Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/07/2025, n. 13125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13125 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11874/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11874 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- ed ANIEF in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto 6 agosto 2021, prot. 257, con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il «Piano Scuola 2021-2022 -Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione», nella parte in cui sancisce che “È essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione” , mentre esonera gli alunni sia dalla vaccinazione, che dalla effettuazione dei test diagnostici o screening preliminari;
- della nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto «decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», nella parte in cui pone a carico dei ricorrenti “un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde” , qualifica il mancato possesso della certificazione verde come “assenza ingiustificata” e sancisce che “il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola” ;
- della nota del Ministero dell'Istruzione AOODPPR prot. n. 900 del 18 agosto 2021, recante «trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022», nella parte in cui dispone che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche” ;
- dell'allegato Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, nella parte in cui conferma l'obbligo dei soli dipendenti non vaccinati ad effettuare il tampone, non prevede la gratuità dei tamponi effettuati da tutto il personale non vaccinato, nonché dispone che “il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29-bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile” e che “ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto” ;
- delle ulteriori circolari e degli avvisi di estremi ignoti adottate dai singoli Istituti Scolastici presso cui lavorano i ricorrenti nonché di ogni altro atto pregiudizievole, connesso, presupposto, conseguenziale e/o sopravvenuto ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la Dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti – l’ANIEF, organizzazione sindacale, e i restanti che si qualificano tutti come insegnanti dipendenti del Ministero dell’Istruzione – impugnano gli atti riportati dettagliatamente in epigrafe concernenti le decisioni assunte nel periodo cd. covid 19 nei confronti dei dipendenti e, in particolare, di quelli, come gli odierni ricorrenti persone fisiche, che non si sono sottoposti alla relativa vaccinazione.
2. Questi i motivi di diritto dedotti:
I. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 18, 25, 39 E 41 DEL D.LGS. N. 81/2008, DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679, DELL’ART. 2-SEXIES, COMMA 2, LETT. U), DEL D. LGS. n. 196/2003 E DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 14, 15 E 21 DELLA COST.” .
Le norme in rubrica sanciscono che solo il medico competente può trattare le informazioni sanitarie dei lavoratori, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica.
La loro violazione rileverebbe anche sotto il profilo costituzionale, in quanto il diritto alla riservatezza risulta indirettamente protetto anche negli artt. 13 (sulla libertà personale, che comporta il diritto di ciascuno all’autodeterminazione), 14 (sulla tutela del domicilio), 21 (sulla libertà di non rendere noto il proprio pensiero e di comunicazione privata) e 15 (sulla libertà e segretezza della corrispondenza), nonché negli artt. 2 (che sancisce la protezione dei diritti inviolabili dell’uomo) e 3 (sul principio di uguaglianza) della Cost..
II. “VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 953/2021, RICHIAMATO DALL’ART. 9 DEL DL. N. 52 DEL 22/04/2021, DELLA RISOLUZIONE N. 2361 DEL 2021 DEL CONSIGLIO D'EUROPA, NONCHÉ DELL’ART. 32 DELLA COST.” .
Gli impugnati provvedimenti – così come il presupposto d.l. n. 111/2021 – sarebbero illegittimi e andrebbero disapplicati per contrasto con la normativa eurounitaria anche in quanto il green pass è stato introdotto dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 953 del 14 giugno 2021, con la funzione di favorire, durante il periodo dell’emergenza, la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione in sicurezza, statuendo la conformità delle limitazioni al diritto fondamentale alla libera circolazione ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione, e la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate, per esempio per motivi medici.
Il Consiglio d'Europa, nelle risoluzioni n. 2361 e 2383 del 2021, ha disposto che i Governi devono “7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera; 7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato” , per cui, finché il Governo non introduce uno specifico obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, il personale dipendente dal Ministero potrebbe legittimamente rifiutarsi di sottoporsi a vaccinazione senza essere discriminato per essersi legittimante avvalso di tale diritto.
Inoltre la scelta di non vaccinarsi rientrerebbe nell’esercizio di un diritto garantito dall’art. 32 della Cost..
III. “VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78, DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE, CONSACRATI NEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CDFUE., NONCHÉ DEGLI ARTT. 9 E 14 DELLA CEDU E DELL’ART. 1 DEL PROTOCOLLO N. 12 DELLA CEDU., RILEVANTI EX ART. 52 DELLA CDFUE E DEL CONSIDERANDO 1 DELLA DIRETTIVA 2000/78” .
