Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7159/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.APRUZZI CATIA Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
[...]
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv CARELLA CLAUDIO e F.Monopoli giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa trasferimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 31.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato per la cooperativa sociale Controparte_1
con mansioni di operatore socio-sanitario ed inquadramento come
[...] operaio nel livello C2 C.C.N.L. Cooperative sociali e di essere stata occupato presso la casa di riposo Villa Nazareth di Ostuni prima e poi di essere stata trasferita presso la residenza “Residence Insieme” di
Alberobello.,
Sosteneva che poi la società, dopo un primo atto del 15.6.2023 con il quale aveva confermato le ragioni del licenziamento, in data 17.10.2023 aveva manifestato la volontà di reintegrarla sebbene presso la struttura C.R.A.P. di Turi. E tale determinazione era stata ribadita con nota del 13.1.2023 in risposta alle rimostranze che ella aveva mosso in merito alla nuova destinazione.
Lamentava, pertanto, la mancanza di giustificazione del trasferimento e concludeva perché venisse annullato il trasferimento con consequenziale condanna della società alla reintegra presso la struttura di Ostuni.
Si costituiva in giudizio la cooperativa spa, la quale contestava gli assunti della ricorrente, eccepiva che il licenziamento irrogato si fosse oramai cristallizzato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre ricordare i principi relativi alla revoca del licenziamento al fine di stabilire se la nota del 17.10.2024 della resistente possa considerarsi tale.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che il datore di lavoro possa revocare un licenziamento già intimato in qualunque momento ed in qualunque forma
(Cass. n. 5929 del 2008; Cass. n. 3647 del 2019).
La revoca, però, non può avere effetto senza l'accettazione, espressa o per fatti concludenti, del lavoratore licenziato. Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia già implicitamente espresso la propria volontà di rientrare al lavoro, impugnando il licenziamento, ed il datore di lavoro revochi il licenziamento entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione dell'impugnazione stessa, il rapporto di lavoro s'intende automaticamente ripristinato, senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca come stabilito dall'art. 18, comma 10, L. 300/1970 e dall'art. 5 D.Lgs. 23/2015.
In ogni caso, l'accettazione della revoca del licenziamento è suscettibile di comportare la rinuncia del lavoratore a fare valere i diritti scaturenti dall'intimato recesso a condizione che ne sia accertata in maniera sicura la volontà abdicativa, nel senso che la condotta dell'accettante attesti in modo univoco la volontà di dismettere tali diritti entrati nel suo patrimonio e non sia viceversa "compatibile con altre specifiche ed individuabili motivazioni rivelatrici dell'intento conservativo dei propri diritti" (cfr. Cass. n.
25235/09).
Nel caso di specie, deve innanzitutto evidenziarsi che l'impugnativa di licenziamento è del 26.5.2023, mentre la disponibilità alla reintegrazione risale al 17.10.2023.
Ne deriva che non può ritenersi sussistente alcun automatico ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza alcuna conseguenza sanzionatoria in quanto erano trascorsi più dei quindici giorni previsti dalla normativa per considerare l'atto quale revoca.
Quanto, poi, all'accettazione della revoca del recesso effettuata dalla Pt_1 essa è risultata condizionata alla ripresa dell'attività presso una sede della cooperativa diversa da quella proposta di Turi.
La fattispecie della revoca, pertanto, non può dirsi perfezionata, come neppure è conseguentemente ravvisabile una rinuncia ai diritti conseguenti al recesso datoriale. Ed allora deve ritenersi che gli effetti del licenziamento sono ormai divenuti immodificabili attesa la mancata impugnazione giurisdizionale entro il termine decadenziale previsto dalla normativa.
Per contro l'atto del 17.10.2023 deve essere qualificato quale nuova proposta contrattuale atteso che vengono proposte nuove condizioni lavorative;
tale proposta, tuttavia, non è stata accettata dalla ricorrente la quale non era disposta a prendere servizio presso una nuova sede di lavoro.
In buona sostanza il rapporto di lavoro si è interrotto con licenziamento non impugnato giudizialmente, né revocato validamente e dunque alcun trasferimento si è tecnicamente realizzato.
Il ricorso va dunque respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daSUMA nei Pt_1 confronti Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate, in complessivi €2.500,00 per compensi oltre accessori come per legge con distrazione.
Bari,03/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi