Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. VALLEFUOCO MARIA TERESA che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova ripercorrere la vicenda processuale
Con ricorso al Tribunale di Cuneo la ricorrente esponeva
- di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento graduatorie di istituto III fascia,
ex D.M. n.50 del 3.3.2021, personale ATA aa.ss. 2021/2024, per profili di Assistente Ammi-
nistrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico in quanto in possesso dei titoli:
- Diploma di maturità conseguito presso l'I.I.S. Grandis di Cuneo nel 2002 – votazione
62/100;
- certificazione informatica PEKIT conseguita il 20.4.2021;
- diploma di qualifica triennale “Operatore dei Servizi di Ristorazione”, conseguito nell'anno
1
- attestato superamento esame corso di O.S.S. n.7 di 1000 ore, delibera n.60/2006 Regione
Campania, conseguito nell'anno 2009 presso ISIF Montessori di RC (BN);
- di essere stata inserita nelle seguenti graduatorie:
- Collaboratore Scolastico con p. 11,30;
- Assistente Amministrativo con p. 6,80;
- Assistente Tecnico con p. 6,80
- di aver, nell'a.s. 2021-2022 sottoscritto contratto di lavoro dal 5.10.2021 al 31.12.2021 pres- so l'I.C. di Cervasca;
dal 13.1.2022 al 31.3.2022 e dall'1.4.2022 all'8.6.2022 presso l'I.C. di
Cuneo; nell'a.s. 2022-2023 risultava destinataria di contratto a tempo determinato presso l'Istituto “E. De Amicis” di Cuneo, dal 20.9.2022 al 30.6.2023, tutti in qualità di Collaborato-
re Scolastico.
-che in data 24 gennaio 2023 con decreto prot. n. 318 il D.S. dell'I.C. di Cervasca, nel quale si dava atto della stipula del contratto determinato quale “collaboratore scolastico in data
5/10/2021, con contestuale presa di servizio, prot. n. 4402/VII.02 e della RICHIESTA alla
Regione Campania, con le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la conferma scritta di quanto dichiarato dall'aspirante medesima relativamente al Titolo di accesso di “
Diploma di qualifica professionale triennale, “Operatore dei Servizi di Ristorazione – Settore
Cucina”, L.R. 19/1987 – DD 38/2007, corso svoltosi dal 6/12/2007 al 18/04/2008, diploma conseguito nell'a.s. 2012/2013, con votazione 100/100, presso il Centro scolastico paritario
“Luca Pacioli” di LA (NA), si dava atto di plurime richieste anche telefoniche e a mezzo
pec; che era pervenuta la seguente documentazione :
“• Accertamento Status di scuola paritaria e deposito atti inerente all'Istituto “Luca Pacioli” di
LA inviato dall' Controparte_2
Istruzione non statale, a firma della Dirigente, dott.ssa in data
[...] Persona_1
4/11/2022, prot. 41744, in cui si dichiara che l'Istituto in oggetto è cessato il giorno
1/09/2013, e che gli atti relativi furono assegnati all' . ” con Controparte_3 CP_4
sede in LA (NA), ma che nonostante gli innumerevoli solleciti e la nomina di un commissa-
Parte rio ad acta, la gestione non ha provveduto alla consegna degli atti, come segnalato dall'
stesso alla procura della Repubblica.
2 • Comunicazione inviata dalla Parte_3 [...]
Parte_4
[.
, a firma congiunta del Direttore Generale, dott.ssa , e del funzio- Controparte_5
nario delegato, dott. , prot. 2022.0624389 del 16/12/2022, in cui si dichiara Persona_2
che né il Certificato di Diploma di Qualifica Professionale per “Operatore dei Servizi di Ri-
storazione – Settore Cucina” conseguito presso l'ente Centro Scolastico Paritario “Luca Pa- cioli” di LA (NA) nell'a.s. 2012/2013, né eventuali riferimenti ad esso risultano rintracciabi-
li nei registri riferibili al periodo interessato;
nella stessa, si rileva inoltre che quanto dichiara- to in merito all'autorizzazione con Decreto Dirigenziale n. 38 del 18/04/2007 risulta non cor-
rispondere ad atti della Direzione Generale della Regione Campania e che il DD n. 38, datato
18/05/2007, non è riferibile al certificato prodotto, in quanto né l'ente erogante, né la tipolo-
gia di qualifica professionale dichiarata sono interessati dal decreto citato. RICHIESTA alla
Regione Campania, con le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la conferma scritta di quanto dichiarato dall'aspirante medesima relativamente ai Titoli aggiunti-
vi/Qualifiche, Attestato per superamento esame conclusivo del corso O.S.S. N. 7 di 1000 ore, delibera/decreto n. 60 del 28/10/2006 della Regione Campania, conseguito nell'anno 2009, presso l'ISIF Montessori di RC (BN) con primo invio in data 26/10/2021 prot.
4732/VII.01 e ultimo sollecito scritto in data 13/01/2023, supportata da svariati contatti tele-
fonici e solleciti via pec
• Controparte_6
, a
[...]
firma congiunta del Dirigente, dott. del Funzionario, dott. Controparte_7 Controparte_8
, e dell'Istruttore Amministrativo, dott. , prot. 202 2.0534978, in cui
[...] Parte_5
si dichiara che dall'anno 2008 al 2013 non sono stati autorizzati in Regione Campania corsi di
O.S.S., con ulteriore precisazione ricevuta in data 13/01/2022 che ribadisce che in riferimento a quanto già dichiarato, se l'attestato riporta che è stato conseguito presso la Regione Campa-
nia sicuramente lo stesso non è valido.
• Comunicazione prot. 633/2023 del Nuovo Istituto Montessori che ha recepito tutta la docu-
mentazione del liquidato ISIF Montessori di RC (BN) che il Certificato attestante il superamento esame conclusivo del corso O.S.S. N. 7 di 1000 ore,delibera/decreto n. 60 del
3 28/10/2006 della Regione Campania, conseguito nell'anno 2009, presso l'ISIF Montessori di
RC (BN), si riferisce in realtà ad un corso stanziato e convenzionato dal Comune, inerente i servizi domiciliari di “Assistenza agli anziani e ai disabili”, con validità esclusiva-
mente ai fini dei servizi domiciliari, pertanto non costituisce punteggio alcuno nelle graduato- rie del personale ATA”.
Pertanto, veniva disposto il depennamento della ricorrente dalle graduatorie di Istituto di III
fascia personale ATA per il triennio 2021/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico in quanto il titolo di accesso per l'inserimento nelle graduatorie provinciali III fascia della sig.ra per il profilo di non era ritenuto valido così come non lo era il titolo Parte_1
aggiuntivo inerente alla qualifica di O.S.S. valida ai fini del punteggio;
con il citato decreto il D.S. dichiarava, inoltre, “che – così come citato nell'art. 6c. 15 del D.M. 50/2021 – il servi-
zio prestato dal 5/10/2021 ad oggi, 19/01/2023, verificata la non veridicità del Titolo di ac-
cesso dichiarato, si intende prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso risulta valido ai soli fini economici, ma non sarà menzionato nell'attestato di servizio e non darà diritto all'attribuzione di alcun punteggio.”.
Con nota n.327 del 24.1.2023, la D.S. dell'Istituto di Cervasca convalidava il punteggio asse- gnato alla ricorrente per l'inserimento delle graduatorie per Assistente Amministrativo (p.
6,80) e Assistente Tecnico (p. 6,80).
Con decreto n. 239 del 24.1.2023 il D.S. del di Cuneo disponeva Controparte_9
l'annullamento ai soli fini giuridici del contratto a tempo determinato stipulato con la ricor-
rente, con risoluzione economica dal 25.1.2023.
