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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10416/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10416/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità riscatto polizze
TRA
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Lina Mastia, presso il cui studio sono Pt_5
elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Adelina Bianco, con la quale è elett.te domiciliata in Salerno, alla via Paradiso di
Pastena s.n.c., in virtù di procura generale alle liti per notaio del 06/04/17 Per_1
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RT
Salvatore Monticelli, presso il quale è elettivamente dom.ta in Napoli, alla via San Pasquale a
Chiaia n. 35, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
pagina 1 di 14 , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Crocamo, presso il cui Controparte_3
studio è elett.te dom.ta in VA DE NI (SA), alla via S. Maria di Loreto n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive istanze, anche istruttorie, e conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 17/11/17, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Pt_4 Parte_5 Controparte_1
e esponendo che la zia materna
[...] RT Controparte_3 Persona_2
aveva contratto con a beneficio di sua sorella , madre RT Controparte_4 di essi attori, sei polizze sulla vita, i cui originali erano stati consegnati a quest'ultima; che, a seguito del decesso di , avvenuto in data 15/05/12, Persona_2 Controparte_4 prima, e gli eredi di quest'ultima (odierni attori) poi, avevano inoltrato a RT
formali richieste di riscatto delle predette polizze, le quali erano però rimaste disattese, in quanto le polizze medesime risultavano già liquidate un mese dopo il decesso di Per_2 con accredito su un libretto postale (n. 38861524) cointestato a quest'ultima e alla
[...]
OT acquisita che essi attori, dopo aver sporto denuncia-querela contro Controparte_3
ignoti, avevano appreso dalla Polizia Giudiziaria che, in data 16/05/12, ossia il giorno dopo il decesso di era stata spedita dall'ufficio postale di Omignano una Persona_2
raccomandata indirizzata a contenente la richiesta di riscatto delle predette RT
polizze, con firma (apparente) DE assicurata ormai deceduta;
che le Controparte_1
avevano provveduto a liquidare le polizze con accrediti sul predetto libretto postale cointestato, acceso in data 28/03/12 ed estinto il 03/08/12 da che aveva nelle Controparte_3 more prelevato l'intera somma ivi depositata;
che solo una delle sei polizze, ossia quella n.
50003699050 denominata “Postafuturo Alta Fedeltà”, aveva avuto un esito diverso, in quanto la stessa, a seguito DE richiesta di riscatto a firma di era stata dapprima Controparte_3 liquidata a quest'ultima e poi, su notizia del decesso DE contraente, era stata riaccreditata a che aveva liquidato il relativo premio a e RT Controparte_4 CP_5
in qualità di eredi di;
che la convenuta sentita
[...] Persona_2 Controparte_3
quale persona informata sui fatti in data 04/09/14, aveva dichiarato ai CC di Arona di aver prelevato la somma di € 50.000,00 circa, derivante dal rimborso di polizze vita, dal libretto pagina 2 di 14 cointestato con la zia;
che, a seguito di tali dichiarazioni, la era Persona_2 CP_3
stata imputata dei reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 c.p.; che evidente risultava, nella vicenda in esame, la responsabilità, in primo luogo, delle convenute e Controparte_1 CP_2
le quali, senza compiere alcun accertamento, avevano provveduto alla liquidazione delle
[...]
polizze oggetto di causa sulla base di una mera copia delle stesse allegata alla richiesta di riscatto inoltrata dalla a mezzo posta;
che la condotta delle società convenute era CP_3
stata negligente sul piano professionale, in quanto le stesse non avevano tenuto conto di circostanze singolari nella vicenda in esame, quali: la veneranda età DE contraente/richiedente, la non allegazione delle polizze originali alle richieste di liquidazione, la cospicua entità delle somme da accreditare (oltre € 50.000,00), il fatto che tutte le polizze
(tranne una) non fossero ancora scadute, la cointestazione del libretto sul quale si richiedeva l'accredito ad un soggetto non beneficiario e terzo rispetto al contratto assicurativo, la richiesta di liquidazione avanzata in data successiva al decesso DE contraente e riportante la firma apparente di quest'ultima.
Gli attori aggiungevano che sarebbe stato sufficiente confrontare le firme apposte alle richieste di riscatto con quelle presenti sulle polizze per appurare “ictu oculi” l'apocrifia delle prime;
che tale negligenza si era tradotta in un inadempimento delle società convenute, con conseguenziale diritto di essi attori, quali eredi DE beneficiaria , alla Controparte_4
corresponsione delle somme dovute a titolo di liquidazione delle polizze ed al risarcimento dei danni patiti;
che la condotta illecita DE , al di là DE configurazione del reato di CP_3 truffa per il quale risultava imputata, consisteva nell'aver prelevato e trattenuto dal libretto di risparmio di cui era cointestataria somme di cui non era titolare, con operazioni compiute, tra l'altro, in data successiva al decesso di;
che era stato esperito con esito Persona_2
negativo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse: a) accertata la condotta negligente di e nella liquidazione delle polizze, Controparte_1 RT dichiararne l'inadempimento contrattuale e, per l'effetto, condannare le predette società, in solido tra loro, alla liquidazione delle polizze in favore di essi istanti, oltre interessi come per legge;
b) condannare le medesime società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., nella misura da accertare in corso di causa;
c) acclarato il fatto illecito di condannare quest'ultima alla restituzione DE somma, confluita nel Controparte_3 libretto di risparmio n. 38861524 e dalla stessa illecitamente trattenuta, pari ad € 54.062,13, ovvero alla diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come pagina 3 di 14 per legge;
d) condannare in ogni caso al risarcimento del danno ex art. 2043 Controparte_3
c.c. in favore di essi attori quali eredi DE madre, nella misura ritenuta di giustizia;
e) in subordine, accertato l'ingiustificato arricchimento di condannare la stessa Controparte_3
alla corresponsione, in favore degli attori, di un equo indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tutto con vittoria di spese giudiziali da liquidare in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27/02/18, si costituiva la quale, RT in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; nel merito deduceva l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità, in quanto essa convenuta, allorquando in data 22/05/12 aveva ricevuto le richieste liquidative, riferite alle polizze in esame, non aveva alcuna evidenza del decesso DE contraente;
che, infatti, le richieste di liquidazione erano datate 10/04/12 ed erano tutte sottoscritte da , mentre il certificato di morte Persona_2 riferito a quest'ultima era stato prodotto solamente in data 17/09/12, ossia successivamente alla liquidazione delle polizze;
che nessuna prova era stata fornita in ordine all'asserita apocrifia delle firme di , neppure rilevabile “ictu oculi”, in base ad un Persona_2
criterio di media diligenza professionale, dalla comparazione con altre firme attribuibili alla contraente;
che essa convenuta aveva, quindi, correttamente provveduto a liquidare le polizze contratte da a seguito dell'atto di riscatto anticipato comunicato da Persona_2 quest'ultima con racc. a.r., conformemente alle previsioni contrattuali delle medesime polizze;
che la liquidazione era, peraltro, avvenuta su un libretto postale effettivamente intestato a
; che nessun danno era stato arrecato agli attori e, in subordine, sussisteva Persona_2
comunque un concorso di colpa di questi ex art. 1227 c.c. per aver tardivamente comunicato il decesso di . Persona_2 concludeva, quindi, per l'improcedibilità ed il rigetto delle domande degli RT
attori e, in subordine, per la condanna di a rivalere o risarcire essa deducente Controparte_3
di quanto eventualmente dovuto ai medesimi attori, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata l'01/03/18, si costituiva la quale Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo del tutto estranea alla vicenda inerente al riscatto delle polizze contratte con altra società, ossia la che il RT
giudizio andava comunque sospeso ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità con il procedimento penale in corso, che vedeva imputata l'altra convenuta che, nel merito, gli Controparte_3
attori non avevano tempestivamente comunicato il decesso di , cointestataria Persona_2
del libretto postale sul quale erano confluite le somme derivanti dal riscatto delle polizze.
pagina 4 di 14 Concludeva, quindi, per la sospensione del giudizio e, comunque, per il rigetto delle domande degli attori;
in subordine, per la condanna di a tenere indenne essa deducente Controparte_3
di quanto eventualmente dovuto ai medesimi attori, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/03/18, si costituiva la quale, in via Controparte_3
preliminare, eccepiva la continenza e connessione ex artt. 39 e 40 c.p.c. con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di VA DE NI;
nel merito deduceva che legittimamente la propria zia aveva esercitato il diritto di riscatto delle polizze e chiesto Persona_2
l'accredito dei relativi importi sul libretto postale a lei intestato;
che essa convenuta era stata, peraltro, nominata erede universale DE zia con testamento olografo del Persona_2
20/11/11, pubblicato con atto per notaio del 02/11/15, sicchè essa deducente – Per_3
peraltro anche nella veste di erede per rappresentazione dello zio , coniuge di Persona_4
e fratello di , padre di essa convenuta - aveva diritto alla Persona_2 Persona_5
restituzione di tutte le somme percepite dagli attori, quali eredi di , in Controparte_4
relazione ad una delle polizze oggetto di causa.
