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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/07/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 104/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 104 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo.
p r o m o s s a d a
rappresentata e difesa dagli avv. Pietro D'ADAMO, Mauro PLESCIA e Parte_1
Mariella ROSIELLO, elettivamente domiciliata come in atti appellante principale e appellata incidentale
contro
:
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. dall'Avv. Laura Venittelli, elettivamente domiciliata come in atti
1 appellata principale e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il processo di primo grado
Con ricorso innanzi al Tribunale di RI conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
impugnando il licenziamento da questa intimatole. Controparte_1
La ricorrente esponeva di essere stata assunta dalla convenuta in data 1° marzo 2012 CP_1
con qualifica di assistente sociale ed inquadramento nel livello E1 del CCNL di settore (doc. 2: buste paga), e di avere svolto, a partire dal marzo 2020, mansioni amministrative di segretaria della e segretaria particolare del Presidente. Aggiungeva che il 4 ottobre 2022 era stata CP_1
sottoposta, su disposizione del GIP del Tribunale di RI, alla misura cautelare della interdizione per sei mesi dall'esercizio dell'attività lavorativa, in quanto sottoposta ad indagini per reati connessi all'utilizzo di mezzi di contenzione nei confronti degli anziani presenti presso la casa di riposo e all'abusivo esercizio di prestazioni infermieristiche. Precisava che da tale data, per effetto della menzionata misura cautelare, non aveva più prestato attività lavorativa, non avendo la possibilità di recarsi presso la struttura della e che con lettera datata 14 ottobre 2022 CP_1 le era stato intimato licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”, licenziamento che ella aveva impugnato con raccomandata a/r e PEC datata 8 novembre 2022.
Aggiungeva che con ordinanza del 20 dicembre 2022, il Tribunale del riesame di Campobasso aveva dichiarato nulla la misura interdittiva adottata dal GIP del Tribunale di RI e che le indagini preliminari erano state concluse, non avendo, tuttavia, il P.M. ancora formulato richiesta di rinvio a giudizio ovvero di archiviazione.
Deduceva, infine, di aver appreso dagli organi di stampa che la avrebbe affidato in CP_1
gestione a terzi la Casa di riposo per anziani.
A sostegno dell'azionata pretesa, affermava che il licenziamento era affetto da nullità in quanto posto in essere in frode alla legge, ex art. 1344 c.c. Il recesso, infatti, benché qualificato da parte datoriale come licenziamento per giustificato motivo soggettivo per assenze ingiustificate, sarebbe stato intimato con l'intento di liberarsi dei dipendenti che risultavano di intralcio al progetto di esternalizzazione del servizio e di eludere le regole del licenziamento per giustificato motivo
2 oggettivo, la cui applicazione avrebbe comportato, in ipotesi di successiva impugnazione, un controllo sull'operato della stessa soprattutto in ordine alle nuove assunzioni, CP_1 sicuramente più vantaggiose in ragione dell'operatività di una diversa disciplina (contratto a tutele crescenti).
Tale ipotesi sarebbe pacificamente riconducibile “agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge” per i quali l'art. 2, commi 1 e 2, D. Lgs 23/2015 prevede la tutela reintegratoria piena ed il risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via subordinata, eccepiva il mancato rispetto del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7,
L. 300/1970, per violazione delle regole procedurali poste a garanzia del diritto di difesa del lavoratore, invocando, pertanto, la tutela apprestata dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 23/2015 e, in via ulteriormente subordinata, l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo, con conseguente applicazione del l'applicazione del comma 5, art. 18, L. 300/1970, ovvero la tutela risarcitoria cd. debole di cui all'art. 18, comma 6, L. 300/1970, per assenza del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7, L. 300/1970. Chiedeva, infine, che, ove fosse accertato il difetto delle dimensioni occupazionali previste dal comma 8 dell'art. 18 L. 300/1970, venisse applicato l'art. 8 L. 604 del
1966, con conseguente condanna dell'impresa convenuta, in alternativa alla riassunzione del lavoratore, alla corresponsione di un'indennità corrispondente a sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Si costituiva in giudizio la deducendo che la ricorrente aveva Controparte_1 fornito una ricostruzione “fantasiosa” dei fatti, esponendo, in particolare, che:
- il giorno 4 ottobre 2022 personale in forza al comando della Guardia di Finanza di RI comunicava al consigliere della che stavano per essere notificati degli atti Controparte_2
destinati ad operatori della e che ciò che stava per essere notificato impediva Controparte_1
agli operatori della casa di riposo di poter esercitare la propria attività lavorativa, determinando così nell'immediatezza l'indisponibilità di quasi tutto il personale della CP_1
- le ordinanze, infatti riguardavano il personale sanitario della Casa di Riposo nella misura di 9 operatori su 13 e che rimanevano operativi il cuoco, l'aiuto cuoco ed una operatrice sociosanitaria più un'altra operatrice che era stata assunta per un breve periodo, dovendo sostituire una collega assente per malattia;
3 - gli stessi militari della Guardia di Finanza avevano comunicato al consigliere di prendere CP_2
immediati provvedimenti al fine di evitare la mancata custodia degli ospiti della casa di riposo;
- l'interdizione era stata disposta con provvedimento del Gip di RI, di cui non la CP_1
non aveva conoscenza diretta e che, pertanto, l'azione risolutiva non poteva avere connotati disciplinari;
- l'interdizione aveva colpito anche la ricorrente, assistente sociale, che all'interno della casa di riposo aveva il ruolo di coordinatore;
- i provvedimenti di interdizione, riguardanti quasi tutto il personale sanitario dipendente, impedivano lo svolgimento delle attività a favore degli ospiti anziani;
- veniva, quindi, subito attivata una ricerca di personale in sostituzione degli operatori interdetti, al fine di evitare l'abbandono degli ospiti che non potevano ovviamente essere gestiti da una sola operatrice e, con urgenza, venivano assunti, lo stesso 4 ottobre, 2 Oss a tempo determinato che subito affiancavano due OSS presenti, non coinvolti dal procedimento di interdizione, mentre altri
3 OSS venivano assunti in data 5 ottobre 2022 ed uno il 6 ottobre, in sostituzione degli O.S.S. interdetti;
- oltre agli OSS la struttura necessitava, per la sua attività, di una assistente sociale con pregressa esperienza nella direzione di una casa di risposo ma le richieste alle agenzie del lavoro avevano esito negativo;
- dei primi 5 OSS assunti, due di loro rinunciavano al rapporto di lavoro, tanto da essere poi sostituiti, con altri 2 OSS, in data 8 ottobre;
- la situazione che si era creata presentava una serie di difficoltà oggettive alla supervisione e gestione di una squadra completamente nuova e l'unico operatore OSS non sospeso, nell'emergenza, essendo il più anziano (in quanto presente in struttura dal 27 dicembre 2021) fungeva da affiancatore dei nuovi assunti;
- erano arrivate alcune lettere di richiesta di dimissioni degli anziani, da parte dei parenti o comunque richieste di informazioni sull'accaduto mentre i pazienti/ospiti venivano tutti trasferiti presso altre strutture;
- tutti i rapporti di lavoro venivano conseguentemente risolti e a fine anno la struttura veniva chiusa per assenza di ospiti.
Contestava, altresì, che la avesse offerto la sua prestazione lavorativa dal giorno della Pt_1
sospensione e lamentava che la stessa non aveva informato la di quanto stava CP_1
4 avvenendo, né aveva reso edotti i vertici della delle ragioni della sua interdizione e CP_1
neppure del tempo necessario per risolvere i suoi problemi giudiziari.
Nel merito, circa la tutela invocata dalla ricorrente, precisava di avere, alla data del licenziamento della stessa, un numero di rapporti di lavoro a tempo pieno inferiore a quindici che assommavano ciascuno ore di lavoro giornaliere pari a circa 6,40 ore, evidenziando al riguardo che per tale ragione l'impugnato atto di recesso avrebbe potuto, ove fondato, produrre solo conseguenze di natura risarcitoria.
Asseriva che il licenziamento della era legittimo inquadrandosi nell'alveo dei Pt_1
licenziamenti per giustificato motivo soggettivo a causa della impossibilità, in capo alla ricorrente, di rendere la sua prestazione in quanto interdetta dagli organi giudiziari, così come dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo e che, pertanto, nessuna procedura disciplinare era stata avviata da essa resistente che infatti non aveva contestato
Concludeva chiedendo al GL di “ 1) Respingere il ricorso per tutte le motivazioni indicate in premessa;
2) Dichiarando, tra le altre, l'inapplicabilità dell'art. 18 legge 300/70 e, quindi, l'insussistenza del diritto alla reintegrazione, l'insussistenza del diritto al pagamento delle mensilità retributive maturate dal licenziamento alla chiesta, ma non dovuta, reintegra.
3) Nel merito acclarare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo e la conseguente insussistenza del diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro ed alle connesse conseguenze economiche di cui all'art. 18 legge 300/70 e/o legge
23/2015
4) Dichiarare che nulla è dovuta alla sig.ra per le richieste contenute nell'atto Pt_1
introduttivo del ricorso.
5) Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio maggiorate per la manifesta temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Con sentenza del 13.2.2024, il Tribunale di RI, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da e, accertata l'illegittimità del Parte_1 licenziamento intimato dalla (d'ora in avanti anche Controparte_1
, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (14 ottobre CP_1
2022), condannando la datrice di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di
5 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.924,88), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo poiché intimato in spregio ai presupposti di cui all'art. 3 L. 604/1966, che richiede il verificarsi di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro e ciò in quanto l'astensione dalla prestazione lavorativa non era addebitabile alla lavoratrice, la quale, a partire dal 4 ottobre 2022, non si era più potuta recare sul posto di lavoro. Osservava che le ragioni dell'astensione dall'attività lavorativa erano ben note alla in quanto risultanti già dalla lettera di CP_1
licenziamento, con la conseguenza che si palesava contraddittoria l'attribuzione del carattere ingiustificato all'assenza del lavoratore. Inoltre, l'astensione era solo temporanea e la misura applicata era stata dichiarata nulla dal Tribunale del riesame di Campobasso. Applicava, perciò, la tutela di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015.
2. Atto di appello e difesa degli appellati
Avverso la sentenza ha proposto appello che, con il primo motivo, denuncia Parte_1
“Violazione dell'art. 3, L. 604/1966 e dell'art. 2119 cod. civ.”, per avere il Tribunale, pur correttamente qualificando il recesso quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo
(dunque ontologicamente disciplinare), omesso di sanzionare il mancato rispetto da parte del datore di lavoro del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 L. 300/1970, valutando la illegittimità del licenziamento solo sotto il profilo del merito, considerando che le assenze potevano intendersi giustificabili.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 18 comma 4, 8 e 9, L. 300/1970
e dell'art. 2118 cod. civ. avendo il GL fatto riferimento ad una disposizione normativa non applicabile al caso di specie, posto che essa lavoratrice era stata assunta prima del marzo del 2015, con la conseguenza che la disciplina ad essa applicabile era quella prevista dall' art. 18, L.
300/1970 (novellato nel 2012), come peraltro richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ritiene, altresì, indimostrato l'insussistenza del requisito dimensionale.
Conclude chiedendo alla Corte di “
1. accertare e dichiarare la nullità, e/o inefficacia, e/o
l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora con lettera del 14 ottobre 2022; Pt_1
2. per l'effetto ordinare alla la reintegrazione della Controparte_1
ricorrente nel posto di lavoro e condannare la medesima al risarcimento del danno CP_1
6 stabilito in un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto di euro 1.924,88 dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN IVIA SUBORDINATA
3. ordinare alla la reintegrazione della ricorrente Controparte_1
nel posto di lavoro e condannare la medesima al pagamento di una indennità CP_1
risarcitoria determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che è pari ad euro 1.924,88 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la
convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra CP_1
un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ULTERIORMRNTE SUBORDINATA
5. dichiarare inefficace il licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
6. ordinare alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_1 dell'articolo 8, L. 604/66, di riammettere (riassumere) in servizio il ricorrente o, in mancanza, condannare la medesima a risarcire il danno subito dallo stesso per l'invalidità e/o inefficacia del licenziamento, versando in favore del lavoratore un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o comunque diversa somma non inferiore a 2,5 mensilità, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
7
7. condannare la convenuta all'intera refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 15 L.P. e agli ulteriori oneri previsti dalla legge.”.
All'appello resiste la eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
gravame per difetto del necessario requisito di specificità per non aver, controparte, adeguatamente illustrato quali sono le concrete ragioni di censura.
Deduce, altresì, l'infondatezza dell'appello, evidenziando che il ragionamento dell'appellante si è concentrato sulla natura ontologicamente disciplinare del licenziamento e, quindi, “l'assenza ingiustificata” sarebbe la ragione del recesso datoriale asserendo che tale interpretazione non è aderente al contenuto della lettera di licenziamento ed è quindi infondata. Sul secondo motivo di appello richiamava le difese spiegate in primo grado.
Propone appello incidentale, deducendo l'”ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO,
TRAVISAMENTO DEL FATTO STORICO E DELLE RAGIONI A FONDAMENTO DEL
LICENZIAMENTO. OMESSO ESAME DI DOCUMENTI, ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.
