Versione
5 gennaio 1960
5 gennaio 1960
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell' art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell' art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 21/06/2021, n. 746Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA sentenza 746/21 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA Il Giudice Carola Corrado ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 66448 del registro di Segreteria, promosso da (omissis), nata a (omissis) il (omissis), (omissis), nato a (omissis) il (omissis) , (omissis) nata a (omissis) il (omissis), e (omissis) nata a (omissis) 1' (omissis), tutti nella qualità di eredi dell'avv. (omissis) nato a (omissis) ((omissis)) il (omissis), deceduto a (omissis) in data (omissis), e tutti elettivamente domiciliati a Napoli alla via C. Cattaneo, 5 presso lo studio dell'avv. Vincenzo …Leggi di più...
- assegno ad personam·
- art. 26 L. 315/1967·
- art. 30 d.l. 55/1983·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- prescrizione·
- violazione diritto alla difesa·
- integrazione contraddittorio·
- giudizio pensionistico·
- legittimazione passiva·
- base pensionabile·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- equiparazione trattamento economico