TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1239/2024 promossa da:
in amministrazione straordinaria, con sede legale in Ivrea (TO), via G. Di Parte_1
Vittorio n. 29, in persona dei Commissari Straordinari dott. , avv. Antonio Casilli, dott. Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Riccardo Sgrò (C.F. Persona_1
), Davide Trevisan (C.F. e Luca Faravelli (C.F. C.F._1 C.F._2
), elettivamente domiciliata in Milano, via Principe Amedeo n. 5, presso lo C.F._3
studio degli stessi;
ATTRICE contro
SA. con sede legale in Milano, via Dogana n. 3, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico, con il patrocinio dell'avv. Roberto Santucci (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis rejectis,
- nel merito, dichiarare inefficaci e, quindi, revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 D.Lgs.
270/1999 e 67, co. 1, n. 2 legge fallimentare (applicabile ratione temporis) (i) i pagamenti eseguiti
Cont dall' in favore di e più in particolare (a) il Parte_3 Controparte_1
pagamento per Euro 575.918,45 effettuato come da D.D. n. 197 del 15 febbraio 2019; (b) il pagamento per Euro 363.772,43 effettuato come da D.D. n. 505 del 15 aprile 2019; (c) il pagamento per Euro
303.154,19 effettuato come da D.D. n. 813 del 12 giugno 2019; (d) il pagamento per Euro 266.501,00 effettuato come da D.D. n. 1183 1° agosto 2019; (e) i pagamenti per Euro 534.172,76 e per Euro
45.541,63 effettuati come da D.D. n. 1583 dell'11 ottobre 2019; (f) il pagamento per Euro 450.902,89 effettuato come da D.D. n. 1983 del 28 novembre 2019; e (g) il pagamento per Euro 198.203,20 effettuato come da D.D. n. 142 del 28 gennaio 2020; nonché (ii) il pagamento per Euro 5.274,24 Cont effettuato dall' , e, per l'effetto, condannare Controparte_3 Controparte_1
a restituire all'Amministrazione il complessivo importo di Euro 2.741.244,40,
[...] Parte_4
ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge a ciò provvedendo con ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. ovvero, in subordine, con sentenza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario (con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis, DM 55/2014 in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali - cfr., inter alia, App. Milano, 17 luglio
2023 in IlCaso.it).”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda proposta dalla in Controparte_4
quanto infondata in fatto e in diritto e comunque indimostrata, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Controparte_4
Cont ha convenuto in giudizio chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 49
[...] Controparte_1
d.lgs. n. 270/1999 e art. 67, comma 1, n. 2, l.f. dei pagamenti eseguiti direttamente da Parte_5
10
[...] e da alla convenuta in quanto subappaltatrice di per la somma complessiva Pt_3 CP_3 Parte_1 di € 2.741.244,40.
La convenuta si è quindi regolarmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e, previo scambio delle memorie conclusive, è stata trattenuta in decisione in data 1.5.2025.
2. Parte attrice ha dedotto che:
- in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di e, il Parte_1
30.7.2020, è stata dichiarata l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (docc. 1 e 2 att.);
- i Commissari straordinari hanno depositato il programma di cessione dei complessi aziendali il
5.12.2020, la cui esecuzione è poi stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico il
20.1.2021;
- precedentemente alla dichiarazione dell'insolvenza si era aggiudicata l'appalto dei Parte_1
“Servizi di Facility Management” per immobili in uso a e con stipula Parte_3 CP_3 delle relative convenzioni tra SI e l'attrice il 14.12.2012; Cont
- nell'ambito di tale aggiudicazione, ha subappaltato a E l'esecuzione di servizi di Parte_1
pulizia di alcuni immobili in uso a e , per i quali la convenuta Controparte_5 CP_3 ha ottenuto il pagamento di € 2.741.244,40; Co Con
- nello specifico, al fine di provvedere all'estinzione del debito maturato nei confronti di .
ha delegato ai sensi dell'art. 1269 c.c. e al pagamento in Parte_1 Parte_3 CP_3 favore della convenuta per l'importo complessivo suddetto, suddiviso nelle sette delegazioni di Cont pagamento di a favore di E rispettivamente per € 573.918,45 (D.D. n. 197 del 15.2.2019), CP_5
€ 363.772,43 (D.D. n. 505 del 15.4.2019), € 303.154,19 (D.D. n. 813 del 12.6.2019), € 266.501 (D.D.
n. 1183 dell'1.8.2019), € 534.172,76 e € 45.541,63 (D.D. n. 1583 dell'11.10.2019), € 450.902,89 (D.D. Cont n. 1983 del 28.11.2019), € 198.203,20 (D.D. n. 142 del 28.1.2020), e di a favore di E per € CP_3
3.504,42 e € 1.572,93 nell'ambito di due successive delegazioni di pagamento (rispettivamente in data
18.10.2019 e 9.12.2019).
Tali pagamenti sarebbero tutti revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. perché avvenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di insolvenza tramite mezzo di pagamento da considerarsi anomalo, in quanto le committenti hanno provveduto al pagamento diretto della subappaltatrice in luogo della subappaltante.
pagina 3 di 10 3. La convenuta ha a sua volta dedotto che:
Co
- nell'ambito dell'esecuzione dei servizi affidati in subappalto a .VE e a causa di difficoltà finanziarie di , a partire dal 23.11.2018 le Amministrazioni contraenti, e , si Parte_1 CP_5 CP_3 sono sostituite all'attrice subappaltante nel pagamento dei subappaltatori, la prima con apposite determine dirigenziali e la seconda in forza di ordinativi di pagamento riferiti a fatture emesse da
; Parte_1
- il pagamento diretto delle stazioni appaltanti alla convenuta non costituirebbe un mezzo anomalo di pagamento in quanto espressamente previsto dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) all'art. 118, comma 3, nella versione vigente ratione temporis, al ricorrere di condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidataria ( ) e in ogni caso perché contemplato dall'art. 18, Parte_1 comma 9, delle Condizioni Generali di Convenzione SI (doc. 7 conv.), costituenti l'Allegato E della Convenzione per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili di pubbliche amministrazioni (doc. 6 conv.);
- ha ceduto a tutti i crediti “che sorgeranno per l'esecuzione Parte_1 Parte_6
di contratti/ordini già perfezionati e i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 21 mesi successivi alla sottoscrizione della presente”, includendo tra questi anche quelli sorti nei confronti di la quale, tuttavia, non appena ricevuta la comunicazione della CP_5 cessione, ha contestato l'inadempimento di con riguardo all'assolvimento degli obblighi Parte_1 contrattuali sussistenti nei confronti delle ditte subappaltatrici e, pertanto, ha comunicato l'accettazione solo parziale della cessione e ha avviato, a seguito di diffida inviata all'attrice il 9.7.2018 (doc. 11 conv.), la procedura sostitutiva di pagamento dei diretto in favore delle stesse ai sensi dell'art. 118, comma 3, Codice dei Contratti Pubblici dapprima con determina attuata il 29.10.2018 e, successivamente, con determina del 15.2.2019.
La convenuta chiede pertanto il rigetto delle domande attoree non configurandosi, in ragione del mezzo normale attraverso cui è avvenuto il pagamento e per mancanza della scientia decoctionis in capo alla convenuta, la fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.f., con conseguente irrevocabilità dei pagamenti ricevuti per l'esecuzione dei lavori subappaltati a CP_6
4. La domanda di revoca proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. implica la verifica
[...]
in merito alla possibilità di qualificare mezzo anomalo il pagamento diretto da parte del committente al subappaltatore.
pagina 4 di 10 Poiché non appare contestato che i pagamenti alla convenuta siano avvenuti nel periodo rilevante ai fini della revoca (ossia entro l'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza), l'esito di tale verifica dipende dall'interpretazione della normativa prevista in tema di Appalti Pubblici, in particolare all'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis.
L'art. 18 delle Condizioni Generali, All. E alla Convenzione che regola i rapporti tra la committente
SI e (v. docc. 6 e 7 conv.), contiene le “Prescrizioni relative al subappalto” e, al Parte_1 comma 9, prevede che: «Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il
Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine,
l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore», riportando parzialmente il testo dell'art. 118, comma 3, Codice Appalti (nella versione applicabile al caso di specie) il quale, a sua volta dispone «Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».
pagina 5 di 10 Occorre a questo punto distinguere le ipotesi individuabili nei due periodi del dettato normativo, una delle quali può considerarsi applicabile in maniera fisiologica al rapporto tra la committente,
l'appaltatrice e la subappaltatrice, mentre l'altra si deve ritenere che intervenga nella fase patologica in cui l'appaltatrice non è in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti della subappaltatrice, cosicché, al fine di non interrompere il rapporto tra la committente e l'appaltatrice, la cui caducazione potrebbe ledere l'interesse pubblico, la committente provvede al pagamento diretto della subappaltatrice.
Nel primo caso il pagamento diretto può considerarsi mezzo normale di adempimento delle obbligazioni, nel secondo, invece, il mezzo di pagamento è da considerarsi anomalo rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia fallimentare.
