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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2513/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7614/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
P.IVA_1l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173908888000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17604/2025 depositato il
16/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AdER e all'AdE DP II – ufficio del territorio 3, la P.IVA_1 nella persona dell'amministratore unico Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 01739088 88 000, notificatale il 29/01/2025 a mezzo pec, relativa a sanzioni e interessi riferiti ad un controllo, ex art. 36 bis DPR 600/1973.
Si è costituita la sola AdER osservando che le eccezioni della contribuente relative alla violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nonché all'asserita lesione del diritto di difesa debbono tutte ritenersi rivolte all'ente creditore. Deduceva, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, non grattandosi di questioni direttamente afferenti l'atto impugnato bensì il merito della pretesa.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e ne va disposto l'accoglimento, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, il controllo è relativo al Modello Nominativo_1 2022 presentato per l'anno 2021, che ha dato origine alla comunicazione numero 21550482216.
La comunicazione, elaborata il 05/03/2024, effettivamente non risulta notificata alla società ricorrente.
La cartella di pagamento rileva una serie di ritardi, nel versamento delle imposte di cui al modello Unico
2022 e di conseguenza contesta al ricorrente sanzioni ed interessi per euro 2.019,98
Dalla visura del cassetto fiscale, però, risulta che il ricorrente ha effettuato tutti i versamenti dovuti, in relazione al modello dichiarativo Unico 2022. In particolare, le rate da 1 a 3, del saldo e del primo acconto Ires, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, e la rata 4 con versamento nei termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti, in solido tra loro, alle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in euro 350,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7614/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
P.IVA_1l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173908888000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17604/2025 depositato il
16/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AdER e all'AdE DP II – ufficio del territorio 3, la P.IVA_1 nella persona dell'amministratore unico Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 01739088 88 000, notificatale il 29/01/2025 a mezzo pec, relativa a sanzioni e interessi riferiti ad un controllo, ex art. 36 bis DPR 600/1973.
Si è costituita la sola AdER osservando che le eccezioni della contribuente relative alla violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nonché all'asserita lesione del diritto di difesa debbono tutte ritenersi rivolte all'ente creditore. Deduceva, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, non grattandosi di questioni direttamente afferenti l'atto impugnato bensì il merito della pretesa.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e ne va disposto l'accoglimento, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, il controllo è relativo al Modello Nominativo_1 2022 presentato per l'anno 2021, che ha dato origine alla comunicazione numero 21550482216.
La comunicazione, elaborata il 05/03/2024, effettivamente non risulta notificata alla società ricorrente.
La cartella di pagamento rileva una serie di ritardi, nel versamento delle imposte di cui al modello Unico
2022 e di conseguenza contesta al ricorrente sanzioni ed interessi per euro 2.019,98
Dalla visura del cassetto fiscale, però, risulta che il ricorrente ha effettuato tutti i versamenti dovuti, in relazione al modello dichiarativo Unico 2022. In particolare, le rate da 1 a 3, del saldo e del primo acconto Ires, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, e la rata 4 con versamento nei termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti, in solido tra loro, alle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in euro 350,00, oltre accessori di legge, se dovuti.