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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12895 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24411 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24411 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to ESPOSITO VITALIANA , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv.to DIAMANTI PATRIZIA , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.06.2024 ha chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Roma, il 13.05.2012, con CP_1
, dalla quale ha avuto due figli, (il 10.11.2006) e (il 7.01.2014)
[...] Persona_1 Per_2 deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di accordo di separazione a seguito di decreto di omologa n.5484/2023 del 09/05/2023. Disposta la comparizione delle parti
1 davanti al Giudice Delegato, all'udienza del 11.06.2025, il G.D. si riservava sulle richieste delle parti, e all'esito dell'udienza riservava la decisione al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3,
n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma il 13.05.2012; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto 00239, parte 1, serie 04);
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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