Articolo 3 della Legge 27 marzo 1952, n. 348
Articolo 2Articolo 4
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27 aprile 1952
Art. 3.
Per la gestione di cui all'art. 1 e' istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.
La sezione predetta e' composta, oltreche' dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54 , di tre rappresentanti delle aziende concessionarie della coltivazione e lavorazione del tabacco e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali, ed e' presieduta dal presidente dell'istituto nazionale della previdenza sociale e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dello Istituto stesso o da persona da lui delegata.
Entrata in vigore il 27 aprile 1952