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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661/2019 R.G ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Foglia Manzillo (C.F. , ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via F. Giordani, 2 ( PEC
; appellante Email_1
CONTRO
1. , (C.F. ), elett.te dom.to al Centro Parte_2 C.F._3
Direzionale, isola G/8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scaramuzzo (c.f.
– p. iva ) che lo rapp.ta e difende (PEC C.F._4 P.IVA_1
; appellato Email_2
2. in persona dell'amministratore Controparte_1 delegato, dott.ssa con sede in Napoli, alla via Orazio, 2 C.F. e Controparte_2
P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Clelia Pane (C.F. P.IVA_2
– PEC , presso il cui C.F._5 Email_3 studio elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Alessandro Manzoni, 257;
appellata/appellante incidentale
3. C.F. e P.IVA , con sede legale Parte_3 P.IVA_3 in Napoli alla via Cardarelli, 9, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Garofalo (C.F. ), C.F._6
presso il cui studio in Napoli è elettivamente domiciliata, al C.so Umberto I, n.
1 7 (PEC ; appellata Email_4
4. , ( ), rappresentato e difeso Parte_4 C.F._7
dall'Avv. Mariapia Pucci, C.F. e con la quale C.F._8 elettivamente domiciliato in Napoli alla via privata Comola Ricci n. 155/C
(PEC ; appellato Email_5
5. C.F. , con sede in San Controparte_3 P.IVA_4
Cesario (MO), C.so Libertà, n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Francesco Panni (C.F. – PEC C.F._9
e Ettore Santucci (C.F. – Email_6 C.F._10
PEC , elettivamente domiciliata presso Email_7 lo studio di quest'ultimo in Casoria (NA); via Vittorio Emanuele, 49;
appellata/appellante incidentale
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 2256/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 28.02.2019
CONCLUSIONI:
- l'appellante dott. : “si riporta integralmente al proprio atto Parte_1
introduttivo, impugnando e contestando tutte le avverse difese in quanto infondate in fatto
e diritto, insistendo per la rinnovazione delle operazioni peritali come richiesto con l'atto di appello. Ribadisce che la mancata ripetizione dell'angiografia prima dell'intervento chirurgico eseguito dal dott. deve ritenersi giustificata dalla stazionarietà della Parte_1 sintomatologia clinica del sig. e dal breve lasso di tempo trascorso rispetto al Pt_2 medesimo esame angiografico in precedenza effettuato. Inoltre, il quadro morfologico risultante dall'angiografia veniva confermato dall'esame ecocolor doppler preoperatorio, esame meno invasivo rispetto a quello angiografico perché senza mezzo di contrasto ma ugualmente accreditato presso la comunità scientifica. Tale esame, provante il corretto agire dell'odierno appellante, non è stato preso in considerazione in sede di consulenza tecnica, così come non sono state oggetto di verifica le immagini effettuate dai sanitari del
Si insiste, pertanto, per il rinvio per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti Parte_3
2 in ricorso, al fine di rinnovare la CTU, previa nomina di un nuovo consulente angioradiologo. In subordine, chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini dell'art. 190 cpc”.
- L'appellato : “si riporta a tutti i pregressi scritti e, reietta ogni avversa Parte_2 richiesta ed eccezione perché infondate in fatto ed in diritto, conclude per il rigetto del gravame, con conferma integrale della impugnata sentenza e condanna alla refusione delle competenze legali del presente grado, oltre maggiorazioni di spese generali, I.V.A. e
C.P.A., con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Chiede la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
- L'appellato : “si riporta alle domande, deduzioni e conclusioni Parte_4 affidate ai pregressi scritti difensivi e, segnatamente, alla comparsa di costituzione.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato;
chiede dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal dott. Parte_1 avverso la sentenza n. 2256/2019 del Tribunale di Napoli;
2) in ogni caso accertare e dichiarare infondate tutte le domande avanzate dall'appellante dott. a Parte_1 carico del dott. con conseguente integrale rigetto;
4) condannare parte Parte_4 appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive, anche del I° grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a., con diretta attribuzione all'avvocato antistatario”.
- Per l'appellata/appellante incidentale : Controparte_1
“dichiarare 1) l'inammissibilità dell'appello, come proposto dal dott. , Parte_1 ovvero la sua infondatezza;
2) l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
ovvero la sua infondatezza;
Controparte_3 in via gradata 3) (per l'ipotesi in cui il giudice adito dovesse accogliere l'appello principale
e, in riforma dell'appellata sentenza), dichiarare l'assenza di colpa in capo al dott.
[...]
, con annullamento della conseguente statuizione di condanna, in solido con la Parte_1
Casa di cura), per l'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla
[...]
e per la riforma della sentenza n. 2256/2019 nella parte in cui ha Controparte_1 riconosciuto la responsabilità della comparente ai sensi dell'art. 1228 cc e condannato la struttura per il fatto colposo del medico e in solido con lo stesso al risarcimento del danno nei confronti del sig. con riconoscimento di assenza di responsabilità in capo Parte_2
3 alla Casa di cura, oltre che per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1218 cc, anche ai sensi dell'art. 1228 cc, per il fatto del medico e, per l'effetto, per l'annullamento della condanna della comparente, in solido con il dott. , al risarcimento del danno nei confronti Parte_1 del sig. 4) per la conseguente condanna del sig. alla restituzione di Parte_2 Parte_2 tutte le somme già erogate in suo favore dalla in esecuzione della Controparte_1 sentenza 2256/2019, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'avvenuto pagamento all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria 5) per l'ammissione dei mezzi di prova tempestivamente articolati nell'ambito del giudizio di primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA. come per legge”.
Per l'appellata : 1) Rigettare le domande formulate Parte_3 dall'appellante, siccome improcedibili, inammissibili, illegittime ed infondate in fatto e in diritto nonché temerarie. 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese diritti e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, nonché per la temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 96 cpc, III comma c.p.c., in quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Collegio giudicante”.
Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_3
1 - in via incidentale principale, riformare il capo della sentenza del Tribunale di Napoli del 28 febbraio 2019, n. 2256 che ha accolto la domanda di Garanzia proposta dal dott.
nei confronti di con riguardo all'Azione di Rivalsa della Parte_1 Controparte_3
per la illegittimità e/o erroneità e/o ingiustizia della imputazione Controparte_1 della condotta inadempiente accertata a carico dell' ad un suo stato soggettivo di Parte_5 colpa grave, anziché di colpa semplice, con conseguente rigetto di essa Domanda di
Garanzia e condanna dello stesso dott. a rifondere alla Compagnia le spese Parte_1 sostenute per entrambi i gradi di giudizio, spese comprensive di compensi, rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, nonché con condanna a rimborsarle
l'importo di € 25.832,40 da essa corrisposto – con espressa riserva di ripetizione – in esecuzione della Sentenza, come da documenti in atti;
2 - In via incidentale ed in ogni caso, riformare il capo della sentenza del Tribunale di
Napoli del 28 febbraio 2019, n. 2256 che ha accertato la responsabilità esclusiva del dott.
4 per quanto occorso al signor per la illegittimità e/o erroneità e/o ingiustizia Parte_1 Pt_2 della esclusione di una responsabilità della ex artt. 1218 e 1228 c.c., Controparte_1 dovendosi invece riconoscere in capo alla stessa una sua quota diretta Controparte_1 di responsabilità almeno pari a quella del dott. , con conseguente necessaria Parte_1 integrale regolazione del regime delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con condanna a rimborsare alla Compagnia, in tutto o in parte, l'importo di € 25.832,40 da essa corrisposto – con espressa riserva di ripetizione – in esecuzione della Sentenza, come da documenti in atti.
3 - In via di estremo subordine, dichiarare essere tenuta ad Controparte_3 indennizzare il dott. : - per la sola quota di responsabilità diretta che compete Parte_1 all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
- fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In via istruttoria, occorrendo l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in primo grado e reiterati in appello;
”
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 05.09.2014 adiva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_2
di Napoli assumendo:
- di essere sofferente di arteriopatia ostruttiva agli arti inferiori, già ricoverato (il
27.09.10) presso la di Napoli ed operato di angioplastica Controparte_1
dell'arteria iliaca esterna a sinistra, con pregressi disturbi anche a carico dell'arto inferiore destro e di aver praticato, il 17.12.10, ricovero ospedaliero presso la medesima clinica per esami preoperatori;
- il 10.01.11 veniva ricoverato presso la con diagnosi di Controparte_1
“arteriopatia ostruttiva cronica periferica” e quindi l'11.01.11 sottoposto ad intervento chirurgico di “by pass femoropopliteo dx AK con protesi in PTFE 6 mm” ad opera del medico chirurgo dott. ; Parte_1
- durante la degenza post-operatoria, nonostante ripetuti episodi di rialzo febbrile, non veniva praticato alcun controllo sulla condizione vascolare
(ecodoppler), quindi il 15.01.11 è stato dimesso;
- dopo visite periodiche ambulatoriali, del 20.01.11 e del 24.01.11, durante le quali
5 mai è stata controllata la funzionalità del by-pass, il 24.02.11 il dott.
[...]
, medesimo chirurgo esecutore dell'intervento, lo visitava riscontrando Parte_1
“buona pervietà del by-pass femoro-popliteo e dell'asse iliaco sinistro post-stenting”;
- dopo appena tre giorni dal menzionato controllo, in preda a lancinanti dolori all'arto destro, dopo aver invano tentato ripetutamente di contattare il dott.
, era costretto a ricoverarsi d'urgenza presso l'Ospedale “A. Cardarelli” Parte_1
di Napoli, presso la Divisione di chirurgia d'urgenza con diagnosi di “ischemia acuta arto inferiore destro”;
- quivi i sanitari ritenevano necessario praticare nuovo intervento chirurgico eseguito il 28.01.11, ad opera del dott. durante il quale era praticata Pt_4
angioplastica con protesi e si stabiliva nuovo by-pass iliaco-popliteo;
- tuttavia, dopo poche ore dall'intervento, l'01.03.11, il sig. appariva in Pt_2
gravissime condizioni tanto da indurre i sanitari del a procedere Parte_3
all'amputazione al III distale di coscia;
- la grave menomazione derivata al Pace è indubbiamente imputabile all'imprudente negligente ed imperito comportamento dei sanitari intervenuti presso la in ragione di una serie di errori che Controparte_4
vanno ascritti al chirurgo dott. , riconducibili ex artt. 1218 e 1228 Parte_1
c.c., sia alla nonché al medico operatore per l'errata scelta operatoria, per il CP_1 mancato studio della condizione vascolare in fase pre-operatoria e la mancata esecuzione di accertamenti strumentali nel post-operatorio;
- al dott. vanno ricondotte responsabilità anche nel decorso post- Parte_1 operatorio in quanto, il capo della equipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, non limitata all'ambito strettamente chirurgico, che si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell'infermo sono note a colui che ha eseguito l'intervento più che ad ogni altro sanitario. In particolare, il tentava di contattare Pt_2 ripetutamente il dott. a seguito delle dimissioni e della comparsa del Parte_1
dolore, anche depositando messaggi nella segreteria telefonica, senza ottenere alcun riscontro;
6 - l'incomprensibile decisione dei sanitari della veniva poi Controparte_1
seguita da una serie di errori anche nell'esecuzione;
- in conclusione, si ravvisava una chiara colpa professionale per imperizia, negligenza e, soprattutto, imprudenza;
- l'attuale condizione di menomazione in cui si è trovato a versare il Pace, ha indotto il medesimo ad un grave stato depressivo, per il quale andrà valutato anche il danno biologico di natura psichica;
- l'attore, al fine di ottenere l'accertamento delle responsabilità dei sanitari intervenuti ed il ristoro, in via conciliativa, del danno biologico ed esistenziale, estetico, morale e patrimoniale emergente, con ricorso ex art. 696 c.p.c., chiedeva al
Tribunale di Napoli, la nomina di un consulente tecnico medico legale, nonché
c.t.u. specialistica per ogni tipo di accertamento necessario per la determinazione di ogni voce di danno e citava in giudizio la , l'azienda Controparte_1
ospedaliera il dott. e il dott. Parte_3 Parte_1 Parte_4
- nominati quali c.t.u. il dott. , specialista in chirurgia vascolare, Persona_1
e il dott. specialista in medicina legale, all'esisto l'elaborato peritale Persona_2 riconosceva l'esclusiva responsabilità nella causazione del danno a carico della nonché del dott. , valutando il pregiudizio Controparte_1 Parte_1
psico-fisico subito dal Pace nella misura del 45%, escludendo la responsabilità a carico dei sanitari intervenuti presso l' Controparte_5
Chiedeva l'attore di dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti, in via solidale e/o subordinatamente, in alternativa tra loro con gradazione delle rispettive responsabilità, nella produzione e causazione dei danni, patrimoniali e non, il cui ammontare veniva determinato in € 400.000,00; ed altresì, la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di c.t.u. sostenute nel procedimento ex art. 696
c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze legali del medesimo procedimento.
In via istruttoria chiedeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696
c.p.c., recante R.G. 3189/2013, presso il Tribunale di Napoli o, in alternativa, nomina di un nuovo C.T.U.
7 Si costitutiva la in persona del legale rapp.te, la quale Controparte_1
eccepiva la carenza di legittimazione passiva per non essere responsabile di un eventuale danno cagionato da un medico che ha operato nella sua struttura autonomamente, senza che la clinica avesse impartito ordini o direttive;
la nullità dell'atto di citazione, in violazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c., mancando nell'atto di citazione ogni riferimento ad elementi, episodi o situazioni tali da risultare indicativi o almeno indiziari di carenze strutturali od organizzative, di cattivo funzionamento di strutture, materiali e personale di pertinenza della nonché indeterminatezza della edictio actionis; CP_1
nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, sia sotto il profilo dell'an che del quantum;
in via gradata chiedeva una congrua riduzione della quantificazione del danno e di essere tenuta indenne e manlevata da qualsiasi onere derivante dall'accoglimento della domanda di accertamento di responsabilità della CP_6
[...]
