TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 6953 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere al corso Giuseppe Parte_1
Garibaldi n. 116, presso lo studio dell'Avv. Luigi Meinardi, dal quale è rappresentato e difeso giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Afragola alla via Parco Della Resistenza n. 42, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Caputo, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma alla via Ventiquattro Maggio n. 43, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Francesco Clausi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 di 6
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02820239006989180/000 del complessivo importo di € 101.970,79 per il recupero dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 02820190008518106000 di €
629,72, relativa a canoni idrici, e n. 02820190029007925002 di € 101.341,07;
Evidenziava la nullità insanabile dell'intimazione di pagamento stante la mancata notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento della presunta pretesa creditoria;
invero, deduceva l'opponente di non aver ricevuto la notifica di alcuna cartella ed in particolare, per quel che concerne la presente opposizione, di quella n. 02820190029007925002 di € 101.341,07, nonostante nell'intimazione di pagamento venga riportata la data di presunta notifica del 15.11.2021.
Pertanto, riservandosi di spiegare ulteriore opposizione innanzi alla Magistratura competente per materia e per valore per quanto concerne la mancata notifica dell'altra cartella n.
02820190008518106000 di € 629,72 l'opponente chiedeva che fosse dichiarata nulla, illegittima e, comunque, inefficace, l'intimazione di pagamento n. 02820239006989180/000, notificata in data
12.07.2023, per omessa e/o irrituale notifica della sottesa cartella di pagamento n.
02820190029007925002 (con riserva di agire in separato giudizio innanzi la competente
Magistratura limitatamente all'altra cartella n. 02820190008518106000) nonché l'inesistenza e/o nullità della medesima cartella di pagamento n. 02820190029007925002.
L' si costituiva, eccependo la regolarità della notifica della cartella esattoriale. Controparte_1
Regolarmente evocata in giudizio, si costituiva, aderendo alle eccezioni della Controparte_2 convenuta e lamentando il difetto della propria legittimazione Controparte_3 passiva.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, la causa viene decisa.
Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sull'eccezione concernente la legittimazione dell'ente creditore.
Sul punto, va, in primo luogo, ribadito il principio generale secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ciò implica che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'unico legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così
Pag. 2 di 6
come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
In considerazione di predetti principi, la giurisprudenza ha sostenuto che, con riferimento all'opposizione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, è, allora, opportuno operare un distinguo tra la posizione dell'ente creditore e dell'agente della riscossione (anche ai fini del riparto delle spese processuali) a seconda che l'opposizione vada accolta: 1) per vizi inerenti l'esistenza del diritto di credito stesso o di un atto presupposto alla cartella che rientri nella sfera di controllo e gestione dell'ente creditore;
2) oppure per mancata notifica della cartella o per prescrizione del diritto di credito esclusivamente imputabile all'inerzia dell' . Controparte_1
Nel primo caso, l'annullamento è addebitabile anche all'ente creditore, il quale ne risponde con l'agente della riscossione secondo il principio di solidarietà; nel secondo caso, al contrario, se l'annullamento è integralmente imputabile all'inerzia o alla condotta negligente dell CP_1 [...]
, quest'ultima è l'unico litisconsorte necessario. Se ne desume che, ai fini del riparto delle CP_1 spese processuali, l è l'unica tenuta alla rifusione delle spese;
Controparte_1 mentre la solidarietà passiva con l'ente creditore non risulterebbe giustificabile alla luce del principio di causalità (Cass. Sez. 6 Ord. del 09.03.2022, n. 7716).
Ne consegue che, nel giudizio de quo, avente ad oggetto la nullità dell'atto di intimazione per un vizio della notifica della cartella esattoriale, non è configurabile un rapporto di solidarietà passiva tra ente creditore e agente della riscossione. Solo quest'ultimo, in qualità di unico litisconsorte necessario, sarà gravato dell'onere di pagare le spese processuali.
Tanto premesso, l'opposizione va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con riferimento alla fattispecie del presente giudizio, la cartella n. 02820190029007925002 è stata presuntivamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La norma si applica ove il destinatario o una delle altre persone richiamate dall'art. 139 c.p.c. sia temporaneamente irreperibili nella residenza, dimora o domicilio conosciuti del medesimo destinatario, oltre che in caso di rifiuto di ricevere l'atto o incapacità della persona legittimata a riceverlo.
Il procedimento notificatorio si articola in tre formalità: deposito della copia dell'atto nella casa comunale dell'ultimo domicilio o dimora del destinatario;
affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
comunicazione a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito. L'ufficiale giudiziario è poi tenuto a dare atto di tali adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità; l'eventuale omissione non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente.