La concludeva, quindi, per la declaratoria di continenza e connessione con il proc. CP_3
n. 1461/16 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di VA DE NI e, nel merito, per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che, accertata la propria qualità di erede universale di in virtù del Persona_2
testamento olografo del 20/11/11, gli attori, nella qualità di eredi di e Controparte_4
, venissero condannati alla restituzione dei seguenti importi: Controparte_5
a) € 11.172,74, corrisposto da con assegno postale del 05/12/12, per il Controparte_1 riscatto DE polizza n. 50003699050, denominata “Postafuturo Alta Fedeltà”, oltre interessi fino al soddisfo;
b) € 97.450,00, dichiarato nella successione di e derivante dai seguenti Persona_2 titoli: b1) libretto di risparmio postale nominativo ordinario per € 43.805,00; b2) obbligazioni
BNL 06/12 cod. titolo [...] c/o Banco Posta di € 30.000,00; b3) obbligazioni B IMI
09/15 cod. titolo [...] c/o Banco Posta di € 10.645,00; b4) n. 14 buoni fruttiferi postali per complessivi € 13.000,00; il tutto oltre interessi moratori e frutti trattenuti dai germani dall'apertura DE successione al soddisfo;
con vittoria di spese giudiziali. Pt_1
Con ordinanza del 03/09/18 il G.I. rigettava tutte le eccezioni processuali sollevate dalle parti.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 22/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 25/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 14 1. Preliminarmente vanno rigettate, in quanto infondate, tutte le eccezioni di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, sollevate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, atteso che:
a) la procedura di mediazione è stata regolarmente esperita dagli attori nei confronti DE
come risulta dal verbale negativo del 13/02/17, in cui l'organismo di RT mediazione adito dava atto che non era presente all'incontro di mediazione pur CP_2
regolarmente convocata a mezzo pec. In effetti, copia di tale pec, datata 08/02/17, è stata anche prodotta da parte attrice in allegato alla nota del 18/05/18;
b) la domanda restitutoria e risarcitoria ex art. 2043 c.c., esperita dagli attori nei confronti DE convenuta per appropriazione indebita delle somme provenienti dal Controparte_3
riscatto anticipato delle polizze, non rientra tra le controversie assoggettate a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sicchè eventuali vizi DE relativa procedura sono irrilevanti ai fini DE procedibilità DE domanda giudiziale attorea. Gli attori avrebbero anche potuto non esperire alcuna procedura di mediazione nei confronti DE . In CP_3 ogni caso, l'irregolarità lamentata dalla , secondo cui gli attori non avrebbero CP_3 partecipato personalmente all'incontro di mediazione, è stata eccepita del tutto tardivamente, ossia nella prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 29/09/20, anzichè entro la prima udienza del 23/03/18, come prescritto dal predetto art. 5, co. 1, nella formulazione
“ratione temporis” vigente (secondo cui “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”).
Si è, invero, rilevato che, in mancanza DE tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio entro la prima udienza, il vizio DE procedura di mediazione resta sanato, tanto che è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità DE domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n. 25155/20; Cass. n. 32797/19). La
, né nella propria comparsa di costituzione e risposta, né nel verbale di prima CP_3 udienza, ha mai lamentato l'irregolare svolgimento DE procedura di mediazione in relazione allo specifico profilo DE mancata comparizione personale degli attori in sede di mediazione;
c) la mediazione, nei casi di obbligatorietà DE stessa, opera solo in relazione alla domanda principale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, e non costituisce, invece, condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti dell'attore, di altro convenuto o di un terzo, come recentemente statuito da Cass. S.U. n. 3452/24.
2. Per quanto attiene all'eccezione di continenza/connessione ex artt. 39 e 40 c.p.c., sollevata dalla convenuta in relazione al proc. n. 1461/16 R.G. pendente dinanzi al Controparte_3
pagina 6 di 14 Tribunale di VA DE NI, la questione deve ritenersi, allo stato, superata dall'intervenuta estinzione di tale ultimo giudizio, essendo onere DE parte che solleva siffatta eccezione produrre i documenti necessari per la verifica DE persistenza DE dedotta situazione di continenza/connessione sino all'udienza di decisione DE causa (Cass. n.
26862/16, n. 7478/11). Invero, a pag. 6 DE nota d'udienza del 06/07/20, la convenuta ha dichiarato che il predetto procedimento n. 1461/16 R.G. è stato dichiarato CP_3
interrotto il 09/07/19 e da allora non più riassunto, con conseguente estinzione dello stesso.
3. Venendo al merito DE lite, i fatti di causa possono così riassumersi.
3.1 , sorella di , quest'ultima madre degli odierni Persona_2 Controparte_4
attori, contraeva con sei polizze sulla vita, indicando quale beneficiaria delle RT
stesse, per le prime cinque di seguito elencate, la di lei sorella e, per la sesta CP_4 polizza, i propri “eredi testamentari o legittimi”.
Precisamente, le polizze erano le seguenti:
a) polizza n. 50000224830, denominata “Postafuturo ad hoc”, poi trasformata in n.
50005073790, con scadenza il 31/12/15, per un valore nominale di riscatto di € 3.936,04, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ); Controparte_4
b) polizza n. 50002937210, denominata “Volata Vincente”, con scadenza il 25/05/12, per un valore nominale di riscatto di € 12.286,54, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ); Controparte_4
c) polizza n. 50003195973, denominata “Postafuturo Integra”, con scadenza il 09/12/15, per un valore nominale di riscatto di € 5.030,39, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ; Per_2 CP_4
d) polizza n. 50003359579, denominata “Postafuturo Special”, con scadenza il 06/03/16, per un valore nominale di riscatto di € 22.317,03, comprensivo degli interessi maturati
(beneficiaria indicata: ); Controparte_4
e) polizza n. 50003359860, denominata “11 & Più”, con scadenza il 18/04/13, per un valore nominale di riscatto di € 10.492,13, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ); Controparte_4
f) polizza n. 50003699050, denominata “Postafuturo Alta Fedeltà”, con scadenza il 06/10/16, per un valore nominale di riscatto di € 11.009,40, comprensivo degli interessi maturati
(beneficiari indicati: “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”).
In data 15/05/12, alle ore 18,00, decedeva in VA DE NI (cfr. Persona_2
certificato di morte).
pagina 7 di 14 Il giorno successivo, ossia il 16/05/12, alle ore 12,18, veniva spedita dall'ufficio postale di
Omignano una raccomandata a.r. contenente sei istanze, tutte (apparentemente) firmate da
, con cui si chiedeva a il riscatto anticipato di tutte le Persona_2 RT
predette polizze, con accredito delle relative somme sul libretto postale n. 38861524 intestato alla stessa . A tali istanze, datate 10/04/12, erano allegate le denunce di Persona_2
smarrimento degli originali delle polizze, denunce sporte in pari data (10/04/12) da Per_2
presso i CC di Castelnuovo VA Scalo.
