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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN IN - Presidente -
- dr. PA AN - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa IN Di Martino - Consigliera - per sciogliere la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 7 ottobre 2025, ha delibe- rato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 3678/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di AN RI AP Ve- tere, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Enrico Quaranta, in data 25/28 luglio 2025 e contraddistinta dal n. 81/2025, proposto – ai sensi del comb. disp. degli artt. 70, co. 8, e 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(c.c.i.i.), come modificato con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – con un ricorso depositato il
19 agosto 2025,
[...]
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 3 giugno 1993 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Gian- franco Circolo (codice fiscale - reclamante - C.F._2
e notificato, insieme al decreto di fissazione della suddetta udienza, il 22 agosto 2025 a:
(1) la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI (codice fiscale
), in persona del Procuratore Generale in carica;
P.IVA_1
(2) la (codice fiscale , con sede in Bergamo, alla Via Stoppani Controparte_1 P.IVA_2
n. 15, costituitasi per mezzo del dr. (codice fiscale Controparte_2
), nato a [...] il [...], giusta la procura a costui conferita con C.F._3
l'atto pubblico rogato da Notaio in Milano, il 6 marzo 2017 (n. rep. 30.581; n. racc. Per_1
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 1 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2.585), e rappresentata e difesa dall'avv. Dario Cusumano (codice fiscale
); C.F._4
(3) la (codice fiscale , con sede in Milano, alla Via AN Controparte_3 P.IVA_3
Marta n. 25, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ;
(4) la (codice fiscale , con sede in Milano, alla Piazza Parte_2 P.IVA_4
della Trivulziana n. 4/a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(5) la (codice fiscale ), con sede in Napoli, alla Via AN Lucia Parte_3 P.IVA_5
n. 81, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(6) l' in persona del gestore della crisi avv. , Controparte_4 Controparte_5
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco n. 27;
(7) la (codice fiscale , con sede in Milano, al Viale Fulvio Parte_4 P.IVA_6
Testi n. 280, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza del Tribunale di AN RI AP VE impugnata con il reclamo in esame, il ricorso presentato da il 9 aprile 2025 per ottenere l'omologazione Parte_1
del piano di ristrutturazione dei propri debiti da lui proposto ai sensi dell'art. 67 c.c.i.i. è stato rigettato in applicazione dell'art. 69, co. 1, c.c.i.i., nella parte in cui prevede che il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss. c.c.i.i. se «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode», avendo il Giudice sam- maritano ritenuto che il proponente si sia sovraindebitato ricorrendo irrazionalmente, senza al- cuna ponderazione dei correlativi rischi e fornendo ai finanziatori informazioni mendaci poiché incomplete in ordine alla propria situazione debitoria ad una pluralità di finanziamenti senza es- sere in grado di far fronte ai conseguenti debiti e dunque tenendo una condotta gravemente col- posa non riconducibile causalmente alla ludopatia da lui invocata per giustificarla ma non suf- ficientemente dimostrata dalla documentazione da lui in proposito prodotta, consistente es- senzialmente in «un'attestazione rilasciata dall'ASL Marche 5 in data 4.10.22, da cui emerge che il ricorrente sarebbe stato preso in carico dalla struttura per la patologia dedotta solo nel febbraio 2022, quindi ben oltre l'epoca di contrazione dei debiti come riferiti».
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 2 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2. Con il reclamo in esame, il ha però contestato la correttezza di tale deci- Parte_1
sione sostenendo che la suddetta attestazione era ed è sufficiente a dimostrare, oltre alla ludo- patia dalla quale egli era affetto, come non disconosciuto dal Giudice sammaritano, la ricondu- cibilità del suo sovraindebitamento a tale suo stato patologico e dunque, in conformità con nu- merosissimi precedenti giurisprudenziali, non già ad una sua colpa grave, ed aggiunge che la unica tra i suoi creditori che s'era opposta all'accoglimento della sua istanza, Controparte_1
non era, secondo quanto previsto dall'art. 69, co. 2, c.c.i.i., legittimata a contestare la conve- nienza della sua proposta, poiché, nell'erogargli uno dei finanziamenti per effetto dei quali egli s'è sovraindebitato, aveva violato i princìpi di cui all'art. 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385. Sicché ha chiesto la revoca della decisione da lui impugnata e l'omologazione del piano di ristrutturazione dei propri debiti da lui proposto.
