Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8770 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: Responsabilità professionale vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Aversa (CE), alla Via Ettore Corcioni n. 19, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Mazzarella e Giuseppe Magliulo, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura alle liti a margine dell'atto di citazione
Attore
CONTRO
NT
(P. IVA e C.F.: , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, alla
Via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Mangano, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l'
[...]
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: - che in data
18 agosto 2014 era stato ricoverato presso nosocomio, con diagnosi di ingresso: “frattura da scoppio pluriframmentaria scomposta 1/3 prossimale tibia sinistra, con interessamento del 1/3 medio e dislocazione di frammenti ossei”; - che tale frattura era derivata dalla caduta da ciclomotore il 17 agosto 2014 a Pantelleria, per cui era stato trasportato per le prime cure presso l'ospedale “B. Nagar” di Trapani e poi trasferito tramite elicottero presso l' Controparte_3
di Palermo dove, in data 19 agosto 2014, era stato
[...] sottoposto a intervento chirurgico consistente in “riduzione, sintesi con placca a stabilità angolare e viti libere annullate, trapianto di osso sintetico”; - che, in data 22 agosto 2014, era stato dimesso con diagnosi finale di: “osteosintesi in frattura pluriframmentaria di tibia sinistra”; - che, dopo circa dieci giorni dall'intervento chirurgico, aveva manifestato una forte infezione al ginocchio infortunato e aveva avvertito forti dolori con innalzamento della temperatura, circostanza che aveva reso necessario il ricovero presso il
[...]
dove, come da cartella clinica n.22060, la Controparte_4 diagnosi di ammissione era stata “Osteomielite acuta ginocchio sinistro
e febbre”, cui seguiva un successivo intervento chirurgico;
- che era stato sottoposto a tampone colturale della ferita, risultato “Positivo allo
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Staphylococcus aureus”, un batterio della flora microbica residente
(tipica infezione esogena), che aveva reso necessario un ulteriore intervento chirurgico praticato in data 4 settembre 2014 con la seguente descrizione: “arto inferiore sinistro, si apprezza fistola secernente della ferita chirurgica della gamba sinistra per pregresso intervento di osteosintesi. Si procede alla rimozione dei punti di sutura. Si accede ai piani profondi e al piano articolare. Si apprezza raccolta coagulata dei tessuti sottocutanei e del piano articolare. Si procede alla raccolta di liquido per esame colturale con identificazione batterica. Si apprezza substrato siero-ematico fibroso con dislocazione ad latus della tibia. Si ritiene opportuno praticare ampia toilette chirurgica e lavaggi con soluzione antibiotica. Si procede alla rimozione dei mezzi di sintesi interni e alla riduzione femoro-tibiale con stabilizzazione tramite gessatura esterna”; - che aveva contratto un'infezione del sito chirurgico (I.S.C. oppure I.O.S., “Infezioni nelle Organizzazioni
Sanitarie”) durante il ricovero presso l'ospedale Controparte_3
di Palermo, ovvero un'infezione ospedaliera insorta durante il ricovero o entro tre giorni dalla dimissione, derivante da microorganismi provenienti dall'ambiente esterno (infezione esogena da
Staphylococcus) e che poteva presentare come sintomi dolore, presenza di pus a livello della ferita chirurgica e febbre, come nel caso specifico;
- che alla data dell'incidente del 17 agosto 2014 era un soggetto sano, senza alcuna manifestazione clinica di infezione in corso o in incubazione, né sospettata;
- che dalla cartella clinica n. 18300 dell'
[...]
