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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 2683-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott. AB LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 2683-2024 in grado di appello, proposto con ricorso depositato il 01.10.2024
DA
- c.f: - nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Milena Elli con studio in 20154 Milano via G.A. Borgese,14 e avv. Mariapaola Marro con studio in Milano via
F.Primaticcio,8, che la rappresentano e difendono in via congiunta e disgiunta giusta procura alle liti allegata in atti
APPELLANTE
CONTRO
CF , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De Benedetti, presso il cui studio in Milano, P.tta Guastalla 7 è elettivamente domiciliato giusta procura allegata in atti
APPELLATO
1 Rg 2683-2024
OGGETTO: appello avverso la sentenza 7645/2024, pubblicata il 12.08.2024 dal Tribunale di
Milano all'esito della causa iscritta al n. 21863/2022 e notificata a cura della difesa dell'appellato in data 2.9.2024 al solo avv. Mariapaola Marro,
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
1) IN VIA PREGUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. 2) IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'0effetto, in riforma della sentenza n° 7645/24 emessa dal Tribunale di Milano – sezione civile nona, - Pres. Rel. Est. Dott.ssa Terni nell'ambito del giudizio RG. 21863/22, pubblicata in data
12.08.24, accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate in prime cure, che qui si ritrascrivono:
Nel merito 1) Darsi atto che tra le parti è già stata emessa sentenza parziale di divorzio in ordine allo status. 2) Disporre a carico del SI. un contributo al mantenimento Controparte_1
per la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, per un Persona_1
importo non inferiore ad Euro 600,00, da corrispondere, in via anticipata e per 12 mensilità, entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT annuale, oltre, ancora, al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo le modalità e termini di cui al Protocollo – Linee Guida Corte
d'Appello - Tribunale di Milano del 14.11.2017, distinguendo tra le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e quelle che, invece, devono comunque essere rimborsate;
fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di invio di adeguata pezza contabile giustificativa da parte dell'anticipatario, comprovante l'avvenuto esborso entro 30 giorni e con l'obbligo di rimborso da parte dell'altro entro 15 giorni successivi alla richiesta e tutto ciò secondo il seguente schema: 3) Spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
4) Spese Mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
5) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (p.c./ tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studi differenziato (BES);
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assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto Scolastico;
6)
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/Master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
7) Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 8)
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); baby sitter;
acquisto di apparecchi tecnologici quali computer e telefonini;
viaggi di studio in Italia e all'estero; stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) e benzina del mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 9) Stabilire che le ricevute e tutti i documenti fiscali per esborsi relative ai figli dovranno essere intestate a questi ultimi. 10) Disporre che il mantenimento e tutte le spese straordinarie per la figlia sia interamente a carico del SI. Persona_2 CP_1
. 11) Porre a carico del SI. un assegno IV a favore della
[...] Controparte_1
SI.ra non inferiore ad Euro 1800,00, oltre ISTAT annuale, ovvero nella Parte_1 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da corrispondere all'avente diritto, in via anticipata, per 12 mensilità, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. 12) Respingere comunque ed in ogni caso qualunque altra, diversa domanda e/o richiesta avanzata dalla resistente. Conseguentemente disattendere, respingendole, tutte le domande, le eccezioni ed istanze proposte dall'appellato per i motivi e ragioni esposte nel presente atto di appello. 3) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nel presente atto e nello specifico: In via istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 26.4.1993 la SI.ra
è stata assunta presso la società LM con contratto di formazione lavoro Parte_1
sino al 30.12.1994 (doc.20); 2) In data 1.7.1996 la ricorrente veniva promossa a livello C2 (livello
4 ccnn firo) diventando responsabile Ufficio IVA fornitori con una retribuzione all'epoca di circa due milioni di lire con benefit aziendali quali, assicurazione medica, indennità areoportuali, buoni
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pasto (doc.21) 3) Vero che dopo la nascita della prima figlia , nell'anno 1999, la ricorrente Per_1 chiese, in accordo con il SI. , all'Ufficio personale di LM di poter modificare il CP_1
proprio orario lavorativo da full time a part al fine di consentirle la cura di;
4) Vero che i Per_1
responsabili di LM nella persona di e per poter acconsentire alla Controparte_2 CP_3 richiesta e poter quindi garantire l'orario part time imposero alla SI.ra il passaggio Parte_1
diretto da LM ad IA, società del medesimo gruppo;
5) Vero che in data 12/5/1999 la SI.ra venne assunta in IA con contratto iniziale full time. 6) Vero che la domanda di Parte_1
passaggio a part time fu inviata ad IA per tramite del SI. che per tale incombente CP_1
utilizzava il fax di BA IA (doc.22) 7) Vero che la scelta familiare operata tra i coniugi era stata quella di sacrificare l'attività lavorativa della ricorrente per consentire da un lato la crescita tranquilla delle figlie e dall'altro l'ascesa lavorativa del marito che nel frattempo, da semplice addetto cassa, era già arrivato a ricoprire l'incarico di Direttore di Filiale della BA
Dell'IA e del Lazio. . 8) Vero che fino all'anno 2008 la SI.ra rimase impiegata in Parte_1
IA con la riduzione di orario richiesta;
9) Vero che la SI.ra ed il SI. si
Parte_1 CP_1 accordarono al fine di richiedere l'orario part time in IA con l'intento, di richiedere, decorsi due o massimo tre anni il ritorno al tempo pieno;
10) Vero che a causa della nota crisi della compagnia IA, a decorrere dal gennaio 2009 quest'ultima cominciò a porre in cassa integrazione tutti i dipendenti con contratto part time e ciò in armonia con gli accordi sindacali allora intrapresi a livello nazionale. 11) Vero che a causa della precaria situazione lavorativa venutasi a creare la SI.ra si è trovata nell'impossibilità, di reperire altra idonea attività
Parte_1 lavorativa;
12) Vero che tra l'anno 2014 e l'anno 2015, ovvero per il tempo che il teste indicherà, la SI.ra riuscì a reperire solo lavori saltuari quali conducente per Uber e procacciatore
Parte_1 di affari per la società DL (cfr. docc.6 e 7). 13) Vero che nell'anno 2010 la SI.ra ed il
Parte_1
SI. , diedero corso alle pratiche presso il comune di Milano per ottenere l'affido CP_1
temporaneo del minore per rispondere al desiderio del SI. di avere un Persona_3 CP_1 figlio maschio;
14) Vero che la SI.ra nell'anno 2015 ottenne un lavoro di impiegata Parte_1
presso la cooperativa il Carro Coop che, si occupa della gestione delle ferrovie di RE OR
(cfr.doc. 8) 15) Vero che la liquidazione ottenuta da IA a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, nell'anno 2009 fu fatta confluire dalla ricorrente sul conto familiare acceso presso la banca IA ove lavorava il SI. e fu utilizzata totalmente per creare una CP_1
stanza per nella casa familiare di viale San Gimignano 10 16) Vero che il SI. ha Per_3 CP_1
continuato a lavorare sempre presso il proprio istituto di credito e senza alcuna limitazione di tempo ed orario inquanto la cura diretta dei figli era sempre rimasta in carico alla SI.ra
17) Vero che il SI. , libero dall'accudimento dei figli, riuscì a ricoprire la Parte_1 CP_1
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carica di direttore di filiale (cfr. doc.9). 18) Vero che nell'anno 2007 il SI. , in propria CP_1
autonomia ed omettendo di riferire la circostanza alla SI.ra decise di accantonare parte Parte_1
del proprio stipendio per crearsi un fondo assicurativo a lui stesso spettante (docc. Sub. 10) 19)
Vero che il SI. ha gestito la pensione integrativa di dal 2017 al 2018 di Euro CP_1 Per_3
295,00 mensili autonomamente, e senza alcun rendiconto in famiglia. Si indicano a teste in ordine ai rapporti lavorativi della ricorrente dipendenti LM ed IA 1) SI. residente in [...]
Milano 2) SI. residente in [...]3) SI. residente in [...]4) CP_3 Testimone_2
SI. residente in [...]5) SI. residente in [...]6) SI. Testimone_3 Testimone_4 [...]
residente in [...]7) SI. residente in [...]8) SI. Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
residente in [...]9) SI. residente in [...]indicano quali testi che Testimone_8
potranno riferire sulle scelte familiari delle parti i seguenti familiari e amici di famiglia: 10) SI. residente in [...]11) SI. residente in [...]12) SI. CP_4 Testimone_9
residente in [...]13) SI. residente in [...]14) SI.ra Controparte_5 Controparte_6
residente in [...]15) SI. residente Imperia 16) SI. CP_7 Controparte_8 CP_9
residente in [...]17) SI. residente in [...]18) SI.
[...] Controparte_10 CP_11
residente in [...]19) SI. residente in [...]20) SI.
[...] CP_12 [...]
residente in [...]21) SI. residente in [...]chiede di essere Tes_10 Tes_11
ammessi altresì alla prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi. Medesimi testi. 4) IN OGNI
CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
Nel merito: dichiarare l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza dei motivi d'appello svolti e comunque di tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del sig. , confermando, per l'effetto, la sentenza gravata in ogni Parte_1 CP_1
sua parte;
In via istruttoria ordinare alla SI.ra ex art. 210 c.p.c. di esibire a) il contratto Parte_1 di lavoro in essere con l'associazione Portofranco, nonché le relative buste paga da giugno 2022 a oggi, b) la documentazione attestante il TFR ricevuto dalla Coop Il Carro;
c) gli estratti dei propri conti correnti;
Sempre in via istruttoria ma subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammesse le prove orali articolate dalla sig.ra in primo grado si insiste per Parte_1
l'ammissione capitoli di prova contraria articolati dal sig. nella suddetta memoria CP_1
depositata ex art. 183 n. 3 c.p.c. con i testi ivi indicati e qui di seguito si riportano: 1) Vero che il sig. negli anni dal 1998 al 2018 usciva dall'ufficio intorno alle ore 17,00/17,30? 2) vero CP_1
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che il sig. dalla nascita della prima figlia (9.12.1998) alla data della separazione CP_1
(18.10.2018) rientrava a casa dal lavoro per le ore 17.30 - 18? 3) Vero che nel periodo di tempo indicato nel precedente capitole di prova il sig. provvedeva regolarmente a fare la spesa Parte_2
per la famiglia e a cucinare la cena per moglie e figli? 4) Vero che quando le figlie erano neonate il sig. al suo rientro a casa faceva il bagnetto e la sera le metteva a letto? 5) Vero che CP_1 nell'anno 2000 ha frequentato l'asilo nido? 6) Vero che nel periodo di tempo indicato nel Per_1
capitole di prova n. 2 il sig. durante il week end preparava sughi, piatti vari che Parte_2 congelava;
7) Vero che negli anni le figlie erano alla scuola dell'infanzia il sig. prima CP_1 di andare al lavoro accompagnava regolarmente le figlie all'asilo in Milano Via Soderini per le ore
8,00? 8) Vero che quando le figlie hanno iniziato a frequentare la scuola elementare il sig.
[...]
la mattina alle ore 8,00 prima di andare al lavoro le accompagna presso l'istituto scolastico CP_1
Plesso Massaua? 9) Vero che da quando le figlie hanno iniziato a frequentare la scuola media così come durante le scuole superiori le stesse andavano e tornavano da scuola da sole? 10) Vero che per tutto il periodo di tempo in cui e hanno frequentato le scuole superiori il sig. Per_1 Per_2
al mattino presto preparava i panini per le figlie da mangiare all'intervallo? 11) Vero CP_1
che negli anni 2004 - 2006 il sig. il sabato mattina accompagnava la figlia al CP_1 Per_1
corso di nuoto presso la piscina di Corsico? 12) Vero che negli anni 2007 - 2009 il sig. CP_1
il sabato mattina accompagnava la figlia al corso di nuoto presso la piscina di Corsico? Per_2
13) Vero che nel caso di affido familiare è la psicologa che, dopo aver fatto uno screening familiare, sceglie quale sia il minore da collocare tenendo conto unicamente dell'interesse dello stesso e di quello dei figli naturali della famiglia affidataria? 14) Vero che i genitori affidatari non possono scegliere il sesso del bambino? Si indicano quali testi sul cap. n. 1 la sig.ra Tes_12
in Segrate sui capitoli da 2 a 12 in Milano, in
[...] Persona_1 Persona_2
Milano e sui capitoli da 13 a 14 la sig.ra presso Comune di Milano. In ogni caso: Testimone_13
con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1-La sig.ra con ricorso inoltrato in data 06.06.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Milano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.1997 con il sig. alle seguenti condizioni: CP_1
A) obbligo a carico del sig. di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, un importo non inferiore ad € Per_1
600,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le modalità e termini di cui al
Protocollo – Linee Guida Corte d'Appello - Tribunale di Milano del 14.11.2017;
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B) disporre a carico del SI. il mantenimento ordinario ed integrale oltre alle spese CP_1
straordinarie per la figlia;
Per_2
C) disporre a carico del sig. un assegno IV in favore della non CP_1 Parte_1 inferiore all'importo mensile di € 1.800,00.
2. Si è costituito il sig. il quale, nell'associarsi alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, ha contestato integralmente le richieste chiedendone il rigetto;
ha evidenziato la piena capacità economico – reddituale della ha dichiarato di farsi Parte_1 carico integrale del mantenimento della figlia e di voler ridurre ad € 300,00 mensili Per_2
l'importo dell'assegno a suo carico in favore della figlia che, sia pur studentessa Per_1
universitaria in corso con gli esami, svolge dei lavoretti dai quali percepisce uno stipendio mensile, ipotizzato in € 1.400,00 con cui potrebbe integralmente mantenersi.
3. Il Tribunale di Milano, emessi i provvedimenti provvisori , all'esito dell'istruttoria ha così statuito:
A) Rigetta la domanda di assegno IV avanzata da Parte_1
B) Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare alla a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 500,00 oltre Per_4
alla rivalutazione monetaria annuale - come da indicazione in parte motiva - secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano, per la parte di esse compatibili con l'età della ragazze e tenuto conto che avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nella quota di 1/3 che si liquidano, per tale quota, in € 2.000,00, oltre spese generali CP_1
forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
D) Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3.
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4. Avverso la sentenza 7645/2024, pubblicata il 12.08.2024 dal Tribunale di Milano la sig.ra ha proposto appello deducendo che : Parte_1
4.A) la motivazione della sentenza appellata è apparente, illogica, contraddittoria, perplessa, incomprensibile, apodittica, ovvero non tiene conto di un fatto decisivo nella soluzione della questione;
evidenzia un errore nella motivazione sia in relazione alla domanda di aumento di contributo al mantenimento della figlia sia per quella relativa all'assegno IV Per_1
perequativo in suo favore .
Osserva la che il Collegio di primo grado non le ha consentito di dimostrare la Parte_1 fondatezza delle sue richieste, anche mediante la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del resistente, a completamento della documentazione prodotta in atti, così impedendole il pieno e legittimo diritto di difesa costituzionalmente garantito.
4.B) Sul contributo al mantenimento di osserva la che la sua domanda era Per_1 Parte_1 volta ad un aumento dell'assegno di mantenimento da € 500,00 ad € 600,00 per la figlia – Per_1
maggiorenne e con lei convivente- in considerazione dei redditi paterni;
la sua richiesta è stata erroneamente disattesa dal Tribunale sia perché le esigenze di non erano in alcun modo Per_1
mutate e sia perché il SI. , nulla richiedeva a lei per il mantenimento della figlia CP_1
sebbene la ragazza si trovi a vivere stabilmente negli Stati Uniti e non sia da lui sostenuta Per_2
economicamente .
Afferma la he la figlia al contrario di , ha inteso proseguire negli Parte_1 Per_1 Per_2
studi, con profitto, reperendo anche lavori saltuari in assenza di adeguato contributo paterno.
4.C) Sulla domanda di assegno IV.
Sul motivo la sostiene che il Tribunale, pur riconoscendo il rilevante ed attuale Parte_1
squilibrio reddituale tra le parti, ha erroneamente respinto la sua richiesta, non valutando adeguatamente gli elementi di fatto - pacifici e non contestati- della sua vicenda familiare;
non ha potuto fornire idonea prova per un assegno in funzione compensativa- perequativa , nonostante la sua tempestiva richiesta e comunque sono state travisate le prove documentali da lei allegate in atti oltre che il suo comportamento processuale.
Dichiara inoltre la : Parte_1
- di aver immesso nel patrimonio familiare il suo TFR, diversamente dal marito che, dal 2007, ha optato per un fondo pensionistico, di cui godrà i benefici in esclusiva;
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- di aver pagato le rate del mutuo, come più volte ribadito e come travisato dal Tribunale , circostanza rilevabile dalla documentazione prodotta in atti da cui emerge che il pagamento del mutuo era gravato sulle parti in quota uguale pur essendo il contratto intestato formalmente al SI.
, perché ottenuto a condizioni e modalità più vantaggiose in virtù della sua posizione CP_1 lavorativa all'interno dell'Istituto di credito erogante;
- di aver favorito, in costanza di matrimonio, la carriera professionale dell'appellato .
4.D) Entità delle spese liquidate in sentenza.
Censura la la sentenza di primo grado in ordine alla condanna delle spese di lite Parte_1
liquidate in favore del SI. ai suoi danni;
sostiene che il Tribunale non ha tenuto CP_1
conto della totale reciproca soccombenza nonché della proposta transattiva formulata in sede di udienza presidenziale e che ha visto il rifiuto del sig. . CP_1
Conclude quindi chiedendo di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: disporre a carico del SI. : CP_1
-un contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, per un importo non inferiore ad € 600,00, oltre, ancora, al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo le modalità e termini di cui al Protocollo – Linee Guida Corte
d'Appello di Milano;
- l'intero mantenimento e tutte le spese straordinarie per la figlia Per_2
- un assegno IV in favore di lei non inferiore all'importo mensile di €1800,00.
5. Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5.A Sul primo motivo sostiene l'appellato che non vi è alcun vizio della motivazione poiché il G.I., con l'ordinanza emessa in data 6.10.2023, ha dichiarato inammissibili le prove orali dedotte dalla sig.ra poiché “vertono su circostanze genericamente articolate (capp3,4,12,13), da Parte_1
provare documentalmente (capp 3,8,10), su valutazioni (capp.4,7,9,11,13,15,16), su documenti
(cap.6) su contratti (capp1,2,5,14)” e che la sentenza gravata ha fatto propria tale ordinanza condividendo le “considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I.; conseguentemente il
Tribunale, non ammettendo le prove per come articolate, non ha in alcun modo leso il suo diritto di difesa ma ha correttamente applicato le norme del codice di rito non dando ingresso nel giudizio a prove inammissibili.
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5.B Sul capo di sentenza che ha respinto la domanda volta a sentir aumentare il contributo al mantenimento per la figlia evidenzia l'appellato che la domanda non è stata accolta poiché Per_1 la ragazza svolge lavori salutari i cui introiti le consentono “di affrontare le sue esigenze quotidiane;
in relazione a tale statuizione nessuna specifica censura è stata svolta dall'appellante che non ha mai neppure dedotto che le esigenze di siano mutate, né sono state indicate le ulteriori Per_1 esigenze che giustificano un aumento dell'assegno di mantenimento posto che la ragazza svolge, sia un lavoro a tempo indeterminato per la giornata di domenica con regolare contratto percependo l'importo di circa €. 500,00 mensili (doc. n. 21 fasc I grado), sia circostanza mai contestata e sia altri due lavori saltuari che le permettono di avere a sua disposizione un introito mensile complessivo di circa €. 1.400,00.
Aggiunge inoltre l'appellato che l'altra figlia si è trasferita negli USA dove lavora come Per_2 ragazza alla pari per imparare l'inglese, decisa a far rientro in Italia a maggio del 2025 per riprendere gli studi;
erra, quindi, la nel sostenere che lui non deve più provvede al Parte_1
mantenimento della ragazza e, in ogni caso, la circostanza non legittimerebbe comunque una richiesta di aumento del contributo per l'altra figlia.
5.C Sull'inammissibilità e infondatezza del motivo di censura avverso il capo di sentenza che ha rigettato la richiesta di assegno IV .
Sul motivo rileva il che la si è reinserita nel mondo del lavoro senza CP_1 Parte_1
alcuna difficoltà, come appurato anche dal Tribunale;
inoltre il nuovo lavoro dalla stessa reperito le assicura guadagni notevolmente più elevati dal precedente, dimostrando che ella è stata in grado di procurarsi i mezzi adeguati di cui all'art. 5 legge divorzio.
Infondata è l'avversa doglianza secondo cui il Collegio ha erroneamente ritenuto che la on avrebbe sacrificato carriera e posizione;
sul punto evidenzia che ella ha lavorato Parte_1
dapprima in LM per poi passare in IA optando per un part time dal 2001 al 2008 e che tale scelta , con relativo cambio di datore di lavoro, era già maturata in ambito familiare da tempo, ben prima della crisi di IA;
è documentalmente provato che il passaggio lavorativo da LM in
IA è avvenuto, non per scelta dell'appellante, bensì in conseguenza della cessione dell'attività
e di una parte del personale da LM ad IA, come risulta chiaramente dalla lettera inviatale da quest'ultima in data 12.5.1999 (doc. n. 23 fasc. I grado)
Evidenzia il sig. che l'appellante non ha dimostrato di aver concordato con lui di CP_1
passare a lavorare part time – per esigenze familiari- anzi, dalle sue stesse dichiarazioni, è emerso
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che il preteso accordo era limitato a un periodo di soli 2/3 anni e che ella poi, in assoluta autonomia, ha deciso di prolungare il part time anche dopo il periodo di 2/3 anni.
Dichiara inoltre il che : CP_1
- la conduzione familiare, è sempre stata condivisa tra gli ex coniugi;
- la circostanza che la sig.ra abbia deciso di lavorare part time non ha in alcun modo Parte_1
influito sulla loro suddivisione dei compiti domestici;
- la sua qualifica , in BA - di I quadro direttivo , è avvenuta fin da prima che l'appellante richiedesse il part time;
la circostanza dimostra che, indipendentemente dalle scelte lavorative di lei, la sua carriera era da tempo già avviata e comunque la sua promozione a direttore di filiale avvenuta nel 2012 (cfr. doc. n. 9 fasc I grado avv), ovverosia ben 11 anni dopo che la sig.ra aveva ottenuto il part time, non è in alcun modo idonea a dimostrare, neanche in via Parte_1
presuntiva, che tale posizione lavorativa sia stata raggiunta in conseguenza di rinunce professionali fatte dalla ex moglie;
- non ha investito – come documentato- il suo TFR in un fondo pensionistico in quanto lui non si è avvalso della facoltà prevista dal D.lgs. n. 252/2005;
- il mutuo per l'acquisto della casa coniugale come le spese di ristrutturazione dell'immobile sono state sostenute da lui (docc. nn. 36 – 37 fasc. I grado) così contribuendo alla formazione del patrimonio personale anche dell' appellante la quale, con la vendita della casa coniugale , godendo anche dell'incremento del valore dell'immobile derivante della sua ristrutturazione andrà a ricavare una somma ben maggiore di quella da lei sostenuta per l'acquisto della casa coniugale;
- è documentalmente provato che, a far corso dal 2015, la sig.ra ha aperto un suo Parte_3
conto corrente postale ove ha fatto accreditare il proprio stipendio (cfr. doc. 8 fasc. avv. I grado) ed
è fatto pacifico , non contestato, che ella ha continuato a utilizzare il conto corrente comune, alimentato unicamente dallo stipendio del marito, non solo per tutti i bisogni della famiglia, ma anche per le proprie spese personali, cosa che le ha consentito di accumulare dei suoi personali risparmi.
Appare quindi corretta , per l'appellato, la statuizione del Tribunale secondo cui la Parte_1
ha avuto un beneficio al proprio patrimonio personale in conseguenza degli esborsi e sacrifici economici di lui sostenuti circostanza che porta ad escludere quindi il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa – compensativa.
11 Rg 2683-2024
5. D Sulla correttezza del capo di sentenza che ha compensato parzialmente le spese di lite .
Contesta le censure argomentate dall'appellante e ritiene che il Collegio non ha posto integralmente a carico della sig.ra le spese di giudizio, ma ha valutato “la reciproca soccombenza Parte_1 per l'entità dell'assegno di mantenimento di e la soccombenza di lei in ordine alla Per_1 domanda di assegno IV” , ha disposto di compensare per 2/3 le spese, ponendo correttamente quindi solo il restante terzo in capo alla sig.ra liquidate in misura pari a € 2.000,00, Parte_1
Conclude l'appellante chiedendo il rigetto della sospensiva e l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello .
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del 21.01.2025 disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore confermando la data di udienza del 21.01.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto per i motivi di seguito enunciati .
Preliminarmente questa Corte rileva che la causa è sufficientemente istruita e ritiene di non accogliere la richiesta di entrambe le parti di integrazione istruttoria, condividendo le motivazioni della ordinanza emessa in data 6.10.2023 ove il GI ha dichiarato inammissibili le prove orali per come dedotte dalla sig.ra perché “vertono su circostanze genericamente articolate Parte_1
(capp3,4,12,13), da provare documentalmente (capp 3,8,10), su valutazioni
(capp.4,7,9,11,13,15,16), su documenti (cap.6) su contratti (capp1,2,5,14).
Contrariamente da quanto censurato dall'appellante sicuramente non risulta essere stato leso , dal
Giudice di primo grado, il suo diritto di difesa .
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione ( Cass 16886/2016)
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Ebbene dall'esame di quanto depositato in atti in primo grado è emerso che, nonostante l'ordinanza emessa in data 6.10.2023 ove il GI ha dichiarato inammissibili le prove orali per come dedotte dalla ella non ha reiterato le sue richieste istruttorie ne consegue che le stesse devono Parte_1
ritenersi rinunciate .
I motivi di censura riferiti alla riforma della sentenza con riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia non possono essere accolti . Per_2
In linea generale, l'obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato ed incondizionato. Il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell'indipendenza economica. In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali.
Specificatamente, “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno
“status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).
In ogni caso, il fatto che il figlio svolga attività lavorativa non determina in automatico la cessazione dell'obbligo di mantenimento: bisogna compiere una valutazione caso per caso, verificando se si tratti di un lavoro a carattere meramente precario ovvero di una stabile occupazione conforme al percorso formativo svolto e alle proprie aspirazioni.
Nella presente fattispecie, la a chiesto che l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
figlia – con lei convivente- sia aumentato almeno all'importo mensile di € 600,00 in Per_1 considerazione dei redditi dell'appellato .
Da quanto dichiarato e non contestato dalle parti è emerso che :
- nel mese di dicembre 2019 la figlia , ormai divenuta maggiorenne, ha deciso di trasferirsi Per_2
a vivere con il padre e nel mese di gennaio 2020 ha formalizzato tale sua definitiva decisione alla madre presso la quale , nella casa coniugale, è rimasta a vivere solo l'altra figlia;
Per_1
- il ha rinunciato a richiedere alcun tipo di contributo alla per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia che con lui coabita e che agli inizi del 2024 si è trasferita negli Per_2
USA ove lavora come ragazza alla pari per imparare l'inglese, decisa a far rientro in Italia a maggio del 2025 per riprendere gli studi;
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- non è stata fornita alcuna prova che sia economicamente autosufficiente – circostanza Per_2 contestata dall'appellato- ; nulla documenta la Parte_1
- con ordinanza del 18.10.2020 emessa in esito al giudizio di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Milano ha disposto l'aumento da € 400,00 ad € 500,00 il contributo dovuto dal sig. per la figlia che vive con la madre nella casa coniugale di CP_1 Per_1
proprietà degli ex coniugi;
- la figlia maggiorenne ed ancora studentessa universitaria svolge un lavoro a tempo Per_1 indeterminato per la giornata di domenica con regolare contratto percependo l'importo di circa €.
500,00 mensili (doc. n. 21 fasc I grado ) e pare svolga anche altri lavori saltuari – circostanza non contestata- per i quali però non è stata fornita adeguata prova dell'effettivo introito mensile percepito;
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
La richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia formulata dalla Per_1 non può trovare accoglimento in considerazione dell'assenza di prova, anche nel Parte_1 presente gravame, delle mutate esigenze della ragazza rispetto a quelle già valutate, nell'anno
2020, dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio di revisione delle condizioni della separazione che ha aumentato ad € 500,00 il contributo posto a carico del padre che continua a farsi carico integrale del mantenimento di dell'altre figlia . Per_2
L'assegno di mantenimento per quantificato e confermato dal Tribunale nell'importo Per_1 mensile di € 500,00 posto a carico dell'appellato può ritenersi congruo tenuto anche conto che, nelle more, la ragazza - sia pur ancora studentessa- si è anche adoperata a reperire un'occupazione saltuaria con guadagni che, sebbene non le consentono di raggiungere l'autonomia economica, sicuramente possono contribuire, in aggiunta a quelli versati dal padre a far fronte alle sue esigenze .
A parere della Corte non possono essere accolti i motivi di censura volti a riformare la statuizione del Tribunale di Milano con riferimento alla corresponsione in favore della di un Parte_1
assegno IV in funzione perequativa - compensativa.
Con la nota sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a sanare un precedente contrasto giurisprudenziale relativo alla natura dell'assegno IV;
trattasi di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa
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tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive e quindi il coniuge richiedente deve fornire:
A) la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa economica relativa all'assegno IV che non è automaticamente dovuto al coniuge che è stato beneficiario dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
B) la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (pertanto, si deve trattare di impedimenti esternamente percepibili e valutabili, impedimenti non determinati da volontarie scelte di vita del coniuge richiedente e non autonomamente superabili).
L'accertamento del diritto all'assegno IV si articola nell'accertamento giudiziale dei seguenti requisiti:
- esistenza di una disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo dei redditi percepiti, del patrimonio nonché «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano;
- la rilevanza di tale disparità nell'ambito delle rispettive posizioni economico-patrimoniali;
- lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali deve essere riconducibile direttamente alle scelte adottate durante la comunione di vita matrimoniale;
lo squilibrio economico deve rappresentare un divario non superabile dall'ex coniuge richiedente l'assegno (ad esempio vengono presi in esame la tipologia di attività professionale svolta e l'età del richiedente in relazione alle condizioni del mercato del lavoro);
- la quantificazione è effettuata caso per caso, senza tenere in alcuna considerazione il mero dato relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Inoltre, al fine del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità
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professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro.
Ed ancora solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio. In assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. 20 aprile 2023 n. 10614
Sulla base dei predetti principi, condivisi da questa Corte, la motivazione dedotta dal Tribunale di
Milano che ha ritenuto di non riconoscere un assegno di divorzio in favore della è Parte_1
esente da censure .
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 28.6.1997 e dalla loro unione sono nate due figlie, in data 9.12.1998 e in data 13.10.2000 e , con verbale del 18.10.2018 ex art. 711 Per_1 Per_2
cpc, omologato in data 05.12.2018, i coniugi si sono separati consensualmente e la sig.ra ha rinunciato all'assegno di mantenimento affermando la sua piena autonomia Parte_1
reddituale.
La sig.ra ha chiesto la corresponsione di un assegno di divorzio in funzione Parte_1
perequativa- compensativa avendo dichiarato:
- di aver sacrificato il suo lavoro, dopo la nascita della prima figlia , per poter passare da un full time a part time rinunciando alla carriera in LM per passare in IA, dove le avrebbero garantito, contrariamente a LM, il lavoro part time, concessole comunque solo dopo la nascita di nel 2000 ed ancora in seguito allorquando gli ex coniugi hanno deciso di chiedere Per_2
l'affidamento di;
Per_5
- di aver immesso, nel patrimonio familiare, il suo TFR, diversamente dal marito che, dal 2007, ha pure optato per un fondo pensionistico, di cui godrà i benefici in via esclusiva;
- di aver pagato le rate del mutuo, come più volte ribadito in primo grado .
A parere di questa Corte risultano essere state correttamente analizzate e comparate, sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le condizioni degli ex coniugi;
in considerazione quindi
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dell'età dei coniugi ( nata il [...] e nato il [...]) della Parte_1 CP_1
durata del matrimonio nonché delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, anche rispetto ai tempi della separazione, nonché dell'apporto fornito dal coniuge richiedente, esente da censure è la motivazione del Tribunale che ha accertato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorziale – in funzione perequativa – compensativa in favore della sig.ra . Parte_1
Ebbene il Tribunale nella motivazione condivisa da questa Corte:
A) non ha riconosciuto un assegno di divorzio in funzione assistenziale avendo riscontrato che l'appellante ha sempre lavorato ed ha mostrato di poter mettere a frutto la sua alta qualificazione professionale reinserendosi, a livelli sicuramente adeguati, nel mondo del lavoro con guadagni notevolmente più elevati rispetto al precedente , dando quindi dimostrazione che ella – attualmente
è stata in grado di procurarsi i mezzi adeguati di cui all'art. 5 legge divorzio.
Dalla dichiarazione MODELLO 730/2023 per i redditi 2022 emerge un reddito imponibile di €
23.085,00 con un reddito netto mensile – detratte le imposte di €1.880,00.
Dalla dichiarazione MODELLO 730/2024 per i redditi 2023 emerge un reddito imponibile di €
22.917,00 con un reddito netto mensile - detratte le imposte di € 1.921,00.
B) non ha riconosciuto un assegno in funzione perequativa- compensativa in favore della poiché è emerso che : Parte_1
B.1) entrambi i coniugi si sono spesi sia per le figlie e, successivamente nell'anno 2011/2012 a seguito di un percorso di affido familiare, anche per il piccolo , all'epoca di soli 5 anni, sino Per_3
al momento della separazione ed anche successivamente;
B.2) durante l'intero arco della vita matrimoniale, gli ex coniugi hanno entrambi svolto proficua attività professionale e dato dimostrazione di piena capacità lavorativa;
le vicende reddituali, in maniera altalenante positive e negative per i entrambi, sono collegate alle rispettive occupazioni e che, nello specifico, il maggior reddito oggi prodotto dal non è stato in alcun modo CP_1
influenzato e favorito dal sacrificio professionale della he, sulla circostanza nulla ha Parte_1
provato;
B.3) è stato documentato che il passaggio lavorativo della da LM in IA è Parte_1
avvenuto, non per aver scelto di accedere al part-time per dedicarsi alla famiglia - come dalla stessa dichiarato ma contestato dall'appellato e dai documenti offerti in prova- bensì come conseguenza
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della cessione dell'attività da LM ad IA, come risulta chiaramente dalla lettera inviata da
IA alla sig.ra in data 12.5.1999; Parte_1
B.4) la differenza di reddito attuale della sig.ra rispetto a quella del sig. Parte_1 [...]
non è stata certamente determinata dal suo essersi annullata professionalmente a tutto CP_1 vantaggio dell'ex marito, non emergendo in giudizio neanche un indizio né una prova, che durante il matrimonio, ella abbia prestato la sua attività esclusivamente o prevalentemente in ambito casalingo e familiare precludendosi la possibilità di una carriera;
B.5) il sig. , oltre ad aver messo a disposizione tutti i propri risparmi per il CP_1 pagamento sia dell'anticipo della casa coniugale che della ristrutturazione, ha anche provveduto, fino alla separazione, al pagamento integrale del mutuo;
è documentalmente provato che le parti hanno trovato un accordo per la vendita della casa coniugale per l'importo di € 500.000,00 a vantaggio della che, avendo acconsentito ad una riduzione del prezzo di vendita (da € Parte_1
520.000,00 ad € 500.000,00) riceverà dall'appellato un ulteriore importo di € 10.000,00 oltre al 50
% del prezzo di vendita con conseguente accrescimento della quota di guadagno della appellante che ha quindi anche goduto del maggior valore dell'immobile per la ristrutturazione effettuata quasi totalmente con denaro dell'appellato ;
B.6) è documentalmente provato che, a far corso dal 2015, la sig.ra a aperto un suo Parte_3
conto corrente postale ove ha fatto accreditare il proprio stipendio (cfr. doc. 8 fasc. avv. I grado) – ed è fatto pacifico , non contestato, che ella ha continuato a utilizzare il conto corrente comune, alimentato unicamente dallo stipendio del marito, non solo per tutti i bisogni della famiglia, ma anche per le proprie spese personali.
A quanto suddetto, deve anche aggiungersi la non ha avanzato istanze istruttorie Parte_1
volte a provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in funzione perequativa o compensativa dell'assegno IV ed inoltre non ha provato di aver sacrificato le proprie ambizioni lavorative – durante la vita matrimoniale - per dedicarsi alla famiglia ed ancora non risultano provate le riferite rinunce a prospettive di carriera .
In conclusione non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare a opera della né è in alcun modo dedotto o dimostrato che parte appellante abbia Parte_1
sacrificato le proprie aspirazioni professionali per curare la famiglia .
Osserva la Corte, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la non Parte_1 ha assolto all'onere, a lei spettante, della prova di non poter disporre, per ragioni obiettive, di mezzi
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adeguati, in relazione alle determinazioni comuni del progetto familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari e al conseguente sacrificio che essi hanno comportato per le sue aspettative professionali e reddituali.
E' infatti dato pacifico e non contestato che la egli anni, abbia sempre svolto attività Parte_1
lavorativa e non è stato dalla stessa provato , che in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subito una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali anzi, anche a seguito della separazione dal marito, la ha continuato a lavorare ora come impiegata presso una cooperativa che ha Parte_1
in appalto RE OR .
A parere di questa Corte, sulla base delle valutazioni effettuate, si deve confermare la motivazione del Tribunale che ha escluso il riconoscimento dell'assegno IV in favore della sig.ra n funzione compensativa -perequativa . Parte_1
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza 7645/2024, pubblicata il
[...] Controparte_1
12.08.2024 dal Tribunale di Milano all'esito della causa iscritta al n. 21863/2022 e notificata a cura della difesa dell'appellato in data 2.9.2024 così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Parte_1 sig. quantificate nell'importo di €. 3.966,00 oltre 15% per spese Controparte_1
generali ed accessori come per legge;
3) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
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Così deciso in Milano, il 21 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni AB RE
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott. AB LAURENZI Presidente
dott.ssa Valentina PALETTO Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n 2683-2024 in grado di appello, proposto con ricorso depositato il 01.10.2024
DA
- c.f: - nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Milena Elli con studio in 20154 Milano via G.A. Borgese,14 e avv. Mariapaola Marro con studio in Milano via
F.Primaticcio,8, che la rappresentano e difendono in via congiunta e disgiunta giusta procura alle liti allegata in atti
APPELLANTE
CONTRO
CF , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De Benedetti, presso il cui studio in Milano, P.tta Guastalla 7 è elettivamente domiciliato giusta procura allegata in atti
APPELLATO
1 Rg 2683-2024
OGGETTO: appello avverso la sentenza 7645/2024, pubblicata il 12.08.2024 dal Tribunale di
Milano all'esito della causa iscritta al n. 21863/2022 e notificata a cura della difesa dell'appellato in data 2.9.2024 al solo avv. Mariapaola Marro,
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE .
1) IN VIA PREGUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. 2) IN VIA PRINCIPALE
E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'0effetto, in riforma della sentenza n° 7645/24 emessa dal Tribunale di Milano – sezione civile nona, - Pres. Rel. Est. Dott.ssa Terni nell'ambito del giudizio RG. 21863/22, pubblicata in data
12.08.24, accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate in prime cure, che qui si ritrascrivono:
Nel merito 1) Darsi atto che tra le parti è già stata emessa sentenza parziale di divorzio in ordine allo status. 2) Disporre a carico del SI. un contributo al mantenimento Controparte_1
per la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, per un Persona_1
importo non inferiore ad Euro 600,00, da corrispondere, in via anticipata e per 12 mensilità, entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT annuale, oltre, ancora, al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo le modalità e termini di cui al Protocollo – Linee Guida Corte
d'Appello - Tribunale di Milano del 14.11.2017, distinguendo tra le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e quelle che, invece, devono comunque essere rimborsate;
fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di invio di adeguata pezza contabile giustificativa da parte dell'anticipatario, comprovante l'avvenuto esborso entro 30 giorni e con l'obbligo di rimborso da parte dell'altro entro 15 giorni successivi alla richiesta e tutto ciò secondo il seguente schema: 3) Spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
4) Spese Mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
5) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (p.c./ tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studi differenziato (BES);
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assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto Scolastico;
6)
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/Master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
7) Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); 8)
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); baby sitter;
acquisto di apparecchi tecnologici quali computer e telefonini;
viaggi di studio in Italia e all'estero; stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) e benzina del mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 9) Stabilire che le ricevute e tutti i documenti fiscali per esborsi relative ai figli dovranno essere intestate a questi ultimi. 10) Disporre che il mantenimento e tutte le spese straordinarie per la figlia sia interamente a carico del SI. Persona_2 CP_1
. 11) Porre a carico del SI. un assegno IV a favore della
[...] Controparte_1
SI.ra non inferiore ad Euro 1800,00, oltre ISTAT annuale, ovvero nella Parte_1 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da corrispondere all'avente diritto, in via anticipata, per 12 mensilità, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. 12) Respingere comunque ed in ogni caso qualunque altra, diversa domanda e/o richiesta avanzata dalla resistente. Conseguentemente disattendere, respingendole, tutte le domande, le eccezioni ed istanze proposte dall'appellato per i motivi e ragioni esposte nel presente atto di appello. 3) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nel presente atto e nello specifico: In via istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 26.4.1993 la SI.ra
è stata assunta presso la società LM con contratto di formazione lavoro Parte_1
sino al 30.12.1994 (doc.20); 2) In data 1.7.1996 la ricorrente veniva promossa a livello C2 (livello
4 ccnn firo) diventando responsabile Ufficio IVA fornitori con una retribuzione all'epoca di circa due milioni di lire con benefit aziendali quali, assicurazione medica, indennità areoportuali, buoni
3 Rg 2683-2024
pasto (doc.21) 3) Vero che dopo la nascita della prima figlia , nell'anno 1999, la ricorrente Per_1 chiese, in accordo con il SI. , all'Ufficio personale di LM di poter modificare il CP_1
proprio orario lavorativo da full time a part al fine di consentirle la cura di;
4) Vero che i Per_1
responsabili di LM nella persona di e per poter acconsentire alla Controparte_2 CP_3 richiesta e poter quindi garantire l'orario part time imposero alla SI.ra il passaggio Parte_1
diretto da LM ad IA, società del medesimo gruppo;
5) Vero che in data 12/5/1999 la SI.ra venne assunta in IA con contratto iniziale full time. 6) Vero che la domanda di Parte_1
passaggio a part time fu inviata ad IA per tramite del SI. che per tale incombente CP_1
utilizzava il fax di BA IA (doc.22) 7) Vero che la scelta familiare operata tra i coniugi era stata quella di sacrificare l'attività lavorativa della ricorrente per consentire da un lato la crescita tranquilla delle figlie e dall'altro l'ascesa lavorativa del marito che nel frattempo, da semplice addetto cassa, era già arrivato a ricoprire l'incarico di Direttore di Filiale della BA
Dell'IA e del Lazio. . 8) Vero che fino all'anno 2008 la SI.ra rimase impiegata in Parte_1
IA con la riduzione di orario richiesta;
9) Vero che la SI.ra ed il SI. si
Parte_1 CP_1 accordarono al fine di richiedere l'orario part time in IA con l'intento, di richiedere, decorsi due o massimo tre anni il ritorno al tempo pieno;
10) Vero che a causa della nota crisi della compagnia IA, a decorrere dal gennaio 2009 quest'ultima cominciò a porre in cassa integrazione tutti i dipendenti con contratto part time e ciò in armonia con gli accordi sindacali allora intrapresi a livello nazionale. 11) Vero che a causa della precaria situazione lavorativa venutasi a creare la SI.ra si è trovata nell'impossibilità, di reperire altra idonea attività
Parte_1 lavorativa;
12) Vero che tra l'anno 2014 e l'anno 2015, ovvero per il tempo che il teste indicherà, la SI.ra riuscì a reperire solo lavori saltuari quali conducente per Uber e procacciatore
Parte_1 di affari per la società DL (cfr. docc.6 e 7). 13) Vero che nell'anno 2010 la SI.ra ed il
Parte_1
SI. , diedero corso alle pratiche presso il comune di Milano per ottenere l'affido CP_1
temporaneo del minore per rispondere al desiderio del SI. di avere un Persona_3 CP_1 figlio maschio;
14) Vero che la SI.ra nell'anno 2015 ottenne un lavoro di impiegata Parte_1
presso la cooperativa il Carro Coop che, si occupa della gestione delle ferrovie di RE OR
(cfr.doc. 8) 15) Vero che la liquidazione ottenuta da IA a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, nell'anno 2009 fu fatta confluire dalla ricorrente sul conto familiare acceso presso la banca IA ove lavorava il SI. e fu utilizzata totalmente per creare una CP_1
stanza per nella casa familiare di viale San Gimignano 10 16) Vero che il SI. ha Per_3 CP_1
continuato a lavorare sempre presso il proprio istituto di credito e senza alcuna limitazione di tempo ed orario inquanto la cura diretta dei figli era sempre rimasta in carico alla SI.ra
17) Vero che il SI. , libero dall'accudimento dei figli, riuscì a ricoprire la Parte_1 CP_1
4 Rg 2683-2024
carica di direttore di filiale (cfr. doc.9). 18) Vero che nell'anno 2007 il SI. , in propria CP_1
autonomia ed omettendo di riferire la circostanza alla SI.ra decise di accantonare parte Parte_1
del proprio stipendio per crearsi un fondo assicurativo a lui stesso spettante (docc. Sub. 10) 19)
Vero che il SI. ha gestito la pensione integrativa di dal 2017 al 2018 di Euro CP_1 Per_3
295,00 mensili autonomamente, e senza alcun rendiconto in famiglia. Si indicano a teste in ordine ai rapporti lavorativi della ricorrente dipendenti LM ed IA 1) SI. residente in [...]
Milano 2) SI. residente in [...]3) SI. residente in [...]4) CP_3 Testimone_2
SI. residente in [...]5) SI. residente in [...]6) SI. Testimone_3 Testimone_4 [...]
residente in [...]7) SI. residente in [...]8) SI. Tes_5 Testimone_6 Testimone_7
residente in [...]9) SI. residente in [...]indicano quali testi che Testimone_8
potranno riferire sulle scelte familiari delle parti i seguenti familiari e amici di famiglia: 10) SI. residente in [...]11) SI. residente in [...]12) SI. CP_4 Testimone_9
residente in [...]13) SI. residente in [...]14) SI.ra Controparte_5 Controparte_6
residente in [...]15) SI. residente Imperia 16) SI. CP_7 Controparte_8 CP_9
residente in [...]17) SI. residente in [...]18) SI.
[...] Controparte_10 CP_11
residente in [...]19) SI. residente in [...]20) SI.
[...] CP_12 [...]
residente in [...]21) SI. residente in [...]chiede di essere Tes_10 Tes_11
ammessi altresì alla prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi. Medesimi testi. 4) IN OGNI
CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
Nel merito: dichiarare l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza dei motivi d'appello svolti e comunque di tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del sig. , confermando, per l'effetto, la sentenza gravata in ogni Parte_1 CP_1
sua parte;
In via istruttoria ordinare alla SI.ra ex art. 210 c.p.c. di esibire a) il contratto Parte_1 di lavoro in essere con l'associazione Portofranco, nonché le relative buste paga da giugno 2022 a oggi, b) la documentazione attestante il TFR ricevuto dalla Coop Il Carro;
c) gli estratti dei propri conti correnti;
Sempre in via istruttoria ma subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammesse le prove orali articolate dalla sig.ra in primo grado si insiste per Parte_1
l'ammissione capitoli di prova contraria articolati dal sig. nella suddetta memoria CP_1
depositata ex art. 183 n. 3 c.p.c. con i testi ivi indicati e qui di seguito si riportano: 1) Vero che il sig. negli anni dal 1998 al 2018 usciva dall'ufficio intorno alle ore 17,00/17,30? 2) vero CP_1
5 Rg 2683-2024
che il sig. dalla nascita della prima figlia (9.12.1998) alla data della separazione CP_1
(18.10.2018) rientrava a casa dal lavoro per le ore 17.30 - 18? 3) Vero che nel periodo di tempo indicato nel precedente capitole di prova il sig. provvedeva regolarmente a fare la spesa Parte_2
per la famiglia e a cucinare la cena per moglie e figli? 4) Vero che quando le figlie erano neonate il sig. al suo rientro a casa faceva il bagnetto e la sera le metteva a letto? 5) Vero che CP_1 nell'anno 2000 ha frequentato l'asilo nido? 6) Vero che nel periodo di tempo indicato nel Per_1
capitole di prova n. 2 il sig. durante il week end preparava sughi, piatti vari che Parte_2 congelava;
7) Vero che negli anni le figlie erano alla scuola dell'infanzia il sig. prima CP_1 di andare al lavoro accompagnava regolarmente le figlie all'asilo in Milano Via Soderini per le ore
8,00? 8) Vero che quando le figlie hanno iniziato a frequentare la scuola elementare il sig.
[...]
la mattina alle ore 8,00 prima di andare al lavoro le accompagna presso l'istituto scolastico CP_1
Plesso Massaua? 9) Vero che da quando le figlie hanno iniziato a frequentare la scuola media così come durante le scuole superiori le stesse andavano e tornavano da scuola da sole? 10) Vero che per tutto il periodo di tempo in cui e hanno frequentato le scuole superiori il sig. Per_1 Per_2
al mattino presto preparava i panini per le figlie da mangiare all'intervallo? 11) Vero CP_1
che negli anni 2004 - 2006 il sig. il sabato mattina accompagnava la figlia al CP_1 Per_1
corso di nuoto presso la piscina di Corsico? 12) Vero che negli anni 2007 - 2009 il sig. CP_1
il sabato mattina accompagnava la figlia al corso di nuoto presso la piscina di Corsico? Per_2
13) Vero che nel caso di affido familiare è la psicologa che, dopo aver fatto uno screening familiare, sceglie quale sia il minore da collocare tenendo conto unicamente dell'interesse dello stesso e di quello dei figli naturali della famiglia affidataria? 14) Vero che i genitori affidatari non possono scegliere il sesso del bambino? Si indicano quali testi sul cap. n. 1 la sig.ra Tes_12
in Segrate sui capitoli da 2 a 12 in Milano, in
[...] Persona_1 Persona_2
Milano e sui capitoli da 13 a 14 la sig.ra presso Comune di Milano. In ogni caso: Testimone_13
con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1-La sig.ra con ricorso inoltrato in data 06.06.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Milano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.1997 con il sig. alle seguenti condizioni: CP_1
A) obbligo a carico del sig. di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1 figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, un importo non inferiore ad € Per_1
600,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le modalità e termini di cui al
Protocollo – Linee Guida Corte d'Appello - Tribunale di Milano del 14.11.2017;
6 Rg 2683-2024
B) disporre a carico del SI. il mantenimento ordinario ed integrale oltre alle spese CP_1
straordinarie per la figlia;
Per_2
C) disporre a carico del sig. un assegno IV in favore della non CP_1 Parte_1 inferiore all'importo mensile di € 1.800,00.
2. Si è costituito il sig. il quale, nell'associarsi alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, ha contestato integralmente le richieste chiedendone il rigetto;
ha evidenziato la piena capacità economico – reddituale della ha dichiarato di farsi Parte_1 carico integrale del mantenimento della figlia e di voler ridurre ad € 300,00 mensili Per_2
l'importo dell'assegno a suo carico in favore della figlia che, sia pur studentessa Per_1
universitaria in corso con gli esami, svolge dei lavoretti dai quali percepisce uno stipendio mensile, ipotizzato in € 1.400,00 con cui potrebbe integralmente mantenersi.
3. Il Tribunale di Milano, emessi i provvedimenti provvisori , all'esito dell'istruttoria ha così statuito:
A) Rigetta la domanda di assegno IV avanzata da Parte_1
B) Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare alla a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 500,00 oltre Per_4
alla rivalutazione monetaria annuale - come da indicazione in parte motiva - secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano, per la parte di esse compatibili con l'età della ragazze e tenuto conto che avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nella quota di 1/3 che si liquidano, per tale quota, in € 2.000,00, oltre spese generali CP_1
forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
D) Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3.
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4. Avverso la sentenza 7645/2024, pubblicata il 12.08.2024 dal Tribunale di Milano la sig.ra ha proposto appello deducendo che : Parte_1
4.A) la motivazione della sentenza appellata è apparente, illogica, contraddittoria, perplessa, incomprensibile, apodittica, ovvero non tiene conto di un fatto decisivo nella soluzione della questione;
evidenzia un errore nella motivazione sia in relazione alla domanda di aumento di contributo al mantenimento della figlia sia per quella relativa all'assegno IV Per_1
perequativo in suo favore .
Osserva la che il Collegio di primo grado non le ha consentito di dimostrare la Parte_1 fondatezza delle sue richieste, anche mediante la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del resistente, a completamento della documentazione prodotta in atti, così impedendole il pieno e legittimo diritto di difesa costituzionalmente garantito.
4.B) Sul contributo al mantenimento di osserva la che la sua domanda era Per_1 Parte_1 volta ad un aumento dell'assegno di mantenimento da € 500,00 ad € 600,00 per la figlia – Per_1
maggiorenne e con lei convivente- in considerazione dei redditi paterni;
la sua richiesta è stata erroneamente disattesa dal Tribunale sia perché le esigenze di non erano in alcun modo Per_1
mutate e sia perché il SI. , nulla richiedeva a lei per il mantenimento della figlia CP_1
sebbene la ragazza si trovi a vivere stabilmente negli Stati Uniti e non sia da lui sostenuta Per_2
economicamente .
Afferma la he la figlia al contrario di , ha inteso proseguire negli Parte_1 Per_1 Per_2
studi, con profitto, reperendo anche lavori saltuari in assenza di adeguato contributo paterno.
4.C) Sulla domanda di assegno IV.
Sul motivo la sostiene che il Tribunale, pur riconoscendo il rilevante ed attuale Parte_1
squilibrio reddituale tra le parti, ha erroneamente respinto la sua richiesta, non valutando adeguatamente gli elementi di fatto - pacifici e non contestati- della sua vicenda familiare;
non ha potuto fornire idonea prova per un assegno in funzione compensativa- perequativa , nonostante la sua tempestiva richiesta e comunque sono state travisate le prove documentali da lei allegate in atti oltre che il suo comportamento processuale.
Dichiara inoltre la : Parte_1
- di aver immesso nel patrimonio familiare il suo TFR, diversamente dal marito che, dal 2007, ha optato per un fondo pensionistico, di cui godrà i benefici in esclusiva;
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- di aver pagato le rate del mutuo, come più volte ribadito e come travisato dal Tribunale , circostanza rilevabile dalla documentazione prodotta in atti da cui emerge che il pagamento del mutuo era gravato sulle parti in quota uguale pur essendo il contratto intestato formalmente al SI.
, perché ottenuto a condizioni e modalità più vantaggiose in virtù della sua posizione CP_1 lavorativa all'interno dell'Istituto di credito erogante;
- di aver favorito, in costanza di matrimonio, la carriera professionale dell'appellato .
4.D) Entità delle spese liquidate in sentenza.
Censura la la sentenza di primo grado in ordine alla condanna delle spese di lite Parte_1
liquidate in favore del SI. ai suoi danni;
sostiene che il Tribunale non ha tenuto CP_1
conto della totale reciproca soccombenza nonché della proposta transattiva formulata in sede di udienza presidenziale e che ha visto il rifiuto del sig. . CP_1
Conclude quindi chiedendo di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: disporre a carico del SI. : CP_1
-un contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, per un importo non inferiore ad € 600,00, oltre, ancora, al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo le modalità e termini di cui al Protocollo – Linee Guida Corte
d'Appello di Milano;
- l'intero mantenimento e tutte le spese straordinarie per la figlia Per_2
- un assegno IV in favore di lei non inferiore all'importo mensile di €1800,00.
5. Si è costituito il sig. che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5.A Sul primo motivo sostiene l'appellato che non vi è alcun vizio della motivazione poiché il G.I., con l'ordinanza emessa in data 6.10.2023, ha dichiarato inammissibili le prove orali dedotte dalla sig.ra poiché “vertono su circostanze genericamente articolate (capp3,4,12,13), da Parte_1
provare documentalmente (capp 3,8,10), su valutazioni (capp.4,7,9,11,13,15,16), su documenti
(cap.6) su contratti (capp1,2,5,14)” e che la sentenza gravata ha fatto propria tale ordinanza condividendo le “considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal G.I.; conseguentemente il
Tribunale, non ammettendo le prove per come articolate, non ha in alcun modo leso il suo diritto di difesa ma ha correttamente applicato le norme del codice di rito non dando ingresso nel giudizio a prove inammissibili.
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5.B Sul capo di sentenza che ha respinto la domanda volta a sentir aumentare il contributo al mantenimento per la figlia evidenzia l'appellato che la domanda non è stata accolta poiché Per_1 la ragazza svolge lavori salutari i cui introiti le consentono “di affrontare le sue esigenze quotidiane;
in relazione a tale statuizione nessuna specifica censura è stata svolta dall'appellante che non ha mai neppure dedotto che le esigenze di siano mutate, né sono state indicate le ulteriori Per_1 esigenze che giustificano un aumento dell'assegno di mantenimento posto che la ragazza svolge, sia un lavoro a tempo indeterminato per la giornata di domenica con regolare contratto percependo l'importo di circa €. 500,00 mensili (doc. n. 21 fasc I grado), sia circostanza mai contestata e sia altri due lavori saltuari che le permettono di avere a sua disposizione un introito mensile complessivo di circa €. 1.400,00.