[...]
In data 29-30/05/12 provvedeva a liquidare le prime cinque polizze (ossia Controparte_1
tutte tranne quella sub f) con accrediti sul predetto libretto postale, che era stato acceso il
28/03/12 con saldo pari a zero e risultava cointestato a e Persona_2 Controparte_3
Tale libretto veniva estinto il 03/08/12 da dopo che quest'ultima aveva Controparte_3 prelevato l'intera somma ivi depositata.
La polizza sub f), invece, veniva dapprima liquidata con assegno postale in favore di Per_2
ma successivamente, appresa la notizia che l'assicurata era deceduta, il relativo
[...]
importo era riaccreditato a che provvedeva a riliquidarlo in favore di RT CP_5
e quali eredi legittimi (germani) di .
[...] Controparte_4 Persona_2
3.2 Tali circostanze, oltre ad essere pacifiche, risultano anche dalla nota di P.G. del 21/05/15 indirizzata al P.M. presso il Tribunale di VA DE NI, nella quale si dava atto che la stessa convenuta sentita quale persona informata sui fatti in data 04/09/14, Controparte_3 aveva dichiarato ai CC di Arona di aver prelevato la somma di € 50.000,00 circa, derivante dal rimborso delle predette polizze vita, dal libretto cointestato con la zia . Persona_2
Inoltre, dall'estratto conto del libretto postale n. 38861524, depositato dagli attori, emergono gli accrediti delle polizze vita liquidate ed i prelievi effettuati dalla fino CP_3 all'estinzione del rapporto.
4. Questi essendo i fatti incontestatamente avvenuti, deve affermarsi, nella vicenda in esame, a parere del sottoscritto giudicante, la corresponsabilità di e DE Controparte_3 CP_2
in relazione al pregiudizio arrecato agli attori in qualità di eredi DE madre
[...] [...]
(cfr. denuncia di successione di quest'ultima, in atti), indicata quale unica CP_4
beneficiaria in 5 delle 6 polizze contratte dalla sorella Per_2
4.1 In effetti, il riscatto anticipato delle polizze (apparentemente) esercitato da Per_2
e di cui ha poi beneficiato unicamente la OT è invalido, perché
[...] Controparte_3
effettuato con una racc. a.r. spedita successivamente al decesso DE stessa riscattante Per_2
[...]
pagina 8 di 14 Le polizze in esame prevedevano, infatti, la possibilità di riscatto anticipato da parte del contraente con istanza da inviare a mezzo lettera raccomandata con a.r. (art. 8 c.g.c. DE polizza “Volata Vincente”, indicata innanzi sub b;
art. 15 c.g.c. DE polizza “11 & Più”, indicata innanzi sub e;
art. 9 c.g.c. DE polizza “Postafuturo ad hoc”, indicata innanzi sub a;
art. 9 c.g.c. DE polizza “Postafuturo Integra”, indicata innanzi sub c;
art. 9 c.g,c. DE polizza “Postafuturo Special”, indicata innanzi sub d), ma, nel caso di specie, tale istanza è stata spedita dopo il decesso di , allorquando, ovviamente, quest'ultima non Persona_2
poteva più esercitare alcun riscatto.
La circostanza che le istanze di riscatto, contenute nella racc. a.r., recassero la data del
10/04/12 (data che, comunque, non è certa ex art. 2704 c.c.), ossia antecedente al decesso DE contraente, è del tutto irrilevante – anche a voler ritenere autentiche le firme apparentemente apposte a nome di – in quanto soltanto con la spedizione delle istanze Persona_2
poteva ritenersi esercitata la facoltà di riscatto anticipato, ossia poteva ritenersi concretizzata la manifestazione di volontà negoziale DE contraente in ordine al riscatto. Prima DE spedizione DE racc. a.r., la volontà DE , pur rappresentata nelle istanze predette, Per_2
non era stata esternata e manifestata, nelle forme contrattualmente pattuite, alla CP_2
ragion per cui trattavasi di mere dichiarazioni rimaste nella sfera di conoscenza DE
[...]
sola , la quale, per svariate ragioni che neppure rilevano, non aveva mai Persona_2
provveduto ad inviare le istanze di riscatto alla società assicuratrice, rectius: non aveva esercitato il riscatto.
Pertanto, la spedizione DE racc. a.r. in data 16/05/12, allorquando era Persona_2
deceduta, è stata effettuata non solo tardivamente, ma da parte di soggetto non legittimato, che si è sostituito alla contraente/assicurata nell'esercitare una facoltà di riscatto che non gli competeva e che, comunque, non poteva più essere esercitata. Per poter ritenere validamente esercitato il riscatto, sarebbe stato necessario provvedere quanto meno all'invio DE racc. a.r. prima del decesso DE contraente, posto che con tale ultimo evento si era automaticamente verificato il rischio assicurato, ossia il decesso DE contraente, che legittimava la sola
, madre degli attori, nella sua qualità di beneficiaria delle polizze, ad Controparte_4 ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo.
In altri termini, il momento rilevante ai fini del riscatto delle polizze è l'atto di spedizione DE relativa istanza a mezzo racc. a.r., prima del quale non può dirsi manifestata la volontà di riscatto da parte DE contraente (rimasta “lettera morta” nel caso di specie, in quanto riportata pagina 9 di 14 in scritture, datate 10/04/12, mai inviate alla compagnia assicurativa finchè la contraente è rimasta in vita), a nulla rilevando, quindi, la pregressa sottoscrizione delle istanze di riscatto.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, rilevato che, nel contratto di assicurazione sulla vita, la dichiarazione di riscatto da parte dell'assicurato ha natura negoziale e recettizia, e produce i suoi effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore (Cass. n. 401/88). Volendo condividere tale principio, è evidente che risulta del tutto inefficace una istanza di riscatto che, finchè l'assicurata è rimasta in vita, non è stata neppure spedita.
4.2 Ne consegue che le cinque polizze oggetto di causa, aventi un valore complessivo di €
54.062,13, sono state indebitamente riscattate in via anticipata in favore di , Persona_2 sulla base di istanze successive al decesso di quest'ultima, con versamento delle relative somme su un libretto postale cointestato tra la contraente e la OT Per_2 Controparte_3
la quale, peraltro, non contesta, ed anzi ammette, di aver estinto il predetto rapporto postale con il prelievo di tutte le somme ivi versate, comprese quelle derivanti dal riscatto indebito delle polizze.
Pertanto, non essendo la legittimata a trattenere le somme oggetto di causa, mai CP_3 entrate nell'asse ereditario DE zia ed anzi spettanti agli attori in qualità di Persona_2 eredi dell'unica beneficiaria (cfr., ex multis, Cass. n. 25635/18, Controparte_4 secondo cui “Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole DE successione legittima”), ne consegue che, in accoglimento DE domanda proposta dagli attori, va condannata al Controparte_3 pagamento DE complessiva somma di € 54.062,13, oltre interessi legali dal 19/01/17 (data di notifica dell'invito alla mediazione, interruttiva DE prescrizione) al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme di cui la stessa si è indebitamente appropriata, essendo del tutto irrilevante sia la contitolarità, da parte DE , del libretto postale sul quale sono CP_3 confluite le somme “de quibus”, posto che tali somme non spettavano né alla convenuta né alla zia per quanto già detto, sia l'asserita buona fede DE nel prelievo Per_2 CP_3
degli importi presenti sul libretto a lei cointestato, posto che tale buona fede, se anche fosse sussistente, non esimerebbe la convenuta dal dover restituire le somme che non le appartengono e potrebbe al più rilevare, ex art. 2033 c.c., ai fini DE decorrenza degli interessi.
pagina 10 di 14 5. Nel contempo, al pagamento DE predetta somma va condannata, in solido con la
, anche la stante la negligenza professionale di tale società nella CP_3 RT
liquidazione delle polizze.