risultava che il ricovero era avvenuto per causa Controparte_5
diversa da un'infezione, ovvero per una “frattura da scoppio pluriframmentaria scomposta del 1/3 prossimale della tibia sinistra”, ossia una frattura chiusa del ginocchio sinistro (pulita), e che l'intervento chirurgico del 19 agosto 2014 si era reso necessario al fine
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di procedere al solo trapianto di osso sintetico;
-che le infezioni nosocomiali tendevano ad aumentare la suscettibilità dei pazienti per via di fattori quali età avanzata, altre patologie concomitanti, malnutrizione, politrauma e interventi chirurgici;
- che, al fine di prevenire l'insorgere delle Infezioni del Sito Chirurgico, l'Organizzazione Mondiale della
Sanità aveva pubblicato delle “Linee guida globali per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico”, la cui applicazione avrebbe potuto ridurre in modo significativo l'incidenza di tali infezioni;
- che nel caso specifico, dalla cartella clinica del ricovero presso l Controparte_5
erano emerse alcune azioni omissive e commissive in merito
[...]
alla prevenzione delle I.S.C., ovvero:
1. non era stato effettuato il bagno o la doccia del paziente prima dell'intervento chirurgico;
2. non era stata effettuata l'incisione chirurgica della cute “in campo chirurgico sterile”
o equipollente;
3. al termine dell'operazione, dopo la sutura chirurgica e prima dell'applicazione della valva gessata, non era stata effettuata alcuna medicazione;
4. il diario clinico del paziente, in data 20 agosto
2014, riportava la medicazione e l'applicazione della valva gessata, che suggeriva l'omissione della medicazione al termine dell'intervento; - che inoltre, nell'ipotesi in cui la medicazione fosse stata effettuata, sarebbe stato opportuno non rimuovere la garza per almeno 24-48 ore, al fine di permettere il processo di rimarginazione iniziale;
- che, contrariamente alle linee guida, era stata prolungata la somministrazione della profilassi antibiotica, prescrivendo “Targosid 200 mg., una fiala ogni dodici ore per sei giorni”; -che era stata ravvisata l'omissione di un controllo strumentale post-operatorio della frattura del ginocchio sinistro, in quanto era stato effettuato solo un “controllo radioscopico” intraoperatorio prima del confezionamento della valva gessata;
- che, alla data dei fatti, svolgeva la professione di professore universitario
(Prof. Associato Settore Scientifico Disciplinare GEO/08 – Geochimica
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e Vulcanologia) in servizio presso l'Università
[...]
specializzato nell'attività di ricerca nel Controparte_6
settore della vulcanologia e geologia, prevalentemente sul campo;
- che,
a seguito di quanto era accaduto, presentava numerosi limiti fisici che influenzavano negativamente la sua vita quotidiana e lavorativa, quali ad esempio dolori articolari/muscolari e affaticamento muscolare in ampie zone del corpo, non poteva partecipare attivamente alle attività ludico-ricreative della figlia adolescente, non poteva svolgere adeguatamente la sua attività di vulcanologo che prevedeva necessariamente il trekking e l'escursionismo per campionamenti e ricerche, l'impossibilità di caricare e/o scaricare pesi, la qual cosa limitava la sua attività didattica di docente (ad es. stare alla lavagna), rilevante pesantezza alle gambe e senso di spossatezza, impossibilità a guidare a lungo, perdita di equilibrio, impossibilità di fare torsioni sulle ginocchia, di saltare, di correre, di giocare a tennis, di tuffarsi in acqua, di effettuare spostamenti veloci con forti limitazioni nel prendere aerei e treni, difficoltà di salire e scendere agevolmente da un'autovettura, limitata capacità di fuga in situazioni di pericolo e messa in sicurezza sui vulcani e solfatare;
-che la responsabilità di quanto era accaduto era da attribuirsi esclusivamente all' , in virtù della Controparte_7 responsabilità contrattuale sancita dall'art. 7 della legge 24/2017, atteso che il danno subito era derivato da una condotta omissiva dei sanitari della struttura, nonché in violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.; - che era stato inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- che aveva inoltrato un'istanza in via stragiudiziale nei confronti della struttura sanitaria, la quale aveva risposto con una PEC datata 6 giugno 2018, comunicando di non essere provvista di copertura assicurativa e di trovarsi in regime di
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autoassicurazione; -che da quanto sopra, gli erano residuati postumi di invalidità permanente valutabili nella misura del 15% (quindici per cento) di danno biologico “differenziale”; -che a tale percentuale andava aggiunto un ulteriore 15% (quindici per cento) di “danno biologico futuro”, tenuto conto della necessità di intervenire con artroprotesi di ginocchio, presumibilmente in un lasso temporale pari o inferiore a cinque anni da allora, con una durata prevista nella vita media di una protesi di ginocchio di 20 anni circa;
- che andava poi calcolato il periodo di danno biologico temporaneo intercorso tra i vari interventi chirurgici subiti, pari a 90 (novanta) giorni di ITT e 60 (sessanta) giorni di ITP, valutabili ad un tasso medio del 75%; - che oltre a ciò andava considerato anche il danno morale, patrimoniale e non patrimoniale dovuto al progressivo peggioramento della qualità della vita, valutabile in via equitativa, il danno sulla capacità lavorativa specifica da quantificare in misura media, e infine il risarcimento delle spese mediche già sostenute e di quelle future correlate alla necessità di sottoporsi a ulteriori interventi chirurgici di artroprotesi del ginocchio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_5
sita in Palermo nella produzione dei fatti per cui è causa
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 legge 24/2017 che stabilisce la responsabilità civile della struttura sanitaria per i danni fisici, esistenziali, morali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dai pazienti ivi ricoverati, a seguito di condotte colpose e/o omissive dei sanitari o dovute a carenze igieniche sanitarie della struttura, nonché delle condotte dolose e colpose dei suoi ausiliari ex art. 1218 e 1228 c.c., nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. ex art. 1176 secondo comma c.c.
(per violazione del dovere di diligenza qualificata) e dell'art. 2043 c.c.
(violazione del principio del neminem leadere) per l'effetto condannare
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la convenuta al pagamento in favore del Prof. di quella somma Pt_1
che sarà meglio provata e quantificata con l'ausilio di una c.t.u. medico-legale che sin d'ora si richiede, a titolo di risarcimento così specificato: 15 % di danno biologico differenziale, 15% di danno biologico futuro, 90 giorni di ITT e 60 giorni di ITP valutabili al 75%, danno morale e non patrimoniale valutabile in via equitativa, danno sulla capacità lavorativa specifica da quantificare, in misura media, risarcimento delle spese mediche già sopportate e di quelle future, a causa dell'Infezione del Sito Chirurgico contratta dallo stesso durante il ricovero presso l nel periodo dal 18 al 22 agosto NT
2014, ovvero in quella che l'On.le Giudicante riterrà determinare alla stregua delle risultanze processuali e della documentazione esibita, con rivalutazione dal fatto al soddisfo effettivo, il tutto, comunque, nei limiti del valore della domanda sopra indicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari, ex art. 93 c.p.c..” (cfr. pag.
8-9 dell'atto di citazione)
Si costituiva nel giudizio l' NT
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, eccependo: - l'infondatezza della domanda, non avendo parte attrice fornito prova alcuna della riconducibilità della lamentata infezione ad un non corretto operato del personale sanitario;
- che l'infezione poteva essersi verificata presso il presidio di CP_4
Pantelleria o sull'elicottero utilizzato per il successivo traporto presso l'Ospedale di Palermo o, ancora, presso l' di Controparte_8 CP_4
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “- rigettare integralmente
l'atto di citazione e tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova. Condannare l'attore al pagamento delle spese di lite e compensi professionali, come per legge,
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oltre accessori.” (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si trae dalla documentazione in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che quest'ultimo ha consentito di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della convenuta e permesso alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Deve, altresì, darsi atto della procedibilità della domanda avanzata dall'attore atteso l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n.
28/2010 (come novellato dall'art.84 D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), conclusosi negativamente stante la comunicazione di rifiuto della procedura di mediazione inviata dalla convenuta, così come risultante dal verbale del 09.01.2019 all'uopo depositato.
Prima di passare al merito della vicenda fattuale qui prospettata, appare opportuno ricordare, sia pure sinteticamente, i principi che attualmente governano l'accertamento della responsabilità civile in ambito sanitario.