Sarebbero violati i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni di impiego, posto che non vi sarebbe alcuna ragione per trattare i docenti non vaccinati in maniera diversa da quelli vaccinati, considerato che sarebbe risaputo empiricamente che la vaccinazione non azzera il rischio di contrazione della malattia e della sua trasmissione.
Il Governo non avrebbe ancora introdotto l’obbligo vaccinale in quanto il vaccino Covid-19 risulterebbe in fase di sperimentazione, per cui non potrebbe essere equiparato ad un vaccino ordinario.
L’art. 32, comma 2, della Costituzione garantirebbe ai cittadini il diritto a non prestare il consenso ad un trattamento sanitario a meno che esso non sia reso doveroso da una legge, nel caso specifico mancante.
IV. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 74 E 77 DEL D. LGS. N. 81/2008 E DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE” .
Gli impugnati provvedimenti andrebbero annullati anche in quanto il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 giustifica l’imposizione del tampone con lo scopo di proteggere il personale dipendente contro rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, ma pone a carico dello stesso tutti i costi dei tamponi con il successivo provvedimento n. 900 del 18 agosto 2021.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione con memoria di stile.
4. Nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In via pregiudiziale il Collegio ritiene sussistente difetto di legittimazione processuale in capo all’ANIEF, in quanto l’interesse tutelato con l’atto introduttivo del presente giudizio non risulta comune a tutti gli associati, essendo state azionate unicamente le prerogative degli insegnanti associati che non si sono sottoposti a vaccinazione, con conseguente possibile configurabilità anche di un conflitto interno all’associazione.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l’intervento in giudizio) “solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeno comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all’associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2015; sez. III, nn. 2150 del 2015, 3164, 2682, 1787 e 97 del 2014; sez. V, n. 3033 del 2013 e sez. IV, n. 2150 del 2011; Sez. VI, n. 1712 del 2017)” (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2019).
Ovviamente non rileva in contrario la circostanza, rimarcata in ricorso, che ANIEF si è rifiutata di sottoscrivere il protocollo d’intesa, in tal modo difendendo le prerogative di una sola parte degli associati.
6. Sempre preliminarmente va precisato che il Collegio è chiamato a decidere il ricorso nel merito, pur avendo tutti gli atti impugnati esaurito i propri effetti, in applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo il quale “(q)uando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori” , conformemente a quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 8 del 13 luglio 2022, atteso che nelle conclusioni del ricorso si legge: “salvo il risarcimento dei danni da provvedimenti amministrativi illegittimi, da quantificarsi in sede di merito” .
7. Il ricorso è, tuttavia, privo di fondamento.
7.1. In proposito il Collegio richiama un precedente di questo Tribunale (sentenza sez. III, n. 3877 del 20 febbraio 2025) che decide sostanzialmente sulle medesime censure qui dedotte e che condivide, non ravvisando ragioni per discostarsene.
Questi punti salienti della citata sentenza alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
8. “L’art. 9 ter del d.l. n. 52 del 2021, come convertito, prevedeva che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie […] devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. Detta disposizione prevedeva, a sua volta, che “Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo”.
…
Con riferimento al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario”, il legislatore, a fronte dell’emergenza pandemica da Covid-19, non ha previsto, come per altre categorie di lavoratori dipendenti e libero professionisti, l’obbligo di vaccinazione; obbligo che la Corte costituzionale, con una serie di pronunce (la sentenza n. 14, n. 15 e n. 185 del 2023 e n. 188 del 2024), ha ritenuto costituzionalmente legittimo, sottolineando “la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2E” e la “loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus” (sentenza n. 13 del 2023).
La sentenza n. 14 del 2023 ha, in particolare, ritenuto “in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «(a) fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” .
9. Quanto alla dedotta violazione del Regolamento eurounitario n. 953/2021, si rileva che, “Fermo restando l’esigenza, da parte dell’Unione europea, di un “approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19” (considerando 4 del regolamento UE n. 953 del 2021), è stato ritenuto “opportuno stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE)”, proprio “per facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (considerando 12). È vero che il regolamento in oggetto, al considerando 36, ha ritenuto “necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”, ma facendo riferimento a “motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate”.
Insomma, nel bilanciamento tra interessi contrastanti, garantire la libera circolazione all’interno dell’Unione e garantire la salute pubblica in un contesto di emergenza pandemica, il legislatore europeo ha predisposto una disciplina comune del c.d. green pass.
