Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1529/2023 R.G.
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E C I V I L E
V E R B A L E D I U D I E N Z A
All'udienza del 3 marzo 2025, alle ore 9,35, è presente per parte ricorrente l'avv. Giacomo Portale ed è altresì presente la resistente avv. IC IL.
Sono presenti personalmente i ricorrenti. LI OG AL e
LI RI AR
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, presente anche l'addetta all'ufficio del processo dott.ssa Monica Maccora, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
Le parti discutono e concludono, insistendo nelle rispettive richieste in atti.
L'avv. Portale si riporta alle conclusioni da ultimo formulate nel preverbale in atti.
L'avv. IC si riporta alle proprie conclusioni formulate nella memoria conclusionale del 21-2-2025.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. (come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.) a tenore del quale “Se non dispone a
norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in
un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
pagina 1 di 21
Al termine della discussione, alla fine dell'udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui, presente l'addetta all'ufficio del processo dott.ssa Monica Maccora, dà lettura in udienza alle ore
12,30.
pagina 2 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
IL Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1529/2023 R.G. promossa da:
GL CA OR, nato a [...] il
13/03/1949 (C.F. ) e GL MA C.F._1
MARIA, nata a [...] il [...] (C.F.
, in proprio e quali coeredi di , nata a C.F._2 Persona_1
Capo d'Orlando (ME) il 26/02/1922 ed ivi deceduta il 30/03/2011, (C.F.
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. C.F._3
Giacomo Portale e elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale
( ; Email_1
Ricorrenti-
CONTRO
pagina 3 di 21 ANTICO EMILIA, nata a [...] il [...] (C.F.
, che, ai sensi dell'art.86 c.p.c., si avvale della facoltà di C.F._4
rappresentarsi e difendersi da sé stessa, quale avvocato iscritto all'Ordine
degli Avvocati di Patti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capo d'Orlando, via Nino Bixio n. 14, ( ; Email_2
Resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3 marzo 2025.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16-12-2023, LI
OG AL e LI RI AR, in proprio e quali coeredi della madre , nata il [...] e deceduta il 30/03/2011, Persona_1
premesse le ragioni ivi illustrate in fatto e in diritto, chiedevano all'intestato
Tribunale di “Ritenere e dichiarare che, nel 1996 (millenovecentonovantasei), venne
stipulato, oralmente, a seguito della richiesta dell'odierno ricorrente GL
CA OR alla di lui madre proprietaria , un Persona_1
contratto di comodato precario per uso studio legale, tra quest'ultima - proprietaria
comodante - e - avvocata comodataria, nuora Controparte_1
della stessa comodante, avente ad oggetto l'immobile al piano terra, al n.14 della Via
Nino Bixio in Capo d'Orlando, entrando a destra, sino ad allora utilizzato
esclusivamente come “archivio” della CEDAT S.R.L., meglio identificato in
narrativa, senza determinazione di durata e con l'obbligo della restituzione a semplice
richiesta della comodante;
Ritenere e dichiarare che, dopo la morte della comodante
pagina 4 di 21 , avvenuta in Capo d'Orlando il 30/03/2011, i germani odierni Persona_1
ricorrenti richiesero alla ex comodataria il rilascio di detto immobile, nella seconda
metà del 2014, dopo averle concesso l'ampia possibilità di reperire un altro immobile
idoneo; Per l'effetto, ordinare alla detentrice senza titolo Controparte_1
, con provvedimento urgente in corso di causa, l'immediato rilascio
[...]
