Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 10/02/2025
È presente per la per delega dell'Avv. Antonio Ferrara l'Avv. Alessandro Pozzo il Pt_1
quale si riporta al proprio ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.
È altresì presente l'Avv. Francesco Pero che si riporta alla propria comparsa, nonché la parte rappresentata sig.ra la quale dichiara “ho accettato l'eredità della CP_1
madre tacitamente, in uno al fratello E non si oppone Persona_1 Pt_2
affinché il Tribunale accerti l' avvenuto acquisto tacito ed ex lege dell'eredità di
[...]
da parte dei suoi figli, con ordine a carico della ricorrente di trascrivere Per_1
l'accettazione sulla scorta dell'emittenda sentenza.”
La parte è dispensata dalla sottoscrizione del presente verbale depositato telematicamente.
Il Giudice alle ore 12,00 verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto non costituito ne dichiara la contumacia e si ritira CP_2
in camera di consiglio a seguito di discussione orale.
A seguito della discussione orale il Giudice pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
ottava sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies cpc nella causa iscritta al N.R.G. 16953/2024
TRA
quale procuratrice di Parte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_4
rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Ferrara presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, giusta procura a margine al ricorso
RICORRENTE
E
rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Pero e CP_1 C.F._1
domiciliata presso la pec: giusta procura in atti Email_1
RESISTENTE ( ) CP_2 C.F._2
RESISTENTE contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente sopra epigrafata esponeva quanto segue.
- che n forza di un atto di scissione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (“BMPS”) in data 25 novembre 2020 innanzi al dott. rep. n. Persona_2
39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena e nel Registro delle
Imprese di Napoli in data 26 novembre 2020 (l'“Atto di Scissione”),
[...]
con sede sociale in Napoli, via Santa Brigida 39, Parte_4
capitale sociale Euro 655.153.674,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_1
(" "), è beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, di un compendio di Pt_4
attività e passività, come identificato nell'Atto di Scissione, inclusivo, inter alia, di:
I.crediti che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
II. crediti pecuniari che, al 31 dicembre 2019, sono stati classificati come
"inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr.
272/2008 (i "Crediti UTP");
III. i contratti di finanziamento relativi ai Crediti UTP (i "Contratti UTP"),
- che dell'avvenuta scissione in favore di AMCO dei crediti e dei contratti di cui sopra
è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020, parte II, n° 15;
- che ai sensi dell'articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di BMPS, conservano la loro validità e il loro grado a favore di senza necessità di alcuna formalità o Pt_4
annotazione;
- che tra i crediti inclusi nel compendio scisso in favore di vi sono quelli Pt_4
vantati nei confronti dei sig.ri dei signori nata a [...] il [...] CP_1
cf. e nato a [...] il [...] cf. C.F._1 CP_2
); C.F._2
- che società a responsabilità limitata Parte_3
con socio unico, con sede in Bologna, via della Beverara n. 19, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bologna e codice fiscale , R.E.A. BO- P.IVA_2
34461, è stata incaricata da giusta procura speciale del 04/02/2021 a ro- Pt_4
gito Dott. Notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Persona_3
Entrate di Milano 1 in data 05/02/2021 al n. 9068, serie 1T (Rep. 49.787 / Racc.
22.937), affinché provveda a compiere, in nome e per conto di ogni attività, Pt_4
adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento delle attività dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti individuati dalle parti dei quali è titolare in forza di un atto di scissione di Pt_4
cui si è resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, stipulato con Pt_4
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A;
- che con atto del 29.09.2000 ai rogiti Dott. ssa , Notaio in Napoli, Rep. Persona_4
n. 177490, Raccolta n. 6209, la Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, concedeva ai sig.ri e un Persona_1 Parte_5
mutuo di € 154.937,06 con ammortamento in anni 15 mutuo n. 741147190;
- che a garanzia del su indicato mutuo veniva ipoteca volontaria presso l'
[...]
2, in data 30.09.2000 ai nn. 31586/6105, su gli immobili di Controparte_3
proprietà del sig. , siti in Monte di Procida e riportati in Parte_5
catasto al foglio 10 p.lla 172 sub 1 cat.A/6 e foglio 10 p.lla 172 sub. 2 cat. A/6.
