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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9458/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAGONE ANNA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.5.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
-Contrariis rejectis;
pagina 1 di 5 -In via principale: Pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1
sposati con rito civile, il 5 marzo 2013 in Valea Trestieni, Moldova, con il sig. CP_1
, trascritto al n. 331 in data 1° febbraio 2016, presso l'Ambasciata della Romania di CP_1
Chisinau, Repubblica Moldava,
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
-In merito all'affidamento del minore , disporre l'affido esclusivo alla madre per tutti i Persona_1
fatti esposti in narrativa;
-Disporre che la madre custodisca presso di sé il passaporto del minore, vietando l'espatrio del
minore;
In subordine: Nella denegata ipotesi di affido condiviso disporre che il padre incontri il CP_1
figlio in Italia secondo un calendario di visite concordato con i Servizi Sociali già individuati e Per_1
comunque, in luogo neutro, e secondo le necessità del piccolo;
Per_1
-Disporre a carico del Sig. il versamento di un assegno di mantenimento pari ad € Parte_2
300,00 mensili, oltre il 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo del
Tribunale di Torino.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Moldova in data 01/02/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio, , il 14.8.2025. Per_1
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 17.3.2025 nessuno compariva per il convenuto che veniva dichiarato contumace. Parte
ricorrente chiedeva di poter precisare le conclusioni e il giudice ordinava la discussione orale della causa. All'esito, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della pagina 2 di 5 convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo,
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento, la collocazione del minore e le visite con l'altro genitore
La domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del minore è fondata.
La signora ha infatti allegato di aver lasciato la casa coniugale nell'anno 2020 con il minore a Pt_1
causa del comportamento tenuto dal marito, di disinteresse nei confronti dei famigliari, accompagnato da aggressioni e frequente ubriachezza. Da allora la ricorrente non ha più notizie del convenuto, che forse si è trasferito a vivere in Moldavia. Il padre non ha rapporti con il figlio, quando lo chiama, Per_1
lui non risponde e non si è mai curato del minore.
La relazione dei Servizi sociali ha confermato le affermazioni della ricorrente.
Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse del padre alle sorti del figlio, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe il minore a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre lontano e, quindi,
difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore del figlio.
Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo del minore alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore al CP_1
momento non contestate, da tempo trascura la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento. In ogni caso, fermo restando il diritto- dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.
Conseguentemente il minore dovrà mantenere la residenza ed il collocamento presso la madre.
Il padre, laddove interessato, potrà incontrare il figlio secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore, previa verifica delle condizioni del sig. . CP_1
pagina 3 di 5 Deve essere disposta la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'esclusivo interesse del minore.
Non può trovare accoglimento la domanda di divieto di espatrio del minore formulata dalla ricorrente,
non avendo la stessa provato, ma peraltro nemmeno in alcun modo allegato, il timore che il convenuto possa sottrarre il minore o condurlo con sé all'estero senza il consenso materno.
Mantenimento del minore.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (assolutamente assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori, la capacità
lavorativa del convenuto (classe 1987) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente vive con il figlio in casa in affitto, con canone di locazione di 252 euro mensili, oltre alle spese. È stata dichiarata invalida civile al 100% e percepisce pensione di invalidità per cecità totale con accompagnamento, per complessivi euro 1022 mensili, dal mese di gennaio 2025. Percepisce altresì
200 euro di assegno unico, oltre 320 euro mensili per il problema del figlio, sul libretto di quest'ultimo.
Paga una rata di 72 euro mensili per un finanziamento.
Pur non risultando dati certi circa le entrate del sig. , quindi, e pur presumendo che le stesse CP_1
siano modeste, non si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli:
pertanto, valutando la capacità lavorativa generica del convenuto e l'assenza di contribuzione diretta, il
Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Spese di lite
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli,
altrimenti inibita.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che lo stesso mantenga la residenza e la collocazione principale presso tale genitore.
DISPONE che il padre, laddove interessato, possa incontrare il figlio secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore, previa verifica delle condizioni del sig. . CP_1
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'esclusivo interesse del minore.