dell'immobile quo, o, in subordine, con sentenza anche non definitiva;
Per ulteriore
effetto, condannare la stessa detentrice senza titolo al risarcimento, in favore degli
odierni germani ricorrenti, di tutti i danni cagionati dalla mancata restituzione
dell'immobile per cui è causa, id est dal luglio 2014 e sino alla effettiva consegna dello
stesso: patrimoniali, sulla base del valore locativo non abitativo di mercato, secondo il
canone mensile determinabile, non inferiore a € 500,00 ( Euro cinquecento/00) e con
l'aggiornamento annuale, avuto riguardo a un non consentito uso dell'immobile ed
alla impedita divisione dei beni ereditari tra i due coeredi germani, mediante
l'immediato pagamento delle dovute, oltre alla rivalutazione monetaria annuale ed
agli interessi legali da ogni scadenza sino al soddisfo;
Condannare CP_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 1, nonché al
[...]
pagamento previsto dal successivo comma 3; Con vittoria di spese e compensi, oltre
agli accessori”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, giusta decreto del 3-01-2024, con comparsa di costituzione del 27 marzo 2024, si costituiva in giudizio IC
IL la quale, così, concludeva “1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda,
non introdotta con il rito locatizio. 2) In via subordinata, disporre il mutamento nel
rito speciale locatizio. 3) Dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale perché
pagina 5 di 21 non è stata esperita la mediazione obbligatoria. 4) Rigettare le domande dei ricorrenti
in quanto destituite di fondamento. 5) Accertare che è intercorso contratto di
comodato concesso da ad IC IL per il godimento dell'unità Persona_1
immobiliare sita in Capo d'Orlando, via Nino Bixio, 14, ad uso studio legale personale
per tutto il tempo in cui esercita l'attività professionale di avvocato. In subordine 6)
Accertare che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione è maturato per il
decorso del termine decennale dal rifiuto opposto nel luglio 2011. 7) Accertare che è
prescritto il diritto al risarcimento del danno per decorso del termine decennale dal
luglio 2011. 8) Con vittoria di spese e compensi”.
All' esito dell'udienza di comparizione dell'8 aprile 2024, il G.I. si riservava sulle richieste formulate delle parti e, con ordinanza del 13 aprile 2024,
scioglieva la riserva assunta, osservando che “Impregiudicato il vaglio delle
eccezioni preliminari sollevate da parte resistente che va riservato alla fase decisoria,
sul piano istruttorio, si ritengono ammissibili e rilevanti le prove testimoniali chieste
da entrambe le parti con i testi indicati e sulle circostanze articolate nei rispettivi
atti”...ammette le prove testimoniali come in parte motiva rinviando per l'escussione
dei testi all'udienza del 10-05-2024...”.
La causa veniva, allora, istruita sia documentalmente sia mediante l'escussione dei testi ammessi con le ordinanze del 13-04-2024, dell'11-07-2024
e del 24-09-2024.
All'udienza del 9-12-2024, in considerazione delle richieste delle parti formalizzate nelle rispettive note in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies
pagina 6 di 21 c.p.c. all'udienza del 3 marzo 2025, con l'assegnazione alle parti di un termine sino a dieci giorni prima per il deposito di una nota conclusionale.
Come accennato, alla predetta udienza del 3 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano giusta verbale di udienza.
2. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità delle domande dei ricorrenti, perché non introdotte con il rito locatizio, premesso che tale eccezione non è stata reiterata dalla resistente nella propria nota conclusionale del 21 febbraio 2025, giova, comunque, osservare che parte ricorrente ha proposto plurime domande, tra cui la richiesta di rilascio dell'immobile per cui è causa, allegando l'occupazione sine titulo dell'IC, e la domanda di risarcimento dei danni.
Conseguentemente, è condivisibile la controdeduzione dei LI
secondo cui (nella loro prospettazione) “...Non è applicabile il rito ex art. 447 bis
c.p.c., poiché, a seguito del decesso della comodante, la ex comodataria si trova in una
situazione di detenzione senza titolo” (vedi preverbale dell'8-04-2024).
In ogni caso, a norma del novellato art. 40 comma 3 c.p.c. (applicabile al presente giudizio instaurato dopo il 28-02-2023), è disposto che “In caso di
connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito
semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto
dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito
semplificato di cognizione”, atteso che può mutuarsi l'interpretazione giurisprudenziale formatasi anteriormente alla novella data dalla c.d.