In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la
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prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione
(Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa;
in proposito è stato ripetutamente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria
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solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio
1999, n. 103 (ma cfr. anche, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n.
6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593;
Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché
l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez.
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III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez.
III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Tanto premesso, venendo alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato il titolo contrattuale della invocata responsabilità, risultato incontestato, derivante dal ricovero presso l'“Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello” di
Palermo”.
Ciò posto, occorre procedere all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno ed alla verifica del “se” la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
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Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta "causalità materiale" trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della
"condicio sine qua non" riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente
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probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
A tal proposito, rilevano le conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CCTTUU Dott. , Dott.ssa Persona_1 Persona_2
Dott. e Dott.ssa che la
[...] Persona_3 Persona_4
scrivente ritiene di condividere pienamente stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata - secondo cui “(…) L'iter diagnostico e l'intervento di osteosintesi sono stati effettuati secondo le regole dell'arte in relazione alle caratteristiche della frattura, tenendo conto e della complessità della frattura e dell'eccesso ponderale dell'attore. Si ricorda che la frattura, per le notevoli difficoltà tecniche non fu perfettamente ridotta in quanto, essendo scomposta, pluriframmentaria ed instabile, non consentì una perfetta ricostruzione dell'anatomia del ginocchio (…)” ma che, tuttavia
“ Non è possibile nel caso di specie accertare il rispetto dei protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di tutto l'ambiente operatorio e della equipe chirurgica, del corretto lavaggio delle mani ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della strumentazione chirurgica e della contrazione del rischio infettivo.
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Inoltre, si evidenzia concretamente una condotta negligente in fase intraoperatoria per la mancata descrizione e quindi esecuzione delle basilari raccomandazioni previste e cioè la delimitazione del campo operatorio con teli sterili e la disinfezione della cute (…) Il danno riportato dal Sig. è dovuto, innanzitutto, ad un evento fortuito, Pt_1 quale è il trauma conseguente all'incidente stradale, che ha determinato la frattura della tibia sinistra. Tale frattura è da considerarsi lesione grave, in quanto estesa alla superfice articolare dell'epifisi prossimale con multi frammentazione e dislocazione dei frammenti e perdita di sostanza. Infatti, per tale tipo di frattura è complessa la terapia, innanzitutto al fine di ottenere una adeguata riduzione e successivamente per scegliere la ottimale tecnica chirurgica, sempre personalizzata in rapporto al danno ed alla persona. In particolare, nel caso specifico, gli ortopedici effettuarono una osteosintesi con placche e viti corretta come modalità di trattamento, in base alla letteratura in merito, date le caratteristiche di instabilità della frattura. Tuttavia, anche nel caso di adeguata terapia chirurgica, le complicanze artrosiche sono molto frequenti e possono svilupparsi ne corso della vita. L'infezione del sito chirurgico sopraggiunta nel decorso clinico del
Sig. ha sicuramente contribuito a determinare in parte gli esiti Pt_1
della lesione riportata, condizionando un più lungo decorso di malattia
e postumi sicuramente peggiori rispetto a quelli prevedibili per una frattura di femore guarita senza complicanza di infezione. (…) I postumi sono consequenziali alla frattura di tibia per la quale l'attore si rivolse alla struttura convenuta. La complicanza settica post chirurgica ha, comunque, rappresentato una perdita di chance rispetto a quanto prevedibile, rendendo più grave il danno riportato in seguito al trauma stradale, in termini di maggiore compromissione funzionale e di più lungo decorso post operatorio. Infatti, sebbene i Sanitari abbiano, si
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ribadisce, optato per la più adeguata tecnica di sintesi ed abbiano operato correttamente, pur nei limiti di quanto fosse tecnicamente possibile, tuttavia, essi avevano l'obbligo di effettuare una adeguata prevenzione della Tale complicanza è prevenibile in oltre il 50% Pt_2
dei casi, osservandosi i 10 punti individuati dal CDC del 1999 e riportati nelle considerazioni. In particolare i Sanitari, dovevano attenersi alla “tecnica asettica”, costituita da una serie di procedure finalizzate ad impedire il “trasferimento” dei microorganismi patogeni ed opportunistici presenti sulle mani o sui guanto degli operatori, sulla cute o sulle mucose dei pazienti e sulle superfici contaminate, ai dispositivi utilizzati dalla tecnica invasiva. Invece, non è descritto in cartella clinica che essi abbiano disinfettato il campo chirurgico, delimitandolo con teli sterili prima dell'intervento. In cartella non è neanche annotato che sia stato preparato un campo asettico, per la disposizione di presidi e degli strumenti necessari all' intervento chirurgico. Inoltre, non si evince dalla descrizione dell'intervento, che al termine il sito chirurgico sia stato protetto da adeguata medicazione, così come necessario nelle prime 24-48 ore. Risulta invece che i
Sanitari hanno continuato a somministrare antibiotici nel post operatorio, fatto che sembra aumentare il rischio di ISC. (…)” . Il collegio ha, altresì, precisato che “ (…) I successivi interventi non hanno influenzato i postumi riscontrati e lamentati;
essi non potevano essere ridotti dalla sottoposizione ad ulteriori e diversi interventi anche chirurgici, riabilitativi e rieducativi di qualsiasi genere (…) ” e che
“(…) gli esiti riportati dall'attore sono riconducibili al trauma stradale per meno di 1/3 e alla complicanza infettiva post chirurgica, in una frattura, peraltro, non perfettamente ridotta a causa delle notevoli difficoltà tecniche, per oltre 2/3 attribuibile ai Sanitari dell'Ospedale
Cervelli.” (…)” Pertanto, i CCTTUU hanno ritenuto che “(…) I
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postumi riportati dall'Attore sono da ricondurre in parte alla complessa frattura pluriframmentaria con interessamento articolare del piatto tibiale del ginocchio sinistro, in parte alla documentata infezione nosocomiale che ha reso necessario ulteriori trattamenti chirurgici.
Potremo concludere che l'Attore è affetto da esiti di frattura complessa pluriframmentaria scomposta articolare del piatto tibiale, trattata con osteosintesi e complicata da infezione nosocomiale. La valutazione medico legale dei postumi è stata effettuata sulla scorta della Guida proposta da , Milano, calcolando una media tra Parte_3
le percentuali del 15% e del 8%, relative la prima ad una flessione del ginocchio possibile sino a 135° e la seconda ad una flessione possibile sino a 90°. Ricordiamo che all'esame obiettivo in ATP la flessione risultava possibile sino a 105°. Pertanto, i postumi de quo sono complessivamente valutabili nella misura del 12%, di cui il 3 % secondario agli esiti fisio-patologici di una frattura di tibia trattata con mezzi di sintesi e l'altro 9%. secondario alla Infezione Nosocomiale che avrebbe potuta essere prevenuta dal comportamento diligente dei
(…) La frattura della tibia sinistra che ha richiesto trattamento Pt_4
Par cruento e la successiva complicanza costituita da , hanno determinato giorni trenta di ITT , giorni trenta di ITP al 75%, giorni 30 di ITP al 50 %, da aggiungere ad un verosimile periodo di giorni trenta previsti normalmente per la stabilizzazione dei postumi di una frattura di tibia. (…) non allega postumi soggettivi inerenti alla frattura riportata, né allega documentazione specifica”.
A ciò si aggiunga, poi, quanto emerso nell'integrazione alla relazione peritale, depositata in seguito alla richiesta formulata da codesto giudicante all'udienza del 13 febbraio 2024, nella quale si evidenzia che
“(…) il danno da perdita di chance riportato dal Sig. che è pari Pt_1
al 9 % è da ascrivere integralmente alla responsabilità dei Pt_4
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fumo ed eccesso ponderale hanno rappresentato solo generica occasione che non comportavano al nessuna menomazione Pt_1
concorrente. È chiaro, quindi, che in tale situazione non è possibile pensare al danno differenziale, scorporando dalla menomazione totalmente valutata al 9% una menomazione inesistente prodotta da mere e generiche occasioni prive di efficienza causale e concorrenza, oltretutto non invalidanti.”
