Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domanico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 162 Reg. Gen.
anno 2023 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Michela Lazzini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Settimo Del Freo, dal quale è rappresentato e difeso,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 16.4.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
“In ipotesi di accoglimento delle argomentazioni avversarie circa la prevalenza della
sentenza di divorzio pronunciata in Marocco, dichiarare la cessata materia del
pagina 1 di 10
[... merito alle statuizioni afferenti l'affidamento ed il contributo al mantenimento di
, emettere una sentenza di modifica della pronuncia del tribunale Persona_1
Marocchino che sia in linea con la tutela garantita ai minori dalla legge italiana ed in
particolare: - Disporre che la cessazione avvenga comunque alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di
stabilire ove crede la propria residenza e/o domicilio, con l'obbligo di darsene
reciproca comunicazione, stante la minore età del figlio e la conseguente Per_1
necessità di essere sempre rintracciabili.
2- Stabilire che il figlio minore Per_1
venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione
prevalente presso la madre, i quali avranno pari obblighi di accudirlo ed educarlo,
creando per lui le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli
stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della
responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre
consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenendo conto delle
capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , specificando che in esse Per_1
rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico a cui
rivolgersi; la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche inclusi i
viaggi di istruzione;
la partecipazione e la scelta di attività sportive ricreative,
facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordo, la
decisione dovrà essere rimessa al Giudice.
3. i coniugi avranno pari obblighi di
accudire ed educare , creando per lui le condizioni migliori per una serena e Per_1
proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad
essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno
sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenendo conto
delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , specificando che in Per_1
esse rientrano: le scelte religiose, scolastico;
le scelte del medico a cui rivolgersi;
la
partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di
pagina 2 di 10 istruzione; la partecipazione e la scelta di attività sportive ricreative, facendosi carico,
in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordo, la decisione dovrà essere
rimessa al Giudice.
4. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria
amministrazione, la potestà genitoriale potrà essere adottata di volta in volta dal
genitore presso il quale il figlio si trova. Ogni genitore potrà prendere decisioni di
emergenza, quando è compromessa la salute o la sicurezza del figlio, ed informerà al
più presto possibile l'altro genitore;
ogni genitore deve avere accesso a tutte le
informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza di e deve firmare Per_1
qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano aver accesso ai
documenti stessi;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli
insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupino del figlio. 5. - Riconoscere in
favore di ed a carico di a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento, la somma di € 100,00 mensili, da corrispondere alla ricorrente entro il
giorno 5 di ogni mese 6. Porre a carico del Sig. l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 Per_1
mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da
corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità che
saranno ritenute opportune;
7. Le spese straordinarie, opportunamente documentate,
per il figlio verranno supportate nella misura del 50% da entrambi i genitori Per_1
come specificate nel protocollo del Tribunale di Massa, secondo le linee guida
nazionali. Quanto alle modalità di corresponsione sarà preferibile scegliere il criterio
dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale
conguaglio a scadenze determinate. 8. - Per quel che riguarda il percepimento
dell'assegno per i figli a carico, in ragione del nuovo regime previsto dalla legge circa
l'assegno unico del nucleo familiare, disporre che venga corrisposto a Parte_1
nella misura del 100%. Per quel che riguarda la detraibilità delle spese del figlio, le
relative voci verranno portate in detrazione, in ragione di quanto effettivamente
pagato da ciascun coniuge. 9. - Durante l'intero periodo scolastico, a far data dal
pagina 3 di 10 primo giorno di scuola, il figlio minore sarà collocato presso la madre, nel Per_1
corso di ciascuna settimana, mentre il padre potrà tenere con sé il bambino il per tre
pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00, quando esce da scuola, fino a dopo cena,
indicativamente intorno alle 21:30; inoltre il padre avrà con sé il bambino a fine
settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato pomeriggio alle ore 19,00 della
domenica sera. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà ed il reciproco impegno dei
genitori di accordarsi diversamente, nel caso di impedimenti, di eventuali esigenze di