Ipoteca rinnovata in data 08.09.2020 ai nn.33050/4349;
- che la parte mutuataria risultava inadempiente all'obbligo del pagamento delle rate scadute sul predetto mutuo n. 741147190 con conseguente diritto della istante di chiedere esecutivamente il pagamento di ogni somma ad esso dovuta e che difatti il credito vantato dall'istante è così determinato: - €. 33.374,13= per capitale residuo al 18.09.2017 cui andranno aggiunti gli accessori per l'estinzione anticipata del mutuo a norma di legge e di contratto da quantificarsi al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi di mora ai tassi convenzionali, e sempre nei limiti della l.108/96, dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- che il sig. decedeva in data 15.12.2010, lasciava quali chiamati Parte_5
all'eredità la moglie ed i figli e;
Persona_1 CP_1 CP_2
- che con atto del 30.04.2014 ai rogiti Dott. Notaio in Maddaloni, Persona_5
rep. 714, racc. 448, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Napoli 2, in data
19.05.2014 i su indicati eredi legittimi dichiaravano di accettare espressamente l'eredità del de cuius;
- che, in data 11.07.2016, decedeva a Lacco Ameno, a sua volta, la sig.ra
[...]
lasciando quali chiamati all'eredità i figli e Per_1 CP_1 CP_2
[...]
- che si rendeva necessario adire il Tribunale di Napoli, al fine di conoscere le intenzioni dei chiamati se intendessero o meno accettare l'eredità della defunta madre, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., procedimento incardinato al n. RG. 4021/2018 -
VIII SEZ. Civ.;
- che con provvedimento del 16.01.2020 il Giudice Dott.ssa dava atto delle Per_6
dichiarazioni di già avvenuta accettazione compiuta dai germani e dichiarava chiuso il procedimento.
Sulla base di tali premesse chiedeva di accertare la qualità di erede della de cuius e dei convenuti e e per Persona_1 CP_1 CP_2
l'effetto autorizzare il Competente Conservatore dei registri Immobiliari a trascrivere la relativa accettazione dell'eredità.
Si costituiva la sig. ra la quale evidenziava di aver accettato CP_1
unitamente al fratello tacitamente l'eredità della madre mediante più fatti Pt_2
concludenti per le medesime ragioni già esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta del procedimento nr rg 4021/2018.
La domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono. Nel caso di specie, è chiaro l'interesse del ricorrente, nella sua qualità di mutuante della defunta nata ad [...] il [...] (CF: Persona_1
) ad ottenere un accertamento giudiziale dell'accettazione C.F._3
tacita d'eredità da parte dei resistenti e della conseguente responsabilità per i debiti ereditari.
Come noto, l'accettazione tacita dell'eredità ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come dispone l'art. 476 c.c. In mancanza di una dichiarazione espressa, è quindi necessaria l'esistenza di un comportamento concludente ed inequivoco da parte del chiamato, dal quale presumere una precisa volontà di accettare l'eredità, ovvero un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario o dal mero adempimento di atti fiscalmente dovuti.
Infatti, come recentemente ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione (cfr ord. del 19.2.2019, n. 4843), ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti a prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.
In tale ottica devono, quindi, essere valutati gli allegati prodotti dalla parte ricorrente in cui emerge la volontà implicita di una degli eredi a subentrare nei debiti della de cuius relativi all' esecuzione del contratto di mutuo.
Occorre orbene distinguere le singole posizioni dei resistenti. Ed invero la sig.ra comparsa personalmente all'udienza del CP_1
10/02/2025 riconosceva di avere accettato tacitamente l'eredità materna anzi espressamente chiedendo in sede di costituzione di accertare tale circostanza.
D'altra parte il comportamento già serbato in sede di procedura ex art. 481 cc denota senza possibilità di smentita l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità materna.
Per quanto concerne invece , vanno riportate le dichiarazioni rese CP_2
ein sede di procedura ex art. 481 cc laddove risulta verbalizzato, all'udienza del
16/01/2020 “È presente l'avv. Carmela Schiano di Cola per il sig. CP_2
che si riporta alla propria comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate.
Chiediamo darsi atto della presenza in aula della parte, per confermare di non dover accettare l'eredità in questa sede, avendola già accettata di fatto al momento del decesso del de cuius. Difatti, egli ha già provveduto a pagare la metà del debito residuo” Tali affermazioni hanno dunque avuto quale conseguenza la chiusura della procedura di volontaria giurisdizione da parte del giudice procedente che dichiarava chiuso il procedimento “dando atto delle dichiarazioni di già avvenuta accettazione compiuta dai due germani”.
Ebbene in questa sede di contezioso, dando atto per la resistente costituita
[...]
delle stesse dichiarazioni rese e per il germano delle risultanze di CP_1 Pt_2
cui alla procedura ex art. 481 cc non può che accogliersi il ricorso proposto.
Le spese di lite si intendono compensate in ragione della sostanziale mancata opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara aperta la successione di nata ad [...] il Persona_1
23.01.1943 (CF: ) e deceduta in Lacco Ameno in data C.F._3
11.07.2016;
2) dichiara nata a [...] il [...] cf. CP_1 C.F._1
erede di Persona_1 3) dichiara nato a [...] il [...] cf. CP_2 C.F._2
erede di Persona_1
4) compensa le spese di lite.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio