contrattuale risulta che assicurato è il SI , ovvero Parte_3
l'odierno attore, che ha sottoscritto il finanziamento, -mentre contraente e beneficiario risulta essere Santander Consumer AN, ovvero l'istituto di credito mutuante. Rilevato, poi, che a mente dell'articolo 6 di cui al contratto di finanziamento l'assicuratore liquida al beneficiario
l'ammontare dovuto per ogni sinistro, in base alle condizioni tutte che regolano la polizza. Il beneficiario è tenuto ad accreditare tale ammontare
5 sul conto dell'assicurato; ritenuto, tuttavia, che tale pattuizione vada necessariamente coordinata con le previsioni codicistiche di cui al già richiamato art. 1891 c.c., che non appare derogato dal precitato articolo 6 di cui al contratto in atti, il quale può invece ritenersi una mera disciplina delle modalità di liquidazione dei sinistri in ipotesi di bonaria definizione stragiudiziale (che, in caso di istruttoria positiva, deve peraltro concludersi con l'accredito diretto del conto dell'assicurato da parte dell'Istituto di credito); ritenuto, difatti, che la presenza di tale pattuizione non appare interpretabile quale elemento ostativo all'introduzione di un rituale giudizio nei confronti dell'assicurazione, da parte dell'assicurato, secondo la disciplina codicistica di riferimento di cui all'art. 1891 c.c.; considerato peraltro che tale rilettura appare confortata dalla lettura del successivo art. 14, secondo il quale l'assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi la polizza o i diritti derivanti dalla medesima e che dunque si pone nel solco di quanto previsto dall'art.
1891 comma II c.c., che come già evidenziato attribuisce non al mero contraente di assicurazione per conto altrui, ma all'assicurato stesso, ogni diritto derivante dall'assicurazione stessa. Non meritano miglior sorte le censure di merito avanzate dalla convenuta, circa l'inefficacia ab origine della copertura assicurativa per difetto di una condizione di assicurabilità, avendo il affermato, in sede di sottoscrizione dell'apposito riquadro Pt_3
in calce al modulo di richiesta di finanziamento, in data 9.01.2009, di godere di buona salute. Secondo un risalente condiviso principio di diritto, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, è necessario, al fine di garantire efficacia allo strumento del modulo, questionario, che
l'assicuratore lo predisponga in modo dettagliato. Invero, secondo la giurisprudenza, qualora l'impresa di assicurazione abbia chiesto
6 all'assicurato – con apposito questionario- specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili, di fatto evidenzia un atteggiamento d'indifferenza dell'assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli artt. 1892 e
1893 c.c. 5. La descrizione del rischio da parte del cliente: dichiarazioni inesatte e reticenti. L'utilizzo del questionario per la valutazione del rischio, i fatti su cui il questionario non contiene domande precise possono presumersi come irrilevanti per la decisione dell'assicuratore, con la conseguenza che il contraente non può successivamente essere reputato reticente al riguardo. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore. Ed ancora l'informazione richiesta dall'assicuratore in sede precontrattuale deve essere essenziale, chiara e precisa. In particolare dovrà essere richiamata l'attenzione dell'assicurando sulla importanza delle informazioni richieste ai fini della reale rappresentazione del rischio (con espresso richiamo alla sanzione di inefficacia della garanzia ed all'annullamento della polizza). Quello che occorre dimostrare (allegando tutti i documenti in modo preciso ed ordinato) è che l'assicuratore – ai fini della precisa rappresentazione dello specifico rischio e della computazione del premio richiesto - richiedeva specifiche informazioni ritenute essenziali per la determinazione del proprio consenso negoziale. Ecco, allora, che la dimostrazione, nei fatti, della piena consapevolezza della importanza della informazione dovrà emergere – in modo chiaro ed univoco dal tenore letterale dei documenti
7 allegati agli atti di causa (tipicamente: proposta di assicurazione – questionario medico– condizioni generali di contratto – cartelle cliniche e certificati). Sul punto la documentazione in atti è altamente deficitaria”.
§7. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c., avvenuto sul presupposto secondo cui la copertura assicurativa per perdita d'impiego oggetto del presente giudizio sarebbe stata prestata dalla
, mentre quella per invalidità Controparte_3
permanente (oggetto del procedimento n. 1501/2017 R.G.) dalla
[...]