5.1 Deve, invero, rilevarsi che, se è pur vero che le istanze di riscatto anticipato delle polizze sono pervenute alla in data 22/05/12 e che solo in data 17/09/12 tale società è RT
stata notiziata del decesso DE contraente , la liquidazione delle polizze è Persona_2 stata gestita con estrema superficialità, nonostante la peculiare situazione posta all'attenzione DE predetta compagnia assicurativa.
In particolare, – a fronte di molteplici richieste di riscatto anticipato per oltre RT
€ 50.000,00, inviate a mezzo racc. a.r. con allegate le denunce di smarrimento delle polizze, e con istanza di versamento di tutte le somme da riscattare su un libretto postale che non era intestato in via esclusiva alla contraente , ma era in cointestazione tra questa Persona_2 ed un terzo, libretto peraltro aperto appena due mesi prima dell'invio delle istanze di riscatto – avrebbe dovuto, prima di procedere alla liquidazione delle polizze, verificare con maggior scrupolo l'identità del soggetto richiedente, tentando di contattare la contraente-riscattante, anche solo per avere conferma DE volontà delle stessa di far confluire le somme su un rapporto cointestato con un terzo, e ciò in base ad una regola di elementare prudenza e diligenza professionale, posto che, peraltro, la beneficiaria indicata nelle polizze era soggetto diverso sia dalla contraente che dal terzo contitolare del libretto postale sul quale sarebbero dovute confluire le somme liquidate.
In sostanza, l'ingente importo delle somme da liquidare, unitamente alle modalità di richiesta del riscatto anticipato (con le denunce di smarrimento delle polizze) e di accredito dei relativi importi (su libretto cointestato con un terzo che avrebbe potuto, come poi è avvenuto, prelevare l'intero saldo), costituiva una chiara “spia” di una situazione anomala, da approfondire tramite un contatto da instaurare con la contraente, che, invece, non risulta essere stato posto in essere nel caso di specie.
Se, invero, avesse anche solo tentato di contattare , sarebbe RT Persona_2 emersa la circostanza dell'intervenuto decesso di questa anteriormente all'esercizio del diritto di riscatto, con conseguente, assai probabile, sospensione di ogni procedura di liquidazione in attesa di far luce sulla vicenda “de qua”.
Né può ravvisarsi un concorso di colpa DE beneficiaria , e quindi dei Controparte_4
suoi attuali eredi, per aver la stessa comunicato solo in data 17/09/12 alla RT
l'intervenuto decesso DE sorella: deve, infatti, considerarsi che era Controparte_4
pagina 11 di 14 del tutto all'oscuro del già avvenuto riscatto delle polizze, sicchè la stessa, ritenendo del tutto plausibilmente di avere diritto al pagamento delle polizze quale unica beneficiaria delle stesse, inoltrava in data 12/09/12 (ossia in un termine congruo) la prima istanza di riscatto in proprio favore. La stessa, invero, avendo anche la disponibilità degli originali delle polizze, non poteva immaginare che, nei giorni immediatamente successivi al decesso DE sorella, fosse già in corso la procedura di liquidazione delle polizze, sulla base, peraltro, di un riscatto esercitato successivamente al decesso DE germana.
5.2 Alla luce delle anzidette considerazioni, va condannata, in solido con la RT
, al pagamento, in favore degli attori quali eredi di , DE CP_3 Controparte_4 somma di € 54.062,13, oltre interessi legali dal 17/09/12 (data DE prima istanza di riscatto da parte di ) al soddisfo, a titolo di liquidazione delle cinque polizze Controparte_4
che sono state erroneamente riscattate in favore di . Persona_2
6. Va, invece, rigettata l'analoga domanda proposta dagli attori nei confronti di Controparte_1
essendo tale società del tutto estranea sia al rapporto contrattuale inerente alle polizze
[...]
contratte con la distinta società sia al procedimento di liquidazione di tali RT
polizze.
7. Merita, poi, accoglimento la domanda di regresso formulata da nei RT
confronti di la quale va condannata a tenere indenne la predetta società dalle Controparte_3
somme eventualmente pagate agli attori a titolo di capitale ed interessi per le predette polizze, posto che nel rapporto interno tra condebitori solidali il peso del debito deve gravare interamente sulla , per aver questa percepito somme che non le spettavano. CP_3
8. Vanno, invece, rigettate le domande risarcitorie proposte dagli attori, non essendo stati neppure allegati, prima ancora che dimostrati, i danni subiti nella vicenda in esame, ulteriori rispetto alle somme già spettanti a titolo di liquidazione delle polizze.
9. Per quanto attiene, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti degli attori – ferma la tempestività di tale domanda, essendosi la CP_3 convenuta costituita il 02/03/18 a fronte DE prima udienza del 22/03/18 indicata nell'atto di citazione (ossia nel pieno rispetto del termine, non libero, di 20 giorni prima DE prima udienza, di cui all'art. 166 c.p.c.) - la stessa è parzialmente meritevole di accoglimento.
9.1 Invero, per quanto attiene alla polizza n. 50003699050, deve rilevarsi che i beneficiari indicati nella stessa, come già detto, erano gli “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”, e non come per le altre polizze. Controparte_4
pagina 12 di 14 Ebbene, tale polizza veniva liquidata da in favore di e RT Controparte_5
, con assegno postale del 05/12/12, sul falso presupposto che questi Controparte_4 fossero gli eredi legittimi di;
tuttavia, quest'ultima, con testamento olografo Persona_2
del 20/11/11, pubblicato con atto per notaio del 02/11/15, nominava propria erede Per_3
universale la OT con la conseguenza che, non essendovi eredi legittimi Controparte_3
“ab intestato”, unica beneficiaria DE polizza è la stessa convenuta quale Controparte_3
erede testamentaria, alla quale gli attori, quali eredi DE madre e, per Controparte_4 rappresentazione, dello zio , sono tenuti a restituire la somma di € 11.009,40, Controparte_5
oltre interessi legali dal 02/03/18 (data di proposizione DE domanda riconvenzionale) fino al soddisfo.
9.2 Per quanto attiene, invece, all'importo di € 97.450,00, dichiarato nella successione di
[derivante dai seguenti titoli: b1) libretto di risparmio postale nominativo Persona_2 ordinario per € 43.805,00; b2) obbligazioni BNL 06/12 cod. titolo [...] c/o Banco
Posta di € 30.000,00; b3) obbligazioni B IMI 09/15 cod. titolo [...] c/o Banco Posta di € 10.645,00; b4) n. 14 buoni fruttiferi postali per complessivi € 13.000,00], non è stata fornita alcuna prova documentale che gli attori, che contestano la circostanza, abbiano effettivamente riscosso o beneficiato delle predette somme, sicchè la relativa domanda di pagamento non merita accoglimento sotto tale profilo.
10. Stante la prevalente soccombenza delle convenute e le Controparte_3 RT
spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna delle predette al pagamento, in favore degli attori, DE restante metà di tali spese, che si liquidano per intero (ossia in misura comprensiva DE parte compensata) come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.
