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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3281/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3281/2017 promossa da:
(C.F. ) quale procuratore di sé medesimo, in uno all'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTA ALFANO giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di citazione di primo grado;
Parte appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P_
Parte appellata
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2353/2016, emessa dal Giudice di Pace di Cava De'
Tirreni (Sa), depositata il 02.01.2017
pagina 1 di 4 Conclusioni per parte appellante:
“condannare il Prefetto di Salerno al pagamento della residua metà delle spese e dei compensi di avvocato come già liquidati nel giudizio di primo grado, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP e quant'altro dovuto per legge;
in virtù della soccombenza ed in corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., condannare lo stesso appellato al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, da quantificarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014, oltre 15% per spese generali, Iva, Cpa e quant'altro dovuto per legge, con attribuzione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ex art. 132 c.p.c. può essere omessa la cronistoria processuale, dando immediato conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In primo luogo, va dato atto di come, nel presente giudizio, la non si Controparte_1 sia costituita, di talché occorrerà dichiararne la contumacia.
Inoltre, pur non essendo stato reperito il fascicolo d'ufficio di primo grado, giusta certificazione di
Cancelleria, la controversia ben può essere decisa sulla base degli atti, come ricostruiti dalle parti costituite.
Ciò premesso,
l'odierno appellante ha censurato la sentenza in premessa indicata, nella parte in cui, accogliendo il ricorso di primo grado, ha compensato per la metà le spese di lite, per l'ulteriore metà poste, invece, a carico della . Controparte_1
Il ricorso di primo grado, a ben vedere, aveva ad oggetto il verbale di accertamento n.
SCV0004758625, notificato il 28.04.2016, annullato per omessa produzione, in primo grado, degli atti di accertamento che, invero, avrebbero potuto eventualmente provare la fondatezza della sanzione irrogata.
Nel caso di specie, infatti, si può agevolmente rilevare come:
pagina 2 di 4 - l'appellante ha ottenuto l'annullamento del verbale di infrazione, risultando, per l'effetto, integralmente vittorioso nel giudizio di prime cure;
- la , costituendosi nel primo grado di giudizio, ha contestato Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, senza, invero, produrre gli atti di accertamento dell'infrazione;
- la pronuncia di primo grado, invero, ha compensato per la metà le spese di lite, valorizzando il comportamento processuale delle parti, i motivi e la novità della decisione, ponendo il residuo delle spese (e quindi la sola l'ulteriore metà) a carico della
. Controparte_1
Chiariti i suddetti punti, occorre valutare se, alla luce della pronuncia di compensazione parziale, nella misura del 50%, sia stata fatta corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Si valorizza, a tal fine, la circostanza che:
- il giudizio di primo grado si è concluso con l'annullamento del verbale e la condanna alle spese della . Controparte_1
- non vengono, invero, indicati i comportamenti in virtù dei quali la compensazione per la metà sarebbe corretta (anzi, proprio l'omessa produzione degli atti di accertamento, da parte dell'Autorità amministrativa, avrebbe dovuto essere valorizzata quale comportamento negativo ai fini dell'integrale condanna alle spese di lite), né, peraltro, ricorre, nel caso di specie, alcuna novità della questione, giacché, a ben vedere, l'Autorità irrogante la sanzione, pur costituendosi, non ha dato seguito all'obbligo di produrre gli atti di accertamento e notificazione, come disposto dal Giudicante e non potendosi per ciò solo ritenere la questione esamina connotata dal requisito della “novità”;
- in definitiva, la compensazione per la metà delle spese di lite non può dirsi affatto corretta, giacché immotivata e, peraltro, contrastante con l'esito del giudizio di primo grado che, invero, ex art. 91 c.p.c. ha visto la di soccombere in giudizio. P_ P_
Conclusivamente e per tutte le suesposte ragioni, l'appello va accolto e, per tali motivi, vanno poste le spese di primo grado interamente a carico della parte ivi soccombente, la P_
, con l'esclusione, pertanto, della compensazione per la metà, confermando, pertanto,
[...] la liquidazione come ivi effettuata.
