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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 8 agosto 2024 – R.G. 1260/2024,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso i suoi stessi uffici in Bologna, Via Alfredo Testoni, n. 6;
Appellante
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
Sig. con sede in Rimini, Via Schubert, n. 5, con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Franco Fiorenza (c.f. – pec C.F._1
del Foro di Bologna, con studio in Bologna, Email_1
Via Santo Stefano, n. 43, domiciliato presso lo studio del difensore.
Convenuto
CONTRO
(contumace) Controparte_3
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 415/2024 del 8 aprile 2024, pubblicata in data
8 aprile 2024, Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi d'appello e previa ammissione di CTU, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande attrici;
In via riconvenzionale, condannare parte attrice al pagamento delle maggiori somme risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese.
Conclusioni parte appellata
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: In via preliminare dichiarare inammissibile per carenza di legittimazione attiva la domanda riconvenzionale proposta dall' . In via principale respingere l'appello perché Parte_1 inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
-in via di subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, riconoscere la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del e dell' per avere Controparte_3 Parte_1 chiesto il pagamento di una somma rilevante il giorno prima della scadenza del termine dopo dieci mesi dall'apertura dell'istruttoria e pertanto accertare la remissione in termini per l'esecuzione del pagamento residuo. Previa, ove occorra, rimessione alla
Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020, come convertito dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126, nella parte in cui sia possibile attribuirgli un'interpretazione che consenta la detrazione delle somme versate dal
“richiesto” e non, invece, dal 30% per come quantificato su quest'ultimo. 3) In via istruttoria In via istruttoria si chiede di essere ammessi sul seguente capitolo di prova indicando a testimone la signora di Rimini. Confermo il contenuto delle Tes_1 relazione che mi si rammostra sub doc. 1 allegato alla memoria di parte attrice del 4 luglio 2022 che ho redatto utilizzando le ricevute di pagamento fornite dalla parte. Con vittoria di spese e onorari di causa oltre iva, cap e rimb. spese gen. 15% come per legge. Con vittoria di spese e onorari di causa oltre iva, cap e rimb. spese gen. 15% come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado. pag. 2/6 1-. Con atto di citazione, notificato in data 29 novembre 2021, conveniva CP_1 in giudizio l' ed il chiedendo di accertare il Parte_1 Controparte_3 proprio diritto ad accedere al beneficio previsto dall'art. 100 comma 7 del D.L.
104/2020 convertito con Legge 126/2020.
In data 22 febbraio 2022 si costituiva l'Agenzia del demanio chiedendo di dichiarare inammissibili le domande di parte attrice ed, in via riconvenzionale, di condannarla al pagamento della maggior somma risultante all'esito del giudizio.
Successivamente, in data 24 febbraio 2022 si costituiva il Controparte_3 concludendo per il rigetto delle domande formulate nell'atto di citazione.
All'esito della prima udienza, il Giudice concedeva i termini di cui all'articolo 183
c.p.c.; successivamente, ritenuto superfluo procedere all'espletamento dell'istruttoria fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
assegnati i termini di cui all'articolo
190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale accertava e dichiarava il diritto di parte attrice di accedere al beneficio di cui all'art. 100 D.L. 104/2020; rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite.
Appello.
2.- Con atto di citazione in appello, notificato in data 8 agosto 2024, ha proposto appello l' , per i seguenti motivi: Parte_1
1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA per violazione ed erronea applicazione dell'art.
100 c. 2 7 8 e 9 D.L. 104/2020; ERRONEITA' DELLA BASE DI CALCOLO DEL 30% delle somme dovute per avere il Tribunale erroneamente interpretato la normativa di riferimento;
2) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 100 comma 7 D.L. 104/2020 ANCHE ALLA LUCE DEI
CRITERI INTERPRETATIVI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI CONDONO IN GENERALE per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'accesso al condono a favore di CP_1
3) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA ISTRUTTORIA per avere il
Tribunale trascurato le contestazioni relative al quantum dovuto ai fini dell'accesso al condono. pag. 3/6 Con In data 3 febbraio 2025 si è costituita chiedendo, in via preliminare di CP_1 dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dell'appellante per carenza di legittimazione attiva;
in via principale, di respingere l'appello.