Nell'interpretazione della previsione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 si ritiene rilevante quanto disposto dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 145/2013, che ha modificato la versione precedente del Codice Appalti e che, nell'esplicitare la ratio della norma, sottolinea l'esigenza di contemperamento dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'appalto e alla continuità dello svolgimento di servizi essenziali e delle condizioni di crisi di liquidità in cui venga a trovarsi l'appaltatrice che si trova, perciò, ad essere inadempiente nei confronti delle imprese subappaltatrici
(«[…] le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte a consentire la prosecuzione dei contratti
d'appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della Stazione
Appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà. In questo modo si evita che l'impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all'amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere dalla stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatore e Stazione Appaltante»).
Il pagamento diretto estingue contemporaneamente, perciò, un debito della committente nei confronti dell'appaltatrice e un debito dell'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice, che ottiene quindi il pieno soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.
La circostanza che la possibilità di provvedere al pagamento diretto da parte della committente nei confronti della subappaltatrice sia prevista espressamente dalla legge, tuttavia, non implica che questo sia, in ogni circostanza, insuscettibile di revoca.
pagina 6 di 10 Pur costituendo un mezzo di pagamento del tutto legittimo, infatti, esso deve qualificarsi come anomalo nel senso che non deriva da previsione contrattuale ma viene previsto per porre rimedio ad una situazione di incapienza dell'appaltatrice e, nel caso in cui la crisi di liquidità non si risolva e si giunga poi a dichiarare l'insolvenza dell'impresa, è idoneo a violare la par condicio creditorum.
Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, nello specifico in tema di appalto, che «[…] secondo la giurisprudenza di questa corte, al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiar. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile (Cass., sez. 1, 17 gennaio 2003, n.
649, m. 559841, Cass., sez. 1, 15 luglio 2011, n. 15691, m. 619006). Nè può sostenersi, come è avvenuto in udienza, che sia neutro il pagamento operato dal terzo, posto che fu eseguito con una provvista destinata alla società fallita. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L. Fall., "ex" art. 67, è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purchè questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione interazione con il patrimonio del fallito
(Cass., sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 142, m. 559534, Cass., sez. 1, 17 aprile 2007, n. 9143, m. 596649).
Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali. Si ritiene infatti che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23652,
m. 624599, Cass., sez. 1, 25 luglio 2006, n. 16973, m. 592312): esattamente come nel caso in esame, in cui la committente pagò alla subappaltatrice con denaro che sarebbe stato destinato alla società appaltatrice poi fallita» (Cass. civ., n. 25928/2015 in motivazione).
pagina 7 di 10 Dal punto di vista della legge fallimentare, perciò, il pagamento diretto previsto dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo deve considerarsi anomalo e quindi revocabile.
5. Nel caso di specie entrambe le parti sono concordi nella ricostruzione in fatto della vicenda e nell'allegazione dei numerosi solleciti, a partire dal 2018, inviati da a al fine di CP_5 Parte_1
ottenere le fatture quietanzate, come previsto dalle Condizioni Generali della Convenzione SI, connesse all'esecuzione dei servizi da parte dei subappaltatori (v. docc. da 11 a 16 conv.), e dell'avvio,
a partire dalla determina dirigenziale del 15.2.2019 (doc. 17 conv.), delle procedure sostitutive di
Cont pagamento nei confronti di E fino alla determina dirigenziale del 28.1.2020 (docc. da 18 a 22 conv.), proseguite successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria a partire dal marzo 2020 (docc. da 23 a 25 conv.).
L'avvio delle procedure sostitutive trova inequivocabilmente causa nella crisi di liquidità di e nell'impossibilità di questa di corrispondere gli importi spettanti ai subfornitori e di Parte_1 trasmettere, perciò, le fatture quietanzate all'amministrazione, come si legge, infatti, nelle comunicazioni di a già a partire dal luglio 2018 «In riferimento al contratto in CP_5 Parte_1
oggetto questa Amministrazione rileva il perdurare di gravose situazioni circa la mancata ricezione di fatture opportunamente quietanzate connesse all'esecuzione di servizi erogati da subappaltatori opportunamente autorizzati. A tale riguardo preme sottolineare che, a norma del comma terzo dell'art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (disciplina applicabile al contratto de quo), nel caso di pagamento del subappaltatore ad opera dell'affidatario, quest'ultimo ha l'onere di trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, come, tra l'altro, ribadito al comma 9, dell'art. 18, delle Condizioni Generali della Parte Convenzione SI Detto impegno risulta altresì richiamato dalla stessa SI S.p.A. in fase di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, demandando esplicitamente la verifica dell'assolvimento dell'onere suddetto all'Amministrazione contraente».
Appare evidente, perciò, che l'avvio di procedure sostitutive di pagamento da parte della stazione appaltante ai subappaltatori ha costituito il rimedio a una situazione di eccezionale gravità e di crisi, e non una modalità normale di adempimento prevista all'interno della Convenzione. Co 6. La stessa considerazione può svolgersi con riguardo ai pagamenti effettuati da a .VE, per i CP_3
quali ugualmente non era prevista la possibilità di pagamento diretto dei subfornitori poiché la
Convenzione che regola i rapporti tra e è ancora la Convenzione SI CP_3 Parte_1
precedentemente citata, avvenuti come da comunicazioni trasmesse da a a saldo CP_3 Parte_1
pagina 8 di 10 delle fatture emesse da (docc. 7 e 8 att.), e che si ritengono pertanto revocabili ai sensi Parte_1 dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. in quanto avvenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione d'insolvenza.
7. Da ultimo, il comma 1, art. 67, l.f. inverte l'onere della prova della scientia decoctionis rispetto a quanto previsto dall'art. 2901 c.c. in relazione all'azione revocatoria ordinaria, cosicché spetta alla convenuta di fornire la prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza della sua debitrice, prova che deve essere fornita in modo ancora più rigoroso quando l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria debba considerarsi anomalo (v. Cass. civ., n. 40872/2021 in motivazione:
«Quanto poi all'elemento soggettivo, la Corte distrettuale ha innanzitutto correttamente premesso da una parte che, alla luce della presunzione iuris tantum stabilita dalla L. Fall., art. 67, spettava non alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma al convenuto in revocatoria fornire la prova della inscientia decoctionis, dimostrando l'insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova dell'esistenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio (Cass. 5917/2002, Cass. 119/1998), dall'altra che questa prova deve essere ancora più rigorosa quando le circostanze rivelino un'accentuata "anormalità" dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria (Cass. 4178/2007, Cass. 10432/2005)»).
Nel caso di cui trattasi è possibile affermare che SA.VE fosse a conoscenza dello stato di crisi di liquidità di , posto che si evince sin dalle prime comunicazioni di a , Parte_1 CP_5 Parte_1 prodotte dalla stessa convenuta, che già l'attrice era inadempiente nei confronti delle imprese subappaltatrici nel luglio 2018 con riferimento a debiti sorti anche nell'anno precedente, ben prima della dichiarazione di insolvenza (doc. 11 conv. in cui si legge peraltro che «[…] questa
Amministrazione rileva il perdurare di gravose situazioni […]»), tanto che i primi pagamenti diretti sono stati disposti con procedura sostitutiva autorizzata con determina dirigenziale del 29.10.2018 (doc.
15 conv.), ed è la stessa convenuta a ricordare che già a partire dall'ottobre 2017 , a causa Parte_1
di carenze di liquidità, al fine di evitare la sospensione dei pagamenti successivi e il blocco dell'esecuzione dell'appalto, aveva convenuto con i propri fornitori e subappaltatori piani di pagamento differiti e/o posticipati (v. anche doc. 8 conv.).
Infine, non può ritenersi sussistente un affidamento del subappaltatore degno di tutela speciale e diversa da quella spettante agli altri creditori, poiché, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione «[…] le ragioni di tutela dei crediti dei subappaltatori non possono di per sè giustificare
pagina 9 di 10 deroghe, in via giurisprudenziale, al principio della par condicio, restando il subappaltatore che abbia adempiuto le sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri, "salve le cause legittime di prelazione" (art. 2741 c.c.) che spetta al legislatore introdurre e disciplinare secondo l'ordine previsto dagli artt. 2777 c.c. e segg., se non si vuole introdurre disparità di trattamento tra i subappaltatori di opere pubbliche e quelli di opere private, pur essi costituiti da piccole e medie imprese» (Cass. civ., SS.UU., n. 5686/2020 in motivazione).
Cont 8. In conclusione, E dev'essere condannata a pagare a Controparte_4 la somma complessiva di € 2.741.244,40 oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe: revoca ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. i pagamenti effettuati da e Parte_3
Cont
per € 2.741.244,40 in favore di CP_3 Controparte_1
Cont condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_4 della somma di € 2.741.244,40 oltre interessi legali dalla data della domanda al
[...]
saldo;
Cont condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in € 37.900,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 30 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Comune
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1239/2024 promossa da:
in amministrazione straordinaria, con sede legale in Ivrea (TO), via G. Di Parte_1
Vittorio n. 29, in persona dei Commissari Straordinari dott. , avv. Antonio Casilli, dott. Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Riccardo Sgrò (C.F. Persona_1
), Davide Trevisan (C.F. e Luca Faravelli (C.F. C.F._1 C.F._2
), elettivamente domiciliata in Milano, via Principe Amedeo n. 5, presso lo C.F._3
studio degli stessi;
ATTRICE contro
SA. con sede legale in Milano, via Dogana n. 3, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico, con il patrocinio dell'avv. Roberto Santucci (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
pagina 1 di 10 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis rejectis,
- nel merito, dichiarare inefficaci e, quindi, revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 D.Lgs.