In diritto, rivendicava: a) il diritto di permanere nelle graduatorie di istituto – profilo Colla-
boratore scolastico sia per essere comunque in possesso di titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico ( vale a dire diploma di maturità conseguito nel 2002 presso l'I.I.S. Grandis di Cuneo) sia perché non poteva esserle addebitato la ritenuta invalidità del diploma di qualifica di operatore dei servizi di ristorazione, consegui- to dalla ricorrente nell' a.s. 2012-2013 presso la scuola paritaria Pacioli di LA, sicchè le sue autodichiarazioni non eran certo mendaci né potevano esserle addebitati eventuali vizi del procedimento amministrativo;
b) che il servizio prestato come Collaboratrice scolastica nell'a.s. 2021 - 2022 e nell'a.s. 2022-2023 non poteva non considerato ai fini del punteggio,
4 richiamando all'uopo l'art.6 del D.M.50/2021, essendo comunque munita di valido titolo di studio dato dal diploma di maturità 2022.
Chiedeva pertanto di essere autorizzata alla notifica ex art 151 cpc vertendosi in ipotesi di liti- sconsorzio necessario vertendo la causa su modifiche di graduatorie d'istituto – personale
ATA , e nel merito che il Tribunale statuisse:
“1)- accertare e dichiarare, previo annullamento del provvedimento di depennamento dalla graduatoria ATA – profilo Collaboratore Scolastico, il diritto della ricorrente alla permanenza nella stessa graduatoria con ordine all'Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria di IIIa fascia del personale ATA per il detto profilo con lo stesso punteggio di quello posseduto al momento della risoluzione o con punteggio diverso meglio visto dal giudicante;
2)- riconoscere la validità, anche i fini giuridici, di tutto il servizio svolto dalla ricorrente e si- no al termine del contratto (30.6.2023) o comunque sino alla risoluzione del contratto”
Il si costituiva in giudizio resistendo alla domanda per le ragio- Controparte_10
ni che si sintetizzano: il diploma di maturità conseguito dalla ricorrente nel 2002 presso l'istituto Grandis di Cuneo è ininfluente perché non “utilizzato” dalla ricorrente per la do-
manda di inserimento nelle graduatorie personale ATA;
gli accertamenti doverosamente fatti dall' avevano portato ad accertare la non veridicità del titolo Controparte_11
di accesso (Diploma di qualifica professionale “Operatore dei servizi di ristorazione – Settore cucina” dichiarato dalla ricorrente) per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia,
per il profilo di Collaboratore scolastico e la non veridicità del Titolo aggiuntivo inerente alla qualifica di O.S.S. valida ai fini del punteggio, per essere l' di Controparte_12
LA è cessato il giorno 1/09/2013 ( data compatibile con il periodo di frequenza indicato dal- la ricorrente) che gli atti relativi erano stati assegnati all'Istituto Statale “G. Bruno – M. Fio- re” con sede in LA (NA) ma che, nonostante gli innumerevoli solleciti e la nomina di un commissario ad acta, la gestione dell' “Luca Pacioli” di LA non aveva Controparte_12
Parte provveduto alla consegna degli atti, come segnalato dall' stesso alla procura della Re-
pubblica; perché, come da nota della Giunta della Campania, Direzione Generale CP_2
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, prot. 2022.0624389 del 16/12/2022 , né
il Certificato di Diploma di Qualifica Professionale per “Operatore dei Servizi di Ristorazione
5 – Settore Cucina” conseguito presso l'ente Centro Scolastico Paritario “Luca Pacioli” di LA
(NA) nell'a.s.2012/2013, né eventuali riferimenti ad esso risultano rintracciabili nei registri riferibili al periodo interessato;
nella stessa nota si rilevava, inoltre, che quanto dichiarato in merito all'autorizzazione con Decreto Dirigenziale n. 38 del 18/04/2007 risultava non corri-
spondere ad atti della Direzione Generale della Regione Campania e che il DD n. 38, datato
18/05/2007, non è riferibile al certificato prodotto, in quanto né l'ente erogante (Centro Scola- stico Paritario “Luca Pacioli” di LA), né la tipologia di qualifica professionale (“Operatore
dei servizi di ristorazione –Settore cucina”) dichiarata sono interessati dal decreto citato;
per-
ché, come da nota della Pt_3 [...]