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1 Parte_1
decorrenza dal mese di giugno 2024, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice
Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute da CP_1
che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 Parte_1
(di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, €
1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 16.5.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9458/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAGONE ANNA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 16.5.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
-Contrariis rejectis;
pagina 1 di 5 -In via principale: Pronunciare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1
sposati con rito civile, il 5 marzo 2013 in Valea Trestieni, Moldova, con il sig. CP_1
, trascritto al n. 331 in data 1° febbraio 2016, presso l'Ambasciata della Romania di CP_1
Chisinau, Repubblica Moldava,
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
-In merito all'affidamento del minore , disporre l'affido esclusivo alla madre per tutti i Persona_1
fatti esposti in narrativa;
-Disporre che la madre custodisca presso di sé il passaporto del minore, vietando l'espatrio del
minore;
In subordine: Nella denegata ipotesi di affido condiviso disporre che il padre incontri il CP_1
figlio in Italia secondo un calendario di visite concordato con i Servizi Sociali già individuati e Per_1
comunque, in luogo neutro, e secondo le necessità del piccolo;
Per_1
-Disporre a carico del Sig. il versamento di un assegno di mantenimento pari ad € Parte_2
300,00 mensili, oltre il 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo del
Tribunale di Torino.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in Moldova in data 01/02/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio, , il 14.8.2025. Per_1
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 17.3.2025 nessuno compariva per il convenuto che veniva dichiarato contumace. Parte
ricorrente chiedeva di poter precisare le conclusioni e il giudice ordinava la discussione orale della causa. All'esito, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della pagina 2 di 5 convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo,
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento, la collocazione del minore e le visite con l'altro genitore
La domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del minore è fondata.
La signora ha infatti allegato di aver lasciato la casa coniugale nell'anno 2020 con il minore a Pt_1
causa del comportamento tenuto dal marito, di disinteresse nei confronti dei famigliari, accompagnato da aggressioni e frequente ubriachezza. Da allora la ricorrente non ha più notizie del convenuto, che forse si è trasferito a vivere in Moldavia. Il padre non ha rapporti con il figlio, quando lo chiama, Per_1
lui non risponde e non si è mai curato del minore.
La relazione dei Servizi sociali ha confermato le affermazioni della ricorrente.
Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse del padre alle sorti del figlio, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe il minore a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre lontano e, quindi,
difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore del figlio.
Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo del minore alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore al CP_1
momento non contestate, da tempo trascura la relazione con il figlio e si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento. In ogni caso, fermo restando il diritto- dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo”.
Conseguentemente il minore dovrà mantenere la residenza ed il collocamento presso la madre.
Il padre, laddove interessato, potrà incontrare il figlio secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore, previa verifica delle condizioni del sig. . CP_1
pagina 3 di 5 Deve essere disposta la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'esclusivo interesse del minore.
Non può trovare accoglimento la domanda di divieto di espatrio del minore formulata dalla ricorrente,
non avendo la stessa provato, ma peraltro nemmeno in alcun modo allegato, il timore che il convenuto possa sottrarre il minore o condurlo con sé all'estero senza il consenso materno.
Mantenimento del minore.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore (assolutamente assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori, la capacità
lavorativa del convenuto (classe 1987) e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente vive con il figlio in casa in affitto, con canone di locazione di 252 euro mensili, oltre alle spese. È stata dichiarata invalida civile al 100% e percepisce pensione di invalidità per cecità totale con accompagnamento, per complessivi euro 1022 mensili, dal mese di gennaio 2025. Percepisce altresì
200 euro di assegno unico, oltre 320 euro mensili per il problema del figlio, sul libretto di quest'ultimo.
Paga una rata di 72 euro mensili per un finanziamento.
Pur non risultando dati certi circa le entrate del sig. , quindi, e pur presumendo che le stesse CP_1
siano modeste, non si può prescindere dalla natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli:
pertanto, valutando la capacità lavorativa generica del convenuto e l'assenza di contribuzione diretta, il
Tribunale ritiene congruo il sopraindicato importo di euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Spese di lite
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli,
altrimenti inibita.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che lo stesso mantenga la residenza e la collocazione principale presso tale genitore.
DISPONE che il padre, laddove interessato, possa incontrare il figlio secondo modi e tempi che verranno stabiliti dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore, previa verifica delle condizioni del sig. . CP_1
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'esclusivo interesse del minore.
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1 Parte_1
decorrenza dal mese di giugno 2024, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice
Istat, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute da CP_1
che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 Parte_1
(di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, €
1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino, il 16.5.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 5 di 5