Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26804/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.E.Soprano c/o cui elett.te domicilia, co- Parte_1
me in atti,
-ATTORE-
e
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rap-
presentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo dell'Avvocatura regionale, giusta procu-
ra generale ad lites indicata, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Con citazione notificata il 5/11/21, , dipendente ministeriale già coman- Parte_1
dato presso la si opponeva alla ingiunzione di pagamento di euro Controparte_1
18.379,14 emessa in suo danno ex art. 2 RD 639/1910 deducendone in sintesi la matu-
rata prescrizione quinquennale, l'erroneo computo della relativa attività fatta decorrere dall'anno 2009, il fatto che, inoltre, il reso provvedimento monitorio era viziato da difet-
to di motivazione e che, infine, ne era stato in ogni caso leso il suo legittimo affidamen-
to a mantenere per sé dette poste economiche acquisite -appunto- in corrispettivo delle prestazioni comandate, evidenziando altresì esso istante, da ultimo, la più ampia infon-
datezza di merito della emessa ingiunzione pecuniaria di cui, pertanto, chiedeva la revo-
ca o l'annullamento (v., amplius, atto introduttivo).
La all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della esercitata opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. compar-
sa di risposta in atti).
In effetti, dalle molteplici buste o schede-paga versate in atti dallo stesso ente regionale emerge, univocamente, che le attività in questione -ed i connessi pagamenti mensili- de-
corressero dall'anno 2012 e non già da detto 2009, e fino all'anno 2018, con l'effetto che il computo economico di specie sia dunque avvenuto, come si vedrà più avanti, solo sulla base di siffatti statini, esclusi altresì vari intervalli temporali -dalvia via succeduti-
si.
Riepilogando, sempre sinteticamente, le suaccennate o richiamate istanze ed eccezioni oppositorie, anche se in ordine qui di seguito variato, ne emerge :
1-la prescrizione quinquennale/decennale del diritto alla restituzione delle somme corri-
sposte; questione ripetibilità/irripetibilità;
2-retroattività/irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della n. 20/2002 (articolo 2), trattandosi tra l'altro di rapporti risa- Controparte_1
lenti e consolidati;
3-violazione e falsa applicazione della procedura ex ART. 2 R.D. 639/1910 – difetto di motivazione e assoluta genericità dell'ingiunzione che, tra l'altro, non specifica periodi ed importi delle somme pretese;
4-questione del legittimo affidamento.
Rispetto a tale sintetizzato catalogo delle sollevate questioni giuridiche attoree, come poi ex adverso eccepite e replicate, giova anzitutto riportare il preliminare excursus giu-
risprudenziale che ha condotto alle determinazioni regionali oggi impugnate. In partico-
lare, la vicenda in esame trae origine dalla declaratoria di incostituzionalità (delle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003) intervenuta in virtù di sentenza della Consulta n.
146/2019. Invero, come già peraltro analogamente rilevato in altre pronunce della se-
zione, la Corte dei Conti/Sez. regionale di controllo per la più avanti indica- CP_1
ta, rilevava -in sede di parifica di bilancio sul rendiconto 2015/2016- l'intervenuto esborso di consistenti somme erogate -al personale in servizio a titolo di comando pres-
so il Consiglio regionale- a titolo di indennità, secondo le previsioni di cui alle ricordate leggi regionali, sollevandone questione di costituzionalità. A riguardo, l'investita Corte
Costituzionale rappresentava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, isti-
tuiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei
dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato
o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in
servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di
assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla
decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione re-
gionale di controllo per la aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di CP_1
indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni,
peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto,
cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse de-
stinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il
merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie
dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme ge- nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte col-
lettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da
precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle
risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale di comparto – che individua puntualmente le risorse aggiuntive da
destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e 17
del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Re-
gioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e
autonomie locali) e le àncora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi mi-
glioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di
qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche plu-
riennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di
controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) –
si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali
evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento
economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i
criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la ri-
serva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017;
n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la di-
sciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche
regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva»
nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo
rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato
dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destina-
zione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti
nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure ne-
goziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato
«[i] due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel
settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Mi-
nistero e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla CP_2
contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di
contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle
norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha deter-
minato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regio-
nale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di
dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato
della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non
autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrat-
tazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Es-
sa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pub-
blico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che con-
nette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la
tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello speci-
fico caso sottoposto al vaglio di questa Corte” (CorteCost. 146/2019 cit.; enfasi aggiun-
te). A seguito di siffatta pronuncia, come accennato, la Corte dei Conti emanava quindi la Decisione n. 172/2019/PARI ed analoga Decisione n. 217/2019/PARI con le quali,
per l'appunto, non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo altresì il recupero del credito dell'Amministrazione, in ordine agli emolumenti non dovuti, nei confronti dei relativi percettori. Sicchè, in forza ed in conseguenza delle indicate pronunce e deter-
minazioni, la ha quindi azionato le proprie pretese restitutorie avver- Controparte_1
so coloro che avevano ricevuto remunerazioni accessorie per le attività lavorative svolte in base alle ripetute leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituziona-
li.
