Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2024, proposto da LO SE e EL SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto reso dalla Corte di Appello di AL - nell’ambito del giudizio civile iscritto al n. 603/2021 V.G. Ruolo Generale cron. 3351/2021 (di equa riparazione) – il 20/07/2021, depositato il 27/07/2021, dichiarato immediatamente esecutivo, notificato il 27/7/2021, rinotificato con formula esecutiva il 12/10/2021, passato in giudicato per mancata impugnazione entro il termine di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 19 settembre 2024 e depositato il successivo 25 settembre 2024 SE LO e SE EL hanno richiesto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia, l’ottemperanza del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con decreto decisorio n. cron. 3351/2021 del 27/07/2021 la Corte di Appello di AL ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo quantificato in complessivi € 2.800,00 per ciascun ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre spese e competenze del procedimento (liquidati in € 46,38 per spese, € 585,00 per compensi, oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso predetto, nonché cassa ed IVA nella misura di legge);
- che il predetto decreto è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello di AL, come da attestazione del Funzionario Giudiziario della medesima Corte del 22/02/2022;
- risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’articolo 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;
- hanno trasmesso all’amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, a norma dell’articolo 5- sexies L. 89/2001, la dichiarazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la mancata riscossione delle somme e la relativa documentazione, in data 15 dicembre 2017;
- è inutilmente trascorso il termine di sei mesi di cui all’articolo 5- sexies L. 89/01, e il Ministero, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto di cui sopra.
1.1. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme indicate nel titolo, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonché delle spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario, oltre al pagamento di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza successiva e, comunque, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
2. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria formale.
3. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, in esito alla quale è passata in decisione.
4. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
4.1. Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti (cfr. allegato 4 al ricorso);
- parte ricorrente ha inviato le dichiarazioni di cui al comma 1, articolo 5- sexies , L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’articolo 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- parte ricorrente ha fornito la prova dell’invio delle suindicate dichiarazioni depositando in originale la pec del 26 gennaio 2024;
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), « la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 » (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16/02/2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
4.2. In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato, ovverossia di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti della somma di € 2.800,00 per ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo e le spese del procedimento ex legge Pinto, come liquidate nel decreto azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
5. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) presso il Ministero della Giustizia il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, con diritto al compenso determinato dall’articolo 5- sexies , più volte richiamato, comma 8, ultimo alinea, così sostituito dall’articolo 1, comma 817, lett. g), L. 30 dicembre 2024, n. 207.
6. Con riguardo alla ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. IN ) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che « la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo» (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui « Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative» , con la conseguenza che « spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo» ). Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’ IN (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836). Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
6.1. In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’amministrazione al pagamento della c.d. IN , non può essere accolta.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del rigetto della richiesta della penalità di mora, del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 200,00 (duecento/00) a carico del Ministero soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO