Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2024, n. 6591
CASS
Sentenza 16 gennaio 2024

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Massime1

Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.

Commentario1

  • 1Estorsione e diffamazione aggravata a danno di lavoratori: riduzione della pena per abuso di posizione di capo magazzino
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2024, n. 6591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6591
Data del deposito : 16 gennaio 2024

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