3 DLGS 23/2015 E/O DI NORME DI DIRITTO IN TEMA DI GIUSTIFICATO MOTIVO DI
LICENZIAMENTO, IN PARTICOLARE DELL'ART. 3 LEGGE 604/66, ART. 2118 CC. OLTRE
CHE PER MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DEI MEZZI ISTRUTTORI”.
Ribadisce la che la motivazione del licenziamento era legittima e conforme ai principi CP_1
di cui all'art. 3 L. 604/66 e art 3 DLGS. 81/2015, in quanto, al di là del nomen iuris dato dalla lettera di licenziamento al recesso, nella sostanza al momento del licenziamento il CDA della aveva deciso di sospendere tutte le attività della Casa di Riposo e conseguentemente i CP_1
rapporti di lavoro andavano a cessare per soppressione naturale ed oggettiva del posto di lavoro.
Si duole, altresì, della non ammissione dei mezzi di prova che avrebbe impedito l'esercizio del proprio diritto di difesa sostenendo, per un proprio convincimento personale, tra l'altro non motivato, che era inutile ascoltare i testimoni che avrebbero potuto confermare tutto quanto scritto nella lettera di licenziamento e nella comparsa di costituzione e risposta.
Impugna, infine, la sentenza anche nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio.
Conclude “per, il rigetto dell'appello principale proposto da perché Parte_1
inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, rigettando proceduralmente e nel merito tutte le richieste dalla stessa formulate sia in via principale e sia in via subordinata. Dichiarare che nulla
8 è dovuta alla sig.ra per le richieste contenute nell'atto introduttivo del ricorso ed in Pt_1
questo atto di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In accoglimento del presente appello incidentale si conclude affinché , previa riforma dell'impugnata sentenza , la Corte d'Appello dichiari infondata ogni domanda proposta da
[...]
con il ricorso introduttivo del giudizio e poi riproposto con questo atto d'appello Pt_1
ritenendo legittimo e conforme alla normativa vigente il licenziamento irrogato nei confronti di essa dalla il 14.10.2022 , condannando la stessa Parte_1 Controparte_1 sig.ra al pagamento delle spese del giudizio del doppio grado del giudizio”. Pt_1
Acquisite le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione.
L'appello principale, pur ammissibile, è infondato, meritando, invece, accoglimento l'appello incidentale.
Ritiene il Collegio che il licenziamento intimato dalla sia legittimo ai sensi dell'art. 3, CP_1 seconda parte, della L. n. 604/1966, essendo sorretto da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
3.2. Dalla lettura della comunicazione del licenziamento riportata nel ricorso di primo grado emerge con nettezza che, al di là del nomen iuris utilizzato nell'oggetto e nell'incipit della lettera, la fa espresso riferimento, nell'accennare ad un provvedimento cautelare del Gip del CP_1
Tribunale di RI, alla “impossibilità di poterLa utilizzare per i compiti di O.S.S. “, alla
“interruzione per impossibilità della prestazione”, alla luce del “trasferimento di numerosi ospiti presso altre cause di riposo e alla decisione, assunta dal CDA, di sospendere le attività della Casa di riposo ”. Controparte_1
È, dunque, evidente che la datrice di lavoro ha manifestato chiaramente il motivo posto alla base della determinazione di recedere dal contratto di lavoro.
3.3. Va al riguardo evidenziato che secondo la Cassazione “la sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva (anche per fatti estranei al rapporto di lavoro) non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini
9 della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista
l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile, inoltre, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del cd. repêchage;
[…]
11. La riconduzione della fattispecie alla categoria generale dell'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. significa che la specifica fattispecie come regolata dal CCNL applicato al rapporto configura il recesso come determinato dalla mancanza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione, rimanendo la persistenza
o meno di un interesse rilevante a ricevere le possibili prestazioni, in ipotesi di assenza dal lavoro per carcerazione preventiva o altra misura cautelare, da parametrare alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nell'ultima parte dell'art. 3 della legge n. 604/1966, e cioè con riferimento alle oggettive esigenze dell'impresa, da svolgere, però, con una valutazione ex ante, e non già ex post, in cui si tenga conto delle dimensioni dell'impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del dipendente, del
già maturato periodo di sua assenza, della ragionevole prevedibilità di ulteriore durata dell'impossibilità, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (così Cass. n. 6714/2021, cit., in motivazione;
cfr. anche Cass n. 19135/ 2016, n. 12721/2009, n. 6803/2003);
12. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, in particolare alla regola per cui la sussistenza dell'impedimento va verificata al momento del recesso (Cass. n. 13662/2018); con accertamento in fatto, di cui è chiara la ratio decidendi, ha ritenuto che il protrarsi dell'assenza
del dipendente, per più di un anno, fosse tale da determinare la perdita di interesse del datore di lavoro all'eventuale prestazione residua;
la valutazione svolta circa l'interesse dell'imprenditore alla prestazione lavorativa, rimessa al giudice di merito, che vi ha provveduto avendo riguardo alle possibili e prevedibili capacità lavorative del prestatore e all'organizzazione dell'azienda, non
è censurabile in sede di legittimità” (così, ex multis, Cass. n. 26208/2024).
