Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2019, n. 28436
CASS
Sentenza 5 novembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel pubblico impiego, la definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale non è ragione di consolidamento dei benefici illegittimamente acquisiti dal funzionario, trattandosi di azione che si fonda sul comportamento colposo del dipendente, quindi del tutto autonoma rispetto all'azione di ripetizione dispiegata dall'amministrazione pubblica verso il lavoratore per le somme da questi indebitamente percepite, con la precisazione che quanto ricevuto in sede amministrativa dalla P.A. a ristoro del danno deve essere detratto dalla pretesa azionata nel giudizio di indebito.

L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2019, n. 28436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28436
    Data del deposito : 5 novembre 2019

    Testo completo