I.3. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte, la dal suo Controparte_1
canto, ha contestato la fondatezza del reclamo del e ne ha chiesto pertanto il rigetto. Parte_1
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Il reclamo in esame va respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
Invero, nella relazione prot. n. 83182 del 4 ottobre 2022 redatta dal Dipartimento Dipen- denze Patologiche – Area Vasta n. 5 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si af- ferma che, all'esito della valutazione, «basata sulla raccolta anamnestica», della «problematica relativa al comportamento di gioco d'azzardo» riferita dal , «sono emersi elementi che Parte_1
soddisfano i criteri per una diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo, in remissione protratta, se- condo il DSM-5», cioè di un «disturbo» preesistente, anche se allora in uno stadio in cui i suoi sintomi non erano più evidenti, essendosi sensibilmente attenuati, ma non erano del tutto scomparsi.
Dalla stessa relazione, inoltre, si evince che il riferì agli esperti della predetta Parte_1
struttura sanitaria che lo esaminarono «esperienze con diverse tipologie di gioco d'azzardo in età adolescenziale (scommesse sportive, poker on-line, slot machine, lotterie ed al.)», prose- guite, alternando «fasi di gioco attivo a periodi di sospensione», fino al marzo del 2020, allorché,
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 3 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«in concomitanza con l'emergenza pandemica Covid-19 ed i conseguenti lockdown», egli s'era
“avvicinato” «al gioco d'azzardo on-line (poker/Texas hold'em e VLT) con lo scopo di fronteg- giare stati emotivi di noia», con frequenza, intensità e spese poi progressivamente aumentate nella speranza di vincite sufficienti a ripianare le precedenti perdite.
Pertanto, non è vero che, come affermato dal primo Giudice, da detta relazione non ri- sulta «nulla che faccia individuare il momento dell'insorgenza della dedotta patologia».
Va tuttavia osservato che il giudizio formulato dagli autori di detta relazione in ordine allo stato mentale del , anche a volerlo giudicare una vera e propria diagnosi, sebbene for- Parte_1
mulato in termini di semplice compatibilità di tale stato con un, evidentemente preesistente,
«disturbo da gioco d'azzardo, in remissione protratta», si limita a riportare quanto riferito dall'in- teressato, senza il conforto di dati oggettivi, quanto al momento e alla causa, quanto meno pre- valente se non esclusiva, dell'insorgenza di detto disturbo, del quale peraltro non precisa né la gravità né l'incidenza sulla capacità di intendere e di volere del paziente.
Sicché non è, nemmeno ad avviso di questa Corte, sufficiente per dimostrare che il
[...]
ha, anche grazie a dichiarazioni mendaci, contratto debiti che era evidente che non sa- Pt_1
rebbe stato in grado di onorare – se non grazie ad un razionalmente del tutto improbabile puro colpo di fortuna – a causa di uno stato patologico tale da escludere che lo abbia fatto «con colpa grave, mala fede o frode».
Peraltro, il , a ben vedere, non ha dimostrato nemmeno in sede giudiziale di Parte_1
aver iniziato a giocare d'azzardo in modo compulsivo nel marzo 2020, non avendo fornito alcuna documentazione delle sue spese anteriori al 31 dicembre di quell'anno, e anche qualora lo avesse fatto e quant'altro da lui allegato dovesse essere considerato vero, il suo sovraindebita- mento dovrebbe essere eziologicamente collegato – secondo il principio delle actiones liberae in causa, per il quale causa causae est causa causati – ad un disturbo patologico a sua volta causato da un suo comportamento gravemente colposo, quale deve essere giudicato quello di colui il quale giochi d'azzardo senza prefissarsi limiti compatibili con la propria capacità di sop- portare le certamente prevedibili perdite, anche se per vincere la noia derivante da una situa- zione eccezionale quale quella determinata dall'isolamento imposto dall'osservanza delle norme emanate per contenere la pandemia di COVID-19.