Aggiunge inoltre l'appellato che l'altra figlia si è trasferita negli USA dove lavora come Per_2 ragazza alla pari per imparare l'inglese, decisa a far rientro in Italia a maggio del 2025 per riprendere gli studi;
erra, quindi, la nel sostenere che lui non deve più provvede al Parte_1
mantenimento della ragazza e, in ogni caso, la circostanza non legittimerebbe comunque una richiesta di aumento del contributo per l'altra figlia.
5.C Sull'inammissibilità e infondatezza del motivo di censura avverso il capo di sentenza che ha rigettato la richiesta di assegno IV .
Sul motivo rileva il che la si è reinserita nel mondo del lavoro senza CP_1 Parte_1
alcuna difficoltà, come appurato anche dal Tribunale;
inoltre il nuovo lavoro dalla stessa reperito le assicura guadagni notevolmente più elevati dal precedente, dimostrando che ella è stata in grado di procurarsi i mezzi adeguati di cui all'art. 5 legge divorzio.
Infondata è l'avversa doglianza secondo cui il Collegio ha erroneamente ritenuto che la on avrebbe sacrificato carriera e posizione;
sul punto evidenzia che ella ha lavorato Parte_1
dapprima in LM per poi passare in IA optando per un part time dal 2001 al 2008 e che tale scelta , con relativo cambio di datore di lavoro, era già maturata in ambito familiare da tempo, ben prima della crisi di IA;
è documentalmente provato che il passaggio lavorativo da LM in
IA è avvenuto, non per scelta dell'appellante, bensì in conseguenza della cessione dell'attività
e di una parte del personale da LM ad IA, come risulta chiaramente dalla lettera inviatale da quest'ultima in data 12.5.1999 (doc. n. 23 fasc. I grado)
Evidenzia il sig. che l'appellante non ha dimostrato di aver concordato con lui di CP_1
passare a lavorare part time – per esigenze familiari- anzi, dalle sue stesse dichiarazioni, è emerso
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che il preteso accordo era limitato a un periodo di soli 2/3 anni e che ella poi, in assoluta autonomia, ha deciso di prolungare il part time anche dopo il periodo di 2/3 anni.
Dichiara inoltre il che : CP_1
- la conduzione familiare, è sempre stata condivisa tra gli ex coniugi;
- la circostanza che la sig.ra abbia deciso di lavorare part time non ha in alcun modo Parte_1
influito sulla loro suddivisione dei compiti domestici;
- la sua qualifica , in BA - di I quadro direttivo , è avvenuta fin da prima che l'appellante richiedesse il part time;
la circostanza dimostra che, indipendentemente dalle scelte lavorative di lei, la sua carriera era da tempo già avviata e comunque la sua promozione a direttore di filiale avvenuta nel 2012 (cfr. doc. n. 9 fasc I grado avv), ovverosia ben 11 anni dopo che la sig.ra aveva ottenuto il part time, non è in alcun modo idonea a dimostrare, neanche in via Parte_1
presuntiva, che tale posizione lavorativa sia stata raggiunta in conseguenza di rinunce professionali fatte dalla ex moglie;
- non ha investito – come documentato- il suo TFR in un fondo pensionistico in quanto lui non si è avvalso della facoltà prevista dal D.lgs. n. 252/2005;
- il mutuo per l'acquisto della casa coniugale come le spese di ristrutturazione dell'immobile sono state sostenute da lui (docc. nn. 36 – 37 fasc. I grado) così contribuendo alla formazione del patrimonio personale anche dell' appellante la quale, con la vendita della casa coniugale , godendo anche dell'incremento del valore dell'immobile derivante della sua ristrutturazione andrà a ricavare una somma ben maggiore di quella da lei sostenuta per l'acquisto della casa coniugale;
- è documentalmente provato che, a far corso dal 2015, la sig.ra ha aperto un suo Parte_3
conto corrente postale ove ha fatto accreditare il proprio stipendio (cfr. doc. 8 fasc. avv. I grado) ed
è fatto pacifico , non contestato, che ella ha continuato a utilizzare il conto corrente comune, alimentato unicamente dallo stipendio del marito, non solo per tutti i bisogni della famiglia, ma anche per le proprie spese personali, cosa che le ha consentito di accumulare dei suoi personali risparmi.
Appare quindi corretta , per l'appellato, la statuizione del Tribunale secondo cui la Parte_1
ha avuto un beneficio al proprio patrimonio personale in conseguenza degli esborsi e sacrifici economici di lui sostenuti circostanza che porta ad escludere quindi il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa – compensativa.
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5. D Sulla correttezza del capo di sentenza che ha compensato parzialmente le spese di lite .
Contesta le censure argomentate dall'appellante e ritiene che il Collegio non ha posto integralmente a carico della sig.ra le spese di giudizio, ma ha valutato “la reciproca soccombenza Parte_1 per l'entità dell'assegno di mantenimento di e la soccombenza di lei in ordine alla Per_1 domanda di assegno IV” , ha disposto di compensare per 2/3 le spese, ponendo correttamente quindi solo il restante terzo in capo alla sig.ra liquidate in misura pari a € 2.000,00, Parte_1
Conclude l'appellante chiedendo il rigetto della sospensiva e l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello .
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa alla udienza del 21.01.2025 disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024 è stata disposta la sostituzione del giudice relatore confermando la data di udienza del 21.01.2025 ove nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della udienza e la Corte, lette le note depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto per i motivi di seguito enunciati .
Preliminarmente questa Corte rileva che la causa è sufficientemente istruita e ritiene di non accogliere la richiesta di entrambe le parti di integrazione istruttoria, condividendo le motivazioni della ordinanza emessa in data 6.10.2023 ove il GI ha dichiarato inammissibili le prove orali per come dedotte dalla sig.ra perché “vertono su circostanze genericamente articolate Parte_1
(capp3,4,12,13), da provare documentalmente (capp 3,8,10), su valutazioni
(capp.4,7,9,11,13,15,16), su documenti (cap.6) su contratti (capp1,2,5,14).
Contrariamente da quanto censurato dall'appellante sicuramente non risulta essere stato leso , dal
Giudice di primo grado, il suo diritto di difesa .
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione ( Cass 16886/2016)
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Ebbene dall'esame di quanto depositato in atti in primo grado è emerso che, nonostante l'ordinanza emessa in data 6.10.2023 ove il GI ha dichiarato inammissibili le prove orali per come dedotte dalla ella non ha reiterato le sue richieste istruttorie ne consegue che le stesse devono Parte_1
ritenersi rinunciate .
I motivi di censura riferiti alla riforma della sentenza con riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia non possono essere accolti . Per_2
In linea generale, l'obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato ed incondizionato. Il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell'indipendenza economica. In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali.
Specificatamente, “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno
“status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).
In ogni caso, il fatto che il figlio svolga attività lavorativa non determina in automatico la cessazione dell'obbligo di mantenimento: bisogna compiere una valutazione caso per caso, verificando se si tratti di un lavoro a carattere meramente precario ovvero di una stabile occupazione conforme al percorso formativo svolto e alle proprie aspirazioni.
Nella presente fattispecie, la a chiesto che l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
figlia – con lei convivente- sia aumentato almeno all'importo mensile di € 600,00 in Per_1 considerazione dei redditi dell'appellato .
Da quanto dichiarato e non contestato dalle parti è emerso che :
- nel mese di dicembre 2019 la figlia , ormai divenuta maggiorenne, ha deciso di trasferirsi Per_2
a vivere con il padre e nel mese di gennaio 2020 ha formalizzato tale sua definitiva decisione alla madre presso la quale , nella casa coniugale, è rimasta a vivere solo l'altra figlia;
Per_1
- il ha rinunciato a richiedere alcun tipo di contributo alla per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia che con lui coabita e che agli inizi del 2024 si è trasferita negli Per_2
USA ove lavora come ragazza alla pari per imparare l'inglese, decisa a far rientro in Italia a maggio del 2025 per riprendere gli studi;
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- non è stata fornita alcuna prova che sia economicamente autosufficiente – circostanza Per_2 contestata dall'appellato- ; nulla documenta la Parte_1
- con ordinanza del 18.10.2020 emessa in esito al giudizio di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Milano ha disposto l'aumento da € 400,00 ad € 500,00 il contributo dovuto dal sig. per la figlia che vive con la madre nella casa coniugale di CP_1 Per_1
proprietà degli ex coniugi;
- la figlia maggiorenne ed ancora studentessa universitaria svolge un lavoro a tempo Per_1 indeterminato per la giornata di domenica con regolare contratto percependo l'importo di circa €.
500,00 mensili (doc. n. 21 fasc I grado ) e pare svolga anche altri lavori saltuari – circostanza non contestata- per i quali però non è stata fornita adeguata prova dell'effettivo introito mensile percepito;
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
La richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia formulata dalla Per_1 non può trovare accoglimento in considerazione dell'assenza di prova, anche nel Parte_1 presente gravame, delle mutate esigenze della ragazza rispetto a quelle già valutate, nell'anno
2020, dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio di revisione delle condizioni della separazione che ha aumentato ad € 500,00 il contributo posto a carico del padre che continua a farsi carico integrale del mantenimento di dell'altre figlia . Per_2
L'assegno di mantenimento per quantificato e confermato dal Tribunale nell'importo Per_1 mensile di € 500,00 posto a carico dell'appellato può ritenersi congruo tenuto anche conto che, nelle more, la ragazza - sia pur ancora studentessa- si è anche adoperata a reperire un'occupazione saltuaria con guadagni che, sebbene non le consentono di raggiungere l'autonomia economica, sicuramente possono contribuire, in aggiunta a quelli versati dal padre a far fronte alle sue esigenze .