, prot. 2022.0534978 (doc. Controparte_6
2), in cui si dichiara – con riferimento a quanto dichiarato dalla ricorrente relativamente al ti- tolo aggiuntivo “Attestato per il superamento esame conclusivo del corso O.S.S. N. 7 di 1000 ore, delibera/decreto n. 60 del 28/10/2006 della Regione Campania, conseguito nell'anno
2009, presso l'ISIF Montessori di RC (BN)” – che dall'anno 2008 al 2013 non sono stati autorizzati in Regione Campania corsi di O.S.S., e ulteriore precisazione in data
13/01/2022 che ribadisce che, se l'attestato riporta che è stato conseguito presso la Regione
Campania, sicuramente lo stesso non è valido;
perché, come da nota prot. 633/2023 del
“Nuovo Istituto Montessori” (doc. 3), che detiene tutta la documentazione del liquidato “ISIF
Montessori” di RC (BN), in cui si dichiara che il Certificato attestante il supera- mento dell'esame conclusivo del corso O.S.S. N. 7 di 1000 ore, delibera/decreto n. 60 del
28/10/2006 della Regione Campania, conseguito nell'anno 2009, presso l'ISIF Montessori di
RC (BN), si riferisce in realtà ad un corso stanziato e convenzionato dal Comune, inerente i servizi domiciliari di “Assistenza agli anziani e ai disabili”, con validità esclusiva-
mente ai fini dei servizi domiciliari: lo stesso, pertanto, non attribuisce alcun punteggio nelle graduatorie del personale ATA.
Conseguentemente, nell'esercizio del potere di autotutela della P.A. finalizzato alla salva-
guardia del pubblico interesse, al ripristino della legalità e anche alla tutela degli altri aspiranti alla utile posizione in graduatoria, l'I.C. di Cervasca aveva depennato la ricorrente dalle gra- duatorie d'istituto di III fascia personale ATA per il triennio 2021/2024 per il profilo di Pt_6
laboratore Scolastico decretando che il servizio prestato dal 5/10/2021 al 19/01/2023 si inten-
6 deva prestato di fatto e non di diritto, senza diritto all'attribuzione di alcun punteggio.
Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa.
Si osserva
Va premesso che, in base ai generali criteri di ripartizione dell'onere probatorio, spetta a colui che chiede l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito nella graduatoria l'onere di provare il possesso del titolo di studio idoneo e valido ai fini dell'inserimento, e che, essendo questo conseguito non presso un istituto statale, soggetto e dipendente direttamente dal Mini- stero dell'Istruzione, bensì presso un istituto paritario, non può gravare sull'amministrazione scolastica la prova dell'insussistenza del titolo medesimo.
Nel caso di specie, rilevata l'irrilevanza del titolo di studi dato dal diploma di maturità 2002 presso l'istituto Grandis di Cuneo perché non “utilizzato” per la domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA, può affermarsi come incontestato che la ricorrente non sia in possesso del diploma di qualifica, indicato quale titolo di studio di accesso.
Innanzitutto, va detto che il diploma costituisce atto pubblico tipico: esso riveste fede privile-
giata, se ed in quanto redatto da parte di soggetto munito del potere di emanarlo e nel ri-
spetto delle formalità prescritte dalla normativa e quindi da ritenersi essenziali per il perfe- zionamento dell'atto: solo ove siano state rispettate tali formalità, da porsi in essere eviden-
temente nel momento in cui il diploma viene redatto dal pubblico ufficiale, possono essere riconosciuti il valore e l'efficacia propri del titolo di studio.
Pertanto, nel caso specifico, il diploma riveste valore non solo ricognitivo dell'avvenuto cor-
retto svolgimento degli esami con esito positivo, ma anche e soprattutto valore costitutivo del titolo di studio e/o professionale conseguito.
Tanto risulta chiaro ove si guardi alla normativa che regolamenta il conseguimento dei titoli di studio di istruzione secondaria superiore.