270/1999 e 67, co. 1, n. 2 legge fallimentare (applicabile ratione temporis) (i) i pagamenti eseguiti
Cont dall' in favore di e più in particolare (a) il Parte_3 Controparte_1
pagamento per Euro 575.918,45 effettuato come da D.D. n. 197 del 15 febbraio 2019; (b) il pagamento per Euro 363.772,43 effettuato come da D.D. n. 505 del 15 aprile 2019; (c) il pagamento per Euro
303.154,19 effettuato come da D.D. n. 813 del 12 giugno 2019; (d) il pagamento per Euro 266.501,00 effettuato come da D.D. n. 1183 1° agosto 2019; (e) i pagamenti per Euro 534.172,76 e per Euro
45.541,63 effettuati come da D.D. n. 1583 dell'11 ottobre 2019; (f) il pagamento per Euro 450.902,89 effettuato come da D.D. n. 1983 del 28 novembre 2019; e (g) il pagamento per Euro 198.203,20 effettuato come da D.D. n. 142 del 28 gennaio 2020; nonché (ii) il pagamento per Euro 5.274,24 Cont effettuato dall' , e, per l'effetto, condannare Controparte_3 Controparte_1
a restituire all'Amministrazione il complessivo importo di Euro 2.741.244,40,
[...] Parte_4
ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge a ciò provvedendo con ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. ovvero, in subordine, con sentenza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario (con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis, DM 55/2014 in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali - cfr., inter alia, App. Milano, 17 luglio
2023 in IlCaso.it).”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda proposta dalla in Controparte_4
quanto infondata in fatto e in diritto e comunque indimostrata, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Controparte_4
Cont ha convenuto in giudizio chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 49
[...] Controparte_1
d.lgs. n. 270/1999 e art. 67, comma 1, n. 2, l.f. dei pagamenti eseguiti direttamente da Parte_5
10
[...] e da alla convenuta in quanto subappaltatrice di per la somma complessiva Pt_3 CP_3 Parte_1 di € 2.741.244,40.
La convenuta si è quindi regolarmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e, previo scambio delle memorie conclusive, è stata trattenuta in decisione in data 1.5.2025.
2. Parte attrice ha dedotto che:
- in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di e, il Parte_1
30.7.2020, è stata dichiarata l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (docc. 1 e 2 att.);
- i Commissari straordinari hanno depositato il programma di cessione dei complessi aziendali il
5.12.2020, la cui esecuzione è poi stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico il
20.1.2021;
- precedentemente alla dichiarazione dell'insolvenza si era aggiudicata l'appalto dei Parte_1
“Servizi di Facility Management” per immobili in uso a e con stipula Parte_3 CP_3 delle relative convenzioni tra SI e l'attrice il 14.12.2012; Cont
- nell'ambito di tale aggiudicazione, ha subappaltato a E l'esecuzione di servizi di Parte_1
pulizia di alcuni immobili in uso a e , per i quali la convenuta Controparte_5 CP_3 ha ottenuto il pagamento di € 2.741.244,40; Co Con
- nello specifico, al fine di provvedere all'estinzione del debito maturato nei confronti di .
ha delegato ai sensi dell'art. 1269 c.c. e al pagamento in Parte_1 Parte_3 CP_3 favore della convenuta per l'importo complessivo suddetto, suddiviso nelle sette delegazioni di Cont pagamento di a favore di E rispettivamente per € 573.918,45 (D.D. n. 197 del 15.2.2019), CP_5
€ 363.772,43 (D.D. n. 505 del 15.4.2019), € 303.154,19 (D.D. n. 813 del 12.6.2019), € 266.501 (D.D.
n. 1183 dell'1.8.2019), € 534.172,76 e € 45.541,63 (D.D. n. 1583 dell'11.10.2019), € 450.902,89 (D.D. Cont n. 1983 del 28.11.2019), € 198.203,20 (D.D. n. 142 del 28.1.2020), e di a favore di E per € CP_3
3.504,42 e € 1.572,93 nell'ambito di due successive delegazioni di pagamento (rispettivamente in data
18.10.2019 e 9.12.2019).