Può dunque dirsi, anche in riferimento al premesso punto “2”, che la l'illegittimità
dell'apprensione opera, infatti, retroattivamente, essendo senz'altro condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o
perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine
causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in
virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto mede-
simo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al di-
ritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo
dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che sta-
biliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi” (così, in mo-
tivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084; in senso analogo già Cass. Sez. 3,
sent. 20 dicembre 1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Non-
dimeno, se l'ipotesi della “conditio ob causam finitam” è ravvisabile, di regola, quando
il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o
inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28
maggio 2013, n. 13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che
occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante
la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remune-
rare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con
effetto “ex tunc”, tale pagamento” (così, in parte motiva, Cass. n. 3314/2020; enfasi ag-
giunte). Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano infatti la nor-
ma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipenden-
temente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazio-
ne della decisione. A ben vedere, la regola per cui gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia già formato il giudicato, o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali,
decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'illegittimità. Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10 è
enunciato il principio secondo cui “e' pacifico che l'efficacia delle sentenze di accogli-
mento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque
divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroat-
tività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di
quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n.
139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014)” (cfr. anche CorteCost.
224/20). Ma nel caso di specie il consolidamento di situazioni giuridiche -
ipoteticamente intervenuto medio tempore- non risulta idoneamente allegato e dedotto.
Ne consegue che alcun avallo di legittimità può discendere da atti regolamentari o gene-
rali, nelle specie delibere del Consiglio regionale, ovvero da atti negoziali, quali gli ac-
cordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale -dichiarata appunto illegittima- e che, quindi, risul-
tano travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità. Parimenti, non risulta do-
tato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041 c.c. (v. oltre).
Quanto poi al profilo dell'eccepita prescrizione/ripetibilità, di cui al premesso punto
“1”, più avanti considerata rispetto al caso di specie, va in generale premesso che il suo decorso non è (e non è stato) impedito dalla vigenza delle leggi poi dichiarate incostitu-
zionali, atteso che «le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata
la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite
dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi
per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione de-
finitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale,
dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia de-
corso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi.
Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costitui- sce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata
dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è im-
putabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato
decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla
data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale» (v. Cass.
19/05/2000, n. 6486; in senso conforme: Cass. 13/01/2021 n.386; Cass. 15/03/2001, n.
3796; Cass. 05/06/1998, n. 5577; Cass. 27/01/1993, n. 986; Cass. 19/02/1987, n. 1814).
Va poi in altro senso evidenziato che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito inizia a decorrere dal giorno della dazione effettiva delle spet-
tanze (cfr. Cass. 15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651), mentre rispetto all'azione ex art. 2041 cod. civ., esso decorre dal verificarsi della doppia vicenda arric-
chimento–diminuzione patrimoniale che, nel caso in esame, si è comunque avuta con il pagamento degli emolumenti lavorativi, poi chiesti in restituzione dalla Tanto CP_1
premesso, occorre anzitutto rilevare che l'idonea interruzione del tempo prescrizionale si è qui in ogni caso verificata con la notifica ingiuntiva dell'ottobre 2021, funzionale come tale a generare, a ritroso, siffatta vicenda interruttiva fino all'ottobre 2011 : atteso che dall'espletato controllo contabile d'ufficio -cioè i premessi e dettagliati statini/paga-
risulta che il primo effettuato pagamento -ingiunto in restituzione- rimonta al febbraio
2012, ne discende allora che, a partire da detto ottobre2011 fino all'ottobre 2021, non sia dunque maturato alcun termine decennale di estinzione del credito, con l'effetto che la somma prevista in sede regionale sia ancora dovuta (quanto alla prescrizione decen-
nale della ripetizione anche laddove si tratti -come nella specie- di somme erogate men-
silmente, v. ad es. Cass. 28436/19).
