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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9312 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, UN ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale” e vertente
TRA
c.f. ) quale impresa designata alla gestione del fondo di Parte_1 P.IVA_1
garanzia vittime della strada - già conferitaria del ramo di azienda Controparte_1
assicurativo di per atto notaio Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
di Milano del 28/06/2013 rep 18.568/5.996 con effetto 01/07/2013 - in persona del Dott.
[...]
quale procuratore speciale di munito degli occorrenti poteri Controparte_4 Parte_1
giusta procura a rogito Notaio di Treviso del 2 Febbraio 2016 rep. Persona_2
188112 racc. 31130, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristiano Maria Ciani
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo in Napoli, Centro
Direzionale Isola G/7
ATTORE
E
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio , al fine di sentirlo condannare, al pagamento, in suo favore, quale Controparte_5 impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art.292
co.1 cod.ass, della somma di euro 14.145,50 ovvero quella, maggiore o minore ritenuta dovuta,
oltre interessi decorrenti dalla messa in mora, con vittoria di spese e competenze professionali.
Ha dedotto: - di aver assunto, nella sua qualità di impresa designata, la gestione del sinistro avvenuto in data 22/09/2005 ad ore 16.50 circa in Abbiategrasso, Via Dante all'altezza del civico
58 (distributore Total) con le seguenti modalità: il motociclo Honda AT 150 TG BW 23395
(sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà del signor e condotto dal signor Controparte_5
ove si trovava, quale terzo trasportato, il signor procedeva Persona_3 Persona_4
a velocità non moderata effettuando un sorpasso dei veicoli in colonna ed andava a collidere con il veicolo Opel Zafira Tg BR 224 KL di proprietà della e condotto dal Parte_2
signor che si stava immettendo sulla citata via dal distributore Total;
- Parte_3
che il signor provvedeva a richiedere alla Compagnia il risarcimento delle Persona_4
lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo e di avere istruito la relativa pratica liquidando,
in via concorsuale paritaria, in data 2/8/2006 la somma complessiva di € 17.000, al signor
[...]
per le lesioni subite nonché la somma di € 3.000,02 all'Avv. Antonio Leva per Persona_4
l'assistenza legale prestata al signor - che la compagnia, con raccomandante Per_4
27/12/2006 e diffide 30/9/2008, 14/4/2010, 31/1/2012, 26/8/2013 e successivamente la in CP_6
veste di mandataria della per il recupero del credito, con racc.te a.r. del Parte_1
15/5/2014 e 8/9/2014 , intimavano ai signori e , e di poi ai suoi Controparte_5 Persona_3
eredi il rimborso dell'importo complessivamente liquidato in occasione del sinistro de quo;
-di aver agito in giudizio nei confronti degli eredi del signor , ottenendo la condanna Persona_3
degli stessi al rimborsi di quanto liquidato in occasione del sinistro de quo con sentenza Tribunale
di Treviso del 31/12/2020 ed il conseguente pagamento da parte degli eredi della minor somma di € 5854,52 in linea capitale;
- di avere inviato all'odierno convenuto invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex art 2 e 22 DL 132/2014, convertito in L 162/2014 (doc 9), cui non ha fatto seguito alcuna adesione.
1.1.Non si costituiva benchè ritualmente citato e ne veniva dichiarata la Controparte_5 contumacia con decreto del 21.05.2024; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza del 10.10.2025; nelle more, in data 15.09.2025,
subentrava la scrivente nella titolarità del ruolo e la causa veniva decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
2.1.Ai sensi dell'art. 292 d. lgs. n. 209/05 “L'impresa designata che, anche in via di transazione,
ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), a), d-bis) e d-ter),
ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo
pagato nonché degli interessi e delle spese”.
Detta norma, quindi, riconosce, in capo all'impresa designata per la gestione del F.G.V.S., il diritto di regresso, nei confronti del soggetto responsabile del sinistro, delle somme risarcite al danneggiato.
