Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/11/2022, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2022
N. 01787/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01439/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria n. 3;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica – Ufficio Demanio, a firma del Dirigente del Settore, notificata a mezzo PEC il 17.9.2018 alla Società “ -OMISSIS- ” S.r.l., avente ad oggetto “comunicazione di archiviazione della richiesta di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione – ex art. 45 bis del Codice della Navigazione e art. 11 del comma 1 lettera a) della L. Reg. n. 17/2015 – gestione chiosco/bar a servizio dello stabilimento balneare – -OMISSIS- – Concessionario: -OMISSIS- – Subentrante: Società “-OMISSIS- srl” rappresentante legale -OMISSIS-” , nonché, per quanto di interesse ed ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- della Capitaneria di Porto di Brindisi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Brindisi ha respinto la richiesta, formulata dalla società “ -OMISSIS- ” S.r.l. ex art. 45 bis Cod. Nav. e art. 11, comma 1, lett . a ), della Legge Reg. n. 17/2015, per il subingresso nella gestione delle attività secondarie (chiosco/bar) inerenti la concessione demaniale rilasciata in favore del -OMISSIS-.
1.1. A sostegno del diniego, l’Amministrazione comunale ha addotto la circostanza che il Sig. -OMISSIS-, quale socio ed amministratore della società predetta, “nell’esercizio della propria attività professionale, ha posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate ai sensi dell’art. 1161 del Codice della Navigazione (riferimento comunicazione ex art. 13, co. 2 e 3, della L.R. n. 15/2017 della CPBR prot. -OMISSIS-)”.
1.2. Avverso detto provvedimento è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento ed allegando i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Brindisi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Brindisi, instando per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
1.4. Previo deposito di memorie difensive, all’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2020 la causa è stata riservata in decisione.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che – come da avviso dato alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. – il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
2.1. L’atto introduttivo del presente giudizio, infatti, è stato proposto dal Sig. -OMISSIS- – in proprio, nonché quale socio e “già amministratore” della “ -OMISSIS- ” S.r.l. – anziché dalla predetta società, la quale ha propria soggettività di diritto e risulta essere la persona giuridica titolare della posizione giuridica contesa, avendo formalmente avanzato istanza per il subentro nella concessione del chiosco/bar de quo ed essendo destinataria degli effetti lesivi del provvedimento di diniego qui impugnato.
2.2. Tutto ciò induce a far ritenere che il ricorrente non abbia titolo e legittimazione a presentare il ricorso, in quanto non agisce nell’interesse della società “-OMISSIS- ” S.r.l., ma soltanto nell’interesse proprio, non essendone più il legale rappresentante (ciò che trova conferma nella circostanza che, nel corpo del ricorso, è precisato che il Sig. -OMISSIS- è stato amministratore della predetta società “all’epoca dei fatti” ).
3. In ogni caso, ove non fosse intervenuta la predetta statuizione di inammissibilità, il ricorso sarebbe risultato comunque infondato, per le ragioni che si passano ad esporre.
3.1. L’atto gravato si fonda principalmente su un accertamento eseguito dalla Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, in data 10.08.2017, con cui si contestava al ricorrente l’occupazione di un’area demaniale, con il posizionamento di lettini e ombrelloni, momentaneamente depositati sulla fascia di demanio limitrofa allo stabilimento balneare “-OMISSIS-” .
3.2. Con i motivi di ricorso, la parte deduce, anzitutto, la violazione degli artt. 45 bis del Codice della Navigazione e dell’art. 11 della L.R. Puglia n. 17/2015, in rapporto al disposto dell’art. 11 del Regio Decreto n. 773/1931 (c.d. T.U.L.P.S.), sostenendo che - dal tenore della nota comunale impugnata - non emergono ragioni ostative soggettive che riguardino la normativa antimafia e/o le violazioni ad essa connesse.
3.3. Ad avviso del ricorrente, la contestazione contenuta nel provvedimento de quo attiene ad una ipotesi contravvenzionale (occupazione illegittima di demanio), non punita a titolo di dolo, con consequenziale erroneità nei presupposti, travisamento del fatto e illogicità delle determinazioni adottate dalla A.C. in suo danno; inoltre, nella prospettazione attorea, l’art. 11 della citata legge regionale non sarebbe applicabile all’ipotesi di subingresso nell’esercizio delle attività secondarie connesse al titolo demaniale, ma solo alla verifica circa la sussistenza in capo al soggetto affidatario del predetto titolo dei requisiti morali ed in materia antimafia.
