Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2024, proposto da
UC LC, rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 11 ottobre 2024, l’esponente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona - Sezione Lavoro n. 198/2022 del 18 ottobre 2022 (R.G. n. 454/2022) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Con l’istanza di passaggio in decisione depositata il 12 gennaio 2025, parte ricorrente riferisce che, nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto a rilasciarle la “carta del docente”, accreditandovi la somma indicata nella sentenza da ottemperare. La ricorrente chiede che, in conseguenza, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese in forza del principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Posto che la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerando che il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, le spese del giudizio di ottemperanza, equitativamente liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO