CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1085 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Rita Colleluori e Valeria Rispoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Emanuele
Gianturco, 11, giusta delega allegata all'atto di appello;
e
1 , Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Vecchiarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, circonvallazione Clodia, 165, per procura allegata alla memoria di costituzione con appello incidentale;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12464/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 29.8.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
il 28.10.1995 e hanno avuto due figli, (nato l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2
5.1.2005);
con ricorso depositato il 22.1.2018, ha adito il Parte_1
Tribunale di Roma per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla controparte;
ha chiesto, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, in ragione della perdurante convivenza con i figli, nonchè la previsione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge dell'importo di
€ 1.500,00 mensili per sè e di pari importo per i figli, oltre al 100% delle relative spese straordinarie;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1
separazione, contestandone l'addebitabilità a se medesimo;
ha, inoltre, chiesto che, escluso il mantenimento per la moglie, fosse posto a proprio carico
2 unicamente un assegno per il mantenimento dei figli del complessivo importo mensile di € 800,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con ordinanza resa il 3.6.2018, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha assegnato la casa coniugale a Parte_1
, convivente con i figli;
ha posto, a carico del marito un assegno di
[...]
mantenimento, in favore della moglie, dell'importo mensile di € 600,00 e, in favore dei figli, dell'ulteriore complessivo importo mensile di € 1.200,00, oltre il 70% delle relative spese straordinarie;
all'esito di due subprocedimenti, assunta la prova per testi ed espletato l'interrogatorio formale della ricorrente, con la sentenza n. 12464/23, il
Tribunale ha disposto la separazione personale dei coniugi;
ha l'assegnato la casa coniugale alla moglie;
ha revocato l'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento;
ha posto a carico di un assegno per il mantenimento dei Controparte_1
figli complessivamente pari ad € 1.000,00 mensili (€ 600,00, per e € Per_2
400,00, per , oltre al 70% delle relative spese straordinarie;
ha compensato Per_1
la metà delle spese di lite, ponendo a carico della ricorrente la residua metà;
con ricorso depositato il 27.2.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza, ammettendo di avere una nuova relazione sentimentale, sorta successivamente alla separazione dal coniuge, ma di non aver instaurato un alcun rapporto di convivenza e ha chiesto unicamente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sè, da quantificarsi nell'importo mensile di € 600,00, con decorrenza dal deposito del provvedimento di primo grado;
il 29.1.2025, si è costituito , che ha contestato il Controparte_1
fondamento dell'impugnazione, concludendo per il relativo rigetto;
in via
3 incidentale, inoltre, ha chiesto che l'appellante principale fosse condannata a restituirgli gli importi indebitamente percepiti per il periodo compreso tra la data della costituzione del nuovo difensore in primo grado -che ne aveva già fatto domanda- (24.6.2020), fino alla revoca del contributo, disposta dal
Tribunale solo con decorrenza dalla sentenza, pari alla somma complessiva di
€ 23.400,00; egualmente in via incidentale, ha chiesto, inoltre, la condanna di alla restituzione degli importi percepiti per il Parte_1
mantenimento del figlio ormai economicamente indipendente, Per_1
quantificati nella somma di € 9.800,00, oltre accessori;
con vittoria delle spese di lite;
nel corso del procedimento entrambe le parti hanno dato atto che, a seguito di una procedura di mediazione assistita per la composizione di una lite concernente un bene in comproprietà in Sardegna, hanno trovato un accordo che ha investito anche la pretesa azionata da in ordine Controparte_1
alla restituzione delle somme versate alla moglie per il mantenimento di Per_1
e, nelle note depositate il 14.4.2025, l'appellante incidentale ha espressamente rinunciato a tale motivo d'impugnazione;
il Procuratore Generale, in data 2.5.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
sulle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La sentenza del Tribunale di Roma è stata impugnata da Parte_1
unicamente quanto al rigetto della sua domanda di riconoscimento di
[...]
4 un assegno di mantenimento, quantificato dall'istante nell'importo mensile di
€ 600,00.
In particolare, il giudice di primo grado ha respinto la domanda dell'odierna appellante principale sul presupposto che costei avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale che, pur non essendosi tradotta in una convivenza, avrebbe rappresentato un “legame … stabile … idoneo a determinare la perdita del diritto all'assegno da parte del coniuge”, non avendo costei neppure “provato in modo specifico la concreta rinuncia per esigenze familiari a occasioni di guadagno maggiori del reddito attualmente percepito”.
In primo luogo, quindi, ritiene il Collegio di dover fare chiarezza in merito alla natura dell'assegno di mantenimento posto a carico di un coniuge, in favore dell'altro, in sede di separazione.
Al riguardo, la più recente, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass., Sez. 1, 07/01/2025,
n. 234); e ancora “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti
5 dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio” (Cass., Sez. 1,
13/12/2024, n. 32349; conforme anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del
28/02/2020).
In sede di separazione, pertanto, l'eventuale assegno di mantenimento si fonda esclusivamente sulla persistenza del vincolo, con conseguente permanenza del dovere di assistenza materiale tra le parti e, dunque, sulla componente assistenziale-solidaristica della prestazione, con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine all'eventuale profilo compensativo-perequativo (proprio dell'assegno divorzile).
Con riferimento al caso di specie, è pacifico che, durante la convivenza matrimoniale, non abbia svolto attività lavorativa e Parte_1
che, quindi, le spese necessarie per se medesima e per tutto il nucleo familiare siano state sostenute con i proventi del lavoro prestato unicamente da
[...]
, in qualità di Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare. CP_1
Dalla documentazione depositata da entrambe le parti in questo e nel precedente grado del giudizio, inoltre, emerge che:
- , commercialista attualmente impiegata presso Parte_1
un CAF, nel 2023, ha percepito mediamente circa € 630,00 mensili;
nel
2024, circa € 620,00 mensili;
in data 1.4.2025 è divenuta proprietaria dell'intero immobile -originariamente in comproprietà tra i coniugi- a
Villasimius, per il quale ha versato alla controparte l'importo di €
6 40.000,00, con assegno circolare;
è comproprietaria con l'appellato dell'immobile destinato a casa coniugale, del quale è assegnataria;
- , Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare, Controparte_1
percepisce la retribuzione mensile netta di circa € 4.500,00; è comproprietario dell'immobile a Roma, assegnato alla controparte;
versa un canone di locazione, per l'immobile in cui vive, di € 840,00 mensili.
Tenuto conto delle disponibilità economiche di entrambe le parti;
del fatto che, durante la vita matrimoniale, non vi è prova che abbiano condiviso le spese;
della circostanza che dispone della casa coniugale in Parte_1
comproprietà tra i coniugi, mentre deve versare un Controparte_1
canone di locazione per l'immobile in cui vive;
del fatto che quest'ultimo non
è più onerato del mantenimento del figlio (per il quale versava l'importo Per_1
mensile di € 400,00); nonché, infine, della capacità reddituale di Parte_1
, il Collegio ritiene che il marito debba essere onerato del
[...]
versamento di un assegno per il mantenimento della moglie, pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Il provvedimento di primo grado, invece, ha revocato la prestazione in ragione del nuovo stabile legame affettivo instaurato da nelle Parte_1
more del procedimento.
Occorre, pertanto, verificare anche tale questione, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che “In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune 7 progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa” (Cass., Sez. 1, 12/12/2023, n. 34728);
e ancora “In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica” (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 32871 del 19/12/2018; conforme anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16982 del
27/06/2018, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare;
resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati”).
Nel caso di specie, all'udienza del 4.5.2021, il figlio delle parti, a diretta Per_1
conoscenza dei fatti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (non avendo mai sollevato eccezioni in tal senso neppure il padre), ha riferito che il nuovo compagno della madre, , pur essendo rimasto talvolta Persona_3
a dormire nella casa familiare -soprattutto nel periodo del COVID-, non si era mai trasferito a vivere con loro, così dando luogo ad una nuova convivenza dell'appellante.
8 Né tale circostanza può desumersi dalle relazioni investigative prodotte in atti da : mentre, infatti, le prime due si riferiscono ai periodi Controparte_1
7.3.2020-24.4.2020 e 16.12.2020-23.12.2020, di fatto coperti da quanto riferito dalla deposizione testimoniale del figlio delle parti, la terza relazione
(depositata in atti, nel corso del primo grado del giudizio, il 17.3.2022), riguarda il periodo compreso tra il 3.12.2021 e il 31.12.2021.
In quest'ultimo -limitato- arco temporale, è stato rilevato che Persona_3
ha trascorso la notte in casa dell'appellante 15 volte (su 29 serate in totale, oggetto di osservazione).
La frequenza riscontrata, del tutto compatibile con la nuova relazione sentimentale di -e non contestata da quest'ultima- Parte_1
non è tale, tuttavia, da dimostrare che quest'ultima abbia intrapreso una nuova convivenza.
Sarebbe stato, dunque, onere dell'appellante incidentale provare, rigorosamente, che e il suo nuovo compagno, pur Parte_1
non convivente, siano accomunati da “un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”.
, tuttavia, non ha adempiuto a tale onere della prova su Controparte_1
di sé gravante, certamente non potendo desumersi alcunchè dalle fotografie prodotte in atti, concernenti solo alcune vacanze ed una festa per i 50 anni di e, in quanto, tali, inidonee a dimostrare un legame Parte_1
talmente profondo tra quest'ultima e il nuovo compagno da potersi assimilare al modello solidaristico del matrimonio tradizionale.
9 Piuttosto, la circostanza che, nonostante la lunga durata di tale relazione sentimentale, la medesima non sia ancora sfociata in una stabile convivenza, dimostra la non assoluta stabilità del legame.
In conclusione, ritiene la Corte che erroneamente il Tribunale abbia revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del marito a seguito dell'udienza presidenziale e che, piuttosto, tale prestazione avrebbe dovuto essere confermata anche in sede di provvedimento definitivo, seppur ridotta nel relativo importo (ad € 400,00 mensili), tenuto conto delle considerazioni già esposte.
Ne consegue, da un lato, il ripristino della prestazione in esame, in favore dell'appellante principale, nel ridotto importo mensile di € 400,00, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
dall'altro, il rigetto dell'appello incidentale proposto da , concernente Controparte_1
la ripetizione di quanto versato alla moglie dal 24.6.2020 (anche quanto all'eccedenza -assai contenuta-, verosimilmente utilizzata dalla moglie per le proprie esigenze alimentari).
L'esito complessivo del giudizio implica la compensazione delle spese di lite per il primo grado del giudizio e la condanna di al Controparte_1
pagamento di quelle relative al presente grado d'impugnazione.
In ultimo, si dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante incidentale sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
10 La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, in riforma della sentenza n. 12464/23 depositata dal Tribunale di
Roma il 29.8.2023,
respinta ogni altra domanda,
dispone che versi a l'importo Controparte_1 Parte_1
di € 400,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, a decorrere dalla decisione di primo grado, da versarsi per il futuro entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della creditrice, con onere di adeguamento monetario automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat per i prezzi al consumo di famiglie ed operai;
compensa le spese del primo grado del giudizio tra le parti;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1
complessivamente in € 6.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al
15%;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante incidentale sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
11