, senza considerare che: CP_4
-l'attore ha operato nel giudizio di primo grado una “inammissibile duplicazione delle domande, già formulate … con il procedimento NRG
1501/2017 preventivamente instaurato dallo stesso attore nei confronti
, ora ”, Controparte_5 Controparte_6
coincidendo in entrambi i giudizi “sia la causa petendi (contratto
d'assicurazione) che il petitum (richiesta d'indennizzo)”;
-in specie, nel procedimento n. 1501/2017 R.G., il ha richiesto “il Pt_3
pagamento, a titolo di indennizzo, della somma residua da rimborsare per il finanziamento”, mentre nel presente giudizio in primo grado ha domandato “l'indennizzo di 9 mensilità del suddetto finanziamento”;
-come è unico il contratto di finanziamento per il quale è stato chiesto l'indennizzo, è unico anche il contratto di assicurazione, come dimostrato dal fatto che tutte le coperture fornite (Perdita di Impiego, Inabilità Totale
Temporanea, Invalidità Totale Permanente e Decesso) sono state sottoscritte con un'unica dichiarazione di volontà (DICHIARAZIONE DI
ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA contenuta nel contratto di finanziamento: doc. 1 fascicolo primo grado) e sono
8 disciplinate da Condizioni Generali di Assicurazione contenute in un unico ed inscindibile documento contrattuale (doc. 2 fascicolo di primo grado);
-in entrambi i giudizi è stata eccepita la mancanza del requisito di assicurabilità in capo al . Pt_3
Per l'effetto, vista la preesistenza e la preminenza dell'accertamento demandato al richiamato giudizio n. 1501/2017 R.G., la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla in quanto assunta in violazione dell'art. 39 c.p.c., con eventuale rinvio ad altro Giudice di Pace. In ogni caso, “vista la evidente pregiudizialità dell'accertamento e delle domande oggetto del giudizio NRG. 1501/2017…”, il presente procedimento dovrebbe essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
§8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione circa “l'improcedibilità dell'azione per violazione del litisconsorzio necessario sostanziale e processuale” per le seguenti ragioni:
-nella specie si è in presenza di un rapporto assicurativo in cui vi sono tre parti, Assicuratore, Assicurato e Beneficiario, tutte vincolate dalle condizioni contrattuali sottoscritte, le quali stabiliscono i rispettivi diritti ed obblighi;
-come risulta chiaramente dal contratto di finanziamento (doc. 1 fascicolo primo grado) e dalla polizza assicurativa (doc. 2 fascicolo di primo grado), Santander Consumer AN riveste, nel rapporto assicurativo, la qualifica di unico beneficiario della polizza [v. DEFINIZIONI nelle
Condizioni Generali di PO: “Beneficiario: la Banca, che ha accettato tale definizione, e che, in caso di sinistro, riceverà l'indennizzo dall'assicuratore” (salvo il caso di estinzione anticipata del finanziamento);
v. altresì, art. 6 delle Condizioni Generali di PO, secondo il quale: “1.
9 L'Assicuratore liquida al Beneficiario l'ammontare dovuto per ogni
Sinistro, in base alle condizioni tutte che regolano la PO. Il
Beneficiario è tenuto ad accreditare tale ammontare sul conto dell'Assicurato.
2. L'accredito al Beneficiario da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento”];
-il richiamo compiuto dal giudice a quo all'art. 1891, secondo comma,
c.c., in ordine alla spettanza all'assicurato dei diritti scaturenti dall'assicurazione “per conto altrui o per conto di chi spetta”, è totalmente inconferente, perché nel caso in esame “i diritti scaturenti dall'assicurazione (ossia dal contratto materialmente stipulato tra le parti) in capo all'Assicurato (Sig. ) sono quelli sopra delineati, ossia il Pt_3
diritto a pretendere la protezione assicurativa e ad attivare la copertura, ricorrendone gli estremi, ma … non ricomprendono il diritto a pretendere il pagamento in proprio dell'indennizzo, che – per patto contrattuale – non rientra tra i diritti dell' , ma in quelli del Beneficiario”, che non è Parte_4
un terzo, ma una parte del contratto di assicurazione;
-di conseguenza, per un verso, il non ha titolo, né è legittimato a Pt_3
pretendere che l'Assicuratore venga condannato a pagare in suo favore alcuna somma, perché quelle somme spettano al Beneficiario, ossia a
Santander Consumer AN, e per altro verso il primo avrebbe dovuto
“disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del vero ed unico legittimo destinatario della condanna medesima, ossia di Santander
Consumer AN, quale litisconsorte necessario, sia in termini sostanziali
(assetto dei diritti contrattuali) che processuali (oggetto della domanda)”;
-vi è, infine, il rischio di un doppio pagamento, “ben potendo la CP_7
quale unico beneficiario della polizza, richiedere il relativo indennizzo”, oltre che il rischio di un'ingiusta locupletazione da parte del . Pt_3
10 §9. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto indennizzabile il sinistro nonostante l'inefficacia ab origine della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12.2 delle Condizioni Generali di PO, senza tener conto che:
