Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2022, proposto da NA CO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gaggero e Rosa Pellerano, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma 4/3, e Lorenzo Bottero, con studio in Genova, salita Santa Caterina 1/2, e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. paolo.gaggero@ordineavvocatisv.it, rosa.pellerano@ordineavvgenova.it e avv.bottero@pec.studiocristoffanini.it;
contro
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Centro Occidentale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia del demanio, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici sono domiciliati in Genova, viale Brigate partigiane 2;
per l’accertamento
dell’inesistenza dell’obbligo di dare corso alle attività indicate nella nota dell’ Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Centro Occidentale prot. n. 36616 del 24 novembre 2021, relative all’eliminazione degli impianti fissi insistenti sul sito portuale demaniale dell’ ex terminal Miramare posti in essere dai precedenti concessionari ed incamerati al demanio dello Stato, previo annullamento, ove occorra, della medesima nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Centro Occidentale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia del demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 22 aprile 2026 il cons. ER NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
TO e TT
1. – Riferisce la società ricorrente di essere concessionaria dell’ ex terminal Miramare collocato nel Porto di Savona, che era stato precedentemente assentito per settanta anni con d.m. 4 maggio 1907 alla costituenda Società Funivie Savona – San Giuseppe, al fine di consentire la realizzazione di un articolato compendio immobiliare destinato a stazione di carico, scarico e trasporto del carbone a servizio dell’impianto funiviario in corso di costruzione. Detto compendio venne effettivamente realizzato con l’edificazione di un fabbricato di due piani in cemento armato, adibito a stazione di caricamento delle funivie e dotato delle strutture per la manipolazione e il trasporto del carbone, oltre che di un pontile in cemento armato con sovrastrutture e palafitte, destinato allo sbarco delle merci mediante mezzi meccanici, per consentirne l’immissione nei magazzini e il successivo inoltro verso la stazione ferroviaria di San Giuseppe, raccordata con il sistema funiviario. Nel tempo, il sito è stato affidato in concessione ad altri soggetti ed in particolare a Italgas s.p.a. e a SFAT s.p.a.
Il bacino portuale di Savona è stato poi interessato da un rilevante intervento di riorganizzazione del sistema delle rinfuse nere funzionale alla concentrazione delle relative attività, che si è tradotto nella sottoscrizione dell’accordo di programma per l’attuazione degli interventi di rilancio dello sviluppo della Valle Bormida del 13 aprile 2006 e nella successiva costruzione del nuovo terminal “Darsena alti fondali Savona”, affidato con concessione n. 139, rep n. 287, del 12 giugno 2008 a SFAT s.p.a. Con d.P.C.M 23 dicembre 2005 è stata poi istituita una transitoria gestione commissariale governativa della ferrovia funivie Savona – San Giuseppe, che ha richiesto comunque l’utilizzo del terminal Miramare, poi cessata con l’individuazione, giusta convenzione del 15 novembre 2007, del nuovo concessionario nella neocostituita Società Funivie s.p.a., di cui NA CO s.r.l. è diventata socio capogruppo.
In data 7 gennaio 2008, NA CO s.r.l. ha chiesto la temporanea disponibilità del terminal Miramare al fine di consentire il trasporto del carbone mediante funivia in attesa del completamento dei lavori della nuova darsena, ottenendo anche l’iscrizione nel registro dell’art. 16, l. 28 gennaio 1994 n. 84 per lo svolgimento delle relative operazioni portuali in sostituzione dei precedenti concessionari. Tra il 20 dicembre 2007 e il 30 giugno 2010 le aree demaniali marittime del terminal Miramare sono state utilizzate dall’odierna ricorrente, la quale ha poi continuato a usare il compendio de quo mediante licenze annuali rilasciate dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Centro Occidentale. In data 12 settembre 2012, quindi, detto ente pubblico e NA CO s.r.l. hanno sottoscritto un verbale con cui il privato si è impegnato ad effettuare la demolizione delle parti metalliche presenti nelle aree oggetto della licenza, mediante lo smontaggio e la rimozione di tutti gli elementi metallici delle strutture, dei fabbricati, dei manufatti e degli impianti, nonché al loro successivo smaltimento a norma di legge, prima di restituire il terminal alla suddetta autorità. NA CO s.r.l. si è anche resa disponibile a eseguire anche quanto necessario al mantenimento in sicurezza del sito.