“Riforma Cartabia” diretta a considerare, in senso strettamente letterale e non pagina 7 di 21 estensivo, il primo periodo dell'art. 40 comma 3 c.p.c. (ove si fa riferimento alle cause indicate negli artt. 409 e 422 – e non alla previsione di cui all'art. 447
bis c.p.c.).
Invero “Qualora dinanzi al tribunale sia stata proposta domanda principale in
materia di comodato di immobili urbani, soggetta al rito locativo ex art. 447 bis c.p.c.,
nonché, dal resistente, domanda riconvenzionale di usucapione (non rientrante tra le
controversie soggette al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.), tali cause connesse in virtù
dell'art. 36 c.p.c. andranno trattate e decise col rito ordinario (prevedendosi
l'applicazione del solo rito speciale unicamente quando una delle cause
riunite rientri tra quelle di lavoro o previdenziali)” (Tribunale Salerno sez. I,
14/03/2007).
Infine, è bene rammentare che la scelta del rito ordinario, in luogo del rito speciale, non comporterebbe la paventata sanzione dell'improcedibilità della domanda ma semmai il “passaggio dal rito ordinario al rito speciale” ex art. 426
c.p.c. che, nella specie, non è stato disposto per quanto sopra argomentato,
stante la correttezza del rito semplificato di cognizione adottato da parte ricorrente.
L'eccezione è, quindi, infondata.
3. Anche l'eccezione della resistente, secondo cui non si sarebbe perfezionata la procedura di mediazione, è infondata, atteso che, a tal fine, non assume rilevanza il titolo invocato da parte attrice (occupazione sine titulo anziché
comodato) poiché quel che rileva è il connotato della pretesa restitutoria avanzata (sulla quale non sono sorti dubbi di identificazione) mentre l'esatta pagina 8 di 21 qualificazione dell'azione ovvero il corretto nomen juris su cui va fondata tale pretesa pertiene alla valutazione giudiziale.
4. Nel merito, va premesso che non è revocato in dubbio che Persona_1
concesse, verbalmente, in comodato ad IC IL l'immobile sito in Capo
d'Orlando, via Nino Bixio n. 10 (piano terra) come riferito dai LI
(vedi pag. 4 del ricorso) e confermato in comparsa dalla convenuta.
La res controversa afferisce, invece, al tipo di rapporto attualmente in essere,
considerato che i ricorrenti hanno dedotto che “...il passaggio a miglior vita della
comodante Signora il giorno 30/03/2011 (all. 4), determinò la Persona_1
estinzione del comodato precario di cui sopra e la comodataria era, pertanto, tenuta
alla immediata restituzione. Tuttavia, quest'ultima non rilasciò i locali in attesa del
reperimento di un altro immobile...” (pag. 5 atto introduttivo) facendone conseguire l'evenienza di un'occupazione sine titulo, mentre, di converso,
l'originaria comodataria ha allegato che il rapporto di comodato sarebbe tutt'ora in corso, essendo gli eredi (odierni ricorrenti) subentrati nella posizione e, quindi, anche negli obblighi gravanti sull'originaria comodante la quale avrebbe concesso la disponibilità dell'immobile all'avv. IC per destinazione studio legale e, pertanto, a detta della resistente, la conclusione del rapporto sarebbe da rinvenirsi nella cessazione dell'attività professionale dell'avvocato IC.
4.1. A tal proposito, giova, sinteticamente, premettere che si distinguono due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pagina 9 di 21 pattuizione di un termine e dall'impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa: solo in tale caso è consentito di richiedere ad
nutum il rilascio al comodatario.
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). (vedi interessante ricostruzione in Corte d'Appello Bari sez. III, 07/02/2023, n.1783).
Nel caso di specie, si pone un ulteriore interrogativo ovvero quello secondo cui – ad avviso dei ricorrenti – il decesso della comodante avrebbe determinato l'estinzione del rapporto.