Vanno, invece, compensate le spese tra le altre parti in ragione DE complessità DE vicenda fattuale e DE non agevole ravvisabilità “a priori” delle ragioni dell'una e dell'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10416/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda degli attori e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_3 RT favore degli attori in qualità di eredi di , DE somma di € Controparte_4
54.062,13, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
pagina 13 di 14 2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti di e Controparte_3
RT
3) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_1
4) condanna a tenere indenne di quanto da questa Controparte_3 RT
dovuto agli attori per capitale ed interessi ai sensi del punto 1) del presente dispositivo;
5) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_3
l'effetto, condanna gli attori al pagamento, in favore di DE somma Controparte_3 di € 11.009,40, oltre interessi legali dal 02/03/18 al soddisfo;
6) compensa per metà le spese processuali e condanna e Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, DE restante metà di tali
[...] spese, che si liquidano per intero in € 850,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lina Mastia;
7) compensa le spese tra gli attori e Controparte_1
8) compensa le spese tra e Controparte_3 RT
Salerno, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10416/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: responsabilità riscatto polizze
TRA
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Lina Mastia, presso il cui studio sono Pt_5
elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Adelina Bianco, con la quale è elett.te domiciliata in Salerno, alla via Paradiso di
Pastena s.n.c., in virtù di procura generale alle liti per notaio del 06/04/17 Per_1
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. RT
Salvatore Monticelli, presso il quale è elettivamente dom.ta in Napoli, alla via San Pasquale a
Chiaia n. 35, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
pagina 1 di 14 , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Crocamo, presso il cui Controparte_3
studio è elett.te dom.ta in VA DE NI (SA), alla via S. Maria di Loreto n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive istanze, anche istruttorie, e conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 17/11/17, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Pt_4 Parte_5 Controparte_1
e esponendo che la zia materna
[...] RT Controparte_3 Persona_2
aveva contratto con a beneficio di sua sorella , madre RT Controparte_4 di essi attori, sei polizze sulla vita, i cui originali erano stati consegnati a quest'ultima; che, a seguito del decesso di , avvenuto in data 15/05/12, Persona_2 Controparte_4 prima, e gli eredi di quest'ultima (odierni attori) poi, avevano inoltrato a RT
formali richieste di riscatto delle predette polizze, le quali erano però rimaste disattese, in quanto le polizze medesime risultavano già liquidate un mese dopo il decesso di Per_2 con accredito su un libretto postale (n. 38861524) cointestato a quest'ultima e alla
[...]
OT acquisita che essi attori, dopo aver sporto denuncia-querela contro Controparte_3
ignoti, avevano appreso dalla Polizia Giudiziaria che, in data 16/05/12, ossia il giorno dopo il decesso di era stata spedita dall'ufficio postale di Omignano una Persona_2
raccomandata indirizzata a contenente la richiesta di riscatto delle predette RT
polizze, con firma (apparente) DE assicurata ormai deceduta;
che le Controparte_1
avevano provveduto a liquidare le polizze con accrediti sul predetto libretto postale cointestato, acceso in data 28/03/12 ed estinto il 03/08/12 da che aveva nelle Controparte_3 more prelevato l'intera somma ivi depositata;
che solo una delle sei polizze, ossia quella n.
50003699050 denominata “Postafuturo Alta Fedeltà”, aveva avuto un esito diverso, in quanto la stessa, a seguito DE richiesta di riscatto a firma di era stata dapprima Controparte_3 liquidata a quest'ultima e poi, su notizia del decesso DE contraente, era stata riaccreditata a che aveva liquidato il relativo premio a e RT Controparte_4 CP_5
in qualità di eredi di;
che la convenuta sentita
[...] Persona_2 Controparte_3
quale persona informata sui fatti in data 04/09/14, aveva dichiarato ai CC di Arona di aver prelevato la somma di € 50.000,00 circa, derivante dal rimborso di polizze vita, dal libretto pagina 2 di 14 cointestato con la zia;
che, a seguito di tali dichiarazioni, la era Persona_2 CP_3
stata imputata dei reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 c.p.; che evidente risultava, nella vicenda in esame, la responsabilità, in primo luogo, delle convenute e Controparte_1 CP_2
le quali, senza compiere alcun accertamento, avevano provveduto alla liquidazione delle
[...]
polizze oggetto di causa sulla base di una mera copia delle stesse allegata alla richiesta di riscatto inoltrata dalla a mezzo posta;
che la condotta delle società convenute era CP_3
stata negligente sul piano professionale, in quanto le stesse non avevano tenuto conto di circostanze singolari nella vicenda in esame, quali: la veneranda età DE contraente/richiedente, la non allegazione delle polizze originali alle richieste di liquidazione, la cospicua entità delle somme da accreditare (oltre € 50.000,00), il fatto che tutte le polizze
(tranne una) non fossero ancora scadute, la cointestazione del libretto sul quale si richiedeva l'accredito ad un soggetto non beneficiario e terzo rispetto al contratto assicurativo, la richiesta di liquidazione avanzata in data successiva al decesso DE contraente e riportante la firma apparente di quest'ultima.
Gli attori aggiungevano che sarebbe stato sufficiente confrontare le firme apposte alle richieste di riscatto con quelle presenti sulle polizze per appurare “ictu oculi” l'apocrifia delle prime;
che tale negligenza si era tradotta in un inadempimento delle società convenute, con conseguenziale diritto di essi attori, quali eredi DE beneficiaria , alla Controparte_4
corresponsione delle somme dovute a titolo di liquidazione delle polizze ed al risarcimento dei danni patiti;
che la condotta illecita DE , al di là DE configurazione del reato di CP_3 truffa per il quale risultava imputata, consisteva nell'aver prelevato e trattenuto dal libretto di risparmio di cui era cointestataria somme di cui non era titolare, con operazioni compiute, tra l'altro, in data successiva al decesso di;
che era stato esperito con esito Persona_2
negativo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse: a) accertata la condotta negligente di e nella liquidazione delle polizze, Controparte_1 RT dichiararne l'inadempimento contrattuale e, per l'effetto, condannare le predette società, in solido tra loro, alla liquidazione delle polizze in favore di essi istanti, oltre interessi come per legge;
b) condannare le medesime società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., nella misura da accertare in corso di causa;
c) acclarato il fatto illecito di condannare quest'ultima alla restituzione DE somma, confluita nel Controparte_3 libretto di risparmio n. 38861524 e dalla stessa illecitamente trattenuta, pari ad € 54.062,13, ovvero alla diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come pagina 3 di 14 per legge;
d) condannare in ogni caso al risarcimento del danno ex art. 2043 Controparte_3
c.c. in favore di essi attori quali eredi DE madre, nella misura ritenuta di giustizia;
e) in subordine, accertato l'ingiustificato arricchimento di condannare la stessa Controparte_3
alla corresponsione, in favore degli attori, di un equo indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tutto con vittoria di spese giudiziali da liquidare in favore del difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27/02/18, si costituiva la quale, RT in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; nel merito deduceva l'insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità, in quanto essa convenuta, allorquando in data 22/05/12 aveva ricevuto le richieste liquidative, riferite alle polizze in esame, non aveva alcuna evidenza del decesso DE contraente;
che, infatti, le richieste di liquidazione erano datate 10/04/12 ed erano tutte sottoscritte da , mentre il certificato di morte Persona_2 riferito a quest'ultima era stato prodotto solamente in data 17/09/12, ossia successivamente alla liquidazione delle polizze;
che nessuna prova era stata fornita in ordine all'asserita apocrifia delle firme di , neppure rilevabile “ictu oculi”, in base ad un Persona_2
criterio di media diligenza professionale, dalla comparazione con altre firme attribuibili alla contraente;
che essa convenuta aveva, quindi, correttamente provveduto a liquidare le polizze contratte da a seguito dell'atto di riscatto anticipato comunicato da Persona_2 quest'ultima con racc. a.r., conformemente alle previsioni contrattuali delle medesime polizze;
che la liquidazione era, peraltro, avvenuta su un libretto postale effettivamente intestato a
; che nessun danno era stato arrecato agli attori e, in subordine, sussisteva Persona_2
comunque un concorso di colpa di questi ex art. 1227 c.c. per aver tardivamente comunicato il decesso di . Persona_2 concludeva, quindi, per l'improcedibilità ed il rigetto delle domande degli RT
attori e, in subordine, per la condanna di a rivalere o risarcire essa deducente Controparte_3
di quanto eventualmente dovuto ai medesimi attori, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata l'01/03/18, si costituiva la quale Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo del tutto estranea alla vicenda inerente al riscatto delle polizze contratte con altra società, ossia la che il RT
giudizio andava comunque sospeso ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità con il procedimento penale in corso, che vedeva imputata l'altra convenuta che, nel merito, gli Controparte_3
attori non avevano tempestivamente comunicato il decesso di , cointestataria Persona_2
del libretto postale sul quale erano confluite le somme derivanti dal riscatto delle polizze.
pagina 4 di 14 Concludeva, quindi, per la sospensione del giudizio e, comunque, per il rigetto delle domande degli attori;
in subordine, per la condanna di a tenere indenne essa deducente Controparte_3
di quanto eventualmente dovuto ai medesimi attori, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 02/03/18, si costituiva la quale, in via Controparte_3
preliminare, eccepiva la continenza e connessione ex artt. 39 e 40 c.p.c. con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di VA DE NI;
nel merito deduceva che legittimamente la propria zia aveva esercitato il diritto di riscatto delle polizze e chiesto Persona_2
l'accredito dei relativi importi sul libretto postale a lei intestato;
che essa convenuta era stata, peraltro, nominata erede universale DE zia con testamento olografo del Persona_2
20/11/11, pubblicato con atto per notaio del 02/11/15, sicchè essa deducente – Per_3
peraltro anche nella veste di erede per rappresentazione dello zio , coniuge di Persona_4
e fratello di , padre di essa convenuta - aveva diritto alla Persona_2 Persona_5
restituzione di tutte le somme percepite dagli attori, quali eredi di , in Controparte_4
relazione ad una delle polizze oggetto di causa.