Con nota del 6 dicembre 2020, NA CO s.r.l. ha comunicato di essere in procinto di predisporre un piano di demolizione e alienazione degli impianti amovibili presenti sull’area in questione. Nel settembre 2021, quindi, ha provveduto alla messa in sicurezza dei carroponti insistenti sui silos ed all’installazione di boe di segnalazione lungo il perimetro dello specchio acqueo interessato.
Con nota prot. n. 27794 del 21 settembre 2021, l’autorità di sistema portuale predetta ha sollecitato NA CO s.r.l. a presentare un progetto di rimozione delle parti metalliche presenti presso l’area. Con successiva nota prot. n. 36616 del 24 novembre 2021 l’ha diffidata a trasmettere nel più breve tempo possibile il suddetto progetto di demolizione e ad eseguire le relative attività, sotto pena di avvio del procedimento per l’esecuzione delle stesse in danno e prefigurando che un’eventuale ulteriore occupazione dei luoghi dopo il 1° gennaio 2022 costituirebbe occupazione senza titolo di bene demaniale.
Con il ricorso all’esame, notificato il 24 gennaio 2022 e depositato il 1° febbraio 2022, NA CO s.r.l. ha quindi agito per sentir dichiarare l’assenza di un obbligo di procedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere presenti sull’area demaniale marittima concessale, ai sensi degli artt. 822 cod. civ., 49 cod. nav. e 31, d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, evidenziando che gli immobili da demolire sono stati incamerati al demanio dello Stato e non possono essere demoliti – men che meno per ordine di un soggetto istituzionale che ne ha la mera gestione e non la titolarità di un diritto dominicale – e che il verbale del 12 settembre 2012 non conterrebbe l’assunzione di un’obbligazione giuridicamente vincolante. Ha poi precisato di aver effettuato i necessari interventi di messa in sicurezza per eliminare ogni possibile situazione di potenziale pericolo per le persone o le cose. Ha infine evidenziato il fatto che nella contestata nota del 24 novembre 2021 l’autorità di sistema portuale ha ordinato la “ demolizione di tutte le opere presenti sull’area ”, con ciò ampliando i contenuti del verbale del 12 settembre 2012, che riguardava le sole parti metalliche.
Si sono costituite per resistere al ricorso le amministrazioni statali evocate in giudizio, le quali, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Agenzia del demanio, hanno evidenziato che in data 16 dicembre 2022 NA CO s.r.l. ha presentato istanza di approvazione, con contestuale richiesta di concessione per occupazione di cantiere, del progetto operativo per la rimozione delle parti metalliche del compendio immobiliare concessole. Su tale istanza, con nota prot. n. 2854 del 20 gennaio 2023 è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, che ha richiesto approfondimenti su istanza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona, la quale ha individuato una testimonianza storica significativa in una parte degli impianti funiviari per il trasporto del carbone, da identificare meglio in seguito ad un apposito studio. Hanno poi rappresentato che il 5 novembre 2025 NA CO s.r.l. ha domandato l’accesso alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi ex d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, il che ha determinato un ulteriore arresto del procedimento amministrativo, dubitando così del perdurante interesse alla coltivazione del ricorso e sostenendo l’improcedibilità del ricorso per effetto della suddetta nota del 16 dicembre 2022, la quale sarebbe espressiva di acquiescenza della società ricorrente alle determinazioni dell’autorità.
