TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 522
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Natura dell'obbligo ripristinatorio

    Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo ripristinatorio concordato tra le parti si limiti alla demolizione e smaltimento delle parti metalliche, come specificato nel verbale del 12 settembre 2012, e che l'ente pubblico non possa pretendere di più. Ha anche precisato che l'obbligo di restituzione delle opere non amovibili è da intendersi nello stato di fatto in cui si trovano.

  • Accolto
    Estensione dell'obbligo di demolizione

    Il Tribunale ha accolto la tesi della ricorrente, ritenendo che l'obbligo di ripristino si limiti alle parti metalliche, come specificato nel verbale del 12 settembre 2012, e che la nota impugnata, nell'ordinare la demolizione di 'tutte le opere presenti sull’area', abbia ecceduto i limiti concordati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 522
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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