Sulla natura dell'azione di regresso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza n. 21514/2022) che, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che la predetta azione va qualificata come autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato in quanto connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Dall'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo -e per esso dell'impresa designata - avente carattere sostitutivo della prima discendono i seguenti corollari:
- l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1), con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili -come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo- che ricorre nel caso di specie, l'impresa designata può
pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
- l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, ferma la natura risarcitoria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo in ragione dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea anche l'azione in esame;
- la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti bensì ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;
- il termine di prescrizione applicabile, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege,è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
2.2. Tanto premesso, parte attrice ha allegato e documentato il fatto generatore del diritto alla ripetizione delle somme versate al danneggiato, essendo stata dimostrata la riconducibilità dei danni ad un veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell'art. 283, lett. b), d. lgs. 209/2005,
con la produzione del rapporto di incidente stradale redatto della Polizia Locale di Abbiate Grasso
che ha accertato la dinamica del sinistro avvenuto in data 22/09/2005 ad ore 16.50 circa in
Abbiategrasso, Via Dante all'altezza del civico 58 (distributore Total) allorquando il motociclo
Honda AT 150 TG BW 2339 – di cui veniva constata la scopertura assicurativa - di proprietà
dell'odierno convenuto, e condotto dal signor e quale terzo Controparte_5 Persona_3
trasportato, il signor procedendo a velocità non moderata, effettuando un Persona_4
sorpasso dei veicoli in colonna, andava a collidere con il veicolo Opel Zafira Tg BR 224 KL di proprietà della e condotto dal signor che si stava Parte_2 Parte_3 immettendo sulla citata via dal distributore Total.Il Sig. era sanzionato per la violazione Per_3
degli artt. 125, 141, 154, 193 C.d.S.
Risulta poi versata in atti la sentenza resa dal Tribunale di Treviso emessa in data 31/12/2020 tra gli eredi di ( e ) e la che, Persona_3 Persona_5 Persona_6 Parte_1
accogliendo l'azione di regresso da quest'ultimo proposta ha rigetto i rilievi formulati anche sulla dinamica del sinistro.
Parte attrice poi, quale prova del proprio credito, ha depositato copia degli atti di quietanza amministrativa, per gli importi indicati in citazione, volti a provare di aver dato corso al pagamento, sottoscritti dal danneggiato e dal suo legale. Nelle quietanze prodotte si dà atto che i pagamenti vennero effettuati in relazione al sinistro avvenuto in data 22/09/2005 con il coinvolgimento delle persone già sopra indicate.
Ne consegue che deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 292 del Controparte_5
d.lgs. 209/2005, al pagamento in favore di in qualità di impresa designata Parte_1
alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., della somma di € 14.145,50 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
3.Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14,
tenendo conto del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo compensi in base ai valori minimi, stante la mancanza di complessità della fattispecie, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 1736/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e difesa disattese:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_5
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore e nella spiegata qualità dell'importo di € 14.145,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) condanna al pagamento in favore della in persona Controparte_5 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta,
come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, UN ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024,
avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale” e vertente
TRA
c.f. ) quale impresa designata alla gestione del fondo di Parte_1 P.IVA_1
garanzia vittime della strada - già conferitaria del ramo di azienda Controparte_1
assicurativo di per atto notaio Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
di Milano del 28/06/2013 rep 18.568/5.996 con effetto 01/07/2013 - in persona del Dott.
[...]
quale procuratore speciale di munito degli occorrenti poteri Controparte_4 Parte_1
giusta procura a rogito Notaio di Treviso del 2 Febbraio 2016 rep. Persona_2
188112 racc. 31130, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristiano Maria Ciani
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo in Napoli, Centro
Direzionale Isola G/7
ATTORE
E
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio , al fine di sentirlo condannare, al pagamento, in suo favore, quale Controparte_5 impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art.292
co.1 cod.ass, della somma di euro 14.145,50 ovvero quella, maggiore o minore ritenuta dovuta,
oltre interessi decorrenti dalla messa in mora, con vittoria di spese e competenze professionali.
Ha dedotto: - di aver assunto, nella sua qualità di impresa designata, la gestione del sinistro avvenuto in data 22/09/2005 ad ore 16.50 circa in Abbiategrasso, Via Dante all'altezza del civico
58 (distributore Total) con le seguenti modalità: il motociclo Honda AT 150 TG BW 23395
(sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà del signor e condotto dal signor Controparte_5
ove si trovava, quale terzo trasportato, il signor procedeva Persona_3 Persona_4
a velocità non moderata effettuando un sorpasso dei veicoli in colonna ed andava a collidere con il veicolo Opel Zafira Tg BR 224 KL di proprietà della e condotto dal Parte_2
signor che si stava immettendo sulla citata via dal distributore Total;
- Parte_3
che il signor provvedeva a richiedere alla Compagnia il risarcimento delle Persona_4
lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo e di avere istruito la relativa pratica liquidando,
in via concorsuale paritaria, in data 2/8/2006 la somma complessiva di € 17.000, al signor
[...]