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 4 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Né può sottacersi che la domanda del volta ad ottenere l'accesso alla proce- Parte_1
dura di ristrutturazione dei propri debiti – a prescindere da ogni ulteriore considerazione e anche dall'opposizione della comunque ammissibile siccome non vertente sulla Controparte_1
contestazione della convenienza del piano proposto dall'istante – non avrebbe potuto essere accolta e, a rigore, nemmeno consentire l'apertura di tale procedura
Detta domanda è infatti palesemente irrispettosa di quanto stabilito dall'art. 67, co. 2, lett. e), c.c.i.i., non essendo corredata dall'elencazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ogni altra entrata degli altri componenti né dalla quantificazione di quel che occorre per il mantenimento del nucleo familiare dell'istante, che costui indica composto anche dai genitori e dal fratello , sicché il giudizio positivo in ordine alla completezza e all'attendibilità della CP_6
documentazione depositata dall'istante, formulato dal gestore della crisi, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. c), c.c.i.i., nella relazione allegata a detta domanda, risulta palesemente infondato e incondivisibile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese derivanti dal reclamo da lui proposto, che, in mancanza della relativa no- Parte_5
tula, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello di valore compreso nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €, tenendo conto dell'importo (pari com- plessivamente a circa 82.000,00 €) del quale il reclamante ha proposto la riduzione dei propri debiti – nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 8.400,00 € per il totale dei compensi, ivi compreso un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del suddetto decreto mini- steriale, e in 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulte- riori accessori che non è possibile (né necessario) liquidare in questa sede, il diritto al loro rim- borso dipendendo da eventi futuri ed incerti.
II.3. Infine, in considerazione del tenore della presente sentenza, va – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 5 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna il reclamante a rifondere alla le spese del procedimento Controparte_1
di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 9.660,00 €, oltre agli eventuali accessori ul- teriori rispetto al rimborso forfettario delle spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA AN IN IN
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 6 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa IN IN - Presidente -
- dr. PA AN - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa IN Di Martino - Consigliera - per sciogliere la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 7 ottobre 2025, ha delibe- rato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 3678/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di AN RI AP Ve- tere, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Enrico Quaranta, in data 25/28 luglio 2025 e contraddistinta dal n. 81/2025, proposto – ai sensi del comb. disp. degli artt. 70, co. 8, e 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(c.c.i.i.), come modificato con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – con un ricorso depositato il
19 agosto 2025,
[...]
(codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 3 giugno 1993 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Gian- franco Circolo (codice fiscale - reclamante - C.F._2
e notificato, insieme al decreto di fissazione della suddetta udienza, il 22 agosto 2025 a:
(1) la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI (codice fiscale
), in persona del Procuratore Generale in carica;
P.IVA_1
(2) la (codice fiscale , con sede in Bergamo, alla Via Stoppani Controparte_1 P.IVA_2
n. 15, costituitasi per mezzo del dr. (codice fiscale Controparte_2
), nato a [...] il [...], giusta la procura a costui conferita con C.F._3
l'atto pubblico rogato da Notaio in Milano, il 6 marzo 2017 (n. rep. 30.581; n. racc. Per_1
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 1 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2.585), e rappresentata e difesa dall'avv. Dario Cusumano (codice fiscale
); C.F._4
(3) la (codice fiscale , con sede in Milano, alla Via AN Controparte_3 P.IVA_3
Marta n. 25, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ;
(4) la (codice fiscale , con sede in Milano, alla Piazza Parte_2 P.IVA_4
della Trivulziana n. 4/a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(5) la (codice fiscale ), con sede in Napoli, alla Via AN Lucia Parte_3 P.IVA_5
n. 81, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(6) l' in persona del gestore della crisi avv. , Controparte_4 Controparte_5
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco n. 27;
(7) la (codice fiscale , con sede in Milano, al Viale Fulvio Parte_4 P.IVA_6
Testi n. 280, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con la sentenza del Tribunale di AN RI AP VE impugnata con il reclamo in esame, il ricorso presentato da il 9 aprile 2025 per ottenere l'omologazione Parte_1
del piano di ristrutturazione dei propri debiti da lui proposto ai sensi dell'art. 67 c.c.i.i. è stato rigettato in applicazione dell'art. 69, co. 1, c.c.i.i., nella parte in cui prevede che il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata dagli artt. 67 e ss. c.c.i.i. se «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode», avendo il Giudice sam- maritano ritenuto che il proponente si sia sovraindebitato ricorrendo irrazionalmente, senza al- cuna ponderazione dei correlativi rischi e fornendo ai finanziatori informazioni mendaci poiché incomplete in ordine alla propria situazione debitoria ad una pluralità di finanziamenti senza es- sere in grado di far fronte ai conseguenti debiti e dunque tenendo una condotta gravemente col- posa non riconducibile causalmente alla ludopatia da lui invocata per giustificarla ma non suf- ficientemente dimostrata dalla documentazione da lui in proposito prodotta, consistente es- senzialmente in «un'attestazione rilasciata dall'ASL Marche 5 in data 4.10.22, da cui emerge che il ricorrente sarebbe stato preso in carico dalla struttura per la patologia dedotta solo nel febbraio 2022, quindi ben oltre l'epoca di contrazione dei debiti come riferiti».