In ordine poi al premesso punto “3”, denunciante difetto di motivazione e genericità
dell'impugnata ingiunzione pecuniaria, occorre anzitutto dire che la procedura ex art. 2
RD 639/1910 risulta qui ritualmente eseguita e poi notificata, rilevando sul punto che la sua adozione può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr.
Cass. 22722/23 secondo cui tale procedura di recupero è adottabile, oltre che per entrate di diritto pubblico, anche appunto per crediti nascenti da rapporti di diritto privato),
come nel caso di una (debita) restituzione pecuniaria a favore della P.A., ex art. 2033
cit., scaturente addirittura da pronunce costituzionali e contabili. In secondo luogo, non appare riscontrabile nemmeno la dedotta evidente genericità provvedimentale in quanto la motivazione dell'atto amministrativo, come è noto, può essere estesa ed operare an-
che per relationem purchè, in essa, vengano indicati gli estremi degli atti o provvedi-
menti richiamati cui l'ingiunzione si riferisca (cfr. CdS. 226/20, 817/20), e purchè essi siano a disposizione se richiesti : ebene, il provvedimento ingiuntivo fa riferimento agli atti d'ufficio che poi, nel deposito giudiziale, si identificano nei suaccennati statini-
paga, o atti ad essi corrispondenti sul piano contabile, di pregevole dettaglio, ed in ovvio possesso originario -essi o buste/paga corrispondenti- del comandato . Il Persona_1
tutto, come si è visto, in uno alle indicate sentenze delle Corti superiori dalle quali è di-
sceso, nell'an, il diretto obbligo restitutorio, al netto del depurato 48,64% computato sul lordo. Tutto ciò indica pertanto, nell'insieme, le modalità di computo e la ricostruibile entità complessiva del ridotto importo da acquisire, dunque, in ripetizione.
Rispetto al detto punto “4”, in collegamento, deve inoltre evidenziarsi che in corso di giudizio è intervenuta la Corte Costituzionale fissando i principi cui l'ordinamento ge-
nerale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c., applicabile nella specie, in riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti, precisando in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, quindi, all'art. 117, primo comma. Infatti, nella più re-
cente sentenza n. 8/2023, la Consulta evidenzia che la “…Corte EDU nell'ambito della
ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stre-
gua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU… [secondo cui] “«ogni persona
fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando pro-
prio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo
(«legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice
speranza o aspettativa di mero fatto («hope»)”…L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della presta-
zione percepita dal privato”. Inoltre, la CorteCostituzionale, in ordine al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esi-
genze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affida-
mento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure del Giudice europeo, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezza-
mento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e indivi-
duale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In defini-
tiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legit-
timo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di
natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”. La Corte costituzionale
8/23 ha altresì riscontrato la circostanza che “l'ordinamento nazionale delinea un qua-
dro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contra-
sto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato pa-
rametro convenzionale interposto…” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retri-
butive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive,
che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., ri-
ferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di
fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive,
previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità
dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggetti-
vo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non
dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi
dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era
in buona fede, dal giorno della domanda»” (sulla natura non retributiva delle indennità
ripetibili in rassegna, v. oltre). In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha inoltre af- fermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione
di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto
pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per
individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens
e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-
persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ra-
gione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi ge-
nerali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamen-
to, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giuri-
sprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o pre-
videnziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì
da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affida-
mento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che,
a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la
Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa ef-
fettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o
fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa pre-
visione di una clausola di riserva di ripetizione”. Quanto all'apparato rimediale appron-
tato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità ad evitare il con-
trasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha ancora osservato che “Un primo fondamentale
ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di
cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo
le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede og-
gettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la
sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze
concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che
possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripeti- zione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente,
quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide
bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spet-
tanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare
la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-
patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che
riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fin-
tantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede og-
gettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n.
7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993,
n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la con-
siderazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a va-
lorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della pre-
stazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria
che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento -
la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesi-
gibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debito-
re, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di
valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”. In conclusione, la Consulta ha enunciato il criterio per cui “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul pre-
supposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite
la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo
conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di
particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti
inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi,
a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. La CorteCostituzionale,
già in passo precedente della medesima pronuncia 8/2023, ha precisato inoltre che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ri- tenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo
in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto”, altresì rilevan-
do, con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Sta-
to, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787
e 28 maggio 2001, n. 2899), che, si ripete, solo “in presenza di particolari condizioni
personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona
fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una ine-
sigibilità temporanea o finanche parziale”. Ciò significa che l'irripetibilità costituisce l'estrema ratio che non potrà mai riguardare l'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che la invoca, non essendo sufficiente allo scopo far riferimento alla natura del credito per retribuzioni. Queste conclusioni consentono inoltre di esclu-
dere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività del cennato art. 2041 c.c.
dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività
svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A : più
precisamente, invero, come appunto si legge nel recente App.Napoli Lav. del 4/2/25,
“…Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata
operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere
un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiu-
stificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte
dell'ente è, pertanto, legittima.”. In definitiva, prendendo le mosse dalla eccepita pre-
scrizione quinquennale/decennale, occorre osservare che il pagamento in parola costi-
tuisce un trattamento accessorio risolto neutramente in sede giurisprudenzia-
le/costituzionale come vicenda di indebito oggettivo da ripetere ex art. 2033 c.c., vicen-
da per la quale invece, secondo corrente interpretazione, sussiste la già detta prescrizio-
ne decennale a decorrere dai rispettivi originari pagamenti, oggi pretesi in restituzione
(da ultimo, in generale, v. ad es. Cass. 23419/23, secondo cui il credito ex art. 2033 c.c.
della P.A. è appunto soggetto a prescrizione decennale a partire dal pagamento). Pertan- to, con la premessa notifica monitoria spedita il 13/10/21 si evita, a ritroso, la prescri-
zione della ripetizione pecuniaria decorrente, nella specie, a partire dal primo pagamen-
to di febbraio 2012: con l'effetto, in sostanza, che tra tale primo pagamento e la indicata notifica ingiunzionale non risulta dunque maturata alcuna corrente prescrizione decen-
nale. Insomma, nel bilanciarsi le esigenze di ripetizione di somme pubblicistiche non dovute con quelle di tutela del legittimo affidamento individuale almeno laddove vi sia correlazione con diritti inviolabili -come tipicamente si riscontra nel caso dell'indiscusso diritto a riceversi emolumenti per attività lavorative svolte a beneficio altrui- possono adottarsi, in composizione delle esigenze medesime, idonei e concreti rimedi giuridici in particolare incentrati, tra le possibili alternative, sulla rateizzazione
(melius re perpensa) e sulla parzialità quantitativa degli importi appunto richiesti -o qui intimati- in ripetizione, rispetto a quelli invece -ben maggiori- erogati in origine dalla
P.A. . Deve dunque nella specie ritenersi -alla stregua dei principi richiamati- che la
[...]
abbia salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede del ricor- CP_3
rente, attraverso la riduzione percentuale del debito (riduzione del 48,64 % sul lordo),
non sussistendo alcuna possibilità per il ricorrente di conseguire la declaratoria di (tota-
le) irripetibilità di quanto a suo tempo percepito. La dovrà però tuttavia consi- CP_1
derare ed applicare anche l'altro riferito parametro costituzionale, volto a rateizzate l'emolumento in restituzione (come si legge in ingiunzione, nsomma, nell'insieme, la proposta opposizione appare infondata, oltre che non sufficientemente documentata, e deve essere in conseguenza respinta. Tuttavia, in conformità dei premessi criteri costitu-
zionali, e ad occorrente specificazione del rapporto privatistico di ripetizione qui in esame, occorre precisare che il quantum a ripetersi non solo deve essere appunto resti-
tuito in forma ridotta (come già stabilita al 48,64% sul lordo, per ripetuti e ingiunti eu-
ro 18.379,14) ma deve essere anche idoneamente rateizzato dalla creditrice CP_1
[...]
Dicta da doversi quindi osservare in sede applicativa.
Infine, la varietà delle interpretazioni rese nel tempo, specie all'atto della presentazione della domanda, induce a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 5/11/21, così provvede : Parte_1
a)respinge la domanda, con le precisazioni di cui in parte motiva;
b)compensa interamente tra le parti le sostenute spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 2/6/25 Il giudice unico Antonio Attanasio