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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4937/2021 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(CF , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Simona Tredici, in forza di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE E
(P.IVA: ), IN Controparte_1 P.IVA_1
P. L.R.P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Martucci Schisa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(CF ) Controparte_2 C.F._2
R.G. n. 4937-2021
1 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.10.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio la nonché per Controparte_3 Controparte_2
ottenerne condanna al risarcimento dei danni subiti, a titolo di lesioni personali, in seguito al sinistro stradale per cui è causa.
Nel dettaglio, l'attrice deduceva che in data 02.11.2016 verso le ore 14.45 circa, si trovava in Sant'Anastasia (NA) alla via Pomigliano allorquando veniva investita e scaraventata a terra dal veicolo tg. EN344JD di proprietà della sig.ra , Controparte_2
il cui conducente effettuava una errata manovra di retromarcia.
A causa del violento impatto veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale “Casa di Cura
Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva diagnosticato “frattura disasfisaria di radio parzialmente ingranata”.
L'attrice ha altresì documentato le ulteriori visite e terapie cui si sottoponeva successivamente.
Si costituiva la contestando la domanda di parte Controparte_3
attrice eccependo l'improponibilità della domanda per carenza dei presupposti di
R.G. n. 4937-2021
2 legge nonché, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda medesima, con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva in giudizio la sig.ra a cui pure l'atto di citazione è Controparte_2
stato regolarmente notificato, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La domanda è improponibile per i motivi che seguono.
Sin dall'atto della costituzione in giudizio la convenuta impresa assicurativa ha eccepito l'improponibilità della domanda risarcitoria in quanto, prima della proposizione del presente giudizio, parte attrice non ha ottemperato alle formalità
previste di cui all'art. 148 D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detta norma dispone che “per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto il
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. II termine di sessanta giorni è ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro”; al comma 2 chiarisce che” l'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere
R.G. n. 4937-2021
3 presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle
circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al
suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o,
in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione”.
Dunque, atteso che l'allegazione della “attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti” è richiesta a pena di improponibilità, non potrà che dichiararsi l'improponibilità della domanda”.
Il presente giudizio, difatti, è stato proposto senza che l'assicuratore sia stato posto in condizione di compiere gli accertamenti che la legge gli consente di svolgere nello
spatium deliberandi riconosciutogli, atteso che parte attrice non ha mai acconsentito a sottoporsi a visita medico legale da parte del fiduciario medico legale della convenuta compagnia.
A tale proposito va segnalato che la Suprema Corte, investita della relativa questione,
ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7
settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in
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4 violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una
congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” (Cassazione, sentenza
25/01/2018, n. 1829).
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento danni stragiudiziale risulta inoltrata alla compagnia assicurativa garante per i rischi RCA sul veicolo investitore in data
12.06.2017; la missiva, in punto di allegazione, risulta sprovvista del certificato medico di avvenuta guarigione con o senza postumi.
Non è stato depositato alcun altro documento da cui poter evincere che l'odierna attrice abbia formalmente e correttamente inoltrato il certificato medico di guarigione,
in assenza del quale, appare evidente, la compagnia assicurativa non può valutare la definizione stragiudiziale della lite.
In altri termini, parte attrice non ha provato di aver comunicato/consegnato alla convenuta tutte le informazioni necessarie per consentirle di verificare la CP_3
possibilità di formulare un'offerta risarcitoria (cfr., tra le altre, Cass. n. 15445 del
3.6.2021).
Per l'effetto, la domanda non può che essere dichiarata improponibile.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
R.G. n. 4937-2021
5 Le spese di lite del giudizio devono compensarsi tra le parti in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
4937/2021 di R.G., così provvede:
-dichiara l'improponibilità della domanda attorea;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 08.01.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
R.G. n. 4937-2021
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