Si costituiva il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva essere Parte_1 autorizzato a chiamare in garanzia l , in forza della polizza Controparte_3
con la stessa sottoscritta, nonché il dott. e l' Parte_4 [...]
cui erano imputabili le condotte causative degli Controparte_7 eventi dedotti in citazione;
chiedeva nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e si opponeva alle avverse richieste istruttorie.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva l' la Controparte_3 quale in via principale eccepiva l'infondatezza della domanda attorea;
in via subordinata, chiedeva riconoscere la non operatività della polizza.
Si costituiva l' la quale eccepiva la temerarietà Controparte_7
della chiamata in causa per l'insussistenza, a qualunque titolo, della propria responsabilità nella causazione del danno.
Si costituiva il dott. il quale deduceva l'infondatezza della Parte_4
8 domanda a proprio carico, in quanto la propria prestazione sarebbe stata resa in conformità alle cognizioni generali e speciali della prassi rispetto al caso concreto, eseguita con perizia, prudenza e diligenza.
Depositate ritualmente le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ordinava perizia integrativa ai CTU dott. medico legale, e dott. Persona_2 Per_1
, chirurgo vascolare, già nominati nell'ambito del procedimento ex art.
[...]
696 bis cpc recante n. 3189/2013 RG.
Disattesa la proposta del Giudice per una transazione ex art. 185 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie dei convenuti, all'udienza del 20.09.2018 la causa veniva introiata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. all'esito dei quali il Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 2256/2019 pubblicata il 28/02/2019, così provvedeva:
“1) accoglie la domanda formulata da e per l'effetto condanna la Parte_2 [...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di Controparte_1 Parte_1
€ 275.000,00, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto
(gennaio 2011) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) accoglie la domanda di rivalsa azionata dalla verso il dott. e per l'effetto condanna Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo a tenerla indenne di tutto quanto la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore dell'attore in conseguenza della presente sentenza;
3) accoglie la domanda di garanzia formulata dal dott. verso e per Parte_1 Controparte_3
l'effetto condanna quest'ultima a tenerlo indenne di tutto quanto il medesimo dovesse essere tenuto a pagare in favore della in conseguenza della presente Controparte_1 sentenza di accoglimento della domanda di rivalsa della clinica verso il sanitario;
4) rigetta la domanda formulata dal dott. nei confronti dell' e dott. Parte_1 Parte_3
5) condanna la ed il dott. al Parte_4 Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 7.000,00 per esborsi
(ivi incluse spese di CTU) ed € 30.000,00 per compensi professionali del procuratore, anche del procedimento ex art. 696 bis cpc, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
6) condanna il dott.
al rimborso delle spese di lite in favore della , che Parte_1 Controparte_1
9 si liquidano in € 30.000,00 per compensi professionali del procuratore, anche del procedimento ex art. 696 bis cpc, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; 7) condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_3 dott. che si liquidano in € 1.250,00 per esborsi ed € 20.000,00 per Parte_1 compensi professionali del procuratore, anche del procedimento ex art. 696 bis cpc, oltre iva
e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
8) condanna il dott. al rimborso delle spese di lite Parte_1 in favore dell' e del dott. che si liquidano, per ciascuna Parte_3 Parte_4 di dette parti, in € 20.000,00 per compensi professionali dei rispettivi procuratori, anche del procedimento ex art. 696 bis cpc, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 28.03.2019 il dott.
[...]
impugnava la sentenza n. 2256/2019 del Tribunale di Napoli Parte_1
chiedendone la riforma in ragione di due ordini di motivi e precisamente per contraddittorietà e carenza di motivazione, per avere acriticamente recepito le risultanze della CTU sia con riguardo alla condotta del chirurgo che quanto alla sussistenza del nesso causale tra condotta e danno lamentato nonché per avere escluso la responsabilità dei terzi chiamati in causa dal dott. Parte_1
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1661/2019, in data 20/06/2019 si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello, Parte_2
nonché l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto, con conferma della gravata sentenza ed ogni conseguenza sulle spese di lite.
In data 21.06.2019, si costituiva il dott. il quale chiedeva Parte_4
dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal dott.
[...]
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, nonché accertare e Parte_1
dichiarare infondate tutte le domande avanzate dall'appellante dott.
[...]
a carico del dott. con conseguente rigetto. Parte_1 Pt_4
In data 28.06.2019 si costitutiva la introducendo Controparte_1
10 appello incidentale condizionato, con cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, nel merito la sua infondatezza, in fatto e in diritto. In via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale, chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_1
e condannata in solido con il medico per il fatto colposo dello stesso, con condanna del sig. alla restituzione di tutte le somme già erogate in suo Parte_2
favore dalla , in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_1
In data 02.07.2019 si costituiva l' con comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta con appello incidentale, chiedendo in via principale, riformare il capo della sentenza del Tribunale di Napoli del 28 febbraio 2019, n.
2256 che ha accolto la domanda di Garanzia proposta dal dott. nei Parte_1 confronti di con riguardo all'Azione di Rivalsa della Controparte_3
per la illegittimità/erroneità e/o ingiustizia della Controparte_1
imputazione della condotta inadempiente accertata a carico dell'Assicurato ad un suo stato soggettivo di colpa grave, anziché di colpa semplice, con conseguente rigetto della Domanda di Garanzia e condanna del dott. a rifondere alla Parte_1
Compagnia le spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio, comprensive di compensi, rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, nonché
a rimborsarle gli importi da essa corrisposti – con espressa riserva di ripetizione – in esecuzione della Sentenza;
- In via incidentale ed in ogni caso, riformare la sentenza n. 2256 del 2019 laddove ha accertato la responsabilità esclusiva del dott. per quanto occorso al Parte_1 signor per la illegittimità e/o erroneità e/o ingiustizia della esclusione di una Pt_2
responsabilità della ex artt. 1218 e 1228 c.c., dovendosi Controparte_1 riconoscere in capo alla stessa una sua quota diretta di Controparte_1
responsabilità almeno pari a quella del dott. , con conseguente necessaria Parte_1
integrale regolazione del regime delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- In via di estremo subordine, dichiarare l' tenuta ad Controparte_3
indennizzare il dott. : - per la sola quota di responsabilità diretta che Parte_1
compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via
11 solidale;
- fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo”.
In data 18.07.2019, si costituiva l' chiedendo di rigettare e Parte_3 dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto, nonché di accertarne la temerarietà.
Con ordinanza del 26.07.2019, la Corte di Appello di Napoli, sospendeva l'esecutorietà della sentenza, ritenuto sussistente il requisito del periculum, per la rilevanza delle somme in gioco e le conseguenti difficoltà connesse ad un eventuale recupero delle stesse.
Rigettate tutte le istanze istruttorie, in data 19.02.2020 rinviata più volte la causa per la precisazione delle conclusioni si perveniva all'udienza del 24.09.2024 all'esito della quale la Corte si riservava la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 28.03.2019 a fronte della sentenza n. 2256/2019, emessa il 28.02.2019, notificata il 01.03.2019, il cui termine breve ex art 325 cpc per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 01.04.2019.
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni d'inammissibilità del gravame sollevate dagli appellati sia per pretesa violazione dell'art 342 cpc che dell'art 348 bis cpc, atteso che, quanto alla prima l'appellante ha individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Quanto alla seconda non è configurabile la violazione di cui all'art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà
12 per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Passando ora al merito dell'
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per carenza e/o errore di motivazione laddove il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni dei CTU, saltando però tutto il ragionamento da cui poter evincere l'iter logico giuridico che ha condotto alla decisione, escludendo i riferimenti ad una serie di argomentazioni a lungo dibattute in sede di CTU quali: la presenza delle immagini angioradiologiche, la valutazione dello stato generale del sig. , la terapia eseguita presso il la valutazione degli Parte_2 Parte_3 esami ivi effettuati, nonché dell'intervento precedente all'amputazione.
Deduce la mancanza, sia in sede di indagine peritale che di sentenza, della verifica delle immagini effettuate dai sanitari del mai prodotte e mai prese in Parte_3
considerazione, che condurrebbero a conclusioni differenti rispetto quelle del
Giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Premesso che era affetto da arteropatia ostruttiva periferica cronica e Parte_2
che nel settembre 2010 veniva stato sottoposto ad intervento di angioplastica dell'arteria iliaca esterna a sinistra ben condotto e con risultati positivi.
Nel gennaio 2011, il paziente veniva stato sottoposto a nuovo intervento di bypass femoropopliteo dx AK con protesi in PTFE 6mm all'arto destro.
Ebbene, i CCTTUU nominati dal tribunale hanno rilevato la condotta colposa a carico del chirurgo dott. consistita nell'aver intrapreso l'intervento Parte_1 chirurgico senza aver prima ripetuto l'esame angiografico, considerato che quello disponibile in cartella clinica risaliva al 27.9.2010, ovvero tre mesi prima.
Ad avviso degli ausiliari l'omissione è stata considerevole in quanto la malattia arterosclerotica è patologia evolutiva, sicché potevano essersi verificati cambiamenti anche 13 rilevanti nell'intervallo tra l'angiografia del settembre 2010 e l'intervento del gennaio
2011.
Inoltre le immagini relative all'angiografia del settembre 2010, visionate dai CCTTUU a seguito del supplemento di perizia disposto nel corso del giudizio di primo grado, hanno indotto i medesimi a rilevare una stenosi dell'arteria iliaca destra, passata misconosciuta all'intervento del gennaio 2011 e non trattata, sicché il bypass sarebbe stato collocato senza preventivamente trattare la stenosi iliaca esterna che, trovandosi a monte del tratto femoro-popliteo, determinava una situazione di basso flusso.
Gli ausiliari hanno concluso evidenziando le condotte tenute come non conformi alle regole dell'arte medica ed alle linee guida e buone pratiche cliniche consistite nel non aver effettuato un adeguato e rinnovato planning pre-operatorio - che sarebbe stato necessario sia al fine di valutare lo stato attuale dell'arteria da operare, sia l'adeguatezza della dimensione della protesi.
Ciò posto, in ragione dei principi di diritto già enunciati dalla Corte di legittimità nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore deve allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico.
Quest'ultimo, invece, ha l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile (ex plurimis Cass. n. 17143 del 2012, Sez. 3,
Sentenza n. 21177 del 2015) .
Nel caso di specie parte attrice ha dato prova della condotta del medico operatore dott. e la sua riferibilità causale con l'evento danno-amputazione Parte_1 dell'arto destro. Difatti, secondo l'iter logico seguito dal Tribunale “la condotta colposa come sopra identificata appare astrattamente idonea a determinare il successivo fenomeno di ischemia acuta diagnosticata in data 27.2.2011, per occlusione del bypass femoro popliteo, per il quale si rese necessario prima un nuovo intervento chirurgico di rivascolarizzazione mediante confezionamento di nuovo bypass e, successivamente, stante il mancato buon esito dell'intervento, l'amputazione dell'arto.
A fronte di ciò il sanitario operatore non ha fornito la prova della non imputabilità a sé dell'inesatto adempimento, ovvero della irrilevanza causale di esso nel successivo
14 evolversi degli eventi pregiudizievoli cui andò incontro il paziente.
Gli ausiliari hanno infatti escluso qualsivoglia responsabilità dei sanitari dell'
[...]
presso cui il paziente fu ricoverato all'insorgere dell'ischemia ed ove fu espletato Parte_3 il tentativo di salvare l'arto mediante nuovo bypass e, successivamente, l'amputazione dell'arto: come enunciato in ctu detti sanitari ebbero ad ereditare una situazione acuta di ischemia, la identificarono adeguatamente, procedettero tempestivamente al corretto trattamento medico fibrinolitico iniziale e, stimato infruttuoso questo, optarono infine per la chirurgia, il cui mancato buon esito condusse poi all'amputazione dell'arto come extrema ratio.
Per converso, va esente da censure la condotta dell' e del dott. Parte_3
che presso detta struttura praticò l'intervento di riconfezionamento del Pt_4 bypass(cfr. sentenza pag. 6 e 7)
Ora, le doglianze e le critiche sollevate dall'appellante non sono state in grado da confutare il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione soprattutto laddove non ha dimostrato come e perché l'ecocolordoppler (espletato prima dell'intervento del 2011 per cui è causa) potesse essere considerato esame diagnostico corrispondente ed equivalente per risultati all'angiografia mancante.
Al contrario, a pag. 17 della CTU in atti si legge: l'angiografia Digitale ha svolto un ruolo importante nella chirurgia vascolare periferica grazie alla sua capacità di definire con precisione la posizione e la gravità delle lesioni dei vasi al fine di poter pianificare appropriati trattamenti chirurgici nei pazienti.”
Ebbene, l'ecocolordoppler (di fatto i CTU danno atto degli esiti di un semplice ecodoppler) eseguito sul paziente si è limitato a fornire informazioni morfologiche e funzionali (velocità e direzione del flusso), con risultati non del tutto completi e soddisfacenti onde pianificare interventi chirurgici o endovascolari complessi. Né il CTP del dott. (dott. è stato in grado di confutare la copiosa Parte_1 Per_3
letteratura citata dagli ausiliari a sostegno delle conclusioni cui erano pervenuti ovvero che la condotta del dott. , nella fase preoperatoria non è stata Parte_1 conforme alle regole dell'arte medica ed alle linee guida e buone pratiche cliniche (cfr. sentenza gravata).
Tutte le prolisse ed inutili dissertazioni in ordine all'utilizzabilità delle immagini
15 dell'angiografia del 2010 stampate su carta e sull'idoneità dell'ecocolordoppler (di fatto ripetesi ecodoppler) a sostituire una seconda e più ravvicinata angiografia rispetto all'intervento chirurgico, sono sterili, prive di pregio e liquidate dai CTU, richiamando la letteratura più accreditata, che definisce l'angiografia come indagine incapace di poter fornire all'operatore un quadro completo ed esauriente in vista di un intervento chirurgico atteso che mentre l'Ecocolordoppler è ottimo strumento di diagnosi per screening, follow-up, valutazione funzionale del flusso, monitoraggio di bypass e stent, l'Angiografia digitale: è gold standard per la pianificazione chirurgica, la valutazione preoperatoria dettagliata e per interventi endovascolari.