A parere della Corte non possono essere accolti i motivi di censura volti a riformare la statuizione del Tribunale di Milano con riferimento alla corresponsione in favore della di un Parte_1
assegno IV in funzione perequativa - compensativa.
Con la nota sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a sanare un precedente contrasto giurisprudenziale relativo alla natura dell'assegno IV;
trattasi di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa
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tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive e quindi il coniuge richiedente deve fornire:
A) la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa economica relativa all'assegno IV che non è automaticamente dovuto al coniuge che è stato beneficiario dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
B) la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (pertanto, si deve trattare di impedimenti esternamente percepibili e valutabili, impedimenti non determinati da volontarie scelte di vita del coniuge richiedente e non autonomamente superabili).
L'accertamento del diritto all'assegno IV si articola nell'accertamento giudiziale dei seguenti requisiti:
- esistenza di una disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo dei redditi percepiti, del patrimonio nonché «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano;
- la rilevanza di tale disparità nell'ambito delle rispettive posizioni economico-patrimoniali;
- lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali deve essere riconducibile direttamente alle scelte adottate durante la comunione di vita matrimoniale;
lo squilibrio economico deve rappresentare un divario non superabile dall'ex coniuge richiedente l'assegno (ad esempio vengono presi in esame la tipologia di attività professionale svolta e l'età del richiedente in relazione alle condizioni del mercato del lavoro);
- la quantificazione è effettuata caso per caso, senza tenere in alcuna considerazione il mero dato relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Inoltre, al fine del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità
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professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro.
Ed ancora solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio. In assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli. Cass. Civ.,
Sez. I, ord. 20 aprile 2023 n. 10614
Sulla base dei predetti principi, condivisi da questa Corte, la motivazione dedotta dal Tribunale di
Milano che ha ritenuto di non riconoscere un assegno di divorzio in favore della è Parte_1
esente da censure .
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 28.6.1997 e dalla loro unione sono nate due figlie, in data 9.12.1998 e in data 13.10.2000 e , con verbale del 18.10.2018 ex art. 711 Per_1 Per_2
cpc, omologato in data 05.12.2018, i coniugi si sono separati consensualmente e la sig.ra ha rinunciato all'assegno di mantenimento affermando la sua piena autonomia Parte_1
reddituale.
La sig.ra ha chiesto la corresponsione di un assegno di divorzio in funzione Parte_1
perequativa- compensativa avendo dichiarato:
- di aver sacrificato il suo lavoro, dopo la nascita della prima figlia , per poter passare da un full time a part time rinunciando alla carriera in LM per passare in IA, dove le avrebbero garantito, contrariamente a LM, il lavoro part time, concessole comunque solo dopo la nascita di nel 2000 ed ancora in seguito allorquando gli ex coniugi hanno deciso di chiedere Per_2
l'affidamento di;
Per_5
- di aver immesso, nel patrimonio familiare, il suo TFR, diversamente dal marito che, dal 2007, ha pure optato per un fondo pensionistico, di cui godrà i benefici in via esclusiva;
- di aver pagato le rate del mutuo, come più volte ribadito in primo grado .
A parere di questa Corte risultano essere state correttamente analizzate e comparate, sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le condizioni degli ex coniugi;
in considerazione quindi
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dell'età dei coniugi ( nata il [...] e nato il [...]) della Parte_1 CP_1
durata del matrimonio nonché delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, anche rispetto ai tempi della separazione, nonché dell'apporto fornito dal coniuge richiedente, esente da censure è la motivazione del Tribunale che ha accertato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorziale – in funzione perequativa – compensativa in favore della sig.ra . Parte_1
Ebbene il Tribunale nella motivazione condivisa da questa Corte:
A) non ha riconosciuto un assegno di divorzio in funzione assistenziale avendo riscontrato che l'appellante ha sempre lavorato ed ha mostrato di poter mettere a frutto la sua alta qualificazione professionale reinserendosi, a livelli sicuramente adeguati, nel mondo del lavoro con guadagni notevolmente più elevati rispetto al precedente , dando quindi dimostrazione che ella – attualmente
è stata in grado di procurarsi i mezzi adeguati di cui all'art. 5 legge divorzio.
Dalla dichiarazione MODELLO 730/2023 per i redditi 2022 emerge un reddito imponibile di €
23.085,00 con un reddito netto mensile – detratte le imposte di €1.880,00.
Dalla dichiarazione MODELLO 730/2024 per i redditi 2023 emerge un reddito imponibile di €
22.917,00 con un reddito netto mensile - detratte le imposte di € 1.921,00.
B) non ha riconosciuto un assegno in funzione perequativa- compensativa in favore della poiché è emerso che : Parte_1
B.1) entrambi i coniugi si sono spesi sia per le figlie e, successivamente nell'anno 2011/2012 a seguito di un percorso di affido familiare, anche per il piccolo , all'epoca di soli 5 anni, sino Per_3
al momento della separazione ed anche successivamente;
B.2) durante l'intero arco della vita matrimoniale, gli ex coniugi hanno entrambi svolto proficua attività professionale e dato dimostrazione di piena capacità lavorativa;
le vicende reddituali, in maniera altalenante positive e negative per i entrambi, sono collegate alle rispettive occupazioni e che, nello specifico, il maggior reddito oggi prodotto dal non è stato in alcun modo CP_1
influenzato e favorito dal sacrificio professionale della he, sulla circostanza nulla ha Parte_1
provato;
B.3) è stato documentato che il passaggio lavorativo della da LM in IA è Parte_1
avvenuto, non per aver scelto di accedere al part-time per dedicarsi alla famiglia - come dalla stessa dichiarato ma contestato dall'appellato e dai documenti offerti in prova- bensì come conseguenza
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della cessione dell'attività da LM ad IA, come risulta chiaramente dalla lettera inviata da
IA alla sig.ra in data 12.5.1999; Parte_1
B.4) la differenza di reddito attuale della sig.ra rispetto a quella del sig. Parte_1 [...]
non è stata certamente determinata dal suo essersi annullata professionalmente a tutto CP_1 vantaggio dell'ex marito, non emergendo in giudizio neanche un indizio né una prova, che durante il matrimonio, ella abbia prestato la sua attività esclusivamente o prevalentemente in ambito casalingo e familiare precludendosi la possibilità di una carriera;
B.5) il sig. , oltre ad aver messo a disposizione tutti i propri risparmi per il CP_1 pagamento sia dell'anticipo della casa coniugale che della ristrutturazione, ha anche provveduto, fino alla separazione, al pagamento integrale del mutuo;
è documentalmente provato che le parti hanno trovato un accordo per la vendita della casa coniugale per l'importo di € 500.000,00 a vantaggio della che, avendo acconsentito ad una riduzione del prezzo di vendita (da € Parte_1
520.000,00 ad € 500.000,00) riceverà dall'appellato un ulteriore importo di € 10.000,00 oltre al 50
% del prezzo di vendita con conseguente accrescimento della quota di guadagno della appellante che ha quindi anche goduto del maggior valore dell'immobile per la ristrutturazione effettuata quasi totalmente con denaro dell'appellato ;
B.6) è documentalmente provato che, a far corso dal 2015, la sig.ra a aperto un suo Parte_3
conto corrente postale ove ha fatto accreditare il proprio stipendio (cfr. doc. 8 fasc. avv. I grado) – ed è fatto pacifico , non contestato, che ella ha continuato a utilizzare il conto corrente comune, alimentato unicamente dallo stipendio del marito, non solo per tutti i bisogni della famiglia, ma anche per le proprie spese personali.
A quanto suddetto, deve anche aggiungersi la non ha avanzato istanze istruttorie Parte_1
volte a provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in funzione perequativa o compensativa dell'assegno IV ed inoltre non ha provato di aver sacrificato le proprie ambizioni lavorative – durante la vita matrimoniale - per dedicarsi alla famiglia ed ancora non risultano provate le riferite rinunce a prospettive di carriera .
In conclusione non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare a opera della né è in alcun modo dedotto o dimostrato che parte appellante abbia Parte_1
sacrificato le proprie aspirazioni professionali per curare la famiglia .
Osserva la Corte, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la non Parte_1 ha assolto all'onere, a lei spettante, della prova di non poter disporre, per ragioni obiettive, di mezzi
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adeguati, in relazione alle determinazioni comuni del progetto familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari e al conseguente sacrificio che essi hanno comportato per le sue aspettative professionali e reddituali.
E' infatti dato pacifico e non contestato che la egli anni, abbia sempre svolto attività Parte_1
lavorativa e non è stato dalla stessa provato , che in virtù del legame matrimoniale e di scelte effettuate insieme al marito in conseguenza dello stato di coniugio, abbia subito una perdita di chances lavorative o sacrificato aspettative professionali anzi, anche a seguito della separazione dal marito, la ha continuato a lavorare ora come impiegata presso una cooperativa che ha Parte_1
in appalto RE OR .
A parere di questa Corte, sulla base delle valutazioni effettuate, si deve confermare la motivazione del Tribunale che ha escluso il riconoscimento dell'assegno IV in favore della sig.ra n funzione compensativa -perequativa . Parte_1
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della parte appellante.
Sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza 7645/2024, pubblicata il
[...] Controparte_1
12.08.2024 dal Tribunale di Milano all'esito della causa iscritta al n. 21863/2022 e notificata a cura della difesa dell'appellato in data 2.9.2024 così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Parte_1 sig. quantificate nell'importo di €. 3.966,00 oltre 15% per spese Controparte_1
generali ed accessori come per legge;
3) si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..
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Così deciso in Milano, il 21 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sandra Cassoni AB RE
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