Nessuno si è costituito per il Controparte_3
All'esito della prima udienza, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del che, seppur Controparte_3 ritualmente citato, non si è costituito in grado d'appello.
4.- Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Si trattano congiuntamente i primi due motivi d'appello a mezzo dei quali l' Parte_1
, contesta la decisione del Tribunale ritenendo errata l'interpretazione
[...] dell'articolo 100 del decreto-legge 104/2020 come fatta propria dalla sentenza appellata;
in particolare, ritiene l' che il giudice di prime cure abbia Parte_1 erroneamente ripreso gli esiti interpretativi riferibili alla previgente disciplina.
Ritiene questa Corte di aderire all'orientamento interpretativo prevalente della Suprema
Corte di Cassazione, ormai consolidato, e già fatto proprio dalla Corte d'appello in precedenti pronunce.
Pare opportuno, alla luce della ricostruzione offerta dall'appellante nell'atto introduttivo, richiamare il dato normativo;
l'articolo 100 comma 7 del d.l. 104/2020 prevede infatti la possibilità per il contribuente di definire i contenziosi pendenti mediante il versamento, da parte del concessionario “a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Fermo il dato normativo, l'orientamento già formatosi, seppure nella vigenza del procedente condono disciplinato dall'articolo 1 comma 732, della legge 147 del 2013 ha sancito che, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso vada considerato l'intero importo originariamente richiesto dall'Amministrazione e non la sola differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme non solo pag. 4/6 al tenore letterale della norma ma anche idoneo a scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto. L'approdo interpretativo sopra riassunto pare ancora più adatto al nuovo condono, disciplinato dal d.l. 104/2020, laddove, alla lettera a), il legislatore si è premurato di precisare “pari al 30 per cento delle somme richieste”. Il legislatore, peraltro, oltre alla precisazione di cui sopra, chiarisce un ulteriore elemento prevedendo espressamente che vadano “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Risulta dunque priva di pregio la ricostruzione offerta dall' come Parte_1 offerta nell'atto introduttivo del giudizio d'appello.
La stessa Suprema Corte, nell'ordinanza sopra richiamata ha reso chiaro che la P.A. non può né proporre, né “imporre la corretta esegesi della norma.”; si legge che “il provvedimento impugnato erra laddove, ritenendo determinante l'assenza di un riscontro positivo della domanda in ragione della discorde interpretazione della norma fatta dalle parti, finisce per attribuire alla pubblica amministrazione la funzione ermeneutica del disposto di legge, quando una simile attività faceva parte dei compiti istituzionali dell'organo giudicante, e per condizionare l'applicazione del beneficio al contegno adesivo tenuto dall'amministrazione, benché le norme in discorso non prevedano affatto una simile condizione fra i loro presupposti applicativi.” (Cass. Ord.
21992/2024; in senso conforme 26928/2022). Nessun rilievo pare dunque attribuibile alla ricostruzione offerta dall'ente che peraltro vorrebbe superare il dato normativo letterale fatto proprio dal legislatore con la nuova disciplina condonistica.
4.2- Alla luce di quanto sopra motivato, resta assorbito il terzo motivo d'appello, nonché la domanda, formulata da parte appellata in via preliminare, circa il difetto di legittimazione attiva dell' a richiedere la liquidazione delle Parte_1 maggiori somme dovute.
Spese processuali.
4.- La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. In particolare, come sopra scritto, la necessità di ricorrere all'applicazione dell'orientamento interpretativo prevalente della Suprema Corte di Cassazione costituisce circostanza integrante giusti motivi di compensazione delle spese. pag. 5/6
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello proposto dall' contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 415/2024 del giorno 8 aprile 2024 pubblicata in data 8 aprile
2024, Tribunale di Rimini;
-conseguentemente conferma la sentenza n. 415/2024 del giorno 8 aprile 2024 pubblicata in data 8 aprile 2024, Tribunale di Rimini;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Bologna, 9 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 8 agosto 2024 – R.G. 1260/2024,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso i suoi stessi uffici in Bologna, Via Alfredo Testoni, n. 6;
Appellante
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2
Sig. con sede in Rimini, Via Schubert, n. 5, con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Franco Fiorenza (c.f. – pec C.F._1
del Foro di Bologna, con studio in Bologna, Email_1
Via Santo Stefano, n. 43, domiciliato presso lo studio del difensore.