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 2 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2. Con il reclamo in esame, il ha però contestato la correttezza di tale deci- Parte_1
sione sostenendo che la suddetta attestazione era ed è sufficiente a dimostrare, oltre alla ludo- patia dalla quale egli era affetto, come non disconosciuto dal Giudice sammaritano, la ricondu- cibilità del suo sovraindebitamento a tale suo stato patologico e dunque, in conformità con nu- merosissimi precedenti giurisprudenziali, non già ad una sua colpa grave, ed aggiunge che la unica tra i suoi creditori che s'era opposta all'accoglimento della sua istanza, Controparte_1
non era, secondo quanto previsto dall'art. 69, co. 2, c.c.i.i., legittimata a contestare la conve- nienza della sua proposta, poiché, nell'erogargli uno dei finanziamenti per effetto dei quali egli s'è sovraindebitato, aveva violato i princìpi di cui all'art. 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385. Sicché ha chiesto la revoca della decisione da lui impugnata e l'omologazione del piano di ristrutturazione dei propri debiti da lui proposto.
I.3. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte, la dal suo Controparte_1
canto, ha contestato la fondatezza del reclamo del e ne ha chiesto pertanto il rigetto. Parte_1
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Il reclamo in esame va respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
Invero, nella relazione prot. n. 83182 del 4 ottobre 2022 redatta dal Dipartimento Dipen- denze Patologiche – Area Vasta n. 5 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si af- ferma che, all'esito della valutazione, «basata sulla raccolta anamnestica», della «problematica relativa al comportamento di gioco d'azzardo» riferita dal , «sono emersi elementi che Parte_1
soddisfano i criteri per una diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo, in remissione protratta, se- condo il DSM-5», cioè di un «disturbo» preesistente, anche se allora in uno stadio in cui i suoi sintomi non erano più evidenti, essendosi sensibilmente attenuati, ma non erano del tutto scomparsi.
Dalla stessa relazione, inoltre, si evince che il riferì agli esperti della predetta Parte_1
struttura sanitaria che lo esaminarono «esperienze con diverse tipologie di gioco d'azzardo in età adolescenziale (scommesse sportive, poker on-line, slot machine, lotterie ed al.)», prose- guite, alternando «fasi di gioco attivo a periodi di sospensione», fino al marzo del 2020, allorché,
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 3 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«in concomitanza con l'emergenza pandemica Covid-19 ed i conseguenti lockdown», egli s'era
“avvicinato” «al gioco d'azzardo on-line (poker/Texas hold'em e VLT) con lo scopo di fronteg- giare stati emotivi di noia», con frequenza, intensità e spese poi progressivamente aumentate nella speranza di vincite sufficienti a ripianare le precedenti perdite.
Pertanto, non è vero che, come affermato dal primo Giudice, da detta relazione non ri- sulta «nulla che faccia individuare il momento dell'insorgenza della dedotta patologia».