La concludeva, quindi, per la declaratoria di continenza e connessione con il proc. CP_3
n. 1461/16 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di VA DE NI e, nel merito, per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che, accertata la propria qualità di erede universale di in virtù del Persona_2
testamento olografo del 20/11/11, gli attori, nella qualità di eredi di e Controparte_4
, venissero condannati alla restituzione dei seguenti importi: Controparte_5
a) € 11.172,74, corrisposto da con assegno postale del 05/12/12, per il Controparte_1 riscatto DE polizza n. 50003699050, denominata “Postafuturo Alta Fedeltà”, oltre interessi fino al soddisfo;
b) € 97.450,00, dichiarato nella successione di e derivante dai seguenti Persona_2 titoli: b1) libretto di risparmio postale nominativo ordinario per € 43.805,00; b2) obbligazioni
BNL 06/12 cod. titolo [...] c/o Banco Posta di € 30.000,00; b3) obbligazioni B IMI
09/15 cod. titolo [...] c/o Banco Posta di € 10.645,00; b4) n. 14 buoni fruttiferi postali per complessivi € 13.000,00; il tutto oltre interessi moratori e frutti trattenuti dai germani dall'apertura DE successione al soddisfo;
con vittoria di spese giudiziali. Pt_1
Con ordinanza del 03/09/18 il G.I. rigettava tutte le eccezioni processuali sollevate dalle parti.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 22/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 25/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 14 1. Preliminarmente vanno rigettate, in quanto infondate, tutte le eccezioni di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, sollevate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, atteso che:
a) la procedura di mediazione è stata regolarmente esperita dagli attori nei confronti DE
come risulta dal verbale negativo del 13/02/17, in cui l'organismo di RT mediazione adito dava atto che non era presente all'incontro di mediazione pur CP_2
regolarmente convocata a mezzo pec. In effetti, copia di tale pec, datata 08/02/17, è stata anche prodotta da parte attrice in allegato alla nota del 18/05/18;
b) la domanda restitutoria e risarcitoria ex art. 2043 c.c., esperita dagli attori nei confronti DE convenuta per appropriazione indebita delle somme provenienti dal Controparte_3
riscatto anticipato delle polizze, non rientra tra le controversie assoggettate a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sicchè eventuali vizi DE relativa procedura sono irrilevanti ai fini DE procedibilità DE domanda giudiziale attorea. Gli attori avrebbero anche potuto non esperire alcuna procedura di mediazione nei confronti DE . In CP_3 ogni caso, l'irregolarità lamentata dalla , secondo cui gli attori non avrebbero CP_3 partecipato personalmente all'incontro di mediazione, è stata eccepita del tutto tardivamente, ossia nella prima memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 29/09/20, anzichè entro la prima udienza del 23/03/18, come prescritto dal predetto art. 5, co. 1, nella formulazione
“ratione temporis” vigente (secondo cui “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”).
Si è, invero, rilevato che, in mancanza DE tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio entro la prima udienza, il vizio DE procedura di mediazione resta sanato, tanto che è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità DE domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n. 25155/20; Cass. n. 32797/19). La
, né nella propria comparsa di costituzione e risposta, né nel verbale di prima CP_3 udienza, ha mai lamentato l'irregolare svolgimento DE procedura di mediazione in relazione allo specifico profilo DE mancata comparizione personale degli attori in sede di mediazione;
c) la mediazione, nei casi di obbligatorietà DE stessa, opera solo in relazione alla domanda principale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, e non costituisce, invece, condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto nei confronti dell'attore, di altro convenuto o di un terzo, come recentemente statuito da Cass. S.U. n. 3452/24.
2. Per quanto attiene all'eccezione di continenza/connessione ex artt. 39 e 40 c.p.c., sollevata dalla convenuta in relazione al proc. n. 1461/16 R.G. pendente dinanzi al Controparte_3
pagina 6 di 14 Tribunale di VA DE NI, la questione deve ritenersi, allo stato, superata dall'intervenuta estinzione di tale ultimo giudizio, essendo onere DE parte che solleva siffatta eccezione produrre i documenti necessari per la verifica DE persistenza DE dedotta situazione di continenza/connessione sino all'udienza di decisione DE causa (Cass. n.
26862/16, n. 7478/11). Invero, a pag. 6 DE nota d'udienza del 06/07/20, la convenuta ha dichiarato che il predetto procedimento n. 1461/16 R.G. è stato dichiarato CP_3
interrotto il 09/07/19 e da allora non più riassunto, con conseguente estinzione dello stesso.
3. Venendo al merito DE lite, i fatti di causa possono così riassumersi.
3.1 , sorella di , quest'ultima madre degli odierni Persona_2 Controparte_4
attori, contraeva con sei polizze sulla vita, indicando quale beneficiaria delle RT
stesse, per le prime cinque di seguito elencate, la di lei sorella e, per la sesta CP_4 polizza, i propri “eredi testamentari o legittimi”.
Precisamente, le polizze erano le seguenti:
a) polizza n. 50000224830, denominata “Postafuturo ad hoc”, poi trasformata in n.
50005073790, con scadenza il 31/12/15, per un valore nominale di riscatto di € 3.936,04, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ); Controparte_4
b) polizza n. 50002937210, denominata “Volata Vincente”, con scadenza il 25/05/12, per un valore nominale di riscatto di € 12.286,54, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ); Controparte_4
c) polizza n. 50003195973, denominata “Postafuturo Integra”, con scadenza il 09/12/15, per un valore nominale di riscatto di € 5.030,39, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ; Per_2 CP_4
d) polizza n. 50003359579, denominata “Postafuturo Special”, con scadenza il 06/03/16, per un valore nominale di riscatto di € 22.317,03, comprensivo degli interessi maturati
(beneficiaria indicata: ); Controparte_4
e) polizza n. 50003359860, denominata “11 & Più”, con scadenza il 18/04/13, per un valore nominale di riscatto di € 10.492,13, comprensivo degli interessi maturati (beneficiaria indicata: ); Controparte_4
f) polizza n. 50003699050, denominata “Postafuturo Alta Fedeltà”, con scadenza il 06/10/16, per un valore nominale di riscatto di € 11.009,40, comprensivo degli interessi maturati
(beneficiari indicati: “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”).
In data 15/05/12, alle ore 18,00, decedeva in VA DE NI (cfr. Persona_2
certificato di morte).
pagina 7 di 14 Il giorno successivo, ossia il 16/05/12, alle ore 12,18, veniva spedita dall'ufficio postale di
Omignano una raccomandata a.r. contenente sei istanze, tutte (apparentemente) firmate da
, con cui si chiedeva a il riscatto anticipato di tutte le Persona_2 RT
predette polizze, con accredito delle relative somme sul libretto postale n. 38861524 intestato alla stessa . A tali istanze, datate 10/04/12, erano allegate le denunce di Persona_2
smarrimento degli originali delle polizze, denunce sporte in pari data (10/04/12) da Per_2
presso i CC di Castelnuovo VA Scalo.