3.4. Dipoi, il Sig. -OMISSIS- lamenta la sproporzione e la illogicità del provvedimento gravato, rilevando che – in disparte il fatto che la contestazione di occupazione del demanio non ha nulla a che vedere con la società “ -OMISSIS- ” – per tale vicenda sia scaturita una vicenda penale che è stata definita con l’ammissione al beneficio dell’oblazione ex art. 162 bis c.p.
3.5. Conseguentemente, sempre ad avviso del ricorrente, il presupposto posto a fondamento del diniego non sussisterebbe neppure come contestazione giuridica, stante l’estinzione del reato, peraltro intervenuta in data precedente all’adozione da parte dell’Amministrazione del provvedimento impugnato.
4. I rilievi, così sintetizzati, non sono condivisibili.
4.1. L’art. 46 del codice della navigazione richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità concedente, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione, ovvero ai fini del subingresso nella concessione dell’acquirente delle opere costruite sull’area demaniale interessata dall’avvicendamento; anche il subentro degli eredi del concessionario è sottoposto alla necessaria “conferma” dell’amministrazione, previa verifica dell’idoneità tecnica ed economica dei subentranti.
4.2. A sua volta, il precedente art. 45- bis del medesimo codice subordina ad autorizzazione preventiva l’affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione delle attività oggetto della concessione, o di attività secondarie nell’ambito della concessione medesima.
4.3. Dunque, il codice circonda di particolare cautela qualsiasi ipotesi in cui altri si sostituiscano al concessionario nel godimento della concessione, o nell’esercizio delle attività oggetto della concessione, o anche soltanto nell’esercizio di attività secondarie a questa connesse, onde consentire all’amministrazione concedente il controllo preventivo sul soggetto subentrante e/o affidatario delle relative attività (tra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 55; id ., 20 ottobre 2020, n. 6333; id ., 4 gennaio 2018, n. 52; T.A.R. Toscana, Sez. III, 6 giugno 2018, n. 81).
5. Orbene, ciò posto, è pacifico in atti che l’utilizzo dell’area demaniale, per cui vi è stata segnalazione nei confronti del ricorrente e che è divenuto motivo fondante del diniego qui contestato, si è svolto in mancanza di autorizzazione dell’autorità concedente.
5.1. Infatti, il Sig. -OMISSIS- si è reso responsabile di aver “ occupato, senza alcun titolo autorizzativo, un’area demaniale marittima (spiaggia libera) di circa mq. 1000 (mille)” ; in particolare, con tale condotta, egli “realizzava abusivamente una vera e propria spiaggia attrezzata, occupando anticipatamente l’area suddetta (spiaggia libera) e sottraendola alla pubblica fruizione” (v. comunicazione notizia di reato della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi n. 22/2017 P.M.D.C. del 10/08/2017, prodotta in atti).
5.2. L’occupazione abusiva di area demaniale è circostanza senz’altro idonea a legittimare il giudizio negativo dell’amministrazione resistente circa l’affidabilità del soggetto subentrante: trattasi di un giudizio connotato da ampia discrezionalità, cui, nella specie, inevitabilmente si accompagna il diniego dell’autorizzazione, la quale non può che fondarsi su di un rapporto fiduciario analogo a quello che lega l’amministrazione al concessionario e che attiene, in primo luogo, alla capacità di fare un uso corretto dei beni demaniali.
5.3. Del resto, se l’abusiva sostituzione del terzo nel godimento della concessione è sanzionata dall’art. 47 cod. nav. con la decadenza del concessionario, a maggior ragione deve ritenersi ostativa al subingresso una condotta di abusiva occupazione di area demaniale, potendo essere reiterato un simile comportamento contrario alla fiducia dell’amministrazione concedente.
5.4. In definitiva, nel caso all’esame, la valutazione espressa dal Comune di Brindisi non si appalesa irragionevole, considerato che il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria per una condotta penalmente rilevante, che confligge frontalmente con l’oggetto della richiesta di concessione, e considerato, altresì, che l’intervenuta estinzione del reato per oblazione non fa comunque venir meno la materialità dei fatti oggetto d’imputazione, per come valutati dalla P.A.
6. Per le considerazioni suesposte il riscorso va dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del Comune di Brindisi e sono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti delle altre parti evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Brindisi, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.