Tali pagamenti sarebbero tutti revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. perché avvenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di insolvenza tramite mezzo di pagamento da considerarsi anomalo, in quanto le committenti hanno provveduto al pagamento diretto della subappaltatrice in luogo della subappaltante.
pagina 3 di 10 3. La convenuta ha a sua volta dedotto che:
Co
- nell'ambito dell'esecuzione dei servizi affidati in subappalto a .VE e a causa di difficoltà finanziarie di , a partire dal 23.11.2018 le Amministrazioni contraenti, e , si Parte_1 CP_5 CP_3 sono sostituite all'attrice subappaltante nel pagamento dei subappaltatori, la prima con apposite determine dirigenziali e la seconda in forza di ordinativi di pagamento riferiti a fatture emesse da
; Parte_1
- il pagamento diretto delle stazioni appaltanti alla convenuta non costituirebbe un mezzo anomalo di pagamento in quanto espressamente previsto dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) all'art. 118, comma 3, nella versione vigente ratione temporis, al ricorrere di condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidataria ( ) e in ogni caso perché contemplato dall'art. 18, Parte_1 comma 9, delle Condizioni Generali di Convenzione SI (doc. 7 conv.), costituenti l'Allegato E della Convenzione per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili di pubbliche amministrazioni (doc. 6 conv.);
- ha ceduto a tutti i crediti “che sorgeranno per l'esecuzione Parte_1 Parte_6
di contratti/ordini già perfezionati e i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 21 mesi successivi alla sottoscrizione della presente”, includendo tra questi anche quelli sorti nei confronti di la quale, tuttavia, non appena ricevuta la comunicazione della CP_5 cessione, ha contestato l'inadempimento di con riguardo all'assolvimento degli obblighi Parte_1 contrattuali sussistenti nei confronti delle ditte subappaltatrici e, pertanto, ha comunicato l'accettazione solo parziale della cessione e ha avviato, a seguito di diffida inviata all'attrice il 9.7.2018 (doc. 11 conv.), la procedura sostitutiva di pagamento dei diretto in favore delle stesse ai sensi dell'art. 118, comma 3, Codice dei Contratti Pubblici dapprima con determina attuata il 29.10.2018 e, successivamente, con determina del 15.2.2019.
La convenuta chiede pertanto il rigetto delle domande attoree non configurandosi, in ragione del mezzo normale attraverso cui è avvenuto il pagamento e per mancanza della scientia decoctionis in capo alla convenuta, la fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.f., con conseguente irrevocabilità dei pagamenti ricevuti per l'esecuzione dei lavori subappaltati a CP_6
4. La domanda di revoca proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. implica la verifica
[...]
in merito alla possibilità di qualificare mezzo anomalo il pagamento diretto da parte del committente al subappaltatore.
pagina 4 di 10 Poiché non appare contestato che i pagamenti alla convenuta siano avvenuti nel periodo rilevante ai fini della revoca (ossia entro l'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza), l'esito di tale verifica dipende dall'interpretazione della normativa prevista in tema di Appalti Pubblici, in particolare all'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis.
L'art. 18 delle Condizioni Generali, All. E alla Convenzione che regola i rapporti tra la committente
SI e (v. docc. 6 e 7 conv.), contiene le “Prescrizioni relative al subappalto” e, al Parte_1 comma 9, prevede che: «Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il
Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine,
l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore», riportando parzialmente il testo dell'art. 118, comma 3, Codice Appalti (nella versione applicabile al caso di specie) il quale, a sua volta dispone «Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».
pagina 5 di 10 Occorre a questo punto distinguere le ipotesi individuabili nei due periodi del dettato normativo, una delle quali può considerarsi applicabile in maniera fisiologica al rapporto tra la committente,
l'appaltatrice e la subappaltatrice, mentre l'altra si deve ritenere che intervenga nella fase patologica in cui l'appaltatrice non è in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti della subappaltatrice, cosicché, al fine di non interrompere il rapporto tra la committente e l'appaltatrice, la cui caducazione potrebbe ledere l'interesse pubblico, la committente provvede al pagamento diretto della subappaltatrice.
Nel primo caso il pagamento diretto può considerarsi mezzo normale di adempimento delle obbligazioni, nel secondo, invece, il mezzo di pagamento è da considerarsi anomalo rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia fallimentare.