[...]
In data 29-30/05/12 provvedeva a liquidare le prime cinque polizze (ossia Controparte_1
tutte tranne quella sub f) con accrediti sul predetto libretto postale, che era stato acceso il
28/03/12 con saldo pari a zero e risultava cointestato a e Persona_2 Controparte_3
Tale libretto veniva estinto il 03/08/12 da dopo che quest'ultima aveva Controparte_3 prelevato l'intera somma ivi depositata.
La polizza sub f), invece, veniva dapprima liquidata con assegno postale in favore di Per_2
ma successivamente, appresa la notizia che l'assicurata era deceduta, il relativo
[...]
importo era riaccreditato a che provvedeva a riliquidarlo in favore di RT CP_5
e quali eredi legittimi (germani) di .
[...] Controparte_4 Persona_2
3.2 Tali circostanze, oltre ad essere pacifiche, risultano anche dalla nota di P.G. del 21/05/15 indirizzata al P.M. presso il Tribunale di VA DE NI, nella quale si dava atto che la stessa convenuta sentita quale persona informata sui fatti in data 04/09/14, Controparte_3 aveva dichiarato ai CC di Arona di aver prelevato la somma di € 50.000,00 circa, derivante dal rimborso delle predette polizze vita, dal libretto cointestato con la zia . Persona_2
Inoltre, dall'estratto conto del libretto postale n. 38861524, depositato dagli attori, emergono gli accrediti delle polizze vita liquidate ed i prelievi effettuati dalla fino CP_3 all'estinzione del rapporto.
4. Questi essendo i fatti incontestatamente avvenuti, deve affermarsi, nella vicenda in esame, a parere del sottoscritto giudicante, la corresponsabilità di e DE Controparte_3 CP_2
in relazione al pregiudizio arrecato agli attori in qualità di eredi DE madre
[...] [...]
(cfr. denuncia di successione di quest'ultima, in atti), indicata quale unica CP_4
beneficiaria in 5 delle 6 polizze contratte dalla sorella Per_2
4.1 In effetti, il riscatto anticipato delle polizze (apparentemente) esercitato da Per_2
e di cui ha poi beneficiato unicamente la OT è invalido, perché
[...] Controparte_3
effettuato con una racc. a.r. spedita successivamente al decesso DE stessa riscattante Per_2
[...]
pagina 8 di 14 Le polizze in esame prevedevano, infatti, la possibilità di riscatto anticipato da parte del contraente con istanza da inviare a mezzo lettera raccomandata con a.r. (art. 8 c.g.c. DE polizza “Volata Vincente”, indicata innanzi sub b;
art. 15 c.g.c. DE polizza “11 & Più”, indicata innanzi sub e;
art. 9 c.g.c. DE polizza “Postafuturo ad hoc”, indicata innanzi sub a;
art. 9 c.g.c. DE polizza “Postafuturo Integra”, indicata innanzi sub c;
art. 9 c.g,c. DE polizza “Postafuturo Special”, indicata innanzi sub d), ma, nel caso di specie, tale istanza è stata spedita dopo il decesso di , allorquando, ovviamente, quest'ultima non Persona_2
poteva più esercitare alcun riscatto.
La circostanza che le istanze di riscatto, contenute nella racc. a.r., recassero la data del
10/04/12 (data che, comunque, non è certa ex art. 2704 c.c.), ossia antecedente al decesso DE contraente, è del tutto irrilevante – anche a voler ritenere autentiche le firme apparentemente apposte a nome di – in quanto soltanto con la spedizione delle istanze Persona_2
poteva ritenersi esercitata la facoltà di riscatto anticipato, ossia poteva ritenersi concretizzata la manifestazione di volontà negoziale DE contraente in ordine al riscatto. Prima DE spedizione DE racc. a.r., la volontà DE , pur rappresentata nelle istanze predette, Per_2
non era stata esternata e manifestata, nelle forme contrattualmente pattuite, alla CP_2
ragion per cui trattavasi di mere dichiarazioni rimaste nella sfera di conoscenza DE
[...]
sola , la quale, per svariate ragioni che neppure rilevano, non aveva mai Persona_2
provveduto ad inviare le istanze di riscatto alla società assicuratrice, rectius: non aveva esercitato il riscatto.
Pertanto, la spedizione DE racc. a.r. in data 16/05/12, allorquando era Persona_2
deceduta, è stata effettuata non solo tardivamente, ma da parte di soggetto non legittimato, che si è sostituito alla contraente/assicurata nell'esercitare una facoltà di riscatto che non gli competeva e che, comunque, non poteva più essere esercitata. Per poter ritenere validamente esercitato il riscatto, sarebbe stato necessario provvedere quanto meno all'invio DE racc. a.r. prima del decesso DE contraente, posto che con tale ultimo evento si era automaticamente verificato il rischio assicurato, ossia il decesso DE contraente, che legittimava la sola
, madre degli attori, nella sua qualità di beneficiaria delle polizze, ad Controparte_4 ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo.
In altri termini, il momento rilevante ai fini del riscatto delle polizze è l'atto di spedizione DE relativa istanza a mezzo racc. a.r., prima del quale non può dirsi manifestata la volontà di riscatto da parte DE contraente (rimasta “lettera morta” nel caso di specie, in quanto riportata pagina 9 di 14 in scritture, datate 10/04/12, mai inviate alla compagnia assicurativa finchè la contraente è rimasta in vita), a nulla rilevando, quindi, la pregressa sottoscrizione delle istanze di riscatto.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, rilevato che, nel contratto di assicurazione sulla vita, la dichiarazione di riscatto da parte dell'assicurato ha natura negoziale e recettizia, e produce i suoi effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore (Cass. n. 401/88). Volendo condividere tale principio, è evidente che risulta del tutto inefficace una istanza di riscatto che, finchè l'assicurata è rimasta in vita, non è stata neppure spedita.
4.2 Ne consegue che le cinque polizze oggetto di causa, aventi un valore complessivo di €
54.062,13, sono state indebitamente riscattate in via anticipata in favore di , Persona_2 sulla base di istanze successive al decesso di quest'ultima, con versamento delle relative somme su un libretto postale cointestato tra la contraente e la OT Per_2 Controparte_3
la quale, peraltro, non contesta, ed anzi ammette, di aver estinto il predetto rapporto postale con il prelievo di tutte le somme ivi versate, comprese quelle derivanti dal riscatto indebito delle polizze.
Pertanto, non essendo la legittimata a trattenere le somme oggetto di causa, mai CP_3 entrate nell'asse ereditario DE zia ed anzi spettanti agli attori in qualità di Persona_2 eredi dell'unica beneficiaria (cfr., ex multis, Cass. n. 25635/18, Controparte_4 secondo cui “Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole DE successione legittima”), ne consegue che, in accoglimento DE domanda proposta dagli attori, va condannata al Controparte_3 pagamento DE complessiva somma di € 54.062,13, oltre interessi legali dal 19/01/17 (data di notifica dell'invito alla mediazione, interruttiva DE prescrizione) al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme di cui la stessa si è indebitamente appropriata, essendo del tutto irrilevante sia la contitolarità, da parte DE , del libretto postale sul quale sono CP_3 confluite le somme “de quibus”, posto che tali somme non spettavano né alla convenuta né alla zia per quanto già detto, sia l'asserita buona fede DE nel prelievo Per_2 CP_3
degli importi presenti sul libretto a lei cointestato, posto che tale buona fede, se anche fosse sussistente, non esimerebbe la convenuta dal dover restituire le somme che non le appartengono e potrebbe al più rilevare, ex art. 2033 c.c., ai fini DE decorrenza degli interessi.
pagina 10 di 14 5. Nel contempo, al pagamento DE predetta somma va condannata, in solido con la
, anche la stante la negligenza professionale di tale società nella CP_3 RT
liquidazione delle polizze.
