Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4880 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisabetta Secci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Marras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 26/09/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pimentel.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/09/2020 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Pimentel, anno 2020, numero 4, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.09.2020 presso il Comune di Pimentel e registrato al n. 4, parte II, serie C, Anno 2020.
2) La figlia minore vivrà stabilmente con la madre nell'abitazione sita in Per_1
Samatzai nella Via XXV Aprile n. 17 ed avrà come residenza anagrafica quella della madre, ma, verrà affidata ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Pag. 2 di 5 Dovrà, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulla figlia ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la stessa, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
3) Entrambi i genitori si impegnano a seguire regolarmente e congiuntamente un corso di supporto alla genitorialità.
Par 4) Il sig. potrà incontrare e tenere con sé la figlia, almeno tre pomeriggi la settimana, dall'uscita di scuola fino alle 19,30 (alle 21,30 in estate) e a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio, dalle 16,30 circa, sino alla domenica dopo cena, salvo diversi accordi e compatibilmente con gli impegni Par lavorativi del signor .
Nei giorni di festa, e comunque nei giorni in cui la scuola materna sarà chiusa, l'orario di prelievo della bambina sarà anticipato alle ore 9,00, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi.
Onde consentire un'agevole pianificazione dei tempi di esercizio del diritto di Par visita della bambina da parte del signor , quest'ultimo si impegna a trasmettere alla signora i propri turni di lavoro tempestivamente. Pt_1
5) Salvi diversi ed ulteriori accordi, la minore trascorrerà le festività Per_1 natalizie e pasquali, in attuazione del principio della alternanza e della reciprocità dei rapporti, secondo i seguenti tempi e modalità:
- ad anni alterni: la vigilia di Natale, con pernottamento e sino alle 9,00 del mattino seguente, con il padre, il giorno di Natale con pernottamento sino alle 9,00 mattino seguente con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre dalle 9,00 sino alle ore 19,30, il Capodanno (dalla sera del 31 dicembre e per tutto il 1° gennaio) con la madre e l'IF (dalle 9,00 alle 19,30) con il padre.
- Ad anni alterni starà presso ciascun genitore il giorno di Pasqua, Per_1 dalle 9,00 alle 19,00, oppure il Lunedì dell'Angelo, sempre dalle 9,00 alle
19,00.
Per le altre festività nazionali e locali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, e/o altre) si rispetterà l'ordine di inizio sopra indicato, fermo restando che qualora tali giorni ricadano nel fine settimana o nei periodi di ferie dei genitori durante i quali i figli staranno
Pag. 3 di 5 con il padre o con la madre si scalerà alla festività successiva, fatti salvi diversi ed ulteriori accordi.
6) Nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei genitori Per_1
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, fatti salvi diversi ed ulteriori accordi.
Par 7) Il Sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per la minore la somma di € 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi presso il seguente codice IBAN IT X0567172951B0000193954, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico verrà ripartito nella misura del 50% tra i genitori.
8) In merito alle spese straordinarie ognuno dei genitori contribuirà in misura pari al 50% al pagamento delle stesse.
Ai fini della migliore identificazione delle spese straordinarie e ordinarie per il mantenimento della bambina i coniugi rimandano espressamente alle Linee
Guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera del 14.7.2017, che essi allegano al presente ricorso perché ne facciano parte integrante.
9) Ad integrazione del contributo mensile di mantenimento meglio indicato nel Par capo 7 che precede, il signor si impegna a trasferire, alla signora , Pt_1 la quota pari a ½ pro indiviso del diritto di proprietà sull'immobile sito in
Samatzai nella via XXV Aprile n. 17, distinta al NCEU al foglio 147, particella 1060, categoria A/2, classe 4.
Par Il sig. promette di trasferire, e la sig.ra promette di acquistare la Pt_1 quota pari ad ½ pro indiviso del diritto di piena proprietà dell'immobile su indicato, per effetto del trasferimento la sig.ra si accolla tutti gli oneri Pt_1 inerenti il pagamento del mutuo.
Il futuro trasferimento la cui causa sarà dichiarata coincidente con gli obblighi assunti nel presente verbale sarà effettuato mediante rogito notarile definitivo presso un notaio di fiducia della sig.ra che ne sopporterà le Pt_1 spese.
La detenzione dell'immobile è in capo alla promittente acquirente che la serberà per effetto della assegnazione e che pertanto sopporta le spese ad essa connesse e continuerà a sostenerle secondo la legge.
Il trasferimento sarà effettuato a corpo e non a misura con ogni servitù attiva e passiva che vi acceda, secondo quanto il promittente possiede ed ha il diritto di possedere.
Le parti indicheranno comunque nel contratto definitivo di trasferimento ogni dato inerente la provenienza del bene, che si intende comunque nota alla promittente acquirente.
Pag. 4 di 5 Il promittente alienante garantisce che il bene non è gravato da diritti di terzi, servitù apparenti o non apparenti, oneri di qualsiasi genere fatta eccezione per l'ipoteca concessa a garanzia del mutuo ipotecario, Rogito Dott. Per_2
, notaio in Cagliari, Rep. 40995, raccolta 24719/2019 serie 1T.
[...]
10) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti.
11) Ogni spesa e competenza difensiva stragiudiziale e giudiziale rispettivamente sostenuta dalle parti deve intendersi compensata.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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