-) all'atto dell'adesione alla copertura assicurativa, il ha Pt_3
sottoscritto l'apposito riquadro in calce al modulo di richiesta di finanziamento (doc. 1 fascicolo di primo grado), dichiarando di “godere di buona salute;
di aver ricevuto copia integrale della polizza e della Nota
Informativa; di aver preso visione dell'Estratto delle Condizioni di
Assicurazione riportato a tergo;
di aver preso visione, e ricevuto, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia della documentazione informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Reg. n. 5/2006…”; CP_8
-) tra le condizioni che il ha dichiarato espressamente di aver Pt_3
ricevuto ed esaminato vi è l'art. 12.2 delle Condizioni Generali di PO
(doc. 2 fascicolo di primo grado), a tenore del quale “sono assicurabili le persone che:
2. godono di buona salute”, con la precisazione che “in nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici relativi a disturbi verificatisi prima dell'erogazione del finanziamento, e/o è soggetto
a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo”;
-) la definizione di “buona salute” inoltre, è specificamente indicata, in grassetto, nella Nota Informativa, che l'originario attore ha espressamente dichiarato di avere ricevuto;
-) il è stato, quindi, messo in grado di esprimere (con piena Pt_3
consapevolezza in ordine al contenuto ed agli effetti della dichiarazione)
l'auto attestazione di “buona salute” contenuta nella “Dichiarazione di
11 adesione alla polizza assicurativa” sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento;
-) la clausola dell'art. 12 delle condizioni di polizza rappresenta una vera e propria “condizione di assicurabilità”, in quanto, lungi dall'escludere il rischio garantito ovvero dal ridurre l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o di contratto, determina esclusivamente ab origine i limiti entro i quali l'obbligazione assicurativa viene essere assunta dalla Compagnia di assicurazioni;
-) numerosi Tribunali hanno dichiarato l'inefficacia ab origine della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12.2 delle condizioni generali di polizza per carenza del requisito di buona salute antecedentemente alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento;
-) il contratto di finanziamento de quo è stato sottoscritto il 09/01/2009, quando ancora il Reg. n. 35/2010 (che ha introdotto l'obbligo di un CP_8
questionario per talune tipologie di contratti assicurativi) non era stato emesso;
-) nel caso in esame manca il requisito di assicurabilità in capo al , Pt_3
essendo emerso che, nel 2008, ossia prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della relativa dichiarazione di buona salute, lo stesso ha subito un IMA (infarto miocardico) con conseguente stent coronarico
(punto 1 doc. 4 fascicolo di primo grado) e che assumeva su base continuativa (anticoagulante) 1 cp al dì” (punto 10 Parte_5
lett. d: doc. 4 fascicolo di primo grado).
§10. Infine, con il quarto motivo di impugnazione l'appellante eccepisce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione subordinata sollevata circa la non indennizzabilità del sinistro denunciato per perdita d'impiego, in virtù di quanto previsto
12 dall'art. 40.2.a delle condizioni di polizza (doc. 2 fascicolo di primo grado), non ricorrendo il requisito della condizione di impiego dipendente per 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
§11. In virtù del principio della “ragione più liquida”, ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base del terzo motivo di appello, anche se pone una questione logicamente subordinata rispetto a quelle oggetto dei motivi precedenti.
Sul punto, difatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che:
-il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex multis, Cass. n. 12002 del 2014);
-in applicazione di tale principio deve ritenersi consentito al giudice l'esame di un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., sez. un.,
n. 9936 del 2014).
§12. Tanto chiarito, il terzo motivo di appello è fondato.
§13. Come già detto, l'odierna appellante ha reiterato l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12.2 delle condizioni generali di polizza per carenza del requisito di buona salute anteriormente alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento.
13 Ciò detto, è da rilevare che , all'atto dell'adesione al Parte_3
contratto assicurativo, mediante apposizione della propria firma in calce al riquadro denominato “Dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa”, ha dichiarato di “essere in buono stato di salute”.
Risulta, altresì, dal medesimo riquadro che il , sempre mediante Pt_3
apposizione della propria firma, ha dichiarato di “aver ricevuto copia integrale della polizza e della Nota Informativa;
di aver preso visione dell'Estratto della Condizioni di Assicurazione…” e di aver “preso visione
e ricevuto, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia della documentazione informativa precontrattuale…”.