Il legislatore nazionale, quindi, non ha violato alcuna normativa europea, laddove ha previsto all’art. 9 ter del d.l. n. 52 del 2021, di cui i provvedimenti gravati sono attuazione, l’obbligo di presentare detta certificazione per il personale docente e universitario non vaccinato “per libera scelta”. La disposizione ha così bilanciato, in modo ragionevole e proporzionato, l’esigenza di tutelare la salute pubblica, da un lato, e quella di erogare in presenza del servizio essenziale di istruzione.” .
10. “Questa previsione non è foriera di alcuna discriminazione, in quanto la certificazione verde Covid-19 è chiesta a tutto il personale, docente e tecnico-amminsitrativa, vaccinato e non. Per i primi attesterà l’avvenuta vaccinazione, per i secondi l’esecuzione del test molecolare, o l’avvenuta guarigione.” .
11. Non si ravvisa neppure l’illegittimità costituzionale denunciata sub I.
In proposito la “Corte costituzionale ha rilevato come “in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (sentenza n. 188 del 2024 e, prima, n. 15 del 2023); requisito ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all’esigenza di contenere la diffusione del COVID-19. A fortiori, legittimo, ragionevole e proporzionato deve ritenersi il mero obbligo, non già di vaccinarsi, ma di sottoporsi periodicamente ad un tampone, per assicurare di non essere affetti dall’infezione.” .
12. Risulta rispettato anche il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la condizione dei soggetti non vaccinati non è equiparabile a quella dei vaccinati, posto che, se è vero che anche questi ultimi possono essere oggetto di contagio, tuttavia, per lo stato delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, nei loro confronti il contagio è meno probabile e, se anche dovesse verificarsi, le conseguenze cui andrebbero incontro sarebbero meno pericolose.
L’obbligatorietà della certificazione verde non esclude i non vaccinati dal godimento dei loro diritti costituzionali, poiché questi hanno sempre la possibilità di ottenerla sottoponendosi a test antigenico rapido o molecolare.
13. La certificazione verde non lede neppure l’art. 32, comma 2, Cost., ai sensi del quale solo la legge può imporre un trattamento sanitario obbligatorio, considerato che l’obbligo del suo possesso è stato imposto con lo strumento del decreto legge, fonte equiparata alla legge.
14. Quanto all’assunta violazione della riservatezza di cui sempre al motivo sub I, preliminarmente va precisato che in nessun caso è “imposto” al personale scolastico di comunicare al dirigente scolastico o a persona da lui delegata le proprie condizioni di salute, né la propria scelta riguardo all’adesione alla campagna vaccinale. Infatti la verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, su cui è intervenuta la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1260 del 30 agosto 2021, avviene mediante l’utilizzo “dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. “L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle Certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy” (pag 2 della nota).
Tale previsione richiama ed è perfettamente allineata a quanto disposto nel citato DPCM del 17 giugno 2021, adottato in attuazione dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52 del 2021, in base al quale “La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione” . Come già detto, è poi intervenuto il DPCM del 10 settembre 2021 che, modificando il precedente, ha introdotto modalità semplificate di verifica. Lo schema del DPCM in ultimo adottato è stato sottoposto, prima dell’approvazione, all’attenzione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali che, in data 31 agosto 2021, ha espresso parere favorevole.
15. Infine, relativamente all’ultima censura dedotta, con cui si contesta la circostanza che, a fronte di un obbligo di sottoporsi ai tamponi per quanti non vogliano vaccinarsi, si pone a carico degli stessi tutti i relativi costi, va rimarcato che “lo Stato ha attuato un’ampia campagna vaccinale, su base volontaria, fornendo la vaccinazione anti COVID-19 gratuitamente, con ciò adempiendo “l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Qualora il lavoratore non abbia voluto seguirla, è gravato su di lui l’onere di garantire, per la sicurezza non solo propria ma anche degli altri utenti delle scuole e delle università, colleghi e studenti, la mancanza di contagio, tramite un tampone periodico.” (cfr. sentenza n. 3877 del 2025 cit.). Da qui la correttezza della previsione del tampone a spese di chi, non vaccinato, deve sottoporsi a tampone per essere in possesso della prescritta certificazione verde.
15.1. Deve poi precisarsi che il tampone in questione svolge certamente una funzione non di protezione, ma di mero accertamento diagnostico, per cui, diversamente da quanto assunto in ricorso, non può qualificarsi come dispositivo di protezione individuale.
16. In conclusione, per tutte le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
17. In ragione della peculiarità e della complessità delle questioni esaminate sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale in capo all’ANIEF;
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.