10 E si è ribadito che in casi come quello in esame, il repêchage è escluso “per un'impossibilità intrinseca di operatività di detto istituto che richiede, invece, pur sempre una fungibilità e un'idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, sincroniche alla determinazione datoriale” (Cass. 6714/2021).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame risulta che, avuto riguardo alle oggettive esigenze dell'impresa alla data del recesso (14.10.2022), deve ritenersi insussistente un “apprezzabile” interesse del datore di lavoro all'eventuale ulteriore prestazione lavorativa, con conseguente configurabilità di una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La infatti, a seguito della applicazione della misura interdittiva da parte del GIP di CP_1
RI (cfr. Ordinanza del GIP all. doc._3 del ricorso di primo grado), ha dovuto fronteggiare un'improvvisa e duratura assenza dal lavoro (per dieci giorni alla data del recesso, con presumibile protrazione per almeno 6 mesi) di ben nove dipendenti, tra cui l'assistente sociale, rivestente anche l'incarico di direttrice, gli OO.SS. e gli inservienti, tutti lavoratori svolgenti mansioni strettamente connesse con la cura degli ospiti. Essa si è, dunque, trovata nella cogente e impellente necessità di assumere tempestivamente nuovo personale, essendo rimasti in servizio solo il cuoco e l'aiuto cuoco, per far fronte all'esigenza improcrastinabile di garantire continuità nella cura degli anziani rimasti nella struttura, dopo che diversi ospiti avevano preferito lasciarla.
3.5. Né si poteva ipotizzare, attesa l'esigua dimensione aziendale, di impiegare tutti e nove i dipendenti in altre mansioni, una volta cessata la misura cautelare.
A ciò si aggiunga che, nella stessa lettera di licenziamento, la aveva dato atto della CP_1
decisione del CdA di sospendere le attività della casa di riposo.
La documentazione allegata dall'appellata conferma che ad inizio ottobre erano stati assunti nove nuovi lavoratori, quasi tutti OSS, il cui rapporto di lavoro è poi cessato tra il 31.10.2022 e il
2.11.2022 (ad eccezione per che ha lavorato solo due giorni) e che comunque a Persona_1
dicembre era rimasta al lavoro solo aiuto cuoco (cfr. All. Persona_2
“lista_anagrafica_dipendenti” alla comparsa di costituzione e risposta). E altresì, risulta che vana era stata la ricerca di un'Assistente sociale che sostituisse l'odierna appellante.
In tale quadro è, invece, priva di rilievo l'ordinanza di revoca della misura interdittiva, disposta, peraltro per motivi formali, solo il 4.11.2022 (cfr. all. 7 del ricorso di primo grado), non potendo la stessa incidere, con effetto per così dire retroattivo, sulla scelta operata dalla la CP_1
11 quale si appalesa legittima alla stregua di una valutazione ex ante effettuata alla data del licenziamento.
Da quanto esposto deriva che il licenziamento intimato dalla era legittimo per la CP_1 sussistenza di un giustificato motivo oggettivo e che l'appello incidentale va accolto, con conseguente rigetto del ricorso presentato dinanzi al Tribunale di RI.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'appello principale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne, anche solo in parte, la liquidazione, e si liquidano come da dispositivo (€ 1.800,00 per il primo grado, €
2.000,00 per il secondo).
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante principale al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, proposti, rispettivamente, da con ricorso qui depositato il Parte_1
24.7.2024 e dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con atto dell'12.10.2024, avverso la sentenza del Tribunale di RI - Giudice del lavoro – del 13.2.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da dinanzi al Tribunale di RI;
Parte_1
condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano complessivamente in €3.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica, pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 7.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Margiolina Mastronardi Dr. Vincenzo Pupilella
12