Va tuttavia osservato che il giudizio formulato dagli autori di detta relazione in ordine allo stato mentale del , anche a volerlo giudicare una vera e propria diagnosi, sebbene for- Parte_1
mulato in termini di semplice compatibilità di tale stato con un, evidentemente preesistente,
«disturbo da gioco d'azzardo, in remissione protratta», si limita a riportare quanto riferito dall'in- teressato, senza il conforto di dati oggettivi, quanto al momento e alla causa, quanto meno pre- valente se non esclusiva, dell'insorgenza di detto disturbo, del quale peraltro non precisa né la gravità né l'incidenza sulla capacità di intendere e di volere del paziente.
Sicché non è, nemmeno ad avviso di questa Corte, sufficiente per dimostrare che il
[...]
ha, anche grazie a dichiarazioni mendaci, contratto debiti che era evidente che non sa- Pt_1
rebbe stato in grado di onorare – se non grazie ad un razionalmente del tutto improbabile puro colpo di fortuna – a causa di uno stato patologico tale da escludere che lo abbia fatto «con colpa grave, mala fede o frode».
Peraltro, il , a ben vedere, non ha dimostrato nemmeno in sede giudiziale di Parte_1
aver iniziato a giocare d'azzardo in modo compulsivo nel marzo 2020, non avendo fornito alcuna documentazione delle sue spese anteriori al 31 dicembre di quell'anno, e anche qualora lo avesse fatto e quant'altro da lui allegato dovesse essere considerato vero, il suo sovraindebita- mento dovrebbe essere eziologicamente collegato – secondo il principio delle actiones liberae in causa, per il quale causa causae est causa causati – ad un disturbo patologico a sua volta causato da un suo comportamento gravemente colposo, quale deve essere giudicato quello di colui il quale giochi d'azzardo senza prefissarsi limiti compatibili con la propria capacità di sop- portare le certamente prevedibili perdite, anche se per vincere la noia derivante da una situa- zione eccezionale quale quella determinata dall'isolamento imposto dall'osservanza delle norme emanate per contenere la pandemia di COVID-19.
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 4 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Né può sottacersi che la domanda del volta ad ottenere l'accesso alla proce- Parte_1
dura di ristrutturazione dei propri debiti – a prescindere da ogni ulteriore considerazione e anche dall'opposizione della comunque ammissibile siccome non vertente sulla Controparte_1
contestazione della convenienza del piano proposto dall'istante – non avrebbe potuto essere accolta e, a rigore, nemmeno consentire l'apertura di tale procedura
Detta domanda è infatti palesemente irrispettosa di quanto stabilito dall'art. 67, co. 2, lett. e), c.c.i.i., non essendo corredata dall'elencazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ogni altra entrata degli altri componenti né dalla quantificazione di quel che occorre per il mantenimento del nucleo familiare dell'istante, che costui indica composto anche dai genitori e dal fratello , sicché il giudizio positivo in ordine alla completezza e all'attendibilità della CP_6
documentazione depositata dall'istante, formulato dal gestore della crisi, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. c), c.c.i.i., nella relazione allegata a detta domanda, risulta palesemente infondato e incondivisibile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese derivanti dal reclamo da lui proposto, che, in mancanza della relativa no- Parte_5
tula, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello di valore compreso nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €, tenendo conto dell'importo (pari com- plessivamente a circa 82.000,00 €) del quale il reclamante ha proposto la riduzione dei propri debiti – nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 8.400,00 € per il totale dei compensi, ivi compreso un aumento del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del suddetto decreto mini- steriale, e in 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulte- riori accessori che non è possibile (né necessario) liquidare in questa sede, il diritto al loro rim- borso dipendendo da eventi futuri ed incerti.
II.3. Infine, in considerazione del tenore della presente sentenza, va – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 5 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna il reclamante a rifondere alla le spese del procedimento Controparte_1
di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 9.660,00 €, oltre agli eventuali accessori ul- teriori rispetto al rimborso forfettario delle spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
PA AN IN IN
N. 3678/2025 r.g.aa.cc. c. Procuratore Generale della Pag. 6 di 6 Parte_1 Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli + 6