L'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è rappresentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Come evidenziato dalla
Pag. 3 di 6
Corte di Cassazione, affinché si completi la notifica, non è sufficiente che sia fornita la prova della mera spedizione della raccomandata informativa.
A parere della Corte, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce: “ L'effetto anticipato o provvisorio (come per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata” pertanto, “il consolidamento dell'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità” (Cass. Ord. n.94 del 2004).
Peraltro, la produzione dell'avviso è necessaria al fine di consentire all'autorità procedente di accertare l'avvenuta indicazione da parte dell'agente postale degli elementi contemplati dall'art. 48 delle disp. att. c.p.c., la cui assenza comporta invalidità o, perfino, inesistenza della notifica stessa.
L'avviso, ai sensi dell'art. 48 della disp. Att. C.p.c., deve contenere: il nome e cognome del destinatario, l'indirizzo del destinatario, la data, la firma di chi ha ritirato la raccomandata.
Ciascuno degli elementi di cui all'art. 48 svolge una specifica funzione. Come evidenziato dalla
Corte di Cassazione la certezza dell'avvenuta conoscenza legale dell'atto notificato si produce solo ove l'avviso sia sottoscritto dal destinatario (o altra persona abilitata a ricevere) o annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. La mancata firma del destinatario, dunque, esclude la certezza in ordine all'effettivo ricevimento della raccomandata informativa, con conseguente nullità della notifica stessa.
Differente è, invece, la funzione della firma dell'agente postale, la cui assenza “rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale” (Cass. Ord. Sez. 5 n. 7586 del 2024).
In conclusione, si afferma che la prova del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, il quale riporti in modo chiaro, preciso e puntuale gli elementi di cui all'art. 48.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio, la parte opposta non ha dato prova dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Invero, l'opposta all'atto della costituzione in giudizio ha Controparte_1 depositato la copia dell'avviso di ricevimento n. 57324083561-8 relativo alla presunta notifica di diversa cartella di pagamento rispetto a quella posta a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta;
di contro, a seguito dell'ordine di esibizione da parte del Giudice dell'originale di detto avviso di ricevimento, risulta depositato quello n. 57329814879-0.
Pag. 4 di 6
Tale discrasia comporta che le controparti non hanno fornito la prova di avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 02820190029007925002 dell'importo di € 101.341,07 con conseguente nullità dell'impugnata intimazione di pagamento.
Difatti non è stata ritualmente prodotta all'atto della costituzione in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito della cartella n. 02820190029007925002 presso la casa comunale;
inoltre, a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento prodotto in copia (si ribadisce afferente la presunta notifica di altra cartella di pagamento), all'istanza di verificazione richiesta dalla parte opposta ed all'ordine da parte del
Giudice di deposito dell'originale di siffatto documento (racc. n. 57324083561-8) è stato prodotto l'avviso n. 57329814879-0.
La mancata produzione dell'originale dell'avviso già depositato in copia comporta l'implicita rinunzia all'istanza di verificazione posto che l'omessa produzione dell'originale in luogo della copia comporta l'inutilizzabilità del documento che non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Ciò posto, è opportuno soffermarsi sulla validità dell'intimazione di pagamento a fronte dell'omessa notifica dell'atto presupposto.
Sul punto, si premette che la cartella di pagamento consente di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora
(l'intimazione di pagamento) la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti
(Cass. Sez. Un. 16412 del 2007).
L'amministrazione finanziaria, quindi, è tenuta a rispettare le cadenze imposte dalla legge, la quale qualifica la notifica della cartella esattoriale come un adempimento indefettibile, la cui omissione implica la nullità dell'intimazione di pagamento, indipendentemente anche dalla completezza delle indicazioni in essa contenute.
Ne consegue che la nullità dell'atto presupposto, ossia la cartella di pagamento, si propaga anche agli atti cosiddetti consequenziali, come l'intimazione di pagamento. In tal caso, la giurisprudenza
Pag. 5 di 6
è solita qualificare tale invalidità come nullità derivata, giacché essa consegue ad un vizio inerente ad un atto diverso che presenta con quello impugnato un legame logico-funzionale in forza del quale la caducazione dell'uno comporta inevitabile caducazione dell'altro.
In considerazione di quanto precede va affermata la nullità parziale dell'intimazione di pagamento conseguente all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 02820190029007925002.
Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Nei rapporti tra l'opponente e nonché tra Controparte_2 quest'ultima e l si ritiene, per le ragioni esposte, di disporre Controparte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6953/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
02820239006989180/000 relativamente al credito di cui alla cartella n. 02820190029007925002 di
€ 101.341,07;
- condanna l alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 11.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso Pt_1 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e
[...] nonché tra quest'ultima e l Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
Così deciso in Aversa, il 10.6.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo
Pag. 6 di 6