Col secondo rubricato “Sul nesso di causalità” l'appellante sostiene che l'ischemia sarebbe stata causata dal degenerarsi delle condizioni fisiche del sig. soggetto Pt_2 fumatore e sofferente di rettocolite acuta e non da un cattivo funzionamento del by-pass femoropopliteo destro applicato dall'appellante, anche considerato che la stenosi non è stata individuata dagli angioradiologi del Cardarelli, ove vi è una sola immagine che mostra la parte finale dell'iliaca destra con trombosi della femorale comune e del by-pass femoropopliteo.
Deduce l'appellante che sembrerebbe chiaro che la stenosi sia stata diagnostica successivamente al rifacimento del by-pass femoropopliteo e della TEA con patch. Se essa fosse stata presente già prima dell'inizio del rifacimento, sarebbe stato categorico trattare prima la stenosi e poi eseguire un nuovo by-pass.
La censura è priva di pregio. Invero, l'asserito omesso rilievo della stenosi iliaca destra da parte del (che comunque se n'è avveduto tanto da effettuare Parte_3
immediatamente a distanza di poche ore dal by-pass femoropopliteo a destra l'amputazione del relativo arto) non riduce la gravità dell'omissione compiuta dal chirurgo nell'intervento del 2011.
Invero, secondo il CTP dott. “La stenosi dell'iliaca destra trova conferma Per_3 nella descrizione operatoria effettuata dai sanitari della che, in corso di Parte_3 tentativo di salvataggio dell'arto ischemico e dopo ripetizione del by-pass femoro-popliteo,
16 hanno constatato una 'stenosi da infiltrazione dell'arteria iliaca' e che è stata trattata mediante plastica con patch. Pertanto, sulla base di questi indizi, qualora fosse stato ritenuto necessario praticare al paziente un by-pass femoro-popliteo destro, sarebbe comunque stato doveroso trattare precedentemente, o nella stessa seduta, in primis la stenosi iliaca esterna che trovandosi a monte del tratto femoro-popliteo, determinava una situazione a basso flusso, così come anche evidenziato.”
Diversamente i CTU ribadiscono che sulla base della documentazione espositiva degli esami vascolari, studiata in corso della CTU, le immagini (acquisite in atti) non erano sufficienti e idonee a confortare un giudizio di corretta indicazione della soluzione pratica dal dott. . Sostiene il CTP dott. che non vi erano elementi Parte_1 Per_3
per dire che era (già) presente la stenosi iliaca destra mentre, controbattono i CTU, era possibile presumere come altamente probabile una precedente lesione stenosante iliaca.
Orbene, l'appellante non deduce né prova alcun elemento che consenta a questa
Corte di ritenere errata la decisione del Tribunale laddove ha escluso ogni addebito a carico dei sanitari del e del dott. ritenendo che Parte_3 Pt_4
“[…] detti sanitari ebbero ad ereditare una situazione acuta di ischemia, la identificarono adeguatamente, procedettero tempestivamente al corretto trattamento medico fibrinolitico iniziale e, stimato infruttuoso questo, optarono infine per la chirurgia, il cui mancato buon esito condusse poi all'amputazione dell'arto come extrema ratio.”
Sul punto, mette conto richiamare la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, Cass. 11 novembre 2005, n, 22894), formatasi sulla scia del principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di onere della prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento nell'ambito della verifica della responsabilità da colpa medica (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533) secondo cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Invero l'obbligazione professionale consiste in un'obbligazione di mezzi, sicché il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto
17 dell'intervento, mentre resta a carico del sanitario o dell'ente ospedaliere la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Proposto dalla – Controparte_1
Con l'unico motivo: chiede che nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, venga riformata la sentenza 2256/2019, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della
ex art. 1228 cc, e per l'effetto, condannato la struttura, in solido con il medico e per CP_1 il fatto colposo dello stesso “al risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza dell'erroneo trattamento chirurgico praticato nei suoi confronti in data 11.01.2011”.
Non essendosi avverata la condizione cui la censura era sottoposta questa resta assorbita.
