Articolo 2 della Legge 6 giugno 1961, n. 513
Articolo 1
Versione
15 luglio 1961
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 luglio 1961