Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell' art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell' art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379 .
Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379 .