pagina 3 di 4 Vanno, inoltre, poste a carico della parte appellata ed in favore di Controparte_1 parte appellante, , anche le spese di lite del presente grado di giudizio, da Parte_1 liquidarsi avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014 – come modificato al DM
147/2022 – tenuto conto del valore della domanda processuale, come dichiarato, da attribuirsi al procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
2. accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, al pagamento integrale
[...] P.IVA_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 373,00, di cui euro 43,00 per spese, euro 330,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna la (C.F. Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, al pagamento integrale delle spese di lite P.IVA_1 del presente grado di giudizio, liquidate in euro 630,00 per compensi, oltre spese vive per euro 96,43, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3281/2017 promossa da:
(C.F. ) quale procuratore di sé medesimo, in uno all'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTA ALFANO giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di citazione di primo grado;
Parte appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P_
Parte appellata
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2353/2016, emessa dal Giudice di Pace di Cava De'
Tirreni (Sa), depositata il 02.01.2017
pagina 1 di 4 Conclusioni per parte appellante:
“condannare il Prefetto di Salerno al pagamento della residua metà delle spese e dei compensi di avvocato come già liquidati nel giudizio di primo grado, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP e quant'altro dovuto per legge;
in virtù della soccombenza ed in corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., condannare lo stesso appellato al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, da quantificarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014, oltre 15% per spese generali, Iva, Cpa e quant'altro dovuto per legge, con attribuzione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ex art. 132 c.p.c. può essere omessa la cronistoria processuale, dando immediato conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In primo luogo, va dato atto di come, nel presente giudizio, la non si Controparte_1 sia costituita, di talché occorrerà dichiararne la contumacia.
Inoltre, pur non essendo stato reperito il fascicolo d'ufficio di primo grado, giusta certificazione di
Cancelleria, la controversia ben può essere decisa sulla base degli atti, come ricostruiti dalle parti costituite.
Ciò premesso,
l'odierno appellante ha censurato la sentenza in premessa indicata, nella parte in cui, accogliendo il ricorso di primo grado, ha compensato per la metà le spese di lite, per l'ulteriore metà poste, invece, a carico della . Controparte_1
Il ricorso di primo grado, a ben vedere, aveva ad oggetto il verbale di accertamento n.
SCV0004758625, notificato il 28.04.2016, annullato per omessa produzione, in primo grado, degli atti di accertamento che, invero, avrebbero potuto eventualmente provare la fondatezza della sanzione irrogata.
Nel caso di specie, infatti, si può agevolmente rilevare come:
pagina 2 di 4 - l'appellante ha ottenuto l'annullamento del verbale di infrazione, risultando, per l'effetto, integralmente vittorioso nel giudizio di prime cure;
- la , costituendosi nel primo grado di giudizio, ha contestato Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, senza, invero, produrre gli atti di accertamento dell'infrazione;
- la pronuncia di primo grado, invero, ha compensato per la metà le spese di lite, valorizzando il comportamento processuale delle parti, i motivi e la novità della decisione, ponendo il residuo delle spese (e quindi la sola l'ulteriore metà) a carico della
. Controparte_1
Chiariti i suddetti punti, occorre valutare se, alla luce della pronuncia di compensazione parziale, nella misura del 50%, sia stata fatta corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Si valorizza, a tal fine, la circostanza che:
- il giudizio di primo grado si è concluso con l'annullamento del verbale e la condanna alle spese della . Controparte_1
- non vengono, invero, indicati i comportamenti in virtù dei quali la compensazione per la metà sarebbe corretta (anzi, proprio l'omessa produzione degli atti di accertamento, da parte dell'Autorità amministrativa, avrebbe dovuto essere valorizzata quale comportamento negativo ai fini dell'integrale condanna alle spese di lite), né, peraltro, ricorre, nel caso di specie, alcuna novità della questione, giacché, a ben vedere, l'Autorità irrogante la sanzione, pur costituendosi, non ha dato seguito all'obbligo di produrre gli atti di accertamento e notificazione, come disposto dal Giudicante e non potendosi per ciò solo ritenere la questione esamina connotata dal requisito della “novità”;
- in definitiva, la compensazione per la metà delle spese di lite non può dirsi affatto corretta, giacché immotivata e, peraltro, contrastante con l'esito del giudizio di primo grado che, invero, ex art. 91 c.p.c. ha visto la di soccombere in giudizio. P_ P_
Conclusivamente e per tutte le suesposte ragioni, l'appello va accolto e, per tali motivi, vanno poste le spese di primo grado interamente a carico della parte ivi soccombente, la P_
, con l'esclusione, pertanto, della compensazione per la metà, confermando, pertanto,
[...] la liquidazione come ivi effettuata.
pagina 3 di 4 Vanno, inoltre, poste a carico della parte appellata ed in favore di Controparte_1 parte appellante, , anche le spese di lite del presente grado di giudizio, da Parte_1 liquidarsi avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014 – come modificato al DM
147/2022 – tenuto conto del valore della domanda processuale, come dichiarato, da attribuirsi al procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
2. accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la Controparte_1
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore, al pagamento integrale
[...] P.IVA_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 373,00, di cui euro 43,00 per spese, euro 330,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna la (C.F. Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, al pagamento integrale delle spese di lite P.IVA_1 del presente grado di giudizio, liquidate in euro 630,00 per compensi, oltre spese vive per euro 96,43, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4