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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1176/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Giuseppe Verdi n. 42/12 (C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Sante Luca Roperto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in Lamezia Terme (CZ), Via Calatafimi n. 26
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Dichiarare esecutiva agli effetti civili la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra i Sigg.ri Pt_1
e .
[...] Controparte_1
- Ordinare l'annotazione di detta sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Quiliano (SV).
Fatto salvo ogni diritto.”.
Per il Pubblico Ministero: “visti gli artt. 70 e 72 c.p.c. dichiara di intervenire nel procedimento e conclude fin d'ora in adesione alla domanda avanzata dalla ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva Parte_1 dichiararsi l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure del 19.07.2021, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in Quiliano (SV) in data 6.07.2002 e dichiarata esecutiva dal CP_1
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 13.09.2022.
In esito all'udienza del 5.02.2025, svolta con modalità a trattazione scritta, la Corte tratteneva la causa a decisione
Deve preliminarmente esser dichiarata la contumacia di
[...]
, il quale benchè ritualmente citato non si è costituito. Deve CP_1 infatti ritenersi valida la notifica dell'atto di citazione effettuata al convenuto a mezzo pec nel suo indirizzo risultante dal registro INI-PEC con riferimento alla sua attività professionale . In particolare, di recente la
Corte di Cassazione risulta assestatasi sul principio secondo cui “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. “ ( v. Cass. Ordinanza n.
12134/2024) .
La domanda di parte attrice merita accoglimento posto che:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Quiliano, in provincia di Savona, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e ove
è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 al n. 11 Parte II Serie A, come risultante dalla documentazione in atti.
2. Sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede il 18.2.1984, ratificato con la L. 25.3.1985 n.
121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del protocollo addizionale
18.2.1984.
3. Trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, la domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ecclesiastico.
4. Sulla base della esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza ecclesiastica, si dà atto che è stato assicurato alle parti del giudizio canonico il diritto di agire e resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio
Mitis Iudex Dominus Iesus, essendo stati entrambi i coniugi regolarmente citati nel termine previsto dalle norme canoniche per stabilire la formulazione del dubbio.
5. La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano del 19.07.2021 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice a norma del can. 1095 n. 2 C.J.C..
6. Il carattere definitivo della sentenza delibanda è provato dal decreto del
13.09.2022 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità alla previsione dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
7. Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
8. La nullità del matrimonio è stata pronunciata in esito ad ampia istruttoria condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile (interrogatorio della parte attrice e audizione di testimoni, oltreché mediante CTU psicologica) che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
9. Tale situazione trova sostanziale corrispondenza nella previsione normativa di cui all'art. 120 c.c. (“il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere e volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio”), ponendosi come espressione del principio, comune all'ordinamento italiano e a quello canonico, per cui la validità del matrimonio postula il libero e consapevole accordo delle parti.
10. La vita coniugale è durata più di un triennio: ciò impedirebbe di dichiarare l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità matrimoniale (cfr. Cass. n. 16379 del 2014).
Tuttavia, affinché il triennio di vita matrimoniale costituisca impedimento alla delibazione della sentenza di nullità matrimoniale occorre che sia eccepito a pena di decadenza dalla parte che intende opporsi alla delibazione nei perentori termini di cui all'art. 167 c.p.c.
(cfr. Cass. n. 7925 del 2020, che ha affermato che “l'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientra tra quelle che l'ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata” oltre che Cass. n. 11791 del 2021).
E poiché alcuna eccezione in merito alla richiesta di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale è stata formulata da [...] non essendosi costituito in giudizio, ne deriva che la CP_1
domanda attorea deve essere accolta.
11. Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
12. Per quanto attiene alle spese del presente procedimento sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il
19/7/2021 dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia-
Sanremo, munita del visto di esecutorietà del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 13/9/2022, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario il 6/7/2002 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Quiliano
(SV) al Numero 11 Parte II Serie A, Anno 2002;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quiliano (SV) di procedere all'esecuzione degli incombenti di legge, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1).
3) Spese compensate.
Così deciso in Genova il 6/02/2025
Il PRESIDENTE Est.
Dott. Rossella Atzeni