Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.