Convenuto
CONTRO
(contumace) Controparte_3
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 415/2024 del 8 aprile 2024, pubblicata in data
8 aprile 2024, Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi d'appello e previa ammissione di CTU, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande attrici;
In via riconvenzionale, condannare parte attrice al pagamento delle maggiori somme risultanti all'esito dell'espletanda istruttoria. Vinte le spese.
Conclusioni parte appellata
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: In via preliminare dichiarare inammissibile per carenza di legittimazione attiva la domanda riconvenzionale proposta dall' . In via principale respingere l'appello perché Parte_1 inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
-in via di subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, riconoscere la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del e dell' per avere Controparte_3 Parte_1 chiesto il pagamento di una somma rilevante il giorno prima della scadenza del termine dopo dieci mesi dall'apertura dell'istruttoria e pertanto accertare la remissione in termini per l'esecuzione del pagamento residuo. Previa, ove occorra, rimessione alla
Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020, come convertito dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126, nella parte in cui sia possibile attribuirgli un'interpretazione che consenta la detrazione delle somme versate dal
“richiesto” e non, invece, dal 30% per come quantificato su quest'ultimo. 3) In via istruttoria In via istruttoria si chiede di essere ammessi sul seguente capitolo di prova indicando a testimone la signora di Rimini. Confermo il contenuto delle Tes_1 relazione che mi si rammostra sub doc. 1 allegato alla memoria di parte attrice del 4 luglio 2022 che ho redatto utilizzando le ricevute di pagamento fornite dalla parte. Con vittoria di spese e onorari di causa oltre iva, cap e rimb. spese gen. 15% come per legge. Con vittoria di spese e onorari di causa oltre iva, cap e rimb. spese gen. 15% come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado. pag. 2/6 1-. Con atto di citazione, notificato in data 29 novembre 2021, conveniva CP_1 in giudizio l' ed il chiedendo di accertare il Parte_1 Controparte_3 proprio diritto ad accedere al beneficio previsto dall'art. 100 comma 7 del D.L.
104/2020 convertito con Legge 126/2020.
In data 22 febbraio 2022 si costituiva l'Agenzia del demanio chiedendo di dichiarare inammissibili le domande di parte attrice ed, in via riconvenzionale, di condannarla al pagamento della maggior somma risultante all'esito del giudizio.
Successivamente, in data 24 febbraio 2022 si costituiva il Controparte_3 concludendo per il rigetto delle domande formulate nell'atto di citazione.
All'esito della prima udienza, il Giudice concedeva i termini di cui all'articolo 183
c.p.c.; successivamente, ritenuto superfluo procedere all'espletamento dell'istruttoria fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
assegnati i termini di cui all'articolo
190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale accertava e dichiarava il diritto di parte attrice di accedere al beneficio di cui all'art. 100 D.L. 104/2020; rigettava ogni altra domanda e compensava le spese di lite.
Appello.
2.- Con atto di citazione in appello, notificato in data 8 agosto 2024, ha proposto appello l' , per i seguenti motivi: Parte_1
1) ERRONEITA' DELLA SENTENZA per violazione ed erronea applicazione dell'art.
100 c. 2 7 8 e 9 D.L. 104/2020; ERRONEITA' DELLA BASE DI CALCOLO DEL 30% delle somme dovute per avere il Tribunale erroneamente interpretato la normativa di riferimento;
2) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 100 comma 7 D.L. 104/2020 ANCHE ALLA LUCE DEI
CRITERI INTERPRETATIVI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI CONDONO IN GENERALE per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'accesso al condono a favore di CP_1
3) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA ISTRUTTORIA per avere il
Tribunale trascurato le contestazioni relative al quantum dovuto ai fini dell'accesso al condono. pag. 3/6 Con In data 3 febbraio 2025 si è costituita chiedendo, in via preliminare di CP_1 dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dell'appellante per carenza di legittimazione attiva;
in via principale, di respingere l'appello.