salute, lavorative e di impegni precedentemente presi, che dovranno essere comunicati
all'altro genitore con congruo preavviso. 10. - Nel periodo estivo, finita la scuola, i
genitori stabiliranno, concordemente, un diverso regime di visita e permanenza con il
figlio minore in ragione delle loro esigenze lavorative, ma garantendo ciascuno il
proprio apporto e presenza. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo, si
seguirà la seguente statuizione: - ciascun genitore, a far data dal giorno successivo
all'ultimo giorno di scuola, terrà con sé il figlio per un'intera settimana, Per_1
compreso il pernottamento;
la settimana successiva sarà invece trascorsa interamente
con l'altro genitore, compreso il pernottamento, e così via, alternativamente, fino
primo giorno di scuola, ove riprenderà ad applicarsi il regime di visita e permanenza
disciplinato al precedente punto. Entrambi i genitori, nel periodo di permanenza del
bambino presso ciascuno, si impegneranno, nell'eventualità di loro assenza
temporanea, ad affidare il minore a persone di loro fiducia;
11. - Le festività natalizie
e pasquali e le relative vacanze scolastiche, verranno trascorse da , per metà Per_1
giorni con un genitore e per metà con l'altro, salvo diverso accordo fra i genitori e
tenendo conto di un criterio di alternatività, in modo da garantire a entrambi i genitori
di stare pari tempo con il figlio minore;
12. Le vacanze scolastiche del periodo
invernale saranno trascorse per metà giorni con la madre e per metà giorni con il
padre. In ogni caso con possibilità di accordo diverso tra i genitori. Le vacanze
scolastiche primaverili saranno trascorse alternativamente un anno con la madre ed
un anno con il padre, ad iniziare dalla madre. In ogni caso con possibilità di accordo
pagina 4 di 10 diverso tra i genitori. Entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con il figlio
un periodo consecutivo di 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive da Per_1
concordare con congruo anticipo. - In denegata ipotesi, qualora il Giudice invece
ritenesse di non poter modificare i capi della sentenza marocchina, dichiari cessata la
materia del contendere compensando interamente fra le parti le spese di lite,
liquidando a favore dell'avvocato Lazzini il compenso del gratuito patrocinio”;
per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione
disattesa • In via pregiudiziale: - in ipotesi, vista la sentenza di divorzio n. 64 del
4/5/2023 emessa dal Tribunale di primo grado di AT (Marocco) dichiarare
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda proposta dalla Sig.ra Pt_1
dichiarando la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revocare
[...]
l'ordinanza del 20/5/2023 di provvedimenti temporanei ed urgenti e provvedere alla
cancellazione della causa dal ruolo. • In via subordinata: rigettare la domanda
proposta dalla ricorrente Sig.ra in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto, o disporre secondo giustizia sulle domande di controparte. In ogni caso con
vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno Parte_1
5.6.1992 in Setta (Marocco) aveva contratto matrimonio con Controparte_1
Per_ che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (20.10.1994), Per_2
(5.10.2002) e (4.3.2015); che essa ricorrente aveva introdotto ricorso Per_1
contenzioso per la separazione giudiziale, in ragione dell'intollerabilità della convivenza;
che nelle more del giudizio le parti avevano trovato un accordo,
rassegnando conclusioni conformi, che il Tribunale di Massa, con sentenza n.
225/2022 del 22-24.3.2022 aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del pagina 5 di 10 matrimonio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con regolazione dei profili in punto di affidamento del minore , di regime di visita e in ordine al contributo al Per_1
mantenimento per il minore e all'assegno divorzile in proprio favore.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo l'improponibilità della domanda,
per essere già stato pronunciato da Tribunale marocchino lo scioglimento del matrimonio;
nel merito, contestava gli assunti della ricorrente.
La causa veniva quindi trattenuta a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte del 5.7.2024.
2.
In base alla disciplina in subiecta materia, è prevista l'automatica efficacia delle sentenze straniere che rispettino i principi processuali e sostanziali corrispondenti ai cardini dell'ordinamento giuridico italiano.
Nel caso di specie, va rilevato che il procedimento di divorzio dinanzi al
Tribunale del Marocco si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di entrambe le parti, regolarmente costituite in giudizio (per utili riferimenti: Cass., n. 3964/2013).
Risulta dagli atti, invero, che il Tribunale di AT (Marocco) ha emesso sentenza di divorzio (n. 64/23, regolarmente trascritta in Italia) passata in giudicato;
al giudizio ha regolarmente partecipato la ricorrente;
non si apprezzano profili contrari all'ordinamento italiano.
La stessa parte ricorrente, negli scritti conclusivi, ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione della sentenza di scioglimento del matrimonio già pronunciata, avendo la parte manifestato il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito sullo status.
In tal senso devesi pertanto decidere.
3.
pagina 6 di 10 Persiste, invero, controversia tra le parti in ordine all'affidamento del minore;
al relativo contributo di mantenimento.