In particolare, a norma dell'art. 199, comma 6, D.Lgs. n. 297 del 1994, ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 il quale prevede che “
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esamina-
trice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati du-
7 plicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché' l'interessato o, se questi è mi-
nore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un cer-
tificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita
menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. So-
no disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. … “.
La Circolare Ministeriale n. 266 del 6/9/1991 in materia di diplomi, certificati provvisori e certificati definitivi prevede:
1) il rilascio di Certificati provvisori, “In mancanza di modelli di diploma … dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati.
Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rila-
sciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore”. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma ori-
ginale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provviso-
rio. Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente 1″ ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (“Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi”);
2) il rilascio di Certificati sostitutivi del diploma originale per il caso di smarrimento, di-
struzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale: per tali certifi- cati si ricorda che, tra l'altro, gli stessi devono contenere la seguente dichiarazione “il
presente certificato, che si rilascia a norma della L. 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce
a tutti gli effetti il corrispondente diploma”.
3) Il rilascio, in numero illimitato, di certificati semplici, attestanti l'avvenuto consegui- mento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell'istituto
8 scolastico: tali certificati (tra gli altri) di qualifica professionale possono essere rila- sciati “ai sensi della L. 7 febbraio 1969, n. 15” “a richiesta degli interessati, senza li-
mitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti”, ” i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il docu-
mento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha con-
seguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio
è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lette-
re, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio.
… il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto”.
Dal quadro normativo evidenziato emerge pertanto che i diplomi sono di attribuzione esclusi- va dei Presidenti della Commissione d'esame, unico soggetto legittimato alla loro firma e so- no, ove possibile, rilasciati nel corso della sessione d'esame; solo qualora i diplomi non siano disponibili il Presidente può delegare per iscritto il dirigente scolastico della sede al rilascio successivo;
in tal caso la firma del dirigente riporta la dizione “per il presidente..”; ogni sede d'esame ha la responsabilità della tenuta del registro di carico e scarico dei diplomi, in cui è
indicato il numero progressivo di ciascun diploma, e le indicazioni essenziali relative al tito- lare, al presidente della commissione d'esame, e alla votazione;
ogni diploma riporta, sul re-
tro, la data di consegna al titolare ed il numero progressivo assegnato sul registro dei diplomi;
solo in mancanza dei modelli può essere rilasciato certificato provvisorio, ugualmente nume-
rato e registrato;
ove il diploma contenga degli errori, non può essere corretto, dovendo esse- re “annullato” – se ancora non consegnato – ovvero “rettificato”, successivamente, con ap-
posita specifica procedura.
Le ordinanze ministeriali annuali “rammentano” poi espressamente che “i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - […] -devono riportare,
a pena di nullità, la dicitura < pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi >> “, e che “tale dicitura, in- vece non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato,
9 in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio”.
Tanto basta a qualificare senza dubbio il diploma – quale unico originale – come atto pubbli-
co costitutivo del titolo di studio, che non ammette equipollenti.
Ed invero, solo in ipotesi di smarrimento, furto o distruzione del diploma in originale può ot- tenersi certificato sostitutivo, unico documento che riveste lo stesso valore dell'originale, da rilasciare anch'esso in un unico esemplare;
come pure in esemplare unico, come sopra osser- vato, debitamente registrato e numerato, deve essere l'eventuale certificato provvisorio rila-
sciabile in ipotesi di mancanza dei modelli .
Premesso tale inquadramento di ordine generale, ciò che risulta nel caso di specie è che la ri- corrente non è in possesso del titolo di studio dichiarato all'atto della domanda e che il titolo non esiste.
Tale dato di fatto non appare in alcun modo superabile.
La decisione assunta pertanto della P.A. di depennare la ricorrente dalle graduatorie appare allora pienamente legittima, così come lo sono le determinazioni assunte dalla P.A. a cascata e in conseguenza del depennamento.
Il ricorso va quindi respinto.
La non uniformità della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni dedotte in causa giu-
stifica la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o as-
sorbita,
respinge il ricorso di Parte_1
compensa le spese di lite.
Cuneo 29.1.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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