4.1.1. A tal proposito, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi consentono di affermare che, nel 1996, la suocera della resistente, le concesse in ER
comodato l'immobile di via Nino Bixio 10, per uso studio legale.
Si veda, ad esempio, la dichiarazione di del 10-5-2024 Testimone_1
secondo cui “E' vera la circostanza di cui al punto 3 (ricorso). Questo so perché ho
assistito personalmente alla telefonata intercorsa fra il ricorrente e la madre,
rassicurandola che appena le sarebbe servito lo avrebbe restituito”.
Tanto riferiscono anche le testimoni e Testimone_2 Testimone_3
sentite all'udienza del 14 giugno del 2024, anche con riguardo alla
[...]
pattuizione di rilascio dell'immobile a semplice richiesta.
Anche la teste sentita l'11-10-2024, ha riferito che “E' vera la Tes_4
pagina 10 di 21 circostanza di cui alla lett. A/3 e questo posso dire in quanto quel giorno ho assistito
alla discussione tra il LI e la moglie IC;
preciso che le comunicò che
quando a lei sarebbe servito l'avrebbe dovuto restituire”.
Quanto ai testi e questi hanno riferito Testimone_5 Testimone_6
della destinazione dell'immobile a studio legale sebbene senza alcun riferimento alla convenzione del rilascio a semplice richiesta della comodante.
In sintesi, in assenza di contratto scritto, ai fini della ricostruzione della volontà della comodante, dall'istruttoria è emerso che la suocera concesse l'immobile alla nuora per favorire lo svolgimento dell'attività professionale,
mentre appare verosimile ipotizzare che tale determinazione discendesse dalla sussistenza del rapporto di coniugio fra il figlio LI OG
AL (odierno ricorrente) e IC IL.
Sennonché è incontestato e documentato che, successivamente al decesso della i coniugi si separarono e, di poi, il Tribunale ER Parte_1
di Patti dispose lo scioglimento del loro matrimonio civile (vedi allegati 20 e
22 al ricorso introduttivo).
Ora, atteso che non è possibile ricostruire quale sarebbe stata la volontà della comodante rispetto all'ipotesi dello scioglimento del vincolo coniugale, in ogni caso, la tesi della resistente, secondo cui il godimento dell'immobile sia vincolato per tutta la durata di svolgimento della sua professione legale, non è
condivisibile per una serie di ragioni.
i) In primo luogo, nella consapevolezza di confliggenti orientamenti sul tema relativo alla sorte del comodato nel caso di morte del comodante (non pagina 11 di 21 espressamente regolata dal codice civile che, invece, nell'art. 1811, disciplina la diversa fattispecie della morte del comodatario), anche a voler seguire la tesi dell'avv. IC per cui il rapporto di comodato non sarebbe cessato alla data del decesso della subentrando gli eredi nell'originaria posizione ER
della comodante, giova osservare che a costoro si sarebbe trasmessa anche la facoltà di chiederne la restituzione a semplice richiesta (ossia il diritto di recesso), come variamente riferito dai testi chiamati a ricostruire le caratteristiche del rapporto;
mentre, qualora si concordasse con la tesi dei resistenti secondo cui, nel contratto di comodato,
la morte del comodante determinerebbe necessariamente la risoluzione del contratto (esattamente come la morte del comodatario), gli eredi del comodante potrebbero legittimamente agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa.
ii) sennonché, a prescindere dall'adesione all'uno o altro dei due orientamenti esposti, appare tranciante notare che “La circostanza che un immobile concesso in
comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo
contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività” (Cassazione civile sez.
III, 18/11/2014, n.24468).
Di seguito si riporta il percorso logico-argomentativo della predetta pronuncia della S.C. per la quale “La Corte d'appello ha correttamente ritenuto
che, anche quando un immobile sia concesso in comodato senza fissazione espressa
d'un termine, l'apposizione d'un termine di durata possa comunque desumersi
pagina 12 di 21 dall'uso cui è destinato il bene.