APPELLO INCIDENTALE proposto dall'appellata – Controparte_3 con l'unico motivo, la compagnia contesta la qualificazione della condotta del Dott.
come colpa grave, sostenendo che si tratti al più di colpa semplice. Secondo la Parte_1 polizza assicurativa, la garanzia opera solo in caso di colpa grave, ravvisabile soltanto in caso di errore grossolano o mancanza di cognizioni fondamentali, non riscontrabili nel caso in esame.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata la colpa grave del sanitario è configurabile laddove vengano commessi errori inescusabili, sintomatici di una gestione clinica connotata da superficialità, nonché nei casi in cui l'evento dannoso risulti facilmente prevedibile o prevenibile e vi sia una deviazione ingiustificata dai protocolli consolidati. Al contrario, qualora il professionista abbia agito nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche terapeutiche e l'errore derivi da un'applicazione non ottimale delle regole tecniche dovuta alle specifiche modalità operative di un intervento eseguito in condizioni di emergenza, in assenza di elementi probatori contrari,
l'errore di esecuzione del chirurgo non può essere qualificato come inescusabile e grossolano (cfr. Cass., 07/07/2021, n. 19372, nonché Cass. n. 17410 del 16/06/2023
18 che ha affermato il principio secondo cui il medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma (…) di una misura di cautela non presa, pur se comportante costi e rischi maggiori, essendo rimessa al paziente la valutazione di detti costi e rischi (cfr. Cass. n.19731/14), previa adeguata indicazione degli uni e degli altri da parte del medico (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24220 del 2015).
In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità professionale del medico-chirurgo è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora quest'ultima attenga esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, mentre rimane esclusa la possibilità di configurare l'esimente nei casi di imprudenza e negligenza, per i quali, il medico risponde in ogni caso (Cass. 10 maggio 2000, n. 5945; Cass. 18.11.1997, n.
11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166).
Orbene, la disposizione dell'art. 2236 cod. civ. secondo cui, nei casi di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili, limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non trova applicazione per i danni ricollegabili a negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve. (cass. Sez. 3,
Sentenza n. 6464 del 08/07/1994).
Pertanto è ravvisabile una ipotesi di colpa connotata da gravità laddove, in vista di un intervento chirurgico, il sanitario ha sostituito un'indagine diagnostica complessa, completa e funzionale all'intervento chirurgico programmato
(l'angiografia) con altra (l'ecodoppler) insufficiente ed inidonea al cammino operatorio che doveva essere intrapreso.
Col secondo: Contesta la responsabilità esclusiva del medico e l'esclusione di responsabilità della , sostenendo che essa debba rispondere ex artt. Controparte_1
1218 e 1228 c.c., in applicazione della Legge Gelli-Bianco, che attribuisce la responsabilità anche alla struttura sanitaria per il comportamento dei propri ausiliari;
sottolinea che non
è stata fornita prova rigorosa dell'assenza di responsabilità della clinica, chiede quindi che
19 la responsabilità sia ripartita almeno al 50% tra medico e struttura.
Il motivo è infondato.
La Corte di Legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si è avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma cc, e 2055, terzo comma, cod. civ. (in tema di responsabilità solidale), in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987).
Ne segue che, per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens":
a) – per escludere del tutto una quota di rivalsa – dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b)– per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) – dimostrare che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., 20/10/2021, n. 29001 e Sez.
3 -Ordinanza n. 34516 del
11/12/2023).
20 Nel caso di specie nulla di tutto questo è stato dimostrato dalla
[...]
. Controparte_1
Col terzo Ripropone le eccezioni già formulate in primo grado, tra cui:
Limitazione della garanzia alla quota di responsabilità diretta del medico.
Massimale di polizza pari a €2.000.000,00.
Ed invero, l'art. 16 n. 3 della polizza sancisce “Nel caso in cui…la Casa di Cura…, ovvero i relativi assicuratori, agiscano in rivalsa nei confronti del medico assicurato per danni da questi involontariamente cagionati per colpa grave, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”.
Il motivo è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del DM 147/22 sono liquidate e poste a carico dell'appellante principale come segue: in favore della , in ragione di € 5.810,00 oltre spese generali Controparte_1
iva e cpa come per legge;
in favore dell' in persona del l.r.p.t. e del dott. Parte_3 Parte_4
in € 4.067,00 (previa applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 com. 4
[...]
DM 55/14) oltre spese generali iva e cpa come per legge;
in ragione della parziale soccombenza in appello della Controparte_3
sono compensate in ragione di ½ nei rapporti con quest'ultima e poste per la restante parte a carico dell'appellante che liquida in € 2.905,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale . Controparte_3
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati sul gravame avverso la sentenza n. 2256/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 28.02.2019, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale ed incidentale condizionato;
21 3) condanna a rifondere le spese di lite in favore delle controparti Parte_1
vittoriose come segue: in favore della in persona del l.r.p.t. , in ragione di € Controparte_1
5.810,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
in favore dell' in persona del l.r.p.t. e del dott. Parte_3 Parte_4
in ragione di € 4.067,00 (previa applicazione delle riduzioni di cui
[...]
all'art 4 com. 4 DM 55/14) oltre spese generali iva e cpa come per legge;
4) previa compensazione in ragione di ½ condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell' in persona del Controparte_3
l.r.p.t. che liquida in € 2.905,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
5) Sussistono le ragioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale . Controparte_3
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario CP_8
dott.ssa Marta Cucco.
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