TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1005/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1005/2023
R.G. promossa da (avv. F. Micali) contro (avv. S. Dolce), avente ad Parte_1 CP_1
oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che il ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu nominato in fase di ATP, del carattere invece fortemente invalidante delle patologie che affliggono il ricorrente con particolare riferimento alla “Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Compatibile artrosi polidistrettuale a
carico della colonna vertebrale e delle ginocchia (con condropatia specie a dx). Malattia diabetica
tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Obesità con patologia articolare da sovraccarico”.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha sostanzialmente disatteso la valutazione del ctu riconoscendo la sussistenza già in corso della fase di ATP dei presupposti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, essendosi verificato un aggravamento del quadro patologico rispetto all'epoca della domanda amministrativa che produce un sicuro e grave impedimento ai fini dell'attività lavorativa specifica, e che tale riduzione può essere considerata superiore a due terzi, esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' la domanda spiegata in ricorso va pertanto accolta nei limiti però
dell'accertamento del requisito sanitario, dovendosi tale domanda ritenere implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto;
requisito che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di dicembre 2021 (certificato pneumologico in atti).
In particolare va accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese della pregressa fase vanno compensate essendosi perfezionato il requisito sanitario dopo la domanda amministrativa, mentre quelle della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di Parte_1
ATP ad istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di dicembre dell'anno 2021;
- Compensa le spese della fase di ATP e condanna l' alla rifusione delle spese della CP_1
presente fase di giudizio liquidate in euro 2251,00 oltre a spese genali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per CP_1 Persona_1
complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00
in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Per_2
Enna, 12.11.2025. Il Giudice del Lavoro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1005/2023
R.G. promossa da (avv. F. Micali) contro (avv. S. Dolce), avente ad Parte_1 CP_1
oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che il ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu nominato in fase di ATP, del carattere invece fortemente invalidante delle patologie che affliggono il ricorrente con particolare riferimento alla “Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Compatibile artrosi polidistrettuale a
carico della colonna vertebrale e delle ginocchia (con condropatia specie a dx). Malattia diabetica
tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Obesità con patologia articolare da sovraccarico”.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha sostanzialmente disatteso la valutazione del ctu riconoscendo la sussistenza già in corso della fase di ATP dei presupposti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, essendosi verificato un aggravamento del quadro patologico rispetto all'epoca della domanda amministrativa che produce un sicuro e grave impedimento ai fini dell'attività lavorativa specifica, e che tale riduzione può essere considerata superiore a due terzi, esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' la domanda spiegata in ricorso va pertanto accolta nei limiti però
dell'accertamento del requisito sanitario, dovendosi tale domanda ritenere implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto;
requisito che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di dicembre 2021 (certificato pneumologico in atti).
In particolare va accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese della pregressa fase vanno compensate essendosi perfezionato il requisito sanitario dopo la domanda amministrativa, mentre quelle della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di Parte_1
ATP ad istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di dicembre dell'anno 2021;
- Compensa le spese della fase di ATP e condanna l' alla rifusione delle spese della CP_1
presente fase di giudizio liquidate in euro 2251,00 oltre a spese genali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per CP_1 Persona_1
complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00
in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Per_2
Enna, 12.11.2025. Il Giudice del Lavoro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la