Ne ha tratto però l'erronea conseguenza che quando l'immobile oggetto di
comodato sia destinato ad un uso specifico, la restituzione potrebbe essere
domandata solo una volta che sia cessato dell'uso cui l'immobile è destinato.
1.3. Tale affermazione della Corte d'appello è erronea in diritto. L'errore in iure
commesso dalla Corte d'appello è consistito nel ritenere che il comodato di un
immobile che sia destinato ad una determinata attività sia implicitamente soggetto ad
un termine di durata corrispondente alla durata dell'attività che vi si svolge.
Questa interpretazione non è consentita dall'art. 1810 c.c.
Tale norma stabilisce infatti una regola, e due eccezioni ad essa.
La regola è che l'immobile concesso in comodato debba essere restituito non appena il
comodante lo richieda.
Le due eccezioni sono:
(a) che sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
(b) che il termine di durata del comodato "risulti dall'uso cui la cosa è destinata".
La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al comodato non sa fissato alcun
termine; quella in cui sia fissato un termine esplicito, e quella in cui sia fissato un
termine implicito.
Il termine di durata risultante "dall'uso cui la cosa è destinata", cui fa riferimento
l'art. 1810 c.c., è un termine implicito. In quanto implicito può non essere previsto
espressamente, ma in quanto termine deve essere inequivoco.
Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di comodato di un immobile destinato ad
ammassare prodotti agricoli all'epoca del raccolto: in una simile ipotesi è innegabile
pagina 13 di 21 che, terminata l'epoca del raccolto, il comodato cessa;
ovvero nel caso di comodato di
un immobile per consentire al comodatario di soggiornarvi durante gli studi
universitari.
L'apposizione al comodato d'un termine derivante "dall'uso cui la cosa è
destinata" non può invece ravvisarsi nel solo fatto che nell'immobile si
svolga una determinata attività, commerciale o di altro tipo: per la semplice
ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile, nel
qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die. Conclusione, quest'ultima, che
snaturerebbe la causa del contratto (il "prestito ad uso" degli antichi) ed
esproprierebbe di fatto il comodante.
Esistono infatti attività il cui svolgimento è necessariamente espressione d'un termine
implicito di durata del comodato (esigenze temporanee, occupazioni stagionali,
necessità transeunti); ed attività che non sono soggette ad alcun termine di durata.
Solo il primo tipo di attività, se svolte nell'immobile dato in comodato, consentono di
ritenere che quest'ultimo sia soggetto ad un termine implicito.
La Corte d'appello ha dunque confuso il termine del comodato col termine dell'attività
che si svolge nell'immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che
nell'immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla
cessazione di quell'attività.
Tale conclusione è tuttavia non solo contraria alla lettera dell'art. 1810 c.c., per
quanto già detto, ma anche insostenibile sul piano logico, perché condurrebbe a
conclusioni aberranti, ed in particolare:
(a) il comodato di immobili destinato ad attività che vi si svolgono sine die, sarebbe
pagina 14 di 21 pur esso sine die;
(b) poiché la destinazione d'uso dipende dalla volontà del comodatario, e poichè non
può concepirsi che un immobile non abbia una destinazione d'uso (sia pure solo di
svago), a seguire il ragionamento della Corte d'appello la durata di ogni comodato
finirebbe per essere rimessa alla volontà mera del comodatario.
Le conclusioni che precedono sono state già più volte affermate da questa Corte:
pacifico, in particolare, è il principio secondo cui il termine del comodato può risultare
dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo "se tale uso abbia in sè connaturata una
durata predeterminata nel tempo". In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di
durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla,
l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un
comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque,
revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (Cass.
civ., sez. 3^, 25-06-2013, n. 15877, nonchè, in precedenza, Cass. civ., sez. un., 09-02-
2011, n. 3168).
1.4. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, in applicazione del seguente
principio di diritto:
La circostanza che nell'immobile dato in comodato sia svolta una attività commerciale
non basta per ritenere quel comodato soggetto ad un termine implicito, ai sensi
dell'art. 1810 c.c., e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la
restituzione dell'immobile sino a che non cessi l'attività in esso svolta”.
E ancora “nel contratto di comodato, il termine finale — che rileva, ai sensi degli art.
pagina 15 di 21 dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé
connaturata una durata predeterminata nel tempo; in tema
di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata,
l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura
un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile
"ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c.” (Cassazione civile sez. VI, 11/03/2011, n.5907).
Le superiori argomentazioni appaiono attagliarsi al caso di specie, non potendosi ritenere, allora, che la durata del rapporto sia stata rimessa sine die
alla mera volontà della comodataria, posto che l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile a studio legale configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad
nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (così come da parte degli eredi del comodante).
5. E' infondata l'eccezione dell'IC secondo cui opererebbe una sorta di prescrizione del diritto dei ricorrenti al rilascio dell'immobile, atteso che,
qualora si qualificasse la disponibilità della res come occupazione sine titulo, si configurerebbe un illecito permanente i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità, con la conseguenza che, in costanza dell'occupazione, non decorrerebbe alcun termine prescrizionale;
mentre, qualora si configurasse l'ipotesi della prosecuzione del rapporto di comodato in capo agli eredi, come sostiene la stessa resistente, giova osservare che, logicamente, nessun termine prescrizionale potrebbe mai pagina 16 di 21 decorrere durante la vigenza del rapporto contrattuale (ancora in essere),
restando fermo che il recesso ad nutum può essere esercitato in qualunque momento e a piacimento proprio perché “ad nutum”.
Conseguentemente, la domanda dei ricorrenti merita accoglimento,
dovendosi condannare la resistente all'immediato rilascio, in loro favore,
dell'immobile per cui è causa.
6. Appare superflua la chiesta prosecuzione del presente giudizio relativamente all'istruttoria afferente al vaglio della domanda di risarcimento dei danni, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare il valore locativo dell'immobile, appare esplorativa, non avendo i ricorrenti introdotto elementi, anche solo indiziari, idonei alla prova del danno subito.
In tal senso, non si individua il profilo impeditivo alla divisione dei beni fra i coeredi discendente dalla disponibilità dell'immobile in capo alla resistente né
è stato allegato quale sarebbe stato l'investimento perduto dai ricorrenti.
Peraltro, anche a voler ritenere che, anteriormente alla proposizione della presente azione e alla presentazione della domanda di mediazione, vi sia stata una richiesta (verbale) di rilascio dell'immobile nell'anno 2011 e/o nell'anno
2014, non può sottacersi che, nelle more, in difetto della produzione di un atto di diffida scritto e in difetto della proposizione di un'azione giudiziaria diretta alla restituzione del bene, si sia determinato un comportamento di
“tolleranza” da parte degli stessi LI, atteso che, quanto meno nella prospettazione contenuta nello stesso ricorso introduttivo, “Il mero dato
oggettivo dell'occupazione senza titolo di un immobile non è di per sé fonte di
pagina 17 di 21 obbligazione risarcitoria o indennitaria, a maggior ragione a fronte di una
condotta di tolleranza da parte del proprietario ed in totale assenza di elementi
di prova in ordine ad una ipotetica incidenza del protrarsi dell'occupazione sulle
condizioni dell'alienazione del bene col consenso del creditore” (Tribunale Bologna
sez. II, 17/05/2024, n.1469).
Ora, sempre seguendo la ragione giuridica posta dai ricorrenti a fondamento della loro pretesa (ovvero il sopravvenuto difetto di titolo), va rammentato che la Suprema Corte (Cass. sent. 14222 del 7.8.12; n. 24100/11) ha ribadito che
“in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui il danno subito
dal proprietario è in re ipsa discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e
dalla impossibilità di conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in relazione
alla natura normalmente fruttifera di esso”.
