Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 181/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Angelica Del Prete che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Raffaele Pacilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2023, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 25.04.2002 in Torre del Greco (NA) con e precisando che dalla loro unione erano nati tre figli, CP_1 Per_1
1
Con decreto depositato in data 28.02.2023 il presidente delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 20.06.2023, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in riconvenzionale con CP_1 memoria difensiva depositata in data 09.06.2023, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 20.06.2023 dinanzi al presidente delegato, il quale, all'esito dell'audizione delle parti e constatata l'impossibilità di una riconciliazione, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il presidente delegato emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data
17.07.2023, qui di seguito integralmente trascritti:
2 3 Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05.12.2023.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza del 05.12.2023, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il g.i., ritenuta la necessità di disporre l'audizione della minore nonché la comparizione personale delle parti, rinviava Per_2 all'uopo all'udienza del 12.01.2024.
Alla predetta udienza, il g.i., all'esito dell'audizione della minore e delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice istruttore, con ordinanza depositata in data 04.02.2024, revocava le statuizioni previste con l'ordinanza presidenziale del 17.7.2023 relative alla collocazione abitativa della minore
, alla disciplina del diritto di visita della madre e all'obbligo di contribuzione Per_2 al mantenimento previsto a carico di ripristinando integralmente CP_1 le condizioni di separazione, anche relativamente all'obbligo di contribuzione nell'interesse della figlia posto a carico di e concedeva Per_2 Parte_1 alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., fissando l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori per il 07.06.2024.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice disponeva la
4 comparizione personale delle parti per il 09.07.2024.
Alla predetta udienza, il g.i. istruttore, interrogate liberamente le parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il g.i., disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con predisposizione di un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali, formulava alle parti proposta conciliativa e fissava l'udienza del 24.01.2025
(rinviata al 28.01.2025) per verificare l'esito del tentativo di conciliazione.
Nelle more, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, allegandolo alle note congiunte per la trattazione scritta dell'udienza del
28.01.2025 depositate in data 23.01.2025.
All'udienza del 28.01.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava la causa in decisione al Collegio con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a giorni 20 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (n. 7500/2022) depositato in cancelleria in data 07.06.2022 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo allegato alle note congiunte per la trattazione scritta dell'udienza del 28.01.2025 depositate in data 23.01.2025, qui di seguito integralmente trascritto:
1) la casa coniugale sita in Giugliano in Campania (Napoli), alla via Carlo Pisacane,
16/32, viene assegnata al Signor che vi abiterà con il figlio Parte_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con tutti i mobili e gli Per_1 arredi ivi esistenti, come da accordi di separazione;
2) la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile ed alla CP_1 somma di euro 100,00 richiesta per la contribuzione al pagamento del canone di locazione;
3) i Signori e rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, alle CP_1 Pt_1 azioni di recupero relative alle somme pregresse non versate, dall'uno all'altro, e
5 relative all'assegno di mantenimento dei figli ed , e nello Per_1 Per_2 Per_3 specifico anche a quelle eventualmente dovute a titolo di spese straordinarie e ordinarie;
4) le parti concordano per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, i quali ultimi avranno residenza privilegiata presso la madre;
le parti precisano, altresì, che cureranno di stabilire i calendari delle visite tra il Signor ed i propri figli compatibilmente con tutte le necessità degli stessi sia di Pt_1 ordine scolastico, che di ordine programmatorio della loro vita, che ricreativo. Ad ogni buon conto, ed ove fallisse quanto previsto al punto precedente, si stabilisce quanto segue: durante la settimana i periodi di frequentazione padre/figli saranno regolamentati secondo il seguente calendario, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita di relazione dei figli, nonché con le esigenze lavorative del Signor a) durante la settimana, i minori saranno con il Pt_1 loro papà per due pomeriggi (orientativamente il lunedì ed il mercoledì) dalle ore
18,00 alle ore 21,00; b) gli stessi minori saranno con il loro papà a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica. Sin d'ora si precisa che tale calendario, stante il lavoro del Sig. che è soggetto a Pt_1 turnazione, sarà suscettibile di modifiche che saranno concordemente prese dai coniugi sempre nell'interesse dei minori medesimi;
c) durante le festività natalizie,
i minori saranno ad anni alterni con la madre e con il padre, dal 24/12 ore 10,00 al 26/12 ore 21 oppure dal 30/12 ore 10,00 al 01/01 ore 21,00, e viceversa;
d) durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i minori saranno con la madre dal Giovedì Santo ore 10,00 al Sabato ore 21,00 o dalla Domenica di
Pasqua ore 10,00 al martedì ore 21,00, e viceversa;
e) durante il periodo delle vacanze estive, i minori saranno con il loro papà per quindici giorni continuativi oppure una settimana a Luglio e una ad Agosto (presumibilmente nei mesi di
Luglio o Agosto anche tenuto del piano ferie del Palumbo) da concordarsi tra gli ex coniugi entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze personali dei minori e del lavoro di essi genitori;
f) in occasione della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo i minori saranno con il loro papà; resta inteso che, parimenti, i figli rimarranno con la madre in occasione delle festività che riguarderanno la propria persona;
g) i compleanni e gli onomastici dei figli minori verranno trascorsi dagli stessi alternativamente con il padre e con la
6 madre, ferma restando la possibilità per il padre di incontrare, in ogni caso, gli stessi al fine di far loro gli auguri;
h) tutte le altre festività in calendario verranno trascorse dai figli con il padre o con la madre secondo la regola dell'alternanza;
5) il Signor verserà, in favore della Signora ed a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli minori, la somma di euro 650,00 (euro 325,00 per ciascun figlio), somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Restano
a carico dei quivi costituiti Signori e e nella misura del 50% a CP_1 Pt_1 carico di ognuno di essi, le spese mediche e quelle straordinarie relative ai figli come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord. La somma prevista quale mantenimento dovrà essere accreditata mensilmente, entro il giorno 23, sulla carta Poste PayEvolution intestata alla Signora identificata dal CP_1 seguente codice IBAN [...];
6) nulla sarà versato dalla Signora al Signor a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio maggiorenne considerata la capacità Per_1 lavorativa del medesimo ed in ogni caso l'inserimento nel mondo del lavoro dello stesso e quindi la sua autosufficienza economica;
7) a titolo di contribuzione alle spese straordinarie dei minori e , Per_2 Per_3 considerata la frequentazione da parte degli stessi di una scuola privata ( Per_2 frequenta un corso di formazione in estetica ed un corso di formazione per Per_3 barbiere) le parti si impegnano a sostenere la retta scolastica nella misura del
50% fino alla conclusione del ciclo scolastico degli stessi minori;
8) l'assegno unico sarà percepito per intero dal Signor e la Signora Pt_1
ne fa espressa rinuncia;
CP_1
9) i Signori e , economicamente indipendenti, Parte_1 CP_1 dichiarano di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
10) i Signori e si obbligano a comunicarsi qualsivoglia Pt_1 CP_1 variazione relativa alla residenza e/o domicilio, eventuali modifiche di recapiti telefonici;
11) i Signori e si impegnano altresì a tenere da parte i propri Pt_1 CP_1 rispettivi dissapori, e generanti la crisi della coppia, sia essi di natura economica, senza coinvolgere in alcun modo i figli al fine di tutelare il loro benessere
7 psicologico;
12) i Signori e reciprocamente autorizzano l'autorità Pt_1 CP_1 amministrativa competente a rilasciare a ciascuno di essi il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.
13)
Le predette condizioni relative al regime di affido dei figli minori e , Per_2 Per_3 al diritto di visita del genitore non collocatario e ai relativi obblighi di mantenimento, non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Delle altre condizioni, il collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 21.04.1973, e (c.f.: , nata a [...] CP_1 C.F._2
(NA) il 07.07.1976, contratto in Torre del Greco (NA) il 25.04.2002 - atto n.94, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Il giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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