Nessuno si è costituito per il Controparte_3
All'esito della prima udienza, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 352 c.p.c.
3.- Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del che, seppur Controparte_3 ritualmente citato, non si è costituito in grado d'appello.
4.- Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Si trattano congiuntamente i primi due motivi d'appello a mezzo dei quali l' Parte_1
, contesta la decisione del Tribunale ritenendo errata l'interpretazione
[...] dell'articolo 100 del decreto-legge 104/2020 come fatta propria dalla sentenza appellata;
in particolare, ritiene l' che il giudice di prime cure abbia Parte_1 erroneamente ripreso gli esiti interpretativi riferibili alla previgente disciplina.
Ritiene questa Corte di aderire all'orientamento interpretativo prevalente della Suprema
Corte di Cassazione, ormai consolidato, e già fatto proprio dalla Corte d'appello in precedenti pronunce.
Pare opportuno, alla luce della ricostruzione offerta dall'appellante nell'atto introduttivo, richiamare il dato normativo;
l'articolo 100 comma 7 del d.l. 104/2020 prevede infatti la possibilità per il contribuente di definire i contenziosi pendenti mediante il versamento, da parte del concessionario “a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Fermo il dato normativo, l'orientamento già formatosi, seppure nella vigenza del procedente condono disciplinato dall'articolo 1 comma 732, della legge 147 del 2013 ha sancito che, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso vada considerato l'intero importo originariamente richiesto dall'Amministrazione e non la sola differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme non solo pag. 4/6 al tenore letterale della norma ma anche idoneo a scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto. L'approdo interpretativo sopra riassunto pare ancora più adatto al nuovo condono, disciplinato dal d.l. 104/2020, laddove, alla lettera a), il legislatore si è premurato di precisare “pari al 30 per cento delle somme richieste”. Il legislatore, peraltro, oltre alla precisazione di cui sopra, chiarisce un ulteriore elemento prevedendo espressamente che vadano “dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Risulta dunque priva di pregio la ricostruzione offerta dall' come Parte_1 offerta nell'atto introduttivo del giudizio d'appello.
La stessa Suprema Corte, nell'ordinanza sopra richiamata ha reso chiaro che la P.A. non può né proporre, né “imporre la corretta esegesi della norma.”; si legge che “il provvedimento impugnato erra laddove, ritenendo determinante l'assenza di un riscontro positivo della domanda in ragione della discorde interpretazione della norma fatta dalle parti, finisce per attribuire alla pubblica amministrazione la funzione ermeneutica del disposto di legge, quando una simile attività faceva parte dei compiti istituzionali dell'organo giudicante, e per condizionare l'applicazione del beneficio al contegno adesivo tenuto dall'amministrazione, benché le norme in discorso non prevedano affatto una simile condizione fra i loro presupposti applicativi.” (Cass. Ord.
21992/2024; in senso conforme 26928/2022). Nessun rilievo pare dunque attribuibile alla ricostruzione offerta dall'ente che peraltro vorrebbe superare il dato normativo letterale fatto proprio dal legislatore con la nuova disciplina condonistica.
4.2- Alla luce di quanto sopra motivato, resta assorbito il terzo motivo d'appello, nonché la domanda, formulata da parte appellata in via preliminare, circa il difetto di legittimazione attiva dell' a richiedere la liquidazione delle Parte_1 maggiori somme dovute.
Spese processuali.
4.- La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. In particolare, come sopra scritto, la necessità di ricorrere all'applicazione dell'orientamento interpretativo prevalente della Suprema Corte di Cassazione costituisce circostanza integrante giusti motivi di compensazione delle spese. pag. 5/6
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello proposto dall' contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 415/2024 del giorno 8 aprile 2024 pubblicata in data 8 aprile
2024, Tribunale di Rimini;
-conseguentemente conferma la sentenza n. 415/2024 del giorno 8 aprile 2024 pubblicata in data 8 aprile 2024, Tribunale di Rimini;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Bologna, 9 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 6/6