Ora, nella Nota Informativa si enuclea la nozione di “Buona Salute”, con la precisazione che “in nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici relativi a disturbi verificatisi prima dell'erogazione del finanziamento, e/o è soggetto a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo”.
Tale nozione è ripresa nell'art. 12 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, secondo cui: “Sono assicurabili le persone fisiche che: … 2 godono di buona salute …In nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici relativi a disturbi verificatisi prima dell'erogazione del finanziamento, e/o è soggetto a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo”.
14 La dichiarazione di buona salute implica, dunque, che chi la rende non ha mai sofferto “di una malattia cronica” e/o che non è soggetto “a controlli medici periodici e/o … a terapie” e/o che non assume “medicinali in modo continuativo”.
Orbene, è dimostrato dalla documentazione clinica in atti e, in ogni caso, incontestato, che il , nel 2008, ossia prima della sottoscrizione del Pt_3
contratto di finanziamento e della relativa dichiarazione di buona salute
(09/01/2009: v. fascicolo di primo grado della società di assicurazioni, doc.
1), ha subito un infarto miocardico (IMA) con conseguente applicazione di stent coronarico (v. fascicolo di primo grado della società di assicurazioni, doc. 4, punto 1) e che assumeva su base continuativa “ Parte_5
(anticoagulante) 1 cp al dì” (v. doc. 4, punto 10, lett. d).
Tali circostanze sono in contrasto con quanto l'assicurato ha comunicato alla Compagnia al momento dell'adesione alla polizza assicurativa, rendendo fondata l'eccezione di inoperatività della polizza, ribadita in questa sede.
La clausola suddetta, infatti, non solo risulta dalle condizioni generali di contratto, ma è richiamata anche nel modulo di adesione sottoscritto dall'assicurato e nella Nota Informativa di cui lo stesso ha preso visione, per cui deve ritenersi che sia stata sottoposta alla sua attenzione.
Nella stessa direzione depone, del resto, l'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, che prevede che “le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' o del Contraente relative a circostanze che Parte_4
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione della PO, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”.
15 In ogni caso, la clausola suddetta attiene all'oggetto del contratto in quanto relativa al contenuto e alla specificazione del rischio garantito e non
è limitativa della responsabilità (tra le altre Cass. n. 3694 del 2018; Cass. n.
25735 del 2015), costituendo una previsione coerente con la normativa primaria che disciplina il rapporto assicurativo quale contratto per sua natura aleatorio cui è coessenziale l'esistenza del rischio al momento della stipulazione, alla base del sinallagma contrattuale altrimenti ab origine viziato ex art. 1895 c.c..
È ravvisabile, quindi, la causa di esclusione dell'operatività della polizza espressamente e legittimamente prevista dall'art. 12.2, risultando già in essere al momento della stipulazione del contratto una patologia cardiaca sfociata in un infarto del miocardio e trattata con cardioaspirina.
Non può reputarsi, invero, che la clausola sia vessatoria ex art. 1341 c.c., trattandosi per l'appunto di una clausola volta a determinare il rischio oggetto della copertura assicurativa (e non a limitare la responsabilità, nell'accezione di cui all'art. 1341 c.c.), e legata, oltretutto, ad un tipo di polizza collettiva soggetta al principio di adesione o non adesione da parte degli interessati, senza alcuna possibilità di modulazione del premio in relazione al variare del rischio (fisso) assicurato.
Appaiono, peraltro, rispettate le previsioni, di carattere generale, dell'art. 166 cod. cons. e del regolamento ISVAP n. 5 del 2006 (v. artt. 49/53), all'epoca vigente.
Quanto poi alla mancata sottoposizione al di un questionario Pt_3
sanitario, mette conto evidenziare che il citato art. 12.2 delle condizioni generali di polizza subordina l'ammissione alla copertura assicurativa all'assolvimento degli oneri documentali relativi allo stato di salute, in funzione della valutazione del rischio, effettuata, nella specie, sulla base
16 della dichiarazione resa dal contraente alla compagnia e riportata sul modulo di adesione, risultando espressamente prevista la sufficienza della dichiarazione su detto modulo. Del resto, la normativa regolamentare ratione temporis vigente non imponeva affatto la sottoposizione di un questionario in tema di salute. L'obbligo di un questionario per talune tipologie di contratti assicurativi è stato, infatti, introdotto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (in base al quale “nei contratti che prevedono prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque postulano l'acquisizione di informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, le imprese debbano richiamare nella proposta, con caratteri grafici di particolare evidenza, l'avvertenza, relativa alla compilazione del questionario, e che le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto alla prestazione, proprio in virtù degli artt. 1892 e 1893 c.c.), regolamento (poi abrogato e sostituito dal regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018) che non era stato ancora emesso quando è stato sottoscritto il contratto per cui è causa
(09/01/2009).
A ciò deve aggiungersi che la S.C. ha chiarito che “per conoscere il reale stato di salute, non è necessario che l'assicuratore predisponga sempre un questionario nel quale siano riepilogate nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto l'assicurando…” (Cass. n.
27578 del 2011, richiamata da Cass. n. 20128 del 2024).
Né può fondatamente parlarsi di una carenza di informativa al cliente, dal momento che nella polizza assicurativa il , oltre ad essere stato Pt_3
edotto circa le conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, ha - come già detto- sottoscritto una dichiarazione dalla quale si desume che ha
17 ricevuto, prima dell'adesione alla polizza, copia integrale della Nota
Informativa e copia della documentazione informativa precontrattuale.
Né, infine, anche a prescindere dai precedenti difformi citati dall'appellante, appare determinante la sentenza del Tribunale di Torino n.
2365/2019 (citata nell'ordinanza del 12.09.2021), sentenza in cui si rimarca il fatto che all'assicurato non era stato sottoposto un questionario anamnestico specifico circa le condizioni sanitarie, ma era stata soltanto recepita nell'ambito del modulo di adesione prestampato “una del tutto generica dichiarazione circa il 'buono stato di salute', che implica non
l'attestazione di un fatto ma l'espressione di un giudizio frutto di una valutazione discrezionale rimessa ad un soggetto privo delle necessarie cognizioni mediche”. Ed invero, tale pronuncia, afferendo ad una polizza
(denominata “Come Voglio”) stipulata con la compagnia assicuratrice il
21.01.2016 (in relazione ad un finanziamento erogato da una società finanziaria), si inquadra in un contesto regolamentare diverso da quello cui deve aversi riguardo nella fattispecie in esame, posto che nel 2016 era in vigore il già menzionato regolamento del 2010 ed era intervenuta la
“segnalazione congiunta da parte dell'Ivass e della Banca d'Italia del
26.8.2015 … delle criticità oggetto di frequenti reclami dei consumatori circa la diffusione di polizze non adeguate rispetto alle effettive esigenze del cliente con la specifica indicazione della necessità di sottoporre all'assicurato questionari sanitari idonei a consentirne una consapevole rappresentazione del proprio stato di salute e una piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese, in luogo della mera dichiarazione di buono stato di salute prestampata, in uno con la raccomandazione a seguire una politica liquidativa favorevole
18 all'assicurato per i contratti già stipulati senza che sia stato consentito al sottoscrittore di rendere compiutamente le informazioni necessarie”.
Ne discende pertanto che le argomentazioni contenute nella menzionata sentenza n. 2365/2019 del Tribunale di Torino non possono estendersi all'ipotesi che ci occupa, giacché il questionario, inteso come strumento volto a sollecitare l'attenzione dell'assicurato sui suoi doveri informativi, costituisce uno strumento per la concreta applicazione da parte delle imprese assicuratrici del disposto dell'art. 6, comma 2, del Regolamento
Isvap n. 35/2010, nella specie non operante, non contenendo norme retroattive (cfr. Trib. Perugia, n. 868 del 2021). Parimenti, soltanto nella lettera-circolare prot. 0106596/15 del 26.08.2015 è stata indicata come necessaria “la sostituzione della dichiarazione di buono stato di salute prestampata con un questionario sanitario che consenta all'assicurando di rappresentare in maniera consapevole il suo stato di salute e di indicare eventuali malattie pregresse, nonché l'adozione di specifici presidi per evitare che la compilazione del questionario avvenga in forma automatizzata da parte del distributore durante il processo di collocamento”, mentre il contratto in controversia è del 2009.
§14. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono (in forza delle quali resta assorbita ogni altra questione affrontata dalle parti), l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dall'originario attore.
§15. All'accoglimento dell'appello non può conseguire la condanna della alla restituzione del premio incamerato, Parte_1
pari ad €1.819,20 a favore dell'appellato”, come chiesto dal , in via Pt_3
subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta in appello, trattandosi di domanda nuova inammissibile.
19 §16. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del
2022, previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra
€1101,00 ed € 5.200,00), attesa l'entità dell'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa già Controparte_2
, in ragione dell'assenza di complesse Parte_1
questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dall'originario attore;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della (già Controparte_2
, in €633,00 per compensi per il Parte_1
giudizio davanti al giudice di pace ed in €1.276,00 per compensi per il giudizio di appello, il tutto oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 18/04/2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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