Nell'interpretazione della previsione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 si ritiene rilevante quanto disposto dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 145/2013, che ha modificato la versione precedente del Codice Appalti e che, nell'esplicitare la ratio della norma, sottolinea l'esigenza di contemperamento dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'appalto e alla continuità dello svolgimento di servizi essenziali e delle condizioni di crisi di liquidità in cui venga a trovarsi l'appaltatrice che si trova, perciò, ad essere inadempiente nei confronti delle imprese subappaltatrici
(«[…] le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte a consentire la prosecuzione dei contratti
d'appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della Stazione
Appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà. In questo modo si evita che l'impresa appaltatrice in crisi di liquidità, non potendo fornire all'amministrazione appaltante le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati ai subappaltatori, si veda sospendere dalla stessa il pagamento dei SAL successivi, con ciò alimentando una spirale negativa che incide inevitabilmente sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatore e Stazione Appaltante»).
Il pagamento diretto estingue contemporaneamente, perciò, un debito della committente nei confronti dell'appaltatrice e un debito dell'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice, che ottiene quindi il pieno soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.
La circostanza che la possibilità di provvedere al pagamento diretto da parte della committente nei confronti della subappaltatrice sia prevista espressamente dalla legge, tuttavia, non implica che questo sia, in ogni circostanza, insuscettibile di revoca.
pagina 6 di 10 Pur costituendo un mezzo di pagamento del tutto legittimo, infatti, esso deve qualificarsi come anomalo nel senso che non deriva da previsione contrattuale ma viene previsto per porre rimedio ad una situazione di incapienza dell'appaltatrice e, nel caso in cui la crisi di liquidità non si risolva e si giunga poi a dichiarare l'insolvenza dell'impresa, è idoneo a violare la par condicio creditorum.
Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, nello specifico in tema di appalto, che «[…] secondo la giurisprudenza di questa corte, al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiar. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile (Cass., sez. 1, 17 gennaio 2003, n.
649, m. 559841, Cass., sez. 1, 15 luglio 2011, n. 15691, m. 619006). Nè può sostenersi, come è avvenuto in udienza, che sia neutro il pagamento operato dal terzo, posto che fu eseguito con una provvista destinata alla società fallita. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito L. Fall., "ex" art. 67, è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purchè questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione interazione con il patrimonio del fallito
(Cass., sez. 1, 10 gennaio 2003, n. 142, m. 559534, Cass., sez. 1, 17 aprile 2007, n. 9143, m. 596649).
Per stabilire dunque se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali. Si ritiene infatti che sia revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23652,
m. 624599, Cass., sez. 1, 25 luglio 2006, n. 16973, m. 592312): esattamente come nel caso in esame, in cui la committente pagò alla subappaltatrice con denaro che sarebbe stato destinato alla società appaltatrice poi fallita» (Cass. civ., n. 25928/2015 in motivazione).
pagina 7 di 10 Dal punto di vista della legge fallimentare, perciò, il pagamento diretto previsto dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo deve considerarsi anomalo e quindi revocabile.
5. Nel caso di specie entrambe le parti sono concordi nella ricostruzione in fatto della vicenda e nell'allegazione dei numerosi solleciti, a partire dal 2018, inviati da a al fine di CP_5 Parte_1
ottenere le fatture quietanzate, come previsto dalle Condizioni Generali della Convenzione SI, connesse all'esecuzione dei servizi da parte dei subappaltatori (v. docc. da 11 a 16 conv.), e dell'avvio,
a partire dalla determina dirigenziale del 15.2.2019 (doc. 17 conv.), delle procedure sostitutive di
Cont pagamento nei confronti di E fino alla determina dirigenziale del 28.1.2020 (docc. da 18 a 22 conv.), proseguite successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria a partire dal marzo 2020 (docc. da 23 a 25 conv.).
L'avvio delle procedure sostitutive trova inequivocabilmente causa nella crisi di liquidità di e nell'impossibilità di questa di corrispondere gli importi spettanti ai subfornitori e di Parte_1 trasmettere, perciò, le fatture quietanzate all'amministrazione, come si legge, infatti, nelle comunicazioni di a già a partire dal luglio 2018 «In riferimento al contratto in CP_5 Parte_1
oggetto questa Amministrazione rileva il perdurare di gravose situazioni circa la mancata ricezione di fatture opportunamente quietanzate connesse all'esecuzione di servizi erogati da subappaltatori opportunamente autorizzati. A tale riguardo preme sottolineare che, a norma del comma terzo dell'art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (disciplina applicabile al contratto de quo), nel caso di pagamento del subappaltatore ad opera dell'affidatario, quest'ultimo ha l'onere di trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, come, tra l'altro, ribadito al comma 9, dell'art. 18, delle Condizioni Generali della Parte Convenzione SI Detto impegno risulta altresì richiamato dalla stessa SI S.p.A. in fase di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, demandando esplicitamente la verifica dell'assolvimento dell'onere suddetto all'Amministrazione contraente».
Appare evidente, perciò, che l'avvio di procedure sostitutive di pagamento da parte della stazione appaltante ai subappaltatori ha costituito il rimedio a una situazione di eccezionale gravità e di crisi, e non una modalità normale di adempimento prevista all'interno della Convenzione. Co 6. La stessa considerazione può svolgersi con riguardo ai pagamenti effettuati da a .VE, per i CP_3
quali ugualmente non era prevista la possibilità di pagamento diretto dei subfornitori poiché la
Convenzione che regola i rapporti tra e è ancora la Convenzione SI CP_3 Parte_1
precedentemente citata, avvenuti come da comunicazioni trasmesse da a a saldo CP_3 Parte_1
pagina 8 di 10 delle fatture emesse da (docc. 7 e 8 att.), e che si ritengono pertanto revocabili ai sensi Parte_1 dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. in quanto avvenuti nell'anno antecedente alla dichiarazione d'insolvenza.
7. Da ultimo, il comma 1, art. 67, l.f. inverte l'onere della prova della scientia decoctionis rispetto a quanto previsto dall'art. 2901 c.c. in relazione all'azione revocatoria ordinaria, cosicché spetta alla convenuta di fornire la prova della mancata conoscenza dello stato di insolvenza della sua debitrice, prova che deve essere fornita in modo ancora più rigoroso quando l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria debba considerarsi anomalo (v. Cass. civ., n. 40872/2021 in motivazione:
«Quanto poi all'elemento soggettivo, la Corte distrettuale ha innanzitutto correttamente premesso da una parte che, alla luce della presunzione iuris tantum stabilita dalla L. Fall., art. 67, spettava non alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma al convenuto in revocatoria fornire la prova della inscientia decoctionis, dimostrando l'insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova dell'esistenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio (Cass. 5917/2002, Cass. 119/1998), dall'altra che questa prova deve essere ancora più rigorosa quando le circostanze rivelino un'accentuata "anormalità" dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria (Cass. 4178/2007, Cass. 10432/2005)»).
Nel caso di cui trattasi è possibile affermare che SA.VE fosse a conoscenza dello stato di crisi di liquidità di , posto che si evince sin dalle prime comunicazioni di a , Parte_1 CP_5 Parte_1 prodotte dalla stessa convenuta, che già l'attrice era inadempiente nei confronti delle imprese subappaltatrici nel luglio 2018 con riferimento a debiti sorti anche nell'anno precedente, ben prima della dichiarazione di insolvenza (doc. 11 conv. in cui si legge peraltro che «[…] questa
Amministrazione rileva il perdurare di gravose situazioni […]»), tanto che i primi pagamenti diretti sono stati disposti con procedura sostitutiva autorizzata con determina dirigenziale del 29.10.2018 (doc.
15 conv.), ed è la stessa convenuta a ricordare che già a partire dall'ottobre 2017 , a causa Parte_1
di carenze di liquidità, al fine di evitare la sospensione dei pagamenti successivi e il blocco dell'esecuzione dell'appalto, aveva convenuto con i propri fornitori e subappaltatori piani di pagamento differiti e/o posticipati (v. anche doc. 8 conv.).
Infine, non può ritenersi sussistente un affidamento del subappaltatore degno di tutela speciale e diversa da quella spettante agli altri creditori, poiché, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione «[…] le ragioni di tutela dei crediti dei subappaltatori non possono di per sè giustificare
pagina 9 di 10 deroghe, in via giurisprudenziale, al principio della par condicio, restando il subappaltatore che abbia adempiuto le sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri, "salve le cause legittime di prelazione" (art. 2741 c.c.) che spetta al legislatore introdurre e disciplinare secondo l'ordine previsto dagli artt. 2777 c.c. e segg., se non si vuole introdurre disparità di trattamento tra i subappaltatori di opere pubbliche e quelli di opere private, pur essi costituiti da piccole e medie imprese» (Cass. civ., SS.UU., n. 5686/2020 in motivazione).
Cont 8. In conclusione, E dev'essere condannata a pagare a Controparte_4 la somma complessiva di € 2.741.244,40 oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe: revoca ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f. i pagamenti effettuati da e Parte_3
Cont
per € 2.741.244,40 in favore di CP_3 Controparte_1
Cont condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_4 della somma di € 2.741.244,40 oltre interessi legali dalla data della domanda al
[...]
saldo;
Cont condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in € 37.900,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 30 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Comune
pagina 10 di 10