Pertanto, dall'attenta disamina del caso, si rileva che i postumi riportati dall'attore sono causalmente riconducibili all'infezione nosocomiale insorta successivamente all'intervento chirurgico eseguito presso l'azienda ospedaliera convenuta, configurandosi tale evento come una complicanza di natura iatrogena.
Va, al riguardo, ricordato che: “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché,
a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati
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microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023).
La struttura sanitaria convenuta, di converso, a fronte delle argomentazioni attoree, nulla ha dimostrato per confutarle e dimostrare la corretta osservanza delle misure atte ad evitare e prevenire la diffusione di infezioni e la contaminazione dei pazienti. Nessun rilievo può attribuirsi alle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14.09.2021, dal dott. Direttore Generale Testimone_1
Con della convenuta da aprile / maggio 2019, ossia da data successiva ai fatti di causa , ad avviso del quale: “Studi di Prevalenza ed Incidenza condotti con protocolli ECDC in Azienda hanno mostrato una frequenza media delle infezioni ospedaliere del 4%, in linea con i dati nazionali, come da documento del 27 febbraio 2018 redatto dalla Direzione
Medica di Presidio Aziendale;
la predetta relazione descrive anche i sistemi adottati dalla azienda per la sorveglianza ed il controllo/ contenimento delle infezioni ospedaliere e che semestralmente una ditta esterna effettua sopralluoghi osservazionali sul comportamento degli operatori;
i predetti sistemi di sorveglianza sono basati su segnalazioni da parte del laboratorio di microbiologia e nel periodo indicato non risultano segnalazioni di alert microrganism nel complesso operatorio in questione”. Trattandosi di affermazioni rese a favore della parte che le ha rese - mentre l'interrogatorio formale è teso a provocare la confessione - , non sono dotate di valore probatorio privilegiato e, poiché non accompagnate da documentazione scientifica ed amministrativa atte a sostenerle, non sono tali da confutare la conclusione che precede.
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Acclarato che la riscontrata infezione nosocomiale debba considerarsi quale danno iatrogeno (sub - specie di danno biologico), si rimarca che esso costituisce il pregiudizio alla salute causato da colpa di un sanitario che ha per effetto l'aggravamento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali.
Quando il medico aggravi, per colpa, una lesione od una infermità preesistente, conseguenza normale del suo operato è di norma il consolidarsi di postumi che la vittima avrebbe altrimenti evitato: vuoi perché sarebbe guarita senza postumi, vuoi perché sarebbe guarita sì con postumi permanenti, ma di entità minore rispetto a quelli effettivamente consolidatisi. In questi casi sorge il problema di stabilire se il medico che abbia causato l'aggravamento (o la mancata guarigione) debba rispondere dell'intero danno patito dal paziente, ovvero solo della quota ideale di danno a lui teoricamente ascrivibile. L'aggravamento della lesione preesistente avutosi per colpa del medico è, di norma, rappresentato dal consolidarsi di postumi che il danneggiato avrebbe altrimenti evitato o in quanto sarebbe guarito, ovvero perché sarebbe risanato sì con disturbi permanenti, ma di entità minore rispetto a quelli effettivamente consolidatisi.
In quest'ottica si pone la questione se il medico che abbia causato l'aggravamento (o la mancata guarigione) debba rispondere dell'intero danno patito dal paziente, ovvero solo pro quota (ideale) del danno a lui teoricamente ascrivibile. Bisogna in primo luogo stabilire se al medico incorso nell'errore debbano essere imputate anche quelle conseguenze pregiudizievoli che si sarebbero verificate comunque, a prescindere dalla sua condotta (nel caso di specie la patologia originaria del danneggiato derivante da causa non imputabile ad alcun soggetto).
Nel nostro sistema giuridico (ai sensi degli artt. da 40 a 43 cod. pen.), affinché vi possa essere un'affermazione di responsabilità a carico di un
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soggetto, è – di regola – necessario stabilire un doppio legame tra il fatto e colui che l'abbia posto in essere: un primo nesso – c.d. di imputazione oggettiva – collega condotta ed evento per mezzo di una relazione di causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p.; un secondo – c.d. di imputazione soggettiva – rileva lo stesso legame ma su base psichica, attraverso il principio di colpevolezza (il quale è comunque governato dal principio di causalità, rappresentando in vero un nesso causale di natura soggettiva). Il medico al quale sia imputabile, oggettivamente e soggettivamente, l'aggravamento della patologia del danneggiato, in ragione della propria condotta, risponde dell'evento realizzatosi hic et nunc. Pertanto, al medico incorso in errore non scusabile, o che abbia agito con dolo, è imputato l'evento nella sua interezza, comprensivo dunque anche della patologia originaria. In altre parole, il medico risponde di tutta la sequenza causale evidenziata in precedenza. Difatti, la lesione iniziale rappresenta un antecedente logico necessario, in quanto è proprio su di essa che si inserisce la condotta colpevole, dando luogo a quel che è stato definito danno iatrogeno in senso lato. Ciò deriva dalla regola dell'equivalenza causale (art. 41 c.p.,) la quale non fa distinzione tra concause di origine naturale e umana: in caso di concorso tra più cause, la responsabilità del danneggiante non è né limitata, né esclusa. Con riferimento alla quantificazione del danno iatrogeno così ricostruito, però, in sede di liquidazione del danno non potrà non tenersi conto di quegli effetti che si sarebbero realizzati comunque, in ragione della patologia originaria, ed a prescindere dalla condotta ingiusta ed illecita del sanitario. Sul punto si è pronunciata la Corte di Appello di
Venezia, con la sentenza del 16 Ottobre 2017 ( in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6341/2014) secondo la quale «In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia
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sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario» (conf. Cass. 19.3.2017 n. 6341). Successivamente la Corte di
Cassazione ha, poi, confermato l'ultimo dei metodi di calcolo esposti, il quale procede al calcolo attraverso la sottrazione tra valori monetari corrispondenti ai gradi di invalidità: il risarcimento è quindi pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che si sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione
n.8551 e n.6341 del 2017).
Ciò precisato, in considerazione della quantificazione operata dai periti incaricati, l'individuazione del danno si ottiene all'esito di un'operazione aritmetica, derivante da quanto congruamente liquidato dai periti d'ufficio i quali hanno ritenuto che “i postumi de quo sono complessivamente valutabili nella misura del 12%, di cui il 3 % secondario agli esiti fisio-patologici di una frattura di tibia trattata con mezzi di sintesi e l'altro 9%. secondario alla Infezione Nosocomiale che avrebbe potuta essere prevenuta dal comportamento diligente dei
(…) La frattura della tibia sinistra che ha richiesto trattamento Pt_4
Par cruento e la successiva complicanza costituita da , hanno determinato giorni trenta di ITT , giorni trenta di ITP al 75%, giorni 30 di ITP al 50 %, da aggiungere ad un verosimile periodo di giorni trenta
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previsti normalmente per la stabilizzazione dei postumi di una frattura di tibia”.
Nel caso di specie, risultano applicabili i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n.
12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno
2011, n. 12408).
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Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate
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proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Invero: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del
2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass.
Sez. 3, 26/11/2024, n. 30461).
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 9%, come danno differenziale (considerato il danno attuale al 12% e il danno atteso al 3%, come sopra specificato) questo
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giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (55 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno differenziale residuato all'istante nella somma di €.21.549,00
(risultante dalla sottrazione tra l'importo di €.24.982,00 per l'invalidità permanente al 12% e la somma di €.3.433,00 per invalidità permanente al 3%) per i suddetti postumi permanenti.
A tale somma devono aggiungersi €.7.762,50 a titolo di danno biologico temporaneo di cui: €.3.450,00 per 30 giorni di Invalidità
Temporanea totale, €.2.587,50 per 30 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 75%, ed €.1.725,00 per 30 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%.