Nel merito, hanno sottolineato l’infondatezza della pretesa avversa, dato che l’obbligo di demolizione de quo deriva non dall’art. 49 cod. nav. ma dalle licenze ottenute e, soprattutto, dal verbale del 12 settembre 2012, che è stato sottoscritto dal procuratore speciale della società titolato a “ stipulare, modificare e risolvere contratti ”. Pur dando atto che l’obbligo pattizio di asportazione dei manufatti esistenti ha riguardo agli impianti metallici (pag. 10 della memoria del 20 marzo 2026), a cui si riferisce anche il progetto depositato il 16 dicembre 2022, hanno sostenuto che i manufatti presenti sull’ ex terminal Miramare (pontile, elevatori meccanici, stazione funiviaria) erano “ funzionalmente inscindibili dall’attività di sbarco del carbone esercitata dalla ricorrente ”, la quale ha ottenuto in concessione l’intero compendio per svolgere la propria attività produttiva, sì che sarebbe “ contrario ai principi di correttezza e buona fede ”, oltre che alla logica sinallagmatica del rapporto concessorio, affermare che al momento della riconsegna non vi siano sul punto obblighi ripristinatori a carico del soggetto che ne ha beneficiato. Infine, hanno ricordato che la gestione dei beni demaniali per la quale sono competenti le autorità di sistema portuale comprende anche la determinazione delle condizioni di riconsegna delle aree concesse ai privati, non venendo in questione profili propriamente dominicali.
In data 17 aprile 2026, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso, che è stato proposto nell’ambito dell’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo in materia di beni pubblici ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., è fondato nei termini di seguito illustrati.
2.1 Preliminarmente, il collegio rileva che i documenti depositati da parte ricorrente in data 17 aprile 2026, dunque in violazione dei termini prescritti dall’art. 73 cod. proc. amm., sono irrilevanti ai fini della decisione, dato che riguardano vicende diverse ed ulteriori rispetto a quella che è specificamente oggetto dell’odierna materia del contendere; di essi, quindi, non si tiene conto ai fini della decisione.
2.2 Va in primo luogo accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Agenzia del demanio, non essendovi atti, provvedimenti o comportamenti imputabili a tali enti pubblici che siano stati censurati da parte ricorrente nel quadro del presente ricorso, sì che essi vanno estromessi dal giudizio per evidente estraneità allo stesso.
2.3 Quanto all’eccepita improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto della presunta acquiescenza prestata all’obbligo affermato nell’atto impugnato, ritiene il collegio che essa non sussista, tenuto anche conto che, sebbene siano stati adottati provvedimenti dell’autorità amministrativa, la pretesa di parte ricorrente è stata formulata chiedendo l’accertamento di una precisa posizione di diritto soggettivo derivante da una concessione demaniale, laddove la c.d. acquiescenza – definibile come l’accettazione definitiva di un provvedimento sfavorevole ovvero in un comportamento incompatibile con la volontà d’impugnarlo – non è configurabile nell’ipotesi in cui, come nella specie, vengano in questione situazioni di diritto soggettivo direttamente azionabili dal titolare (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 1° marzo 2023 n. 300; TAR Piemonte, sez. II, 4 maggio 2021 n. 457; TRGA, Bolzano, sez. I, 26 settembre 2019 n. 222). Infatti, non solo è stato chiesto a questo tribunale di pronunciarsi in ordine all’estensione dell’obbligazione ripristinatoria posta in capo al privato concessionario dalla legge e dai titoli demaniali in suo possesso, ma il progetto presentato da NA CO s.r.l. è coerente con il contenuto che tale obbligazione dovrebbe avere secondo la tesi di parte ricorrente.
2.4 Nel merito, si premette in termini generali che l’art. 49 cod. nav., relativo alla devoluzione delle opere non amovibili, dispone che “ Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo 54 ”. L’art. 31, d.P.R. n. 328 del 1952, in tema di demolizione delle opere, prevede poi che “ Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l’amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all’applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell’articolo 49 del codice ”.
Le licenze rilasciate a NA CO s.r.l. il 26 settembre 2008 e il 10 novembre 2009, poi, contengono la clausola per la quale “ Scaduto il termine di validità della concessione, questa si considera cessata di diritto senza necessità di operare diffida o costituzione di mora. [...] qualora il rinnovo non sia stato acconsentito o sia stata pronunciata dichiarazione di decadenza o sia intervenuta revoca della concessione, l’area occupata dovrà essere riconsegnata a semplice richiesta notificata [...] previa asportazione, a spese del concessionario, dei manufatti eventualmente insistenti”. Quest’ultimo riferimento letterale non distingue tra opere preesistenti al rilascio della concessione ed opere successivamente realizzate dal nuovo concessionario, essendo formulato in termini oggettivi in relazione allo stato di fatto dell’area demaniale al momento della riconsegna.
Allo scopo di meglio individuare l’oggetto di tale specifico obbligo, l’autorità concedente ed il privato concessionario mediante verbale del 12 settembre 2012 hanno convenuto, attraverso una pattuizione speciale e successiva a quella contenuto nelle licenze anzidette, che NA CO s.r.l. “ effettuerà, a propria cura e spese, rivalendosi pro quota sui precedenti concessionari, la demolizione di tutte le parti metalliche presenti presso le aree oggetto della licenza di concessione del 2 agosto 2012. Detto intervento consisterà nello smontaggio e/o nella rimozione di tutti gli elementi metallici delle strutture, dei fabbricati, dei manufatti e degli impianti, e nel loro successivo smaltimento secondo le procedure di legge. L’intervento si rende necessario in ragione della vetustà degli impianti e delle opere in relazione al prolungato e gravoso utilizzo degli impianti nel corso dei decenni trascorsi ed è essenzialmente finalizzato ad eliminare ogni possibile situazione di potenziale pericolo per la sicurezza di persone e cose. […] Completato l’intervento di cui al precedente punto, in accordo con l’ente concedente, NA CO procederà alla restituzione all’autorità portuale di tutte le opere non amovibili facenti parte del compendio demaniale oggetto degli atti concessori precedentemente richiamati nello stato di fatto in cui si trovano ” ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 328 cit.
Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi che l’autorità concedente ed il privato concessionario abbiano concordato che l’obbligo ripristinatorio posto a carico di NA CO s.r.l. si limita alla sola demolizione e smaltimento di tutte le parti metalliche presenti sulle aree demaniali concesse e ciò per ragioni di sicurezza delle persone e delle cose. Al contrario, è stato previsto un esplicito obbligo di restituzione “ nello stato di fatto in cui si trovano ” per tutte le altre opere non amovibili facenti parte del compendio di cui è causa.
Pertanto, in linea con quanto sostenuto da parte ricorrente, l’obbligo di ripristino in parola non può riferirsi in alcun modo alla demolizione di tutte indistintamente le opere presenti sull’area, come sembrerebbe ricavarsi da un inciso dell’impugnata nota del 24 novembre 2021, ma soltanto a quelle specificamente indicate nel suddetto verbale del 12 settembre 2012, come, in realtà, si evince dal rimanente testo del medesimo atto amministrativo che ad esso rimanda. Del resto, anche la difesa erariale, pur dando contraddittoriamente atto (cfr. pag. 5 e 10 della memoria del 20 marzo 2026) che il progetto richiesto a NA CO s.r.l., poi da essa presentato il 16 dicembre 2022, riguarda le sole parti metalliche dei manufatti presenti presso l’area, patrocina poi un’interpretazione estensiva di tale obbligo in modo da farvi rientrare anche oggetti diversi come il pontile e la stazione funiviaria.
In realtà, l’autorità resistente ha già esercitato il proprio potere di gestione del rapporto concessorio con la società ricorrente nel senso di concordare con essa un obbligo di riduzione in pristino del bene pubblico concesso limitatamente alle sole parti metalliche del compendio demaniale; obbligo che è vincolante non solo per la parte privata ma anche per l’ente pubblico, il quale non ha più diritto di pretendere nulla più di questo.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Agenzia del demanio, lo accoglie e, per l’effetto, accerta i diritti delle parti nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna l’autorità portuale resistente al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe SO, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ER NO, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ER NO | Giuseppe SO |
IL SEGRETARIO