per le lesioni subite nonché la somma di € 3.000,02 all'Avv. Antonio Leva per Persona_4
l'assistenza legale prestata al signor - che la compagnia, con raccomandante Per_4
27/12/2006 e diffide 30/9/2008, 14/4/2010, 31/1/2012, 26/8/2013 e successivamente la in CP_6
veste di mandataria della per il recupero del credito, con racc.te a.r. del Parte_1
15/5/2014 e 8/9/2014 , intimavano ai signori e , e di poi ai suoi Controparte_5 Persona_3
eredi il rimborso dell'importo complessivamente liquidato in occasione del sinistro de quo;
-di aver agito in giudizio nei confronti degli eredi del signor , ottenendo la condanna Persona_3
degli stessi al rimborsi di quanto liquidato in occasione del sinistro de quo con sentenza Tribunale
di Treviso del 31/12/2020 ed il conseguente pagamento da parte degli eredi della minor somma di € 5854,52 in linea capitale;
- di avere inviato all'odierno convenuto invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex art 2 e 22 DL 132/2014, convertito in L 162/2014 (doc 9), cui non ha fatto seguito alcuna adesione.
1.1.Non si costituiva benchè ritualmente citato e ne veniva dichiarata la Controparte_5 contumacia con decreto del 21.05.2024; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art.281 sexies cpc all'udienza del 10.10.2025; nelle more, in data 15.09.2025,
subentrava la scrivente nella titolarità del ruolo e la causa veniva decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
2.1.Ai sensi dell'art. 292 d. lgs. n. 209/05 “L'impresa designata che, anche in via di transazione,
ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), a), d-bis) e d-ter),
ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo
pagato nonché degli interessi e delle spese”.
Detta norma, quindi, riconosce, in capo all'impresa designata per la gestione del F.G.V.S., il diritto di regresso, nei confronti del soggetto responsabile del sinistro, delle somme risarcite al danneggiato.
Sulla natura dell'azione di regresso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza n. 21514/2022) che, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che la predetta azione va qualificata come autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato in quanto connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Dall'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo -e per esso dell'impresa designata - avente carattere sostitutivo della prima discendono i seguenti corollari:
- l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292 comma 1), con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili -come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo- che ricorre nel caso di specie, l'impresa designata può
pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
- l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, ferma la natura risarcitoria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo in ragione dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea anche l'azione in esame;
- la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti bensì ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;
- il termine di prescrizione applicabile, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege,è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
2.2. Tanto premesso, parte attrice ha allegato e documentato il fatto generatore del diritto alla ripetizione delle somme versate al danneggiato, essendo stata dimostrata la riconducibilità dei danni ad un veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell'art. 283, lett. b), d. lgs. 209/2005,
con la produzione del rapporto di incidente stradale redatto della Polizia Locale di Abbiate Grasso
che ha accertato la dinamica del sinistro avvenuto in data 22/09/2005 ad ore 16.50 circa in
Abbiategrasso, Via Dante all'altezza del civico 58 (distributore Total) allorquando il motociclo
Honda AT 150 TG BW 2339 – di cui veniva constata la scopertura assicurativa - di proprietà
dell'odierno convenuto, e condotto dal signor e quale terzo Controparte_5 Persona_3
trasportato, il signor procedendo a velocità non moderata, effettuando un Persona_4
sorpasso dei veicoli in colonna, andava a collidere con il veicolo Opel Zafira Tg BR 224 KL di proprietà della e condotto dal signor che si stava Parte_2 Parte_3 immettendo sulla citata via dal distributore Total.Il Sig. era sanzionato per la violazione Per_3
degli artt. 125, 141, 154, 193 C.d.S.
Risulta poi versata in atti la sentenza resa dal Tribunale di Treviso emessa in data 31/12/2020 tra gli eredi di ( e ) e la che, Persona_3 Persona_5 Persona_6 Parte_1
accogliendo l'azione di regresso da quest'ultimo proposta ha rigetto i rilievi formulati anche sulla dinamica del sinistro.
Parte attrice poi, quale prova del proprio credito, ha depositato copia degli atti di quietanza amministrativa, per gli importi indicati in citazione, volti a provare di aver dato corso al pagamento, sottoscritti dal danneggiato e dal suo legale. Nelle quietanze prodotte si dà atto che i pagamenti vennero effettuati in relazione al sinistro avvenuto in data 22/09/2005 con il coinvolgimento delle persone già sopra indicate.
Ne consegue che deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 292 del Controparte_5
d.lgs. 209/2005, al pagamento in favore di in qualità di impresa designata Parte_1
alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., della somma di € 14.145,50 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
3.Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14,
tenendo conto del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo compensi in base ai valori minimi, stante la mancanza di complessità della fattispecie, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 1736/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e difesa disattese:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_5
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore e nella spiegata qualità dell'importo di € 14.145,50 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) condanna al pagamento in favore della in persona Controparte_5 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta,
come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa UN ON