Va, inoltre, riconosciuto il cd. danno morale ossia la componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore sopra menzionata: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”
(Sez. 3 , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022).
Invero la natura del pregiudizio e della accertata lesione integrano, ad avviso dello scrivente, tale voce di danno appare comprovata dalle dichiarazioni della teste sig.ra che, pur avendo Testimone_2
dichiarato di essere coniuge separata dell'attore, deve considerarsi pienamente attendibile, avendo fornito chiarimenti privi di contraddizione riguardo alla tipologia di attività condotta dall'attore e le conseguenti ripercussioni personali e professionali derivatigli dal
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sinistro, illustrandone le condizioni di sofferenza. Tale voce di danno può esser quantificata (considerato il calcolo differenziale sopra indicato) in euro 6.137,00, all'attualità.
La sommatoria delle voci di danno che precedono, determina l'importo complessivo di €.35.448,50 a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.
Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008,
n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del
c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non
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come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche
e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di
“personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta. In particolare, siffatta “personalizzazione” non può riconoscersi in quanto l'elaborato peritale ha escluso l'esistenza di danni incidenti sulla capacità lavorativa specifica. Nella consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione del profilo professionale del danneggiato, i periti hanno ritenuto che la menomazione fisica riportata non possa esplicare un'incidenza causale diretta ed immediata sulla capacità di produrre redditi dell'attore (“All'epoca in cui si è verificato l'incidente, l'attore era già docente di Geologia presso l'Università L. Vanvitelli. Non si ritiene che i postumi riportati incidano significativamente sulla capacità
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di lavoro specifica. Infatti, il profilo professionale di insegnante prevede competenze culturali, educative, disciplinari, didattiche, metodologi che, relazionali, riflessive, di conoscenza della legislazione didattica, di gestione di gruppi di studenti, di verifica e valutazione. Il geologo è uno studioso che analizza i problemi, coordina rilievi ed indagini geodiagnostiche, collabora alla progettazione di interventi ed opere, monitorando la loro esecuzione. È chiaro, quindi, che i postumi della frattura di tibia non possano interferire in maniera significative sulle competenze specifiche sia del docente che del geologo. Non si ritiene
,inoltre, che gli esiti post traumatici incidano significativamente sugli atti quotidiani della vita e sugli aspetti relazionali”, cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale), né tale voce di danno può in altro modo desumersi sulla scorta della scarna documentazione presentata a sostegno della stessa, oltretutto redatta in lingua francese e priva della relativa traduzione.
Nulla va, altresì, riconosciuto per spese mediche sostenute non essendo state documentate.
Né può essere riconosciuta alcuna ulteriore voce di danno avanzata dalla parte attrice esclusivamente in sede di comparsa conclusionale, sia per l'inammissibilità di tali richieste in quanto tardivamente proposte, sia per la mancanza di prove a loro sostegno.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere
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calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso
(19.08.2014 data dell'intervento) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice, alla data suddetta del
19/08/2014, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass.
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21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, considerato il valore della domanda nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014
n.55, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, le spese della C.T.U. espletata sono poste a carico della convenuta.
I nfine, il rifiuto senza giustificato motivo da parte della convenuta a partecipare al procedimento di mediazione instaurato dall'attore consente, inoltre, di condannare la convenuta azienda ospedaliera al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, conformemente al disposto dell'art.8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28 del
2010, secondo cui: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato
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motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA l'
[...]
, in persona del NT
legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti di
, della somma di €.35.448,50 a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni indicati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come specificati in parte motiva ed oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1282 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
2) CONDANNA l' NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento nei confronti di , delle spese del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano nella somma di €.555,53 per esborsi documentati ed €.7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre in favore dei procuratori costituiti avv.ti Mazzarella Raffaele
e Magliulo Giuseppe dichiaratasene antistatari;
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3) PONE definitivamente, a carico della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro NT
tempore, il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come quantificate in via anticipata in corso di causa e poi liquidate con separato decreto in atti;
4) CONDANNA l' NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, pari ad €.518,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 24/03/2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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