5.1 Deve, invero, rilevarsi che, se è pur vero che le istanze di riscatto anticipato delle polizze sono pervenute alla in data 22/05/12 e che solo in data 17/09/12 tale società è RT
stata notiziata del decesso DE contraente , la liquidazione delle polizze è Persona_2 stata gestita con estrema superficialità, nonostante la peculiare situazione posta all'attenzione DE predetta compagnia assicurativa.
In particolare, – a fronte di molteplici richieste di riscatto anticipato per oltre RT
€ 50.000,00, inviate a mezzo racc. a.r. con allegate le denunce di smarrimento delle polizze, e con istanza di versamento di tutte le somme da riscattare su un libretto postale che non era intestato in via esclusiva alla contraente , ma era in cointestazione tra questa Persona_2 ed un terzo, libretto peraltro aperto appena due mesi prima dell'invio delle istanze di riscatto – avrebbe dovuto, prima di procedere alla liquidazione delle polizze, verificare con maggior scrupolo l'identità del soggetto richiedente, tentando di contattare la contraente-riscattante, anche solo per avere conferma DE volontà delle stessa di far confluire le somme su un rapporto cointestato con un terzo, e ciò in base ad una regola di elementare prudenza e diligenza professionale, posto che, peraltro, la beneficiaria indicata nelle polizze era soggetto diverso sia dalla contraente che dal terzo contitolare del libretto postale sul quale sarebbero dovute confluire le somme liquidate.
In sostanza, l'ingente importo delle somme da liquidare, unitamente alle modalità di richiesta del riscatto anticipato (con le denunce di smarrimento delle polizze) e di accredito dei relativi importi (su libretto cointestato con un terzo che avrebbe potuto, come poi è avvenuto, prelevare l'intero saldo), costituiva una chiara “spia” di una situazione anomala, da approfondire tramite un contatto da instaurare con la contraente, che, invece, non risulta essere stato posto in essere nel caso di specie.
Se, invero, avesse anche solo tentato di contattare , sarebbe RT Persona_2 emersa la circostanza dell'intervenuto decesso di questa anteriormente all'esercizio del diritto di riscatto, con conseguente, assai probabile, sospensione di ogni procedura di liquidazione in attesa di far luce sulla vicenda “de qua”.
Né può ravvisarsi un concorso di colpa DE beneficiaria , e quindi dei Controparte_4
suoi attuali eredi, per aver la stessa comunicato solo in data 17/09/12 alla RT
l'intervenuto decesso DE sorella: deve, infatti, considerarsi che era Controparte_4
pagina 11 di 14 del tutto all'oscuro del già avvenuto riscatto delle polizze, sicchè la stessa, ritenendo del tutto plausibilmente di avere diritto al pagamento delle polizze quale unica beneficiaria delle stesse, inoltrava in data 12/09/12 (ossia in un termine congruo) la prima istanza di riscatto in proprio favore. La stessa, invero, avendo anche la disponibilità degli originali delle polizze, non poteva immaginare che, nei giorni immediatamente successivi al decesso DE sorella, fosse già in corso la procedura di liquidazione delle polizze, sulla base, peraltro, di un riscatto esercitato successivamente al decesso DE germana.
5.2 Alla luce delle anzidette considerazioni, va condannata, in solido con la RT
, al pagamento, in favore degli attori quali eredi di , DE CP_3 Controparte_4 somma di € 54.062,13, oltre interessi legali dal 17/09/12 (data DE prima istanza di riscatto da parte di ) al soddisfo, a titolo di liquidazione delle cinque polizze Controparte_4
che sono state erroneamente riscattate in favore di . Persona_2
6. Va, invece, rigettata l'analoga domanda proposta dagli attori nei confronti di Controparte_1
essendo tale società del tutto estranea sia al rapporto contrattuale inerente alle polizze
[...]
contratte con la distinta società sia al procedimento di liquidazione di tali RT
polizze.
7. Merita, poi, accoglimento la domanda di regresso formulata da nei RT
confronti di la quale va condannata a tenere indenne la predetta società dalle Controparte_3
somme eventualmente pagate agli attori a titolo di capitale ed interessi per le predette polizze, posto che nel rapporto interno tra condebitori solidali il peso del debito deve gravare interamente sulla , per aver questa percepito somme che non le spettavano. CP_3
8. Vanno, invece, rigettate le domande risarcitorie proposte dagli attori, non essendo stati neppure allegati, prima ancora che dimostrati, i danni subiti nella vicenda in esame, ulteriori rispetto alle somme già spettanti a titolo di liquidazione delle polizze.
9. Per quanto attiene, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti degli attori – ferma la tempestività di tale domanda, essendosi la CP_3 convenuta costituita il 02/03/18 a fronte DE prima udienza del 22/03/18 indicata nell'atto di citazione (ossia nel pieno rispetto del termine, non libero, di 20 giorni prima DE prima udienza, di cui all'art. 166 c.p.c.) - la stessa è parzialmente meritevole di accoglimento.
9.1 Invero, per quanto attiene alla polizza n. 50003699050, deve rilevarsi che i beneficiari indicati nella stessa, come già detto, erano gli “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”, e non come per le altre polizze. Controparte_4
pagina 12 di 14 Ebbene, tale polizza veniva liquidata da in favore di e RT Controparte_5
, con assegno postale del 05/12/12, sul falso presupposto che questi Controparte_4 fossero gli eredi legittimi di;
tuttavia, quest'ultima, con testamento olografo Persona_2
del 20/11/11, pubblicato con atto per notaio del 02/11/15, nominava propria erede Per_3
universale la OT con la conseguenza che, non essendovi eredi legittimi Controparte_3
“ab intestato”, unica beneficiaria DE polizza è la stessa convenuta quale Controparte_3
erede testamentaria, alla quale gli attori, quali eredi DE madre e, per Controparte_4 rappresentazione, dello zio , sono tenuti a restituire la somma di € 11.009,40, Controparte_5
oltre interessi legali dal 02/03/18 (data di proposizione DE domanda riconvenzionale) fino al soddisfo.
9.2 Per quanto attiene, invece, all'importo di € 97.450,00, dichiarato nella successione di
[derivante dai seguenti titoli: b1) libretto di risparmio postale nominativo Persona_2 ordinario per € 43.805,00; b2) obbligazioni BNL 06/12 cod. titolo [...] c/o Banco
Posta di € 30.000,00; b3) obbligazioni B IMI 09/15 cod. titolo [...] c/o Banco Posta di € 10.645,00; b4) n. 14 buoni fruttiferi postali per complessivi € 13.000,00], non è stata fornita alcuna prova documentale che gli attori, che contestano la circostanza, abbiano effettivamente riscosso o beneficiato delle predette somme, sicchè la relativa domanda di pagamento non merita accoglimento sotto tale profilo.
10. Stante la prevalente soccombenza delle convenute e le Controparte_3 RT
spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna delle predette al pagamento, in favore degli attori, DE restante metà di tali spese, che si liquidano per intero (ossia in misura comprensiva DE parte compensata) come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.
Vanno, invece, compensate le spese tra le altre parti in ragione DE complessità DE vicenda fattuale e DE non agevole ravvisabilità “a priori” delle ragioni dell'una e dell'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10416/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda degli attori e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_3 RT favore degli attori in qualità di eredi di , DE somma di € Controparte_4
54.062,13, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
pagina 13 di 14 2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti di e Controparte_3
RT
3) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_1
4) condanna a tenere indenne di quanto da questa Controparte_3 RT
dovuto agli attori per capitale ed interessi ai sensi del punto 1) del presente dispositivo;
5) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e, per Controparte_3
l'effetto, condanna gli attori al pagamento, in favore di DE somma Controparte_3 di € 11.009,40, oltre interessi legali dal 02/03/18 al soddisfo;
6) compensa per metà le spese processuali e condanna e Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, DE restante metà di tali
[...] spese, che si liquidano per intero in € 850,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lina Mastia;
7) compensa le spese tra gli attori e Controparte_1
8) compensa le spese tra e Controparte_3 RT
Salerno, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 14 di 14