Circa i provvedimenti relativi ai figli, essendo gli stessi residenti stabilmente residenti in Italia, sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi sia dell'art. 37 legge n. 1995/218, sia dei Reg. CE 2201/2003 e 1259/2010 e la legge applicabile è
quella italiana ex art. 36bis legge n. 218/1995.
Rispetto a tali profili non v'è eccezione di improponibilità utilmente spendibile,
posto che tali questioni sono pienamente deducibili, le statuizioni del tribunale marocchino (peraltro neppure esaustive sui profili dell'affidamento e del mantenimento, né rispondenti all'interesse del minore -ad es., misura irrisoria del contributo, in contrasto con l'ordine pubblico-) non valendo a coprire l'evoluzione dei rapporti familiari, così come ad elidere la giurisdizione del tribunale italiano, quale luogo di residenza del minore, in punto di affidamento e di mantenimento..
4.
Occorre procedere, pertanto, allo scrutinio delle problematiche inerenti all'affidamento del minore . Per_1
Tenuto conto della necessità di assicurare, in via tendenziale, il principio della bigenitorialità, al fine di garantire le migliori condizioni per una crescita armoniosa e serena del minore, e considerato che dagli atti non ergono indici dirimenti (ai fini specifici non risultando univocamente comprovate le deduzioni della ricorrente circa il disinteresse mostrato dal pare verso il figlio e circa l'esistenza di specifiche condotte pregiudizievoli ai danni del minore) ai fini di un affidamento esclusivo, va previsto l'affidamento congiunto del minore ai genitori, con collocazione anagrafica e prevalente dello stesso presso la madre.
Quanto al diritto di visita e di permanenza col padre (tenuto conto,
nell'interesse superiore del minore, delle dinamiche conflittuali tra i coniugi pagina 7 di 10 emergenti dai documenti prodotti) va previsto che il padre possa vedere e tenere con sé il minore 3 pomeriggi alla settimana, dall'uscita dalla scuola (ovvero dalle 13,00, in caso di vacanze) sino alle ore 21,30, quando il padre provvederà
ad accompagnare il minore dalla madre;
per un fine settimana alternato, dalle ore 14,00 del sabato sino alla mattina del lunedì, quando il padre provvederà ad accompagnare il figlio a scuola (ovvero dalla madre entro le ore 10,00); per le vacanze scolastiche (tale statuizione assorbe ogni relativo profilo), il minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo, anche non continuativo, di 15
giorni, previo accordo tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
per le festività di Natale e Santo Stefano, nonché di Pasqua e di Pasquetta ciascun genitore potrà tenere con sé il minore secondo criteri di alternanza;
per le vacanza scolastiche invernali e pasquali, il minore rimarrà con ciascun genitore per giorni 3 consecutivi, previo accordo tra i genitori e secondo criteri di alternanza. I genitori, in ragione delle esigenze del minore e delle proprie necessità lavorative, potranno concordemente modificare il regime di visita.
Tenuto conto della rispettiva capacità contributiva, va posto a carico del padre,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile (minimale ed autoresponsabilizzate) di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese,
nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al
Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Massa.
Avuto riguardo alla prevalente permanenza del minore con la madre, va previsto che l'assegno unico venga corrisposto integralmente alla stessa ((per utili riferimenti: Cass., n. 4672/2025).
6.
pagina 8 di 10 La pronuncia resa in Marocco prevede la corresponsione in favore della Pt_1
dell'importo di 170.000,00 e di 3.000,00 dhiram marocchini, già versati all'avente diritto.
La prima somma corrisponde alla cd. compensazione di consolazione (mout'a),
che spetta alla moglie e che viene determinata una tantum al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale in base alla situazione patrimoniale del marito, al grado di responsabilità di ciascuna parte nel divorzio e alla durata del matrimonio;
il secondo importo corrisponde ai mesi della pensione alimentare
(nafaqa) durante il periodo di attesa (idda).
Trattasi di misura patrimoniale assimilabile all'assegno una tantum, frutto dell'accordo delle parti al fine di fissare un definitivo assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, tale da precludere la successiva riproposizione di domande aventi contenuto economico.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attrice dovrà essere respinta.
8.
Atteso l'esito della lite e tenuto conto della complessa dinamica processuale della vicenda, stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda in punto di status, come da motivazione;
regola i profili in punto di: affidamento del minore;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore a carico del padre e regime di partecipazione al pagamento delle spese straordinarie;
assegno unico;
assegno divorzile, come da parte motiva;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 12.6.2025
pagina 9 di 10 Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
pagina 10 di 10