Tuttavia, condividendosi il ragionamento logico giuridico di cui alla sentenza del Tribunale Roma sez. VI, 15/01/2018, n.1320, del principio sopra espresso dalla Suprema Corte va data adeguata applicazione secondo le stesse indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. III sentenza n. 15757 del
27.7.2015) che ritiene, comunque, necessario l'assolvimento da parte del
danneggiato, quantomeno, di un onere di “allegazione” delle situazioni
fattuali dimostrative dell'esistenza del danno c.d. conseguenza.
Ora, il c.d. danno evento, inteso come lesione della situazione vantata sull'immobile dal titolare, è rappresentato dall'instaurarsi sul bene di una situazione di godimento diretto dell'occupante, che preclude il godimento diretto del titolare e, nel contempo, non gli permette di goderlo pagina 18 di 21 indirettamente, ossia conferendone il godimento, la detenzione, ad altri.
Mentre, il danno evento, come conseguenza in senso patrimoniale, dipenderà
dall'atteggiarsi del godimento del titolare sul bene nel momento in cui si verifica l'occupazione e, successivamente, dipenderà dal verificarsi di situazioni che, qualora l'occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare del bene: esso va, quindi, allegato e dimostrato.
Ciò perché la situazione del titolare che godeva direttamente dell'immobile svolgendovi un'attività e che, dunque, vede preclusa la continuazione di tale possibilità, va differenziata da quella del titolare che non svolgeva alcuna
attività sull'immobile, cioè non esercitava un godimento diretto su di esso e
nemmeno lo godeva indirettamente, cioè riscuotendo un'utilità economica da un terzo (ad esempio, un conduttore), ossia frutti civili, oppure soddisfaceva un'esigenza affettiva o amicale (come nel caso di utilizzazione gratuita da parte di un figlio o di un amico) – circostanza quest'ultima che ricorre nella vicenda a mano.
Al riguardo la Cass. civ. sez. VI, ordinanza n.25898 del 15.12.2016, ha precisato che il danno in re ipsa nelle occupazioni senza titolo va inteso in senso descrittivo, come normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità
stessa di disporre del bene, tale che “non fa comunque venir meno l'onere per
l'attore quanto meno di allegare, ed anche di provare il fatto base da cui il pregiudizio
discende”, ovvero il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe impiegato per una finalità
produttiva (es. locazione).
pagina 19 di 21 Tanto premesso, di tutto ciò non vi è traccia negli atti di parte ricorrente che si
è limitata a chiedere genericamente la condanna della controparte commisurata ad un determinato arco temporale, introducendo, peraltro, un valore locativo del bene (€ 500,00 mensili) che risulta sottratto a qualunque ancoraggio documentale e pure indiziario.
Sicché, in difetto di qualsivoglia elemento, anche solo embrionale, nelle allegazioni dei ricorrenti, la chiesta CTU appare esplorativa.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria va rigettata.
7. Stante la reciproca soccombenza fra le parti rispetto a domande (l'una di rilascio dell'immobile; l'altra di risarcimento del danno) che appaiono economicamente equivalenti, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate ex art. 92 comma II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 1529/2023 R.G., disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1. In accogliento della domanda di parte ricorrente, condanna la resistente all'immediato rilascio, in favore di LI OG AL e
LI RI AR, in proprio e quali coeredi della madre ER
, dell'immobile iscritto nel catasto fabbricati del Comune di Capo
[...]
d'Orlando, foglio 21 particella 397 Sub 17, consistenza n. 3 vani, via Nino
Bixio n. 10 piano terra (entrando a destra), libero e sgombro da persone e cose;
2. Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda risarcitoria dei pagina 20 di 21 ricorrenti;
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 281
terdecies c.p.c.
Patti, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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1809 e 1810 c